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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 26/11/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. 906/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Como, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Petronzi Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore dott. Alessandro D'Aniello Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto, da
Parte_1 nato a [...], il [...] cittadino: italiano, Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Luca Grimoldi
e
CP_1 nata a [...], il [...] cittadina: italiana, Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Luca Grimoldi
i quali hanno contratto matrimonio in Podgorica (Montenegro), in data 4.6.2017 (atto trascritto nei Registri di
Stato Civile del Comune di Dairago - anno 2017, atto n. 8, parte II, serie C) e si sono separati con consensualmente con verbale in data 14.12.2021, omologato con decreto del Tribunale di Monza n. 8290/2021 del 14.12.2021
con i seguenti Parte_2
nato il Busto Arsizio, il 28.7.2019 Parte_3
FATTO
I coniugi sopraindicati, con ricorso congiunto, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni: Par 1. disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre all'indirizzo di residenza della stessa.
2. i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il figlio relativamente all'istruzione, educazione e salute, tenendo conto dei suoi bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il minore con sé.
3. Il padre verserà alla madre a titolo di contributo al mantenimento del figlio, e con decorrenza dal deposito del presente ricorso, l'importo di euro 400,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT e, entro il medesimo termine, corrisponderà altresì alla signora un contributo alle spese di locazione dell'importo di Pt_1 euro 300,00.
4. Il 50% delle spese straordinarie saranno ripartite tra i genitori secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di Milano.
5. L'assegno unico sarà percepito integralmente dalla madre.
6. Il padre terrà con sé il figlio EV a fine settimana alterni dal tardo pomeriggio del venerdì fino alla domenica sera, provvedendo sia a prelevarlo sia a riaccompagnarlo dalla madre, ed in settimana, compatibilmente con gli impegni lavorativi propri, il giovedì della settimana che termina con il collocamento di EV presso la madre, dal tardo pomeriggio fino alla cena inclusa e provvederà sia a prelevarlo sia a riaccompagnarlo dalla madre. Par
7. Per quanto riguarda il periodo natalizio e pasquale, il figlio rimarrà con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro genitore il lunedì dell'Angelo nonché con un genitore il giorno di Natale e con l'altro il 26 dicembre e con un genitore il 31 dicembre e con l'altro il 1 gennaio, alternandosi il collocamento di anno in anno. Par
8. Per quanto riguarda il periodo di ferie estive il figlio rimarrà con entrambi i genitori il padre una settimana consecutiva nel periodo dal 15 giugno al 31 agosto, settimana che i ricorrenti dovranno comunicarsi reciprocamente per iscritto entro il 31 maggio di ogni anno.
9. Le parti si danno il reciproco assenso all'indipendente ottenimento del rilascio o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio e per l'iscrizione del figlio minore sui documenti di entrambi.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Monza, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c., cpc, tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi Parte_1 CP_1 in data 4.6.2017 in Podgorica (Montenegro), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Dairago - anno 2017, atto n. 8, parte II, Serie C),
OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Dairago, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 25.11.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti dott. Alessandro Petronzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Como, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Petronzi Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore dott. Alessandro D'Aniello Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto, da
Parte_1 nato a [...], il [...] cittadino: italiano, Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Luca Grimoldi
e
CP_1 nata a [...], il [...] cittadina: italiana, Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Luca Grimoldi
i quali hanno contratto matrimonio in Podgorica (Montenegro), in data 4.6.2017 (atto trascritto nei Registri di
Stato Civile del Comune di Dairago - anno 2017, atto n. 8, parte II, serie C) e si sono separati con consensualmente con verbale in data 14.12.2021, omologato con decreto del Tribunale di Monza n. 8290/2021 del 14.12.2021
con i seguenti Parte_2
nato il Busto Arsizio, il 28.7.2019 Parte_3
FATTO
I coniugi sopraindicati, con ricorso congiunto, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni: Par 1. disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre all'indirizzo di residenza della stessa.
2. i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il figlio relativamente all'istruzione, educazione e salute, tenendo conto dei suoi bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il minore con sé.
3. Il padre verserà alla madre a titolo di contributo al mantenimento del figlio, e con decorrenza dal deposito del presente ricorso, l'importo di euro 400,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT e, entro il medesimo termine, corrisponderà altresì alla signora un contributo alle spese di locazione dell'importo di Pt_1 euro 300,00.
4. Il 50% delle spese straordinarie saranno ripartite tra i genitori secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di Milano.
5. L'assegno unico sarà percepito integralmente dalla madre.
6. Il padre terrà con sé il figlio EV a fine settimana alterni dal tardo pomeriggio del venerdì fino alla domenica sera, provvedendo sia a prelevarlo sia a riaccompagnarlo dalla madre, ed in settimana, compatibilmente con gli impegni lavorativi propri, il giovedì della settimana che termina con il collocamento di EV presso la madre, dal tardo pomeriggio fino alla cena inclusa e provvederà sia a prelevarlo sia a riaccompagnarlo dalla madre. Par
7. Per quanto riguarda il periodo natalizio e pasquale, il figlio rimarrà con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro genitore il lunedì dell'Angelo nonché con un genitore il giorno di Natale e con l'altro il 26 dicembre e con un genitore il 31 dicembre e con l'altro il 1 gennaio, alternandosi il collocamento di anno in anno. Par
8. Per quanto riguarda il periodo di ferie estive il figlio rimarrà con entrambi i genitori il padre una settimana consecutiva nel periodo dal 15 giugno al 31 agosto, settimana che i ricorrenti dovranno comunicarsi reciprocamente per iscritto entro il 31 maggio di ogni anno.
9. Le parti si danno il reciproco assenso all'indipendente ottenimento del rilascio o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio e per l'iscrizione del figlio minore sui documenti di entrambi.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Monza, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c., cpc, tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi Parte_1 CP_1 in data 4.6.2017 in Podgorica (Montenegro), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Dairago - anno 2017, atto n. 8, parte II, Serie C),
OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Dairago, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 25.11.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti dott. Alessandro Petronzi