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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 09/07/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere rel.
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 199/2023 R.G.L. e vertente
TRA
(CF , in persona del Ministro pro tempore e Parte_1 P.IVA_1
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e Parte_2
difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria;
-appellante-
E
( ) rappresentato e difeso dall'Avv. Silva Controparte_1 C.F._1
Gotti;
- appellato –
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti difensivi
Svolgimento del processo Con ricorso, depositato in data 07.08.2020, ricorreva al giudice del Controparte_1
lavoro del Tribunale di Palmi per la declaratoria di illegittimità ed il conseguente annullamento del decreto del , Parte_1 Controparte_2
n. 27/2020 del 19.6.2020, notificato il 25.6.2020, di revoca dei benefici
[...]
economici previsti in favore dei familiari superstiti delle vittime della criminalità organizzata (concessigli con decreti prot. 2422/B/1241/VT del 18.10.2005, prot. B1241/VT del 7.10.2005, prot. 780/B/1241/VT del 19.9.2007 e prot. B/1241/SAV del 23.4.2010) e di tutti gli atti presupposti.
Conseguentemente, chiedeva la condanna dell'Amministrazione a riprendere l'erogazione dei benefici allo stesso spettanti, interrotti a decorrere dal mese di luglio 2019 ed a corrispondergli gli arretrati non versati, compresi gli interessi e la rivalutazione, dal mese di luglio 2019 fino al saldo.
Premetteva di essere figlio dell'imprenditore - ucciso il 30 settembre 1996 Controparte_3
per non avere ceduto alle richieste di estorsione da parte della locale 'ndrangheta, dopo anni di minacce, violenze e richieste estorsive - e della sig.ra di avere due fratelli Persona_1
germani ( e ) ed altri tre fratelli consanguinei nati da una seconda relazione _2 ER del padre;
di aver fatto richiesta, dopo la morte del padre, dei benefici previsti dalle leggi che tutelano i familiari delle vittime innocenti della criminalità organizzata e di aver ottenuto la concessione dei benefici con quattro decreti del Controparte_2 del Ministero nterno emessi tra il 2005 e il 2010, e precisamente - il decreto prot. n. Pt_1
2422/B/1241/VT del 18.10.2005 di concessione della c.d. “speciale elargizione” una tantum prevista dagli artt. 2 e 4 L. n. 302/1990; - il decreto prot. B1241/VT del 7.10.2005 di concessione dell'assegno vitalizio ex art. 2 L. n. 407/1998; il decreto prot. 780/B/1241/VT del 19.09.2007 di riliquidazione dell'assegno vitalizio di cui sopra;
il decreto prot. n.
B/1241/SAV del 23.04.2010 di concessione dello speciale assegno vitalizio ex art. 2 co. 105°
L. n. 244/2007; che con decreto n. 47/2019 il Ministero resistente sospendeva in via cautelare i benefici già concessi ed in data 19 giugno 2020 emetteva il decreto n. 27/20 di revoca definitiva dei benefici, sul presupposto della sopravvenuta carenza dei requisiti soggettivi prescritti dall'art 9 bis legge 302/90 e dall'art 2 quinquies del DL 151/2008, convertito in L
n. 186/2008 come modificato dall'art 2 comma 21 della legge 15 luglio 2009 n. 94.
Censurava con diffuse argomentazioni l'operato dell'amministrazione fondato su valutazioni errate sia in fatto e sia in diritto, evidenziando non solo l'estraneità a qualunque ambiente delinquenziale ma anche uno stile di vita del defunto padre, in primis, e del figlio
(attuale appellato) poi, sempre improntato a preservare e a portare avanti i valori della legalità e della giustizia.
I convenuti si costituivano per resistere alla domanda e chiederne il rigetto. CP_4
In particolare eccepivano, preliminarmente, il difetto di legittimazione passiva del
[...]
e, nel merito, la legittimità della revoca disposta ai sensi dell'art. 9bis l. n. 302/90 Parte_2
e dell'art. 2 quinquies, co. 2, del D.L. n. 151/08, introdotto dalla legge di conversione n.
186/08 nonché la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale.
Il Tribunale con la sentenza appellata accoglieva il ricorso ritenendo, con riguardo alla persona del beneficiario, che non fosse stata fornita alcuna prova circa la sua contiguità ad ambienti delinquenziali e, in ordine alle cause ostative riferibili ai parenti e agli affini dei beneficiari, che non trovasse applicazione la presunzione escludente da “parente pregiudicato” come condizione per il mantenimento del beneficio.
Avverso detta decisione hanno interposto appello il e il Parte_1 [...]
evidenziando, preliminarmente, come il Giudice di prime cure, pur avendo Parte_2
correttamente riconosciuto in motivazione il difetto di legittimazione passiva del
[...]
, abbia omesso di dichiararlo in dispositivo;
nel merito la legittimità della Parte_2
disposta interruzione dell'erogazione dei benefici già concessi agli appellati, in applicazione della “presunzione di indegnità da vincolo familiare” introdotta dall'art.
2-quinques comma
1 lettera a) D.L. n. 151/2008.
Invero, a parte appellata erano stati addebitati i rapporti di fratellanza con e _2 ER
(inquisiti per reati connessi di criminalità organizzata) e di affinità con e Per_4 R_
(rispettivamente padre e zio della moglie).
[...]
Si è costituito per difendersi. Controparte_1
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Le parti hanno depositato note nel termine fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio dell'8.07.2025
Motivi della decisione
Preliminarmente va rilevato che nella motivazione della sentenza il Tribunale ha accertato il difetto di legittimazione in capo al e l'omessa Parte_2
indicazione, anche nel dispositivo di detta decisione-trattandosi di sentenza contestuale- non può che qualificarsi come errore materiale che può essere in questa emendato. Per il resto l'appello è infondato.
Va richiamata la L. n. 302/1990 che all'art. 1, comma 2, dispone: «L'elargizione di cui al comma
1 è altresì corrisposta a chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all'articolo 416-bis c.p., a condizione che:a)il soggetto leso non abbia concorso alla commissione del fatto delittuoso lesivo ovvero di reati che con il medesimo siano connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale;
b) il soggetto leso risulti essere, a tempo dell'evento, del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri l'accidentalità del suo coinvolgimento passivo nell'azione criminosa lesiva, ovvero risulti che il medesimo, al tempo dell'evento, si era già dissociato o comunque estraniato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava”.
Il successivo art. 4 stabilisce che le provvidenze spettano non solo alla vittima ma anche, in caso di morte, ai suoi familiari superstiti.
Infine l'art.
9-bis L. 302/90 estende il requisito della “estraneità” ad ambienti delinquenziali ai beneficiari diversi dal soggetto leso e cioè ai parenti di cui al precedente art. 4: «Le condizioni di estraneità alla commissione degli atti terroristici o criminali e agli ambienti delinquenziali, di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, sono richieste, per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge, nei confronti di tutti i soggetti destinatari».
L'art.
2-quinquies, co. 1, lett. b) DL 151/08, conv. in L. 186/08 prevede che: “Ferme le condizioni stabilite dall'articolo 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, i benefici previsti per i superstiti sono concessi a condizione che:
a)il beneficiario non risulti coniuge, convivente, parente o affine entro il quarto grado di soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento per l'applicazione o sia applicata una misura di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, ovvero di soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento penale per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;
b) il beneficiario risulti essere del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, ovvero risulti, al tempo dell'evento, già dissociato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava.
Il sopravvenuto mutamento delle condizioni previste dagli articoli 1 e 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, comporta l'interruzione delle erogazioni disposte e la ripetizione integrale delle somme già corrisposte. Orbene, all'odierno appellato sono stati revocati i benefici sul presupposto della sopravvenuta carenza dei requisiti soggettivi prescritti dall'art 9 bis legge 302/90 e dall'art
2 quinquies del DL 151/2008, convertito in L n. 186/2008 come modificato dall'art 2 comma
21 della legge 15 luglio 2009 n. 94.
Il , infatti, all'esito di una complessa indagine basata su relazioni dei CC e Parte_2
informazioni della , ha elencato una serie di cause ostative riferibili sia ad alcuni CP_5
dei beneficiari, sia a parenti ed affini degli stessi.
Parte appellata, ad avviso del , dovrebbe perdere i benefici in virtù di una serie di Parte_2 situazioni concernenti i fratelli consanguinei e , nonché per il suo rapporto _2 ER
di affinità con e , rispettivamente padre e zio della moglie. Per_4 Persona_5
Con riferimento a questi ultimi, risulta dai dati acquisiti al procedimento che gli stessi sono deceduti rispettivamente negli anni 2001 e 2000, anteriormente, quindi, sia alla concessione del beneficio (2005) sia al matrimonio di con la figlia e nipote dei predetti Controparte_1
(anno 2008), sicchè è legittimo ritenere che il rapporto di affinità con soggetti premorti alla data del matrimonio non sia mai sorto.
Manca, dunque, il presupposto di fatto legittimante la causa ostativa, poiché l'asserito rapporto di affinità riguarda soggetti deceduti molti anni prima del matrimonio, che il risulta non avere mai conosciuto. CP_1
Ma pur prescindendo dalla suddetta considerazione e volendo, dunque, ritenere sussistente il rapporto di affinità con e , non risulta comunque integrata la Per_4 Persona_5
causa ostativa di cui all'art. 2 quinquies.
Invero, si legge nella informativa dei Carabinieri del 2019 che , deceduto Persona_6 in data 22.4.2001 a seguito di numerosi colpi di arma da fuoco, risultava diffidato di PS e sorvegliato speciale di PS;
ritenuto affiliato alla cosca;
condannato per detenzione Pt_3 abusiva di armi e munizioni, ricettazione, violazione delle norme sul controllo di armi e munizione continuata;
segnalato per omicidio volontario tentato, associazione per delinquere, ricettazione, lesioni personali e porto abusivo e detenzioni di armi.
, invece, (fratello di ), ucciso ad Amato di Taurianova il 22.6.2000 Persona_5 Per_4
attinto da numerosi colpi d'arma da fuoco, risultava condannato per violazione delle norme sulla circolazione stradale e rissa, segnalato per furto, rissa, ricettazione, omicidio volontario tentato, associazione per delinquere, truffa e riciclaggio;
ritenuto affiliato alla cosca mafiosa
. Pt_3 Nessuna delle situazioni sopra indicate è riconducibile alle ipotesi elencate nell'art 2 quinquies della legge 186/2008.
Infatti, mentre per i beneficiari e per il soggetto leso è richiesta la condizione di estraneità ad ambienti e rapporti delinquenziali, di natura sia mafiosa che comune, per i parenti ed affini, invece, la condizione escludente il beneficio, ai sensi dell'art 2 quinquies lett.a), riguarda i procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione ai sensi della legge
575/65 o i procedimenti penali per uno dei delitti di cui all'art 51 co. 3 bis c.p.p.
La «presunzione escludente» pertanto non sussiste perché l'art.
2-quinquies co. 1° lett. a) attribuisce rilevanza ostativa alle misure di prevenzione collegate a frequentazioni mafiose
(L. n.575/65), trattandosi di una ipotesi tassativa che non tollera estensioni interpretative.
Tanto premesso, va evidenziato che le condanne e le pendenze giudiziarie che gravavano su e non sono legate alla criminalità mafiosa e non Persona_6 Persona_5
rientrano nella categoria di cui all'art 51 co. 3 bis c.p.p.
Quanto alle misure di prevenzione riguardanti , non è specificato ai Persona_6 sensi di quale normativa furono applicate, poiché solamente i provvedimenti adottati ai sensi della legge 575/1965 (che ha esteso le misure di prevenzione previste dalla legge1423/56 alle persone indiziate di appartenere ad associazioni mafiose) integrano la condizione preclusiva dei benefici.
Infine, la riferita affiliazione, sia di sia di , alla cosca è rimasta una Per_4 R_ Pt_3 mera asserzione priva di riscontri, mancando qualsiasi riferimento ad accertamenti avvenuti in sede giudiziaria o ad elementi e circostanze concreti ed oggettivi che diano fondamento di verità all'affermazione contenuta nelle informative dei Carabinieri.
Quanto ai fratelli, e risultano attualmente imputati nell'ambito ER Persona_7
del procedimento penale n. 1707/2013 R.G.N.R. DDA per associazione per delinquere e turbata libertà degli incanti con l'aggravante dell'art. 7 L. 203/1991.
Quest'ultima circostanza, tuttavia, sulla scorta della motivazione fornita dal Tribunale che si condivide completamente, non rileva atteso che le due pendenze giudiziarie di e _2
, legate alla criminalità organizzata, sono pacificamente successive alla ER
emanazione dei decreti di concessione dei benefici.
Sul punto il Tribunale ha così statuito: “Vero è che la legge che ha introdotto le cause ostative riferibili ai parenti ed affini è successiva alla domanda di riconoscimento dei benefici ed alla conseguente concessione, ma è vero anche che, essendo gli indennizzi in questione prestazioni periodiche e continuative, i mutamenti normativi sopravvenuti – a differenza delle prestazioni istantanee- esplicano i loro effetti sulle tranches di rapporto in corso successive alla loro entrata in vigore, senza quindi che possa parlarsi di applicazione retroattiva della disciplina sopravvenuta, né di lesione di diritti quesiti, poiché le prestazioni già maturate prima della sua entrata in vigore restano intoccabili. Del resto, non si dubita (vedasi Cass.14561/2022) che le prestazioni assistenziali in quanto obbligazioni di durata condizionate al permanere di requisiti costitutivi suscettibili di modificazioni nel tempo siano suscettibili di vicende estintive sopravvenute che costituiscono eventi fisiologici e non eccezionali del rapporto assistenziale.”
Acclarata l'applicabilità al caso di specie dell'art. 2 quinquies, il Giudice di prime cure ha, però, chiarito che lo stesso, al comma 1 lett a) non contempla come fattore ostativo al mantenimentodei benefici il fatto che il beneficiario abbia parenti o affini“censurabili”.
Tale assunto è condivisibile, l'interpretazione dell'art.
2-quinques L n. 186/2008 offerta dal
Tribunale è corretta e aderente al suo tenore letterale.
Invero,la “presunzione di indegnità da vincolo di parentela” è prevista come causa ostativa dal comma 1 dell'art.
2-quinques che attiene testualmente alla fase di concessione dei benefici, mentre non è prevista nel comma 2° dedicato alle condizioni da mantenere nel corso del rapporto assistenziale per evitare la sua interruzione.
Secondo il comma 2° le condizioni che giustificano l'interruzione o la revoca della erogazione sono infatti quelle previste dagli articoli 1 e 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302
e cioè l'essere del tutto estranei ad ambienti e rapporti delinquenziali.
Si tratta di condizioni che concernono direttamente ed individualmente la persona dei beneficiari i quali, dopo la concessione del beneficio, non vengono travolti automaticamente dalle pendenze giudiziarie che coinvolgono i propri parenti, diversamente da quanto accade in fase di concessione del beneficio, ma lo espongono unicamente a una verifica di effettiva contiguità con il parente/affine/coniuge sospettato.
Contiguità che l'odierno appellato ha dimostrato essere totalmente assente.
Dalla lettura del 1° comma dell'articolo in esame è facilmente constatabile che la
“presunzione preclusiva da parentela” che esso introduce opera letteralmente ed espressamente solo nella fase di «concessione» dei benefici assistenziali.
È in quella sede che occorre valutare se un parente, affine, coniuge o convivente di chi richiede il beneficio sia indiziato dei reati o degli illeciti- previsti dalla norma. La presunzione escludente da “parente pregiudicato” non è prevista invece per la fase successiva alla concessione del beneficio, come condizione per il suo mantenimento.
Lo dice espressamente il comma 2°, in cui si stabiliscono i requisiti di “degnità” da mantenere successivamente alla concessione del beneficio e si dice che si tratta di quelli ex art. 1 e 4 L. n. 302/1990, cioè la personale ed effettiva estraneità del beneficiario ad ambienti e rapporti delinquenziali senza alcun richiamo al dato formale e presuntivo della affinità, coniugio, coabitazione con un “indagato”.
D'altronde, se così non fosse, e quindi non si aderisse ad una interpretazione strettamente conforme al dato testuale, prevedendo una presunzione assoluta operante solo nella fase di concessione del beneficio, si rischierebbe di compromettere diritti individuali costituzionalmente protetti, esponendo il cittadino ad un trattamento giuridico deteriore in ragione del mero legame di parentela a soggetti rei di condotte riprovevoli, che non sono in alcun modo riconducibili alla sua persona, rispetto alle quali non gli è consentito offrire alcuna prova di estraneità o fattiva dissociazione.
Se l'art.
2-quinques lettera a) fosse interpretato nel senso di legittimare la revoca dei benefici per mero rapporto di “cattiva parentela”, la disposizione sarebbe palesemente incostituzionale.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 122 del 04.07.2024, si è pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte d'appello di Napoli, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., con riguardo all'art. 2-quinquies, comma 1, lettera a), del decreto- legge 2 ottobre 2008, n. 151.
La disposizione censurata nega i benefici previsti dalla normativa italiana (legge 20 ottobre 1990, n. 302), per i superstiti delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata a chi sia «parente o affine entro il quarto grado di soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento per l'applicazione o sia applicata una misura di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, ovvero di soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento penale per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale».
Con la sentenza in epigrafe, la Consulta «dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art.
2-quinquies, comma 1, lettera a), del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151 (Misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina), inserito dalla legge di conversione 28 novembre 2008, n. 186, e successivamente modificato dall'art. 2, comma 21, della legge
15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica),limitatamente alle parole “parente o affine entro il quarto grado”».
«I benefici previsti per i superstiti delle vittime del terrorismo o della criminalità organizzata non possono essere negati in ogni caso ai parenti e agli affini entro il quarto grado di persone sottoposte a misure di prevenzione o indagate per alcune tipologie di reato”.
La Corte costituzionale ha osservato che “la condizione ostativa riferita a parenti e affini, nella sua rigidità, travalica la finalità di procedere a una verifica rigorosa dell'estraneità dei beneficiari al contesto criminale. Verifica già imposta, in termini stringenti, dalla disciplina vigente, che richiede la radicale estraneità agli ambienti criminali. Nell'introdurre una presunzione assoluta, la disposizione censurata non si fonda su una massima d'esperienza attendibile: proprio l'ampiezza del vincolo di parentela e di affinità considerato dalla legge consente di ipotizzare in modo agevole che, al rapporto di parentela o di affinità fino al quarto grado, possa non corrispondere alcuna contiguità al circuito criminale.
Il meccanismo presuntivo si rivela, inoltre, irragionevole, in quanto pregiudica proprio coloro che si siano dissociati dal contesto familiare e, per tale scelta di vita, abbiano sperimentato
l'isolamento e perdite dolorose, e si risolve in uno stigma per l'appartenenza a un determinato nucleo familiare, anche quando non se ne condividano valori e stili di vita.
La disposizione si pone in contrasto anche con il diritto di azione e di difesa tutelato dall'art.
24 Cost., in quanto impedisce di dimostrare al soggetto interessato, con tutte le garanzie del giusto processo, di meritare appieno i benefici che lo Stato accorda, in un giudizio che coinvolge le vite dei singoli e gli stessi valori fondamentali della convivenza civile”.
La Corte ha ribadito che è imprescindibile un'attenta valutazione di meritevolezza dei beneficiari. In tale contesto, «i vincoli di parentela o di affinità richiedono un vaglio ancor più incisivo sull'assenza di ogni contatto con ambienti delinquenziali, sulla scelta di recidere i legami con la famiglia di appartenenza, su quell'estraneità che presuppone, in termini più netti
e radicali, una condotta di vita incompatibile con le logiche e le gerarchie di valori invalse nel mondo criminale».
Ne consegue che in assenza di qualsivoglia addebito di contiguità ad ambienti delinquenziali personalmente riscontrato a carico dell'appellato e non potendo trovare applicazione la presunzione escludente da “parente pregiudicato” per la fase successiva alla concessione del beneficio, come condizione per il suo mantenimento, la norma del comma 1° invocata dal non è idonea ad essere posta a fondamento dei decreti di revoca Parte_2
di concessione del beneficio, conseguentemente illegittimi.
L'appello va, pertanto, rigettato e la sentenza impugnata va confermata.
Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e la liquidazione è operata come in dispositivo avuto riguardo al valore della causa, alle attività espletate ed ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (applicando i valori minimi dello scaglione “valore indeterminabile complessità bassa”).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio di Calabria sezione lavoro definitivamente decidendo sull' appello proposto dal e dal contro Parte_1 Parte_2 CP_1
, avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 18/2023, pubblicata in data
[...]
28.03.2023 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1) Dichiara il difetto di legittimazione passiva del;
Parte_2
2) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
3) Condanna il , in persona del Ministro pro tempore, alla refusione Parte_1
in favore di delle spese di lite che liquida in € 4.996,00 per Controparte_1
compensi, oltre spese gen. 15%, cpa e iva come per legge.
Reggio Calabria, 9.07.2025.
Il relatore Il Presidente
Dott.ssa Ginevra Chinè Dott.ssa Marialuisa Crucitti
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere rel.
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 199/2023 R.G.L. e vertente
TRA
(CF , in persona del Ministro pro tempore e Parte_1 P.IVA_1
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e Parte_2
difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria;
-appellante-
E
( ) rappresentato e difeso dall'Avv. Silva Controparte_1 C.F._1
Gotti;
- appellato –
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti difensivi
Svolgimento del processo Con ricorso, depositato in data 07.08.2020, ricorreva al giudice del Controparte_1
lavoro del Tribunale di Palmi per la declaratoria di illegittimità ed il conseguente annullamento del decreto del , Parte_1 Controparte_2
n. 27/2020 del 19.6.2020, notificato il 25.6.2020, di revoca dei benefici
[...]
economici previsti in favore dei familiari superstiti delle vittime della criminalità organizzata (concessigli con decreti prot. 2422/B/1241/VT del 18.10.2005, prot. B1241/VT del 7.10.2005, prot. 780/B/1241/VT del 19.9.2007 e prot. B/1241/SAV del 23.4.2010) e di tutti gli atti presupposti.
Conseguentemente, chiedeva la condanna dell'Amministrazione a riprendere l'erogazione dei benefici allo stesso spettanti, interrotti a decorrere dal mese di luglio 2019 ed a corrispondergli gli arretrati non versati, compresi gli interessi e la rivalutazione, dal mese di luglio 2019 fino al saldo.
Premetteva di essere figlio dell'imprenditore - ucciso il 30 settembre 1996 Controparte_3
per non avere ceduto alle richieste di estorsione da parte della locale 'ndrangheta, dopo anni di minacce, violenze e richieste estorsive - e della sig.ra di avere due fratelli Persona_1
germani ( e ) ed altri tre fratelli consanguinei nati da una seconda relazione _2 ER del padre;
di aver fatto richiesta, dopo la morte del padre, dei benefici previsti dalle leggi che tutelano i familiari delle vittime innocenti della criminalità organizzata e di aver ottenuto la concessione dei benefici con quattro decreti del Controparte_2 del Ministero nterno emessi tra il 2005 e il 2010, e precisamente - il decreto prot. n. Pt_1
2422/B/1241/VT del 18.10.2005 di concessione della c.d. “speciale elargizione” una tantum prevista dagli artt. 2 e 4 L. n. 302/1990; - il decreto prot. B1241/VT del 7.10.2005 di concessione dell'assegno vitalizio ex art. 2 L. n. 407/1998; il decreto prot. 780/B/1241/VT del 19.09.2007 di riliquidazione dell'assegno vitalizio di cui sopra;
il decreto prot. n.
B/1241/SAV del 23.04.2010 di concessione dello speciale assegno vitalizio ex art. 2 co. 105°
L. n. 244/2007; che con decreto n. 47/2019 il Ministero resistente sospendeva in via cautelare i benefici già concessi ed in data 19 giugno 2020 emetteva il decreto n. 27/20 di revoca definitiva dei benefici, sul presupposto della sopravvenuta carenza dei requisiti soggettivi prescritti dall'art 9 bis legge 302/90 e dall'art 2 quinquies del DL 151/2008, convertito in L
n. 186/2008 come modificato dall'art 2 comma 21 della legge 15 luglio 2009 n. 94.
Censurava con diffuse argomentazioni l'operato dell'amministrazione fondato su valutazioni errate sia in fatto e sia in diritto, evidenziando non solo l'estraneità a qualunque ambiente delinquenziale ma anche uno stile di vita del defunto padre, in primis, e del figlio
(attuale appellato) poi, sempre improntato a preservare e a portare avanti i valori della legalità e della giustizia.
I convenuti si costituivano per resistere alla domanda e chiederne il rigetto. CP_4
In particolare eccepivano, preliminarmente, il difetto di legittimazione passiva del
[...]
e, nel merito, la legittimità della revoca disposta ai sensi dell'art. 9bis l. n. 302/90 Parte_2
e dell'art. 2 quinquies, co. 2, del D.L. n. 151/08, introdotto dalla legge di conversione n.
186/08 nonché la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale.
Il Tribunale con la sentenza appellata accoglieva il ricorso ritenendo, con riguardo alla persona del beneficiario, che non fosse stata fornita alcuna prova circa la sua contiguità ad ambienti delinquenziali e, in ordine alle cause ostative riferibili ai parenti e agli affini dei beneficiari, che non trovasse applicazione la presunzione escludente da “parente pregiudicato” come condizione per il mantenimento del beneficio.
Avverso detta decisione hanno interposto appello il e il Parte_1 [...]
evidenziando, preliminarmente, come il Giudice di prime cure, pur avendo Parte_2
correttamente riconosciuto in motivazione il difetto di legittimazione passiva del
[...]
, abbia omesso di dichiararlo in dispositivo;
nel merito la legittimità della Parte_2
disposta interruzione dell'erogazione dei benefici già concessi agli appellati, in applicazione della “presunzione di indegnità da vincolo familiare” introdotta dall'art.
2-quinques comma
1 lettera a) D.L. n. 151/2008.
Invero, a parte appellata erano stati addebitati i rapporti di fratellanza con e _2 ER
(inquisiti per reati connessi di criminalità organizzata) e di affinità con e Per_4 R_
(rispettivamente padre e zio della moglie).
[...]
Si è costituito per difendersi. Controparte_1
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Le parti hanno depositato note nel termine fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio dell'8.07.2025
Motivi della decisione
Preliminarmente va rilevato che nella motivazione della sentenza il Tribunale ha accertato il difetto di legittimazione in capo al e l'omessa Parte_2
indicazione, anche nel dispositivo di detta decisione-trattandosi di sentenza contestuale- non può che qualificarsi come errore materiale che può essere in questa emendato. Per il resto l'appello è infondato.
Va richiamata la L. n. 302/1990 che all'art. 1, comma 2, dispone: «L'elargizione di cui al comma
1 è altresì corrisposta a chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all'articolo 416-bis c.p., a condizione che:a)il soggetto leso non abbia concorso alla commissione del fatto delittuoso lesivo ovvero di reati che con il medesimo siano connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale;
b) il soggetto leso risulti essere, a tempo dell'evento, del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri l'accidentalità del suo coinvolgimento passivo nell'azione criminosa lesiva, ovvero risulti che il medesimo, al tempo dell'evento, si era già dissociato o comunque estraniato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava”.
Il successivo art. 4 stabilisce che le provvidenze spettano non solo alla vittima ma anche, in caso di morte, ai suoi familiari superstiti.
Infine l'art.
9-bis L. 302/90 estende il requisito della “estraneità” ad ambienti delinquenziali ai beneficiari diversi dal soggetto leso e cioè ai parenti di cui al precedente art. 4: «Le condizioni di estraneità alla commissione degli atti terroristici o criminali e agli ambienti delinquenziali, di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, sono richieste, per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge, nei confronti di tutti i soggetti destinatari».
L'art.
2-quinquies, co. 1, lett. b) DL 151/08, conv. in L. 186/08 prevede che: “Ferme le condizioni stabilite dall'articolo 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, i benefici previsti per i superstiti sono concessi a condizione che:
a)il beneficiario non risulti coniuge, convivente, parente o affine entro il quarto grado di soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento per l'applicazione o sia applicata una misura di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, ovvero di soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento penale per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;
b) il beneficiario risulti essere del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, ovvero risulti, al tempo dell'evento, già dissociato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava.
Il sopravvenuto mutamento delle condizioni previste dagli articoli 1 e 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, comporta l'interruzione delle erogazioni disposte e la ripetizione integrale delle somme già corrisposte. Orbene, all'odierno appellato sono stati revocati i benefici sul presupposto della sopravvenuta carenza dei requisiti soggettivi prescritti dall'art 9 bis legge 302/90 e dall'art
2 quinquies del DL 151/2008, convertito in L n. 186/2008 come modificato dall'art 2 comma
21 della legge 15 luglio 2009 n. 94.
Il , infatti, all'esito di una complessa indagine basata su relazioni dei CC e Parte_2
informazioni della , ha elencato una serie di cause ostative riferibili sia ad alcuni CP_5
dei beneficiari, sia a parenti ed affini degli stessi.
Parte appellata, ad avviso del , dovrebbe perdere i benefici in virtù di una serie di Parte_2 situazioni concernenti i fratelli consanguinei e , nonché per il suo rapporto _2 ER
di affinità con e , rispettivamente padre e zio della moglie. Per_4 Persona_5
Con riferimento a questi ultimi, risulta dai dati acquisiti al procedimento che gli stessi sono deceduti rispettivamente negli anni 2001 e 2000, anteriormente, quindi, sia alla concessione del beneficio (2005) sia al matrimonio di con la figlia e nipote dei predetti Controparte_1
(anno 2008), sicchè è legittimo ritenere che il rapporto di affinità con soggetti premorti alla data del matrimonio non sia mai sorto.
Manca, dunque, il presupposto di fatto legittimante la causa ostativa, poiché l'asserito rapporto di affinità riguarda soggetti deceduti molti anni prima del matrimonio, che il risulta non avere mai conosciuto. CP_1
Ma pur prescindendo dalla suddetta considerazione e volendo, dunque, ritenere sussistente il rapporto di affinità con e , non risulta comunque integrata la Per_4 Persona_5
causa ostativa di cui all'art. 2 quinquies.
Invero, si legge nella informativa dei Carabinieri del 2019 che , deceduto Persona_6 in data 22.4.2001 a seguito di numerosi colpi di arma da fuoco, risultava diffidato di PS e sorvegliato speciale di PS;
ritenuto affiliato alla cosca;
condannato per detenzione Pt_3 abusiva di armi e munizioni, ricettazione, violazione delle norme sul controllo di armi e munizione continuata;
segnalato per omicidio volontario tentato, associazione per delinquere, ricettazione, lesioni personali e porto abusivo e detenzioni di armi.
, invece, (fratello di ), ucciso ad Amato di Taurianova il 22.6.2000 Persona_5 Per_4
attinto da numerosi colpi d'arma da fuoco, risultava condannato per violazione delle norme sulla circolazione stradale e rissa, segnalato per furto, rissa, ricettazione, omicidio volontario tentato, associazione per delinquere, truffa e riciclaggio;
ritenuto affiliato alla cosca mafiosa
. Pt_3 Nessuna delle situazioni sopra indicate è riconducibile alle ipotesi elencate nell'art 2 quinquies della legge 186/2008.
Infatti, mentre per i beneficiari e per il soggetto leso è richiesta la condizione di estraneità ad ambienti e rapporti delinquenziali, di natura sia mafiosa che comune, per i parenti ed affini, invece, la condizione escludente il beneficio, ai sensi dell'art 2 quinquies lett.a), riguarda i procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione ai sensi della legge
575/65 o i procedimenti penali per uno dei delitti di cui all'art 51 co. 3 bis c.p.p.
La «presunzione escludente» pertanto non sussiste perché l'art.
2-quinquies co. 1° lett. a) attribuisce rilevanza ostativa alle misure di prevenzione collegate a frequentazioni mafiose
(L. n.575/65), trattandosi di una ipotesi tassativa che non tollera estensioni interpretative.
Tanto premesso, va evidenziato che le condanne e le pendenze giudiziarie che gravavano su e non sono legate alla criminalità mafiosa e non Persona_6 Persona_5
rientrano nella categoria di cui all'art 51 co. 3 bis c.p.p.
Quanto alle misure di prevenzione riguardanti , non è specificato ai Persona_6 sensi di quale normativa furono applicate, poiché solamente i provvedimenti adottati ai sensi della legge 575/1965 (che ha esteso le misure di prevenzione previste dalla legge1423/56 alle persone indiziate di appartenere ad associazioni mafiose) integrano la condizione preclusiva dei benefici.
Infine, la riferita affiliazione, sia di sia di , alla cosca è rimasta una Per_4 R_ Pt_3 mera asserzione priva di riscontri, mancando qualsiasi riferimento ad accertamenti avvenuti in sede giudiziaria o ad elementi e circostanze concreti ed oggettivi che diano fondamento di verità all'affermazione contenuta nelle informative dei Carabinieri.
Quanto ai fratelli, e risultano attualmente imputati nell'ambito ER Persona_7
del procedimento penale n. 1707/2013 R.G.N.R. DDA per associazione per delinquere e turbata libertà degli incanti con l'aggravante dell'art. 7 L. 203/1991.
Quest'ultima circostanza, tuttavia, sulla scorta della motivazione fornita dal Tribunale che si condivide completamente, non rileva atteso che le due pendenze giudiziarie di e _2
, legate alla criminalità organizzata, sono pacificamente successive alla ER
emanazione dei decreti di concessione dei benefici.
Sul punto il Tribunale ha così statuito: “Vero è che la legge che ha introdotto le cause ostative riferibili ai parenti ed affini è successiva alla domanda di riconoscimento dei benefici ed alla conseguente concessione, ma è vero anche che, essendo gli indennizzi in questione prestazioni periodiche e continuative, i mutamenti normativi sopravvenuti – a differenza delle prestazioni istantanee- esplicano i loro effetti sulle tranches di rapporto in corso successive alla loro entrata in vigore, senza quindi che possa parlarsi di applicazione retroattiva della disciplina sopravvenuta, né di lesione di diritti quesiti, poiché le prestazioni già maturate prima della sua entrata in vigore restano intoccabili. Del resto, non si dubita (vedasi Cass.14561/2022) che le prestazioni assistenziali in quanto obbligazioni di durata condizionate al permanere di requisiti costitutivi suscettibili di modificazioni nel tempo siano suscettibili di vicende estintive sopravvenute che costituiscono eventi fisiologici e non eccezionali del rapporto assistenziale.”
Acclarata l'applicabilità al caso di specie dell'art. 2 quinquies, il Giudice di prime cure ha, però, chiarito che lo stesso, al comma 1 lett a) non contempla come fattore ostativo al mantenimentodei benefici il fatto che il beneficiario abbia parenti o affini“censurabili”.
Tale assunto è condivisibile, l'interpretazione dell'art.
2-quinques L n. 186/2008 offerta dal
Tribunale è corretta e aderente al suo tenore letterale.
Invero,la “presunzione di indegnità da vincolo di parentela” è prevista come causa ostativa dal comma 1 dell'art.
2-quinques che attiene testualmente alla fase di concessione dei benefici, mentre non è prevista nel comma 2° dedicato alle condizioni da mantenere nel corso del rapporto assistenziale per evitare la sua interruzione.
Secondo il comma 2° le condizioni che giustificano l'interruzione o la revoca della erogazione sono infatti quelle previste dagli articoli 1 e 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302
e cioè l'essere del tutto estranei ad ambienti e rapporti delinquenziali.
Si tratta di condizioni che concernono direttamente ed individualmente la persona dei beneficiari i quali, dopo la concessione del beneficio, non vengono travolti automaticamente dalle pendenze giudiziarie che coinvolgono i propri parenti, diversamente da quanto accade in fase di concessione del beneficio, ma lo espongono unicamente a una verifica di effettiva contiguità con il parente/affine/coniuge sospettato.
Contiguità che l'odierno appellato ha dimostrato essere totalmente assente.
Dalla lettura del 1° comma dell'articolo in esame è facilmente constatabile che la
“presunzione preclusiva da parentela” che esso introduce opera letteralmente ed espressamente solo nella fase di «concessione» dei benefici assistenziali.
È in quella sede che occorre valutare se un parente, affine, coniuge o convivente di chi richiede il beneficio sia indiziato dei reati o degli illeciti- previsti dalla norma. La presunzione escludente da “parente pregiudicato” non è prevista invece per la fase successiva alla concessione del beneficio, come condizione per il suo mantenimento.
Lo dice espressamente il comma 2°, in cui si stabiliscono i requisiti di “degnità” da mantenere successivamente alla concessione del beneficio e si dice che si tratta di quelli ex art. 1 e 4 L. n. 302/1990, cioè la personale ed effettiva estraneità del beneficiario ad ambienti e rapporti delinquenziali senza alcun richiamo al dato formale e presuntivo della affinità, coniugio, coabitazione con un “indagato”.
D'altronde, se così non fosse, e quindi non si aderisse ad una interpretazione strettamente conforme al dato testuale, prevedendo una presunzione assoluta operante solo nella fase di concessione del beneficio, si rischierebbe di compromettere diritti individuali costituzionalmente protetti, esponendo il cittadino ad un trattamento giuridico deteriore in ragione del mero legame di parentela a soggetti rei di condotte riprovevoli, che non sono in alcun modo riconducibili alla sua persona, rispetto alle quali non gli è consentito offrire alcuna prova di estraneità o fattiva dissociazione.
Se l'art.
2-quinques lettera a) fosse interpretato nel senso di legittimare la revoca dei benefici per mero rapporto di “cattiva parentela”, la disposizione sarebbe palesemente incostituzionale.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 122 del 04.07.2024, si è pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte d'appello di Napoli, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., con riguardo all'art. 2-quinquies, comma 1, lettera a), del decreto- legge 2 ottobre 2008, n. 151.
La disposizione censurata nega i benefici previsti dalla normativa italiana (legge 20 ottobre 1990, n. 302), per i superstiti delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata a chi sia «parente o affine entro il quarto grado di soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento per l'applicazione o sia applicata una misura di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, ovvero di soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento penale per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale».
Con la sentenza in epigrafe, la Consulta «dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art.
2-quinquies, comma 1, lettera a), del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151 (Misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina), inserito dalla legge di conversione 28 novembre 2008, n. 186, e successivamente modificato dall'art. 2, comma 21, della legge
15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica),limitatamente alle parole “parente o affine entro il quarto grado”».
«I benefici previsti per i superstiti delle vittime del terrorismo o della criminalità organizzata non possono essere negati in ogni caso ai parenti e agli affini entro il quarto grado di persone sottoposte a misure di prevenzione o indagate per alcune tipologie di reato”.
La Corte costituzionale ha osservato che “la condizione ostativa riferita a parenti e affini, nella sua rigidità, travalica la finalità di procedere a una verifica rigorosa dell'estraneità dei beneficiari al contesto criminale. Verifica già imposta, in termini stringenti, dalla disciplina vigente, che richiede la radicale estraneità agli ambienti criminali. Nell'introdurre una presunzione assoluta, la disposizione censurata non si fonda su una massima d'esperienza attendibile: proprio l'ampiezza del vincolo di parentela e di affinità considerato dalla legge consente di ipotizzare in modo agevole che, al rapporto di parentela o di affinità fino al quarto grado, possa non corrispondere alcuna contiguità al circuito criminale.
Il meccanismo presuntivo si rivela, inoltre, irragionevole, in quanto pregiudica proprio coloro che si siano dissociati dal contesto familiare e, per tale scelta di vita, abbiano sperimentato
l'isolamento e perdite dolorose, e si risolve in uno stigma per l'appartenenza a un determinato nucleo familiare, anche quando non se ne condividano valori e stili di vita.
La disposizione si pone in contrasto anche con il diritto di azione e di difesa tutelato dall'art.
24 Cost., in quanto impedisce di dimostrare al soggetto interessato, con tutte le garanzie del giusto processo, di meritare appieno i benefici che lo Stato accorda, in un giudizio che coinvolge le vite dei singoli e gli stessi valori fondamentali della convivenza civile”.
La Corte ha ribadito che è imprescindibile un'attenta valutazione di meritevolezza dei beneficiari. In tale contesto, «i vincoli di parentela o di affinità richiedono un vaglio ancor più incisivo sull'assenza di ogni contatto con ambienti delinquenziali, sulla scelta di recidere i legami con la famiglia di appartenenza, su quell'estraneità che presuppone, in termini più netti
e radicali, una condotta di vita incompatibile con le logiche e le gerarchie di valori invalse nel mondo criminale».
Ne consegue che in assenza di qualsivoglia addebito di contiguità ad ambienti delinquenziali personalmente riscontrato a carico dell'appellato e non potendo trovare applicazione la presunzione escludente da “parente pregiudicato” per la fase successiva alla concessione del beneficio, come condizione per il suo mantenimento, la norma del comma 1° invocata dal non è idonea ad essere posta a fondamento dei decreti di revoca Parte_2
di concessione del beneficio, conseguentemente illegittimi.
L'appello va, pertanto, rigettato e la sentenza impugnata va confermata.
Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e la liquidazione è operata come in dispositivo avuto riguardo al valore della causa, alle attività espletate ed ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (applicando i valori minimi dello scaglione “valore indeterminabile complessità bassa”).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio di Calabria sezione lavoro definitivamente decidendo sull' appello proposto dal e dal contro Parte_1 Parte_2 CP_1
, avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 18/2023, pubblicata in data
[...]
28.03.2023 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1) Dichiara il difetto di legittimazione passiva del;
Parte_2
2) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
3) Condanna il , in persona del Ministro pro tempore, alla refusione Parte_1
in favore di delle spese di lite che liquida in € 4.996,00 per Controparte_1
compensi, oltre spese gen. 15%, cpa e iva come per legge.
Reggio Calabria, 9.07.2025.
Il relatore Il Presidente
Dott.ssa Ginevra Chinè Dott.ssa Marialuisa Crucitti