Sentenza 10 giugno 2021
Parere definitivo 22 gennaio 2024
Ordinanza collegiale 5 luglio 2024
Ordinanza collegiale 12 settembre 2024
Rigetto
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 25/06/2025, n. 5514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5514 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 05514/2025REG.PROV.COLL.
N. 00991/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 991 del 2022, proposto dal signor AS OT, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Maria Di Lieto, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ravello, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Oreste Agosto, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, sezione seconda, n. 1440/2021, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ravello;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 giugno 2025 il Cons. Ugo De Carlo e uditi per l’appellato l’avvocato Oreste Agosto per Corrado Morrone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor AS OT ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha respinto il suo ricorso per ottenere l’annullamento del diniego definitivo del permesso di costruire in sanatoria del Comune di Ravello in data 14 dicembre 2016.
2. L’appellante, proprietario di un’area sita in Ravello, alla località Ponte, aveva richiesto il condono per mutamento di destinazione d’uso avendo costruito un parcheggio e due manufatti, accessori rispetto all’intervento edilizio principale.
Il tecnico comunale nel corso del procedimento chiedeva chiarimenti sull’oggetto della domanda di condono, evidenziando un’incongruenza tra la documentazione relativa all’integrazione presentata e l’istanza di condono originaria.
Successivamente il Responsabile dell’U.T.C. del Comune ordinava la demolizione con pristino dell’area interessata dagli interventi edilizi abusivi con provvedimento che veniva annullato a seguito di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Dopo l’annullamento del provvedimento, il Comune rimaneva inerte e veniva condannato a concludere il procedimento di sanatoria cosicché l’ente, in esecuzione della sentenza in tema di silenzio-inadempimento, aveva emesso il provvedimento impugnato.
3. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso, perché ha condiviso le ragioni poste dal Comune a fondamento del diniego.
In particolare non era stata giustificata in modo convincente la discrasia tra la superficie per cui era stato richiesto il condono nel 1995 e la maggior estensione contenuta nella nota integrativa del 2003, e non era stata offerta la prova che i due manufatti asseritamente serventi il parcheggio fossero già stati realizzati entro la fine 1993 non apparendo nell’originaria istanza di condono; venivano altresì richiamati i limiti entro cui può essere integrata una domanda di consono per corroborare il giudizio negativo sul piano probatorio circa la reale consistenza dell’abuso edilizio all’epoca di presentazione della sanatoria.
4. L’appello è affidato a cinque motivi.
4.1. Il primo contesta l’appiattimento della valutazione del T.a.r. sulle tesi del tecnico comunale senza tener conto delle argomentazioni e delle documentazioni contenute nel ricorso.
Per corroborare tale affermazione l’appellante rimanda ai documenti prodotti in primo grado ed alla consulenza di parte depositata.
4.2. Il secondo motivo lamenta che il T.a.r. abbia compiuto un’integrazione postuma della motivazione del provvedimento impugnato affermando che i diversi manufatti presenti alteravano obiettivamente lo stato dei luoghi connotando l’area con destinazione d’uso diversa dal mero parcheggio, cioè destinata ad attività diverse quali deposito di materiali e uffici vendite; si tratta di argomentazione non contenuta nel corpo del provvedimento.
4.3. Il terzo motivo censura l’elusione del contenuto del parere del Consiglio di Stato contenuto nel decreto presidenziale che aveva deciso il ricorso straordinario.
Aver affermato che non era stata ottemperata l’ordinanza di demolizione non ha tenuto presente che essa era stata prima sospesa e poi annullata nel corso di quel giudizio.
Peraltro, alla luce di quello che era stato affermato nel parere del Consiglio di Stato, il Comune avrebbe dovuto motivare il diniego di condono quanto a interesse pubblico attuale, tenuto conto dell’enorme lasso temporale che passa tra la presentazione dell’istanza e il diniego.
Anche se è intervenuta l’Adunanza Plenaria con la sentenza 9/2017, il Decreto Presidente della Repubblica 28 novembre 2016 ha stabilito in via definitiva la regola che si applica nel caso di specie. I box monoblocco non erano oggetto della sanatoria e ne era prevista la demolizione e quindi non possono aver contribuito ad alterare lo stato dei luoghi, determinando il diniego di condono.
4.4. Il quarto motivo sostiene che vi sia stata la violazione dell’art. 10 bis l. 241/1990 perché i motivi del diniego sono ulteriori rispetto ai motivi ostativi comunicati e pertanto sono inammissibili.
4.5. Il quinto motivo esprime il dissenso rispetto alle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento e recepite nella sentenza.
Non vi è stata inammissibile modifica dell’originaria istanza di condono poiché con le controdeduzioni del 2004 l’apporto partecipativo del privato si è tradotto in osservazioni e precisazioni di dettaglio e meramente chiarificatrici, che non hanno modificato o innovato l’oggetto dell’istanza di condono.
In ogni caso andava concesso il condono almeno rispetto alla superficie indicata nel 1995 ed in ogni caso dalla misura dell’oblazione versata poteva ricavarsi quale era la reale superficie da condonare al di là dell’errore materiale commesso nell’istanza.
Quanto ai due manufatti è stata fornita la prova che essi erano stati acquistati nel 1991; la necessità di modificare la destinazione d’uso derivò dal fatto che il terreno fu occupato nel corso dei lavori di ampliamento di una strada limitrofa nel 1979 come cantiere temporaneo. Dopo la fine dei lavori non ci fu il ripristino necessario cosicché l’area fu sottratta alla naturale funzione di suolo agricolo e trasformata in uno sterrato incolto.
5. Il Comune di Ravello si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.
6. All’udienza del 11 giugno 2024 fu disposto di effettuare una verificazione per stabilire:
1) quali siano le opere realizzate nell’area di proprietà dell’appellante e le ragioni della loro asserita difformità rispetto alle norme urbanistico-edilizie disciplinanti il governo del territorio nell’area in questione;
2) quale sia l’esatta consistenza dell’area alla data di presentazione dell’istanza di condono edilizio (27/02/1995) e quella risultante alla data precedente di ultimazione dei lavori nel termine di legge;
3) quali di tali opere siano (o non) state oggetto di sanatoria e la loro esatta entità (o dimensione).
7. In data 17 gennaio 2025 è stata depositata la verificazione.
8. L’appello non è fondato.
8.1. La verificazione disposta ha consentito di ricostruire l’esatto stato dei luoghi oltre alle considerazioni relative allo scostamento rispetto alla disciplina urbanistica della zona ed alla possibilità di superarla ricorrendo al condono.
Si tratta di due piazzali delimitati dalla parte della strada provinciale da un muro, a nord ed ad est dalla scarpata che costituisce un confine naturale ed a sud è delimitata da manufatti; i piazzali sono condotti in locazione da un imprenditore che li ha adibiti a deposito e vendita di materiali edili.
Nei due piazzali le uniche opere edilizie realizzate sono due tettoie ubicate nel piazzale più grande, la prima appoggiata lungo il muro perimetrale di confine con la strada e la seconda localizzata nella parte a sud del piazzale, adiacente all'ingresso sul lato destro che ingloba anche la vecchia baracca.
Gli altri manufatti presenti sono facilmente amovibili e non hanno rilevanza edilizia.
Nel P.R.G. l’area ricade in zona Fp " Zona destinata a servizi Pubblici incompatibile con la destinazione attuale.
Esistono inoltre una serie di vincoli ricadendo l’area in una zona Fp " Zona destinata a servizi Pubblici nella quale non sono previste nuove costruzioni; in zona B Area di riserva generale del Piano Regionale dei Monti Lattari ove sono previste norme di salvaguardia ed infine ricade in zona sottoposta a vincolo idrogeologico.
Per quanto riguarda l’entità delle opere per le quali è stato richiesto il condono è emerso che l’indicazione della superficie è erronea, ma ciò può ricondursi ad un errore materiale, mentre non sono stati descritti i manufatti esistenti all’interno dell’area da condonare, cioè le due tettoie che erano sicuramente presenti alla data entro cui era possibile chiedere il condono ai sensi della l. 724/1994.
8.2. Alla luce delle conclusioni cui è pervenuto il verificatore si possono ritenere non più rilevanti i primi due motivi di appello.; passando al terzo motivo, l’esame del contenuto del parere del Consiglio di Stato allegato al decreto che ha deciso il ricorso straordinario nel 2016 mette in evidenza che si è tratta di una pronuncia formale che ha annullato l’ordine di demolizione perché emesso quando ancora non era stata definita l’istanza di condono; pertanto non si tratta di una pronuncia che ha una rilevanza nel presente contenzioso poiché non si è espressa in alcun modo sulla legittimità o meno del condono del 1994. Pertanto la circostanza che l’abuso edilizio dia molto risalente non rileva secondo l’orientamento ormai consolidatosi con ola sentenza 9/2017 dell’Adunanza Plenaria.
8.3. La violazione dell’art. 10 bis l. 241/1990 anche laddove sussistente è irrilevante ai sensi dell’art. 21 octies l. 241/1990 poiché il provvedimento sul condono è di natura vincolata.
8.4. La motivazione adottata dal Comune per respingere la richiesta di condono è frutto anche della imprecisa redazione che ha richiesto due integrazioni per divenire minimamente comprensibile; in ogni caso alla luce delle conclusioni del verificatore il condono, quantomeno allo stato, non può essere concesso per l’esistenza dei due manufatti e per un cambio di destinazione che è in contrasto con la destinazione urbanistica della zona.
9. Il Collegio deve procedere alla liquidazione del compenso al verificatore secondo la tabella contenuta nel d.m. 30 maggio 2022. Il valore della controversia nel caso in esame non può ricavarsi da un dato preciso perché non è stato oggetto di stima il valore dei beni su cui è stata effettuata la perizia.
Si ritiene pertanto (a fronte della nota –spese tempestivamente depositata il 23 gennaio 2025 e pari a Euro 6552, 25) liquidare un compenso pari a € 5000 oltre agli accessori di legge che viene posto a carico dell’appellante soccombente.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge nei termini di cui alla motivazione.
Condanna l’appellante a rifondere al Comune di Ravello le spese del presente grado di giudizio che liquida in € 3.000 (tremila) oltre agli accessori di legge.
Liquida il compenso per il verificatore nella misura di € 5000 (cinquemila//00) oltre accessori di legge posto a carico dell’appellante.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore
Stefano Filippini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ugo De Carlo | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO