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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XV, sentenza 20/02/2026, n. 1482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1482 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1482/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 15, riunita in udienza il 05/12/2024 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
RA ANTONIO, Presidente estensore FAILLA CARMELO, Giudice relatore ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 05/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 908/2024 depositato il 22/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_2 CF_Ricorrente_2 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3
Ricorrente_2 P.IVA_1 Legale Rappresentante -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Ricorrente_2 CF_Ricorrente_2Rappresentato da -
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
Email_2 elettivamente domiciliato presso
1 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4692/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez. 10 e pubblicata il 29/06/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS041A01422/2020 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS041A01422/2020 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS041A01422/2020 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS041A01422/2020 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 609/2024 depositato il 09/12/2024
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta dal sottoscritto ai sensi dell'art. 276 ultimo comma cpc applicabile nel processo tributario ex art. 1 comma 2 d. lgs. n. 546/1992, tenuto conto che il giudice relatore avv. Failla è impegnato pure nella redazione delle sentenze introitate in altre sezioni di questa Corte di Giustizia Tributaria in cui è stato applicato. Ricorrente_3 Ricorrente_1L' , e Ricorrente_2 hanno proposto appello nei confronti dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 4692/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania, con cui era stato rigettato il ricorso introduttivo presentato in ordine all'avviso di accertamento n. TYS041A01422/2020, notificato il 18 e 19.12.2020, con il quale l'Ufficio - sulla base del pvc redatto il 29.03.2019 all'esito della verifica eseguita dai propri funzionari nei confronti della citata associazione sportiva e previa declaratoria di decadenza delle agevolazioni di cui all'art. 148 DPR n. 917/1986 ed all'art. 90 L. n. 289/2002 - aveva proceduto a determinare, ai fini della imposizione in via ordinaria dell'iva dovuta per l'anno di imposta 2016 oltre accessori, un volume di affari pari alla somma complessiva di euro 226.108,00 ed aveva pure contestato alla citata associazione sportiva la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 67 e 69 del D.P.R. n. 917/1986 con riferimento ai compensi corrisposti nel 2016 a Ricorrente_1 ed a Nominativo_1 , essendo stata riscontrata la mancata presentazione della dichiarazione modello770S con la conseguente omessa effettuazione e mancato versamento, quale sostituto di imposta, delle ritenute alla fonte a titolo di irpef pari alla somma di euro 2.089,00 oltre addizionali. L'appello è in parte fondato. Va disatteso il primo motivo di gravame con il quale è stato dedotto dagli appellanti che la Corte di primo grado non avrebbe esaminato la contestazione di cui alla lettera
2 b) del primo motivo del ricorso introduttivo, con cui si deduceva il fatto che l'avviso di accertamento impugnato, notificato in formato cartaceo per posta ordinaria e non a mezzo pec, difettava dell'attestazione di conformità del documento all'originale digitale, per cui l'atto impositivo opposto contenente la sola indicazione "firmato digitalmente" in corrispondenza del nominativo del funzionario era nullo ai sensi dell'art. 42 comma 3 cpc in quanto privo di sottoscrizione, richiamandosi al riguardo l'orientamento secondo cui la notificazione della copia analogica di un atto impositivo è legittima se la sua conformità all'originale informatico è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, poiché tale attestazione vale a dimostrare l'avvenuta sottoscrizione dell'atto con il conferimento di un valore probatorio equiparato all'originale informatico. Ed, invero, va notato che la Corte di I grado ha provveduto ad esaminare la suindicata contestazione, ritenendola correttamente infondata così testualmente motivando:
“peraltro per come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate di Catania l'avviso di accertamento impugnato contiene anche un CODICE QR (cfr. pagina 1 dell'atto): il codice QR consente al contribuente, assieme al link presente nello stesso atto, di accedere direttamente a una pagina web in cui lo stesso può verificare la corrispondenza tra il documento originale e la copia (digitale) che è stata notificata, validando la firma digitale in sostituzione della sottoscrizione autografa del funzionario che ha sottoscritto l'atto impugnato, il quale – è bene ricordarlo – agisce in veste di pubblico ufficiale e nell'esercizio legittimo delle proprie mansioni. Risultano perciò infondate sia le eccezioni di “assenza di attestazione da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato” che quelle di “sottoscrizione inesistente, per assenza e/o invalidità del certificato qualificato necessario per la generazione della
.“firma digitale” Contrariamente a quanto poi è stato dedotto dagli appellanti devesi osservare che l'atto impositivo impugnato è adeguatamente motivato attraverso il chiaro e specifico riferimento alle ragioni in fatto ed in diritto poste a fondamento della pronuncia di decadenza delle agevolazioni fiscali usufruite dalla Associazione Sportiva Dilettantistica e della conseguente tassazione ordinaria dei ricavi dichiarati ai fini iva con gli accessori di legge e ciò ha assicurato agli appellanti il consapevole pieno esercizio del diritto di difesa, avendo loro consentito la possibilità di avere la esatta conoscenza della portata dell'avviso di accertamento notificato e di contestare sia l'an debeatur che il quantum. Al riguardo va segnalata la infondatezza del rilievo critico dedotto dagli appellanti per cui l'Ufficio avrebbe ignorato le memorie ed i documenti depositati dai contribuenti in sede di contraddittorio preventivo, di cui invece è stata ritenuta la inadeguatezza ad incidere sull'impianto della contestazione posta in essere dall'Ufficio accertatore con l'atto impositivo opposto, che sotto questo profilo non può certo considerarsi immotivato. Parimenti infondato si appalesa il motivo di gravame con cui è stata contestata la declaratoria di decadenza delle agevolazioni di cui agli artt. 148 del D.P.R. n. 917/1986 e 90 della L. n. 289/2002.
3 Ed, invero, per come dedotto dall'Agenzia delle Entrate, devesi rilevare che l'Associazione Sportiva Dilettantistica appellante non ha assolto all'onere, che incombeva a suo carico, di fornire la prova che la vita associativa aveva rispettato i principi di democraticità, che è assolutamente necessaria nella specie, tenuto conto dei principi affermati nella giurisprudenza di legittimità per cui la formale appartenenza all'associazione e la apparente regolarità statutaria non sono di per sé sufficienti all'ammissione al regime fiscale agevolato (v. Cass. n. 11456/2010), per cui il riconoscimento da parte del Coni della qualifica di società sportiva dilettantistica, in quanto requisito meramente formale, non può di per sé stesso costituire elemento scriminante ai fini della sussistenza o meno della natura non commerciale di una associazione sportiva (v. Cass. n. 23789/16) e per cui (v. Cass. n. 31434/2018 e n. 16449/2016) in tema di agevolazioni tributarie l'esenzione d'imposta prevista dall'art. 111 (ora 148) del D.P.R. n. 917/1986 in favore delle associazioni non lucrative dipende, non dall'elemento formale della veste giuridica assunta, ma dall'effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, il cui onere probatorio incombe sulla associazione contribuente. E quindi non è sufficiente il mero dato formale della qualificazione quale associazione sportiva dilettantistica, ma occorre che effettivamente l'associazione abbia svolto attività senza fine di lucro e si sia conformata alle prescrizioni di cui all'art. 111 TUIR (ora 148), tenuto conto che "in tema di imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) gli enti di tipo associativo non godono di una generale esenzione da ogni prelievo fiscale, potendo anche le associazioni senza fini di lucro - come si evince dall'art. 111, comma 2, del D.P.R. n. 917 del 1986 (nel testo applicabile "ratione temporis") - svolgere attività a carattere commerciale;
il citato art. 111, comma 1 - in forza del quale le attività a favore degli associati non sono considerate commerciali e le quote associative non concorrono a formare il reddito complessivo - costituisce, d'altro canto, deroga alla disciplina generale, fissata dagli artt. 86 e 87 del medesimo D.P.R., secondo cui l'IRPEG si applica a tutti i redditi, in denaro o in natura, posseduti da soggetti diversi dalle persone fisiche, con la conseguenza che l'onere di provare i presupposti di fatto che giustificano l'esenzione è a carico del soggetto che la invoca, secondo gli ordinari criteri stabiliti dall'art. 2697 c.c." (Cass.. n. 23167/2017). Nel caso in esame devesi rilevare che le concrete modalità operative dell'Associazione Sportiva Appellante sono in contrasto con le sue previsioni statutarie e provano l'insussistenza del requisito della democraticità, per come è stato inequivocabilmente riscontato dai funzionari verificatori . L'assenza di democraticità dell'Associazione Sportiva appellante è rimasta chiaramente dimostrata dalle numerose irregolarità emerse in sede di verifica all'esito del controllo dei libri sociali e dei verbali delle assemblee e del consiglio direttivo dell'Associazione e dalla riscontrata mancanza di chiarezza e trasparenza del rendiconto economico-finanziario dell'esercizio 2016, per come specificamente è stato esposto dalla Corte di I grado in seno alla sentenza impugnata senza che sul punto sia stata formulata una specifica contestazione dagli appellanti.
4 Al riguardo devesi peraltro osservare che le Associazioni Sportive Dilettantistiche
“Associazione_1” e “Associazione_2”, collegate alla Associazione Sportiva Ricorrente_1appellante e di fatto gestite tutte da con le medesime modalità, hanno prestato una piena acquiescenza alla analoga declaratoria di decadenza delle agevolazioni di cui agli artt. 148 del D.P.R. n. 917/1986 e 90 della L. n. 289/2002 emessa dall'Ufficio con gli avvisi di accertamento notificati alle citate associazioni e oggetto di separate impugnazioni. Va poi segnalata la assoluta irrilevanza nel presente giudizio dei rilievi critici formulati dagli appellanti con riferimento alla asserita errata determinazione di proventi illeciti rivenienti da fatture inesistenti, che è materia del tutto estranea al presente giudizio, posto che l'avviso di accertamento opposto è stato emesso solo ai fini IVA e con riferimento alle ritenute mod.770 asseritamente non operate e non versate. E, quindi, nella specie l'Ufficio non ha accertato né recuperato a tassazione proventi illeciti generati dalla emissione di fatture inesistenti, avendo - oltre la summenzionata contestazione delle maggiori ritenute alla fonte non operate e non versate dalla Associazione Sportiva appellante quale sostituto di imposta - ritenuto solamente che l'Associazione Sportiva appellante non potesse fruire delle agevolazioni spettanti alle associazioni sportive dilettantistiche, posto che le sue prestazioni erano state rese in regime d'impresa, ex art. 4 comma 2 punto 2) D.P.R. n. 633/1972, per cui essa era tenuta alla presentazione della dichiarazione IVA illegittimamente omessa ed era soggetta alla conseguente imposizione in via ordinaria. Occorre ora passare alla disamina del motivo di gravame formulato dagli appellanti relativamente alla determinazione fatta dall'Ufficio con riferimento alla base imponibile accertata ai fini dell'assoggettamento alla imposizione ordinaria per iva dovuta per l'anno di imposta 2016. Al riguardo va detto che con l'avviso di accertamento opposto è stato determinato un volume di affari pari alla somma complessiva di euro 226.108,00, di cui euro 80.000,00 per l'attività prestata dalla Associazione Sportiva appellante per la Società_1sponsorizzazione della società “ srl” (sulla base del contratto stipulato nel 2016 versato in atti con la emissione di fattura per la somma di euro 80.000,00
+iva), euro 30.500,00 per altre fatture emesse, euro 90.443,50 per proventi commerciali di attività istituzionali, euro 30.664,50 per proventi da altre SD ed Enti, riconoscendo in detrazione, stante l'omessa dichiarazione, esclusivamente l'IVA versata a norma dell'art. 19 del D.P.R. n. 633/1972. Gli appellanti hanno riproposto il rilievo, non esaminato dal primo giudice, per cui è errata la liquidazione dell'iva dovuta con riferimento ai proventi istituzionali percepiti e dichiarati - per i quali in dipendenza del regime agevolato erroneamente utilizzato non era stata applicata l'IVA - in quanto il calcolo dell'IVA a debito deve essere determinato sulla base del preventivo scorporo dell'IVA dai proventi incassati e dichiarati e, quindi, i suindicati proventi istituzionali “non possono rappresentare al lordo la base imponibile di detta imposta” ma devono essere computati al netto di iva.
5 La doglianza citata appare fondata e va accolta, tenuto conto peraltro che sul punto nessuna specifica contestazione è stata formulata dall'Agenzia delle Entrate. Inoltre gli appellanti hanno eccepito puramente e semplicemente che l'Ufficio
“nell'applicare il regime ordinario al fine del recupero dell'IVA non abbia tenuto conto dell'IVA a credito risultante dalle fatture acquisto, acquisite in sede di verifica, che si riproducono in questa sede”. Al riguardo devesi notare che a nulla vale la contestazione formulata dall'Ufficio fondato sul rilievo della omessa dichiarazione, posto che nella giurisprudenza di legittimità è stato affermato il principio (Cass. n. 6925/2013) per cui “ai sensi dell'art. 18, n. 1, lett. d), e 22 della sesta direttiva CE n. 77/388, come modificata dalla direttiva 2000/17 (in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative all'imposta sulla cifra di affari), il principio di "neutralità fiscale" impone che l'inosservanza da parte di un soggetto passivo delle formalità imposte da uno Stato membro non può privarlo del suo diritto alla detrazione dell'IVA - ferma restando l'eventuale sanzione per l'inosservanza di tali obblighi - ove abbia
.puntualmente osservato gli obblighi sostanziali connessi all'imposta in questione” Ciò posto devesi però osservare che la suindicata richiesta degli appellanti non può essere accolta in ragione della sua assoluta genericità in dipendenza della mancanza di alcuna indicazione specifica in ordine alle fatture in questione o, quanto meno, agli importi portati da dette fatture, non essendo sufficiente il mero generico riferimento alla produzione effettuata. Ed, invece, fondato è il motivo di gravame formulato in ordine alla contestata violazione delle disposizioni di cui agli artt. 67 e 69 del D.P.R. n. 917/1986 con Ricorrente_1 Nominativo_1riferimento ai compensi corrisposti nel 2016 a ed a in relazione alla omessa effettuazione e mancato versamento delle ritenute alla fonte a titolo di irpef ed addizionali. L'Agenzia delle Entrate ha contestato detta violazione e fondato il citato recupero sul Associazione_1presupposto della ritenuta inesistenza e non operatività della A.S.D. “ ” e Associazione_2della A.S.D. “ ”, in quanto i compensi erogati ai Ricorrente_1 Nominativo_1collaboratori e dalle suddette A.S.D., sommati a Ricorrente_3quelli corrisposti dalla A.S.D. , superavano il limite di cui all'art. 69 del D.P.R. n. 917/1986. Al riguardo devesi però osservare che, sulla base delle sentenze emesse in pari data da questa Corte, è stata ritenuta la operatività delle Associazioni Sportive Associazione_1 Associazione_2Dilettantistiche “ ” e “ ” sulla base di diverse motivazioni che in questa sede si riproducono. Numero_1Al riguardo va, innanzi tutto, osservato che il procedimento penale Ricorrente_1 Nominativo_2RGNR instaurato nei confronti di , e Nominativo_3 a seguito della comunicazione del p.v.c. del 29.03.2019 fatta dall'Ufficio alla locale Procura della Repubblica, per come emerge dalle risultanze Data_1processuali, è stato definito con il decreto di archiviazione emesso in data dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania su conforme richiesta del PM, essendo stato ritenuto il difetto dei presupposti per configurare il reato contestato di cui agli artt. 110 e 81 c.p. e art. 8 d. lgs. n. 74/2000 sulla base della
6 emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti, posto che dalle indagini espletate dal PM era emerso che le Associazioni Sportive Dilettantistiche “Associazione_1” Associazione_2e “ ” nell'anno 2016 erano “state effettivamente operative nel settore delle competizioni sportive dilettantistiche” e “pertanto le spese sostenute erano certamente riconducibili ai costi sostenuti per il mantenimento della società stessa”. Ed, inoltre, devesi rilevare che dalle risultanze processuali acquisite in atti si deduce la erroneità di quanto affermato dall'Ufficio in ordine alla asserita mancanza di iscritti e di squadre, posto che sono state prodotte le attestazioni rilasciate dalla Ass._3, in cui è certificato che le Associazioni Sportive Dilettantistiche citate avevano tesserato 68 atleti ed avevano partecipato alle seguenti competizioni ed attività sportive: campionato promozionale under 12 maschile - stagione sportiva 2015/2016, attività di minivolley - stagione sportiva 2015/2016, campionato nazionale under 14 femminile - stagione sportiva 2016/2017, campionato under 13 maschile - fase territoriale - stagione sportiva 2016/2017, campionato promozionale under 12 maschile - stagione sportiva 2016/2017, attività di minivolley - stagione sportiva 2016/2017. Sono state pure prodotte le ricevute dei pagamenti fatti dalle dette Associazioni Ass._3Sportive Dilettantistiche alla . Con riferimento alla contestata mancanza di sede operativa va detto che le citate Ricorrente_3Associazioni Sportive facevano parte del gruppo facente capo alla SD
gestito di fatto dall'appellante Ricorrente_1 , che svolgeva la sua Scuola_1 Scuola_2attività principalmente nelle scuole “ ”, “ ” e “ Scuola_3” site in Catania sulla base di una unica convenzione per l'utilizzo della Ricorrente_3palestra stipulata dalla capogruppo SD . Ed, ancora, dal rendiconto acquisito in sede di verifica e dalla documentazione contabile prodotta in sede di accertamento con adesione si deduce che le Associazioni Sportive suindicate hanno conseguito dei proventi istituzionali e sostenuto dei costi per lo svolgimento dell'attività associativa. Ed, infatti, i funzionari verificatori hanno riscontrato che dal conto corrente postale intestato alle Associazioni Sportive Dilettantistiche citate risultavano rimborsi spese forfettari ex art. 37 L. n. 347/2000 effettuati nell'anno 2016 nei confronti di allenatori e collaboratori vari, di cui le dette Associazioni Sportive si erano avvalse, per rilevanti importi. Va poi notato che in forza di protocollo di intesa intervenuto con la collegata A.S.D. Ricorrente_3 avveniva che le spese di gestione venivano sostenute con le risorse finanziarie di quest'ultima e con successivo addebito alle Associazioni Sportive citate della quota di sua pertinenza. Ciò premesso, contrariamente a quanto affermato dall'Ufficio, devesi ritenere che i Ricorrente_1compensi corrisposti dalle citate Associazioni Sportive a ed a Nominativo_1 non possono essere sommati a quelli erogati dalla Associazione Sportiva appellante con la conseguente inapplicabilità delle disposizioni di cui agli artt. 67 e 69 del D.P.R. n. 917/1986.
7 Ed, infine, va notato che il motivo di appello inerente alle sanzioni irrogate con l'avviso di accertamento opposto sotto il profilo della denunciata omessa motivazione rimane assorbito dalle precedenti statuizioni, mentre il trattamento sanzionatorio rilevante sarà quello applicato dall'Agenzia delle Entrate in sede di riliquidazione in correlazione a ciò che risulta dovuto dagli appellanti sulla base di quanto sopra disposto. In conclusione, pertanto, in parziale accoglimento dell'appello proposto Ricorrente_3dall'Associazione Sportiva Dilettantistica “ ”, da Ricorrente_1 Ricorrente_2 e da nei confronti dell'Agenzia delle Entrate ed in riforma della sentenza impugnata, va accolto in parte il ricorso introduttivo dichiarando la illegittimità dell'avviso di accertamento opposto nella parte relativa alla contestazione delle maggiori ritenute alla fonte non operate e non versate dalla Associazione Sportiva appellante quale sostituto di imposta pari alla somma di euro 2.089,00 oltre le maggiori addizionali regionale e comunale pari rispettivamente alla somma di euro 157,00 e di euro 72,00 con i relativi accessori di legge e dichiarando - inoltre - che la liquidazione secondo il regime ordinario dell'IVA a debito in ordine ai proventi istituzionali incassati e dichiarati nel 2016 dalla Associazione Sportiva appellante deve essere effettuata sulla base del preventivo scorporo dell'IVA, confermando nel resto la sentenza appellata. L'Agenzia delle Entrate procederà alla riliquidazione di quanto dovuto dagli appellanti per effetto della imposizione ordinaria dell'iva relativa all'anno di imposta 2016 oltre accessori di legge in ordine al volume di affari della Associazione Sportiva Ricorrente_3Dilettantistica “ ” così come determinato sulla base della presente statuizione. Tenuto conto dell'esito finale del giudizio connotato dalla reciproca soccombenza, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese giudiziali di I e II grado.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in parziale accoglimento dell'appello proposto e in riforma della sentenza impugnata, accoglie in parte il ricorso introduttivo nei termini di cui in motivazione. Spese giudiziali di primo e secondo grado compensate.
Catania 5.12.2024
Il presidente estensore
ON OR
8 9
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 15, riunita in udienza il 05/12/2024 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
RA ANTONIO, Presidente estensore FAILLA CARMELO, Giudice relatore ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 05/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 908/2024 depositato il 22/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_2 CF_Ricorrente_2 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3
Ricorrente_2 P.IVA_1 Legale Rappresentante -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Ricorrente_2 CF_Ricorrente_2Rappresentato da -
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
Email_2 elettivamente domiciliato presso
1 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4692/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez. 10 e pubblicata il 29/06/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS041A01422/2020 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS041A01422/2020 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS041A01422/2020 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS041A01422/2020 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 609/2024 depositato il 09/12/2024
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta dal sottoscritto ai sensi dell'art. 276 ultimo comma cpc applicabile nel processo tributario ex art. 1 comma 2 d. lgs. n. 546/1992, tenuto conto che il giudice relatore avv. Failla è impegnato pure nella redazione delle sentenze introitate in altre sezioni di questa Corte di Giustizia Tributaria in cui è stato applicato. Ricorrente_3 Ricorrente_1L' , e Ricorrente_2 hanno proposto appello nei confronti dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 4692/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania, con cui era stato rigettato il ricorso introduttivo presentato in ordine all'avviso di accertamento n. TYS041A01422/2020, notificato il 18 e 19.12.2020, con il quale l'Ufficio - sulla base del pvc redatto il 29.03.2019 all'esito della verifica eseguita dai propri funzionari nei confronti della citata associazione sportiva e previa declaratoria di decadenza delle agevolazioni di cui all'art. 148 DPR n. 917/1986 ed all'art. 90 L. n. 289/2002 - aveva proceduto a determinare, ai fini della imposizione in via ordinaria dell'iva dovuta per l'anno di imposta 2016 oltre accessori, un volume di affari pari alla somma complessiva di euro 226.108,00 ed aveva pure contestato alla citata associazione sportiva la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 67 e 69 del D.P.R. n. 917/1986 con riferimento ai compensi corrisposti nel 2016 a Ricorrente_1 ed a Nominativo_1 , essendo stata riscontrata la mancata presentazione della dichiarazione modello770S con la conseguente omessa effettuazione e mancato versamento, quale sostituto di imposta, delle ritenute alla fonte a titolo di irpef pari alla somma di euro 2.089,00 oltre addizionali. L'appello è in parte fondato. Va disatteso il primo motivo di gravame con il quale è stato dedotto dagli appellanti che la Corte di primo grado non avrebbe esaminato la contestazione di cui alla lettera
2 b) del primo motivo del ricorso introduttivo, con cui si deduceva il fatto che l'avviso di accertamento impugnato, notificato in formato cartaceo per posta ordinaria e non a mezzo pec, difettava dell'attestazione di conformità del documento all'originale digitale, per cui l'atto impositivo opposto contenente la sola indicazione "firmato digitalmente" in corrispondenza del nominativo del funzionario era nullo ai sensi dell'art. 42 comma 3 cpc in quanto privo di sottoscrizione, richiamandosi al riguardo l'orientamento secondo cui la notificazione della copia analogica di un atto impositivo è legittima se la sua conformità all'originale informatico è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, poiché tale attestazione vale a dimostrare l'avvenuta sottoscrizione dell'atto con il conferimento di un valore probatorio equiparato all'originale informatico. Ed, invero, va notato che la Corte di I grado ha provveduto ad esaminare la suindicata contestazione, ritenendola correttamente infondata così testualmente motivando:
“peraltro per come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate di Catania l'avviso di accertamento impugnato contiene anche un CODICE QR (cfr. pagina 1 dell'atto): il codice QR consente al contribuente, assieme al link presente nello stesso atto, di accedere direttamente a una pagina web in cui lo stesso può verificare la corrispondenza tra il documento originale e la copia (digitale) che è stata notificata, validando la firma digitale in sostituzione della sottoscrizione autografa del funzionario che ha sottoscritto l'atto impugnato, il quale – è bene ricordarlo – agisce in veste di pubblico ufficiale e nell'esercizio legittimo delle proprie mansioni. Risultano perciò infondate sia le eccezioni di “assenza di attestazione da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato” che quelle di “sottoscrizione inesistente, per assenza e/o invalidità del certificato qualificato necessario per la generazione della
.“firma digitale” Contrariamente a quanto poi è stato dedotto dagli appellanti devesi osservare che l'atto impositivo impugnato è adeguatamente motivato attraverso il chiaro e specifico riferimento alle ragioni in fatto ed in diritto poste a fondamento della pronuncia di decadenza delle agevolazioni fiscali usufruite dalla Associazione Sportiva Dilettantistica e della conseguente tassazione ordinaria dei ricavi dichiarati ai fini iva con gli accessori di legge e ciò ha assicurato agli appellanti il consapevole pieno esercizio del diritto di difesa, avendo loro consentito la possibilità di avere la esatta conoscenza della portata dell'avviso di accertamento notificato e di contestare sia l'an debeatur che il quantum. Al riguardo va segnalata la infondatezza del rilievo critico dedotto dagli appellanti per cui l'Ufficio avrebbe ignorato le memorie ed i documenti depositati dai contribuenti in sede di contraddittorio preventivo, di cui invece è stata ritenuta la inadeguatezza ad incidere sull'impianto della contestazione posta in essere dall'Ufficio accertatore con l'atto impositivo opposto, che sotto questo profilo non può certo considerarsi immotivato. Parimenti infondato si appalesa il motivo di gravame con cui è stata contestata la declaratoria di decadenza delle agevolazioni di cui agli artt. 148 del D.P.R. n. 917/1986 e 90 della L. n. 289/2002.
3 Ed, invero, per come dedotto dall'Agenzia delle Entrate, devesi rilevare che l'Associazione Sportiva Dilettantistica appellante non ha assolto all'onere, che incombeva a suo carico, di fornire la prova che la vita associativa aveva rispettato i principi di democraticità, che è assolutamente necessaria nella specie, tenuto conto dei principi affermati nella giurisprudenza di legittimità per cui la formale appartenenza all'associazione e la apparente regolarità statutaria non sono di per sé sufficienti all'ammissione al regime fiscale agevolato (v. Cass. n. 11456/2010), per cui il riconoscimento da parte del Coni della qualifica di società sportiva dilettantistica, in quanto requisito meramente formale, non può di per sé stesso costituire elemento scriminante ai fini della sussistenza o meno della natura non commerciale di una associazione sportiva (v. Cass. n. 23789/16) e per cui (v. Cass. n. 31434/2018 e n. 16449/2016) in tema di agevolazioni tributarie l'esenzione d'imposta prevista dall'art. 111 (ora 148) del D.P.R. n. 917/1986 in favore delle associazioni non lucrative dipende, non dall'elemento formale della veste giuridica assunta, ma dall'effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, il cui onere probatorio incombe sulla associazione contribuente. E quindi non è sufficiente il mero dato formale della qualificazione quale associazione sportiva dilettantistica, ma occorre che effettivamente l'associazione abbia svolto attività senza fine di lucro e si sia conformata alle prescrizioni di cui all'art. 111 TUIR (ora 148), tenuto conto che "in tema di imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) gli enti di tipo associativo non godono di una generale esenzione da ogni prelievo fiscale, potendo anche le associazioni senza fini di lucro - come si evince dall'art. 111, comma 2, del D.P.R. n. 917 del 1986 (nel testo applicabile "ratione temporis") - svolgere attività a carattere commerciale;
il citato art. 111, comma 1 - in forza del quale le attività a favore degli associati non sono considerate commerciali e le quote associative non concorrono a formare il reddito complessivo - costituisce, d'altro canto, deroga alla disciplina generale, fissata dagli artt. 86 e 87 del medesimo D.P.R., secondo cui l'IRPEG si applica a tutti i redditi, in denaro o in natura, posseduti da soggetti diversi dalle persone fisiche, con la conseguenza che l'onere di provare i presupposti di fatto che giustificano l'esenzione è a carico del soggetto che la invoca, secondo gli ordinari criteri stabiliti dall'art. 2697 c.c." (Cass.. n. 23167/2017). Nel caso in esame devesi rilevare che le concrete modalità operative dell'Associazione Sportiva Appellante sono in contrasto con le sue previsioni statutarie e provano l'insussistenza del requisito della democraticità, per come è stato inequivocabilmente riscontato dai funzionari verificatori . L'assenza di democraticità dell'Associazione Sportiva appellante è rimasta chiaramente dimostrata dalle numerose irregolarità emerse in sede di verifica all'esito del controllo dei libri sociali e dei verbali delle assemblee e del consiglio direttivo dell'Associazione e dalla riscontrata mancanza di chiarezza e trasparenza del rendiconto economico-finanziario dell'esercizio 2016, per come specificamente è stato esposto dalla Corte di I grado in seno alla sentenza impugnata senza che sul punto sia stata formulata una specifica contestazione dagli appellanti.
4 Al riguardo devesi peraltro osservare che le Associazioni Sportive Dilettantistiche
“Associazione_1” e “Associazione_2”, collegate alla Associazione Sportiva Ricorrente_1appellante e di fatto gestite tutte da con le medesime modalità, hanno prestato una piena acquiescenza alla analoga declaratoria di decadenza delle agevolazioni di cui agli artt. 148 del D.P.R. n. 917/1986 e 90 della L. n. 289/2002 emessa dall'Ufficio con gli avvisi di accertamento notificati alle citate associazioni e oggetto di separate impugnazioni. Va poi segnalata la assoluta irrilevanza nel presente giudizio dei rilievi critici formulati dagli appellanti con riferimento alla asserita errata determinazione di proventi illeciti rivenienti da fatture inesistenti, che è materia del tutto estranea al presente giudizio, posto che l'avviso di accertamento opposto è stato emesso solo ai fini IVA e con riferimento alle ritenute mod.770 asseritamente non operate e non versate. E, quindi, nella specie l'Ufficio non ha accertato né recuperato a tassazione proventi illeciti generati dalla emissione di fatture inesistenti, avendo - oltre la summenzionata contestazione delle maggiori ritenute alla fonte non operate e non versate dalla Associazione Sportiva appellante quale sostituto di imposta - ritenuto solamente che l'Associazione Sportiva appellante non potesse fruire delle agevolazioni spettanti alle associazioni sportive dilettantistiche, posto che le sue prestazioni erano state rese in regime d'impresa, ex art. 4 comma 2 punto 2) D.P.R. n. 633/1972, per cui essa era tenuta alla presentazione della dichiarazione IVA illegittimamente omessa ed era soggetta alla conseguente imposizione in via ordinaria. Occorre ora passare alla disamina del motivo di gravame formulato dagli appellanti relativamente alla determinazione fatta dall'Ufficio con riferimento alla base imponibile accertata ai fini dell'assoggettamento alla imposizione ordinaria per iva dovuta per l'anno di imposta 2016. Al riguardo va detto che con l'avviso di accertamento opposto è stato determinato un volume di affari pari alla somma complessiva di euro 226.108,00, di cui euro 80.000,00 per l'attività prestata dalla Associazione Sportiva appellante per la Società_1sponsorizzazione della società “ srl” (sulla base del contratto stipulato nel 2016 versato in atti con la emissione di fattura per la somma di euro 80.000,00
+iva), euro 30.500,00 per altre fatture emesse, euro 90.443,50 per proventi commerciali di attività istituzionali, euro 30.664,50 per proventi da altre SD ed Enti, riconoscendo in detrazione, stante l'omessa dichiarazione, esclusivamente l'IVA versata a norma dell'art. 19 del D.P.R. n. 633/1972. Gli appellanti hanno riproposto il rilievo, non esaminato dal primo giudice, per cui è errata la liquidazione dell'iva dovuta con riferimento ai proventi istituzionali percepiti e dichiarati - per i quali in dipendenza del regime agevolato erroneamente utilizzato non era stata applicata l'IVA - in quanto il calcolo dell'IVA a debito deve essere determinato sulla base del preventivo scorporo dell'IVA dai proventi incassati e dichiarati e, quindi, i suindicati proventi istituzionali “non possono rappresentare al lordo la base imponibile di detta imposta” ma devono essere computati al netto di iva.
5 La doglianza citata appare fondata e va accolta, tenuto conto peraltro che sul punto nessuna specifica contestazione è stata formulata dall'Agenzia delle Entrate. Inoltre gli appellanti hanno eccepito puramente e semplicemente che l'Ufficio
“nell'applicare il regime ordinario al fine del recupero dell'IVA non abbia tenuto conto dell'IVA a credito risultante dalle fatture acquisto, acquisite in sede di verifica, che si riproducono in questa sede”. Al riguardo devesi notare che a nulla vale la contestazione formulata dall'Ufficio fondato sul rilievo della omessa dichiarazione, posto che nella giurisprudenza di legittimità è stato affermato il principio (Cass. n. 6925/2013) per cui “ai sensi dell'art. 18, n. 1, lett. d), e 22 della sesta direttiva CE n. 77/388, come modificata dalla direttiva 2000/17 (in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative all'imposta sulla cifra di affari), il principio di "neutralità fiscale" impone che l'inosservanza da parte di un soggetto passivo delle formalità imposte da uno Stato membro non può privarlo del suo diritto alla detrazione dell'IVA - ferma restando l'eventuale sanzione per l'inosservanza di tali obblighi - ove abbia
.puntualmente osservato gli obblighi sostanziali connessi all'imposta in questione” Ciò posto devesi però osservare che la suindicata richiesta degli appellanti non può essere accolta in ragione della sua assoluta genericità in dipendenza della mancanza di alcuna indicazione specifica in ordine alle fatture in questione o, quanto meno, agli importi portati da dette fatture, non essendo sufficiente il mero generico riferimento alla produzione effettuata. Ed, invece, fondato è il motivo di gravame formulato in ordine alla contestata violazione delle disposizioni di cui agli artt. 67 e 69 del D.P.R. n. 917/1986 con Ricorrente_1 Nominativo_1riferimento ai compensi corrisposti nel 2016 a ed a in relazione alla omessa effettuazione e mancato versamento delle ritenute alla fonte a titolo di irpef ed addizionali. L'Agenzia delle Entrate ha contestato detta violazione e fondato il citato recupero sul Associazione_1presupposto della ritenuta inesistenza e non operatività della A.S.D. “ ” e Associazione_2della A.S.D. “ ”, in quanto i compensi erogati ai Ricorrente_1 Nominativo_1collaboratori e dalle suddette A.S.D., sommati a Ricorrente_3quelli corrisposti dalla A.S.D. , superavano il limite di cui all'art. 69 del D.P.R. n. 917/1986. Al riguardo devesi però osservare che, sulla base delle sentenze emesse in pari data da questa Corte, è stata ritenuta la operatività delle Associazioni Sportive Associazione_1 Associazione_2Dilettantistiche “ ” e “ ” sulla base di diverse motivazioni che in questa sede si riproducono. Numero_1Al riguardo va, innanzi tutto, osservato che il procedimento penale Ricorrente_1 Nominativo_2RGNR instaurato nei confronti di , e Nominativo_3 a seguito della comunicazione del p.v.c. del 29.03.2019 fatta dall'Ufficio alla locale Procura della Repubblica, per come emerge dalle risultanze Data_1processuali, è stato definito con il decreto di archiviazione emesso in data dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania su conforme richiesta del PM, essendo stato ritenuto il difetto dei presupposti per configurare il reato contestato di cui agli artt. 110 e 81 c.p. e art. 8 d. lgs. n. 74/2000 sulla base della
6 emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti, posto che dalle indagini espletate dal PM era emerso che le Associazioni Sportive Dilettantistiche “Associazione_1” Associazione_2e “ ” nell'anno 2016 erano “state effettivamente operative nel settore delle competizioni sportive dilettantistiche” e “pertanto le spese sostenute erano certamente riconducibili ai costi sostenuti per il mantenimento della società stessa”. Ed, inoltre, devesi rilevare che dalle risultanze processuali acquisite in atti si deduce la erroneità di quanto affermato dall'Ufficio in ordine alla asserita mancanza di iscritti e di squadre, posto che sono state prodotte le attestazioni rilasciate dalla Ass._3, in cui è certificato che le Associazioni Sportive Dilettantistiche citate avevano tesserato 68 atleti ed avevano partecipato alle seguenti competizioni ed attività sportive: campionato promozionale under 12 maschile - stagione sportiva 2015/2016, attività di minivolley - stagione sportiva 2015/2016, campionato nazionale under 14 femminile - stagione sportiva 2016/2017, campionato under 13 maschile - fase territoriale - stagione sportiva 2016/2017, campionato promozionale under 12 maschile - stagione sportiva 2016/2017, attività di minivolley - stagione sportiva 2016/2017. Sono state pure prodotte le ricevute dei pagamenti fatti dalle dette Associazioni Ass._3Sportive Dilettantistiche alla . Con riferimento alla contestata mancanza di sede operativa va detto che le citate Ricorrente_3Associazioni Sportive facevano parte del gruppo facente capo alla SD
gestito di fatto dall'appellante Ricorrente_1 , che svolgeva la sua Scuola_1 Scuola_2attività principalmente nelle scuole “ ”, “ ” e “ Scuola_3” site in Catania sulla base di una unica convenzione per l'utilizzo della Ricorrente_3palestra stipulata dalla capogruppo SD . Ed, ancora, dal rendiconto acquisito in sede di verifica e dalla documentazione contabile prodotta in sede di accertamento con adesione si deduce che le Associazioni Sportive suindicate hanno conseguito dei proventi istituzionali e sostenuto dei costi per lo svolgimento dell'attività associativa. Ed, infatti, i funzionari verificatori hanno riscontrato che dal conto corrente postale intestato alle Associazioni Sportive Dilettantistiche citate risultavano rimborsi spese forfettari ex art. 37 L. n. 347/2000 effettuati nell'anno 2016 nei confronti di allenatori e collaboratori vari, di cui le dette Associazioni Sportive si erano avvalse, per rilevanti importi. Va poi notato che in forza di protocollo di intesa intervenuto con la collegata A.S.D. Ricorrente_3 avveniva che le spese di gestione venivano sostenute con le risorse finanziarie di quest'ultima e con successivo addebito alle Associazioni Sportive citate della quota di sua pertinenza. Ciò premesso, contrariamente a quanto affermato dall'Ufficio, devesi ritenere che i Ricorrente_1compensi corrisposti dalle citate Associazioni Sportive a ed a Nominativo_1 non possono essere sommati a quelli erogati dalla Associazione Sportiva appellante con la conseguente inapplicabilità delle disposizioni di cui agli artt. 67 e 69 del D.P.R. n. 917/1986.
7 Ed, infine, va notato che il motivo di appello inerente alle sanzioni irrogate con l'avviso di accertamento opposto sotto il profilo della denunciata omessa motivazione rimane assorbito dalle precedenti statuizioni, mentre il trattamento sanzionatorio rilevante sarà quello applicato dall'Agenzia delle Entrate in sede di riliquidazione in correlazione a ciò che risulta dovuto dagli appellanti sulla base di quanto sopra disposto. In conclusione, pertanto, in parziale accoglimento dell'appello proposto Ricorrente_3dall'Associazione Sportiva Dilettantistica “ ”, da Ricorrente_1 Ricorrente_2 e da nei confronti dell'Agenzia delle Entrate ed in riforma della sentenza impugnata, va accolto in parte il ricorso introduttivo dichiarando la illegittimità dell'avviso di accertamento opposto nella parte relativa alla contestazione delle maggiori ritenute alla fonte non operate e non versate dalla Associazione Sportiva appellante quale sostituto di imposta pari alla somma di euro 2.089,00 oltre le maggiori addizionali regionale e comunale pari rispettivamente alla somma di euro 157,00 e di euro 72,00 con i relativi accessori di legge e dichiarando - inoltre - che la liquidazione secondo il regime ordinario dell'IVA a debito in ordine ai proventi istituzionali incassati e dichiarati nel 2016 dalla Associazione Sportiva appellante deve essere effettuata sulla base del preventivo scorporo dell'IVA, confermando nel resto la sentenza appellata. L'Agenzia delle Entrate procederà alla riliquidazione di quanto dovuto dagli appellanti per effetto della imposizione ordinaria dell'iva relativa all'anno di imposta 2016 oltre accessori di legge in ordine al volume di affari della Associazione Sportiva Ricorrente_3Dilettantistica “ ” così come determinato sulla base della presente statuizione. Tenuto conto dell'esito finale del giudizio connotato dalla reciproca soccombenza, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese giudiziali di I e II grado.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in parziale accoglimento dell'appello proposto e in riforma della sentenza impugnata, accoglie in parte il ricorso introduttivo nei termini di cui in motivazione. Spese giudiziali di primo e secondo grado compensate.
Catania 5.12.2024
Il presidente estensore
ON OR
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