Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 02/12/2025, n. 21672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21672 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21672/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09578/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9578 del 2023, proposto da
EN OV, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandra Angelini, Alessandra Di Giuseppe, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gestore dei Servizi Energetici s.p.a. – GSE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Enrico Campagnano, Antonio Pugliese, Fabio Garella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’opposizione al decreto ingiuntivo n. 05713/23 emesso dal Tribunale Amministrativo per il Lazio, sede di Roma, Sez. III ter
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del GSE - Gestore dei Servizi Energetici s.p.a.;
Vista la nota del 23 ottobre 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 il dott. AB La MA RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Si premette che il sig. EN OV ha proposto nel presente giudizio opposizione al decreto ingiuntivo n. 5713/2023 emesso dal TAR Lazio, sede di Roma, Sez. Terza-ter, in data 21 aprile 2023 per l’importo di euro 3.836,70 oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo e spese liquidate in euro 400 oltre accessori di legge e spese generali, in favore del Gestore dei Servizi Energetici s.p.a. – GSE.
Si è costituito il GSE per chiedere il rigetto del ricorso.
In data 23 ottobre 2023 il sig. OV ha depositato una memoria con prova dell’intervenuto pagamento di euro 3.836,70 in favore del GSE e contestuale richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere.
In data 23 ottobre 2025 il GSE ha depositato una memoria rappresentando che “ il ricorrente ha effettuato il pagamento degli importi oggetto del decreto ingiuntivo ” riferendosi alla sopravvenuta documentazione prodotta dal sig. OV; inoltre si legge nella memoria che “ Il GSE S.p.a., preso atto del pagamento degli importi dovuti, aderisce alla suddetta richiesta di sopravvenuta carenza di interesse, con spese compensate ”.
All’udienza del 26 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Tenuto conto delle convergenti dichiarazioni delle parti deve darsi atto della sopravvenuta carenza alla decisione nel merito del ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo, sulla base del citato pagamento intervenuto in corso di causa, non trattandosi di cessazione della materia del contendere attraverso la quale si dà invece atto della risultanza della piena soddisfazione nel corso del giudizio della pretesa azionata dal ricorrente.
Si ritiene, quindi, di dover dichiarare il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.
Le spese del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo sono compensate stante l’espressa richiesta in tal senso delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
AF CI, Presidente FF
AB La MA RI, Referendario, Estensore
Vincenzo Rossi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AB La MA RI | AF CI |
IL SEGRETARIO