Cass. civ., sez. III, sentenza 09/09/1966, n. 2359
CASS
Sentenza 9 settembre 1966

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Massime1

Se diretto contro una parte non costituita nel giudizio di secondo grado,l'appello incidentale deve essere portato a sua legale conoscenza a norma dell'art.292 cod. proc. civ. l'omessa notificazione, peraltro, non importa l'inammissibilita del gravame, che e ritualmente proposto con la comparsa di Costituzione, bensi l'assegnazione di un termine per la regolarizzazione del contraddittorio. Pertanto, ove il giudice di secondo grado abbia pronunciato senza che la comparsa sia stata notificata e senza assegnare un termine per tale adempimento, la sentenza va cassata con rinvio ad altro giudice per il riesame dell'impugnazione incidentale. Ed, in Sede di rinvio, ben potra la detta formale notificazione essere evitata, essendo all'uopo sufficiente la riassunzione della causa a norma dell'art.392 cod. proc. civ. ( Cfr.Sulla prima parte 585-60' sull'ultima parte 320712).*

Commentari2

  • 1Corte di cassazione
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    Rilevato che: Alfredo M. - avendo agito in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito del decesso dei suoi familiari, avvenuto in conseguenza degli eventi franosi che colpirono il Comune di Sarno il 5 maggio 1998, causando la morte di 137 persone - era risultato vittorioso in primo grado, avendo ottenuto la condanna di Gerardo B., sindaco del tempo, nonché del Comune di Sarno e delle Amministrazioni statali (Presidenza del Consiglio dei ministri e Ministero dell'interno), in solido tra loro, al pagamento della complessiva somma di euro 1.017.168,17 a titolo di risarcimento dei danni (al netto del versamento già effettuato, ma al lordo della rivalutazione e degli …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 09/09/1966, n. 2359
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2359
Data del deposito : 9 settembre 1966

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