Articolo 10 della Legge 20 maggio 1985, n. 222
Articolo 9Articolo 11
Versione
3 giugno 1985
Art. 10.
Le associazioni costituite o approvate dall'autorita' ecclesiastica non riconoscibili a norma dell'articolo precedente, possono essere riconosciute alle condizioni previste dal codice civile .
Esse restano in tutto regolate dalle leggi civili, salvi la competenza dell'autorita' ecclesiastica circa la loro attivita' di religione o di culto e i poteri della medesima in ordine agli organi statutari.
In ogni caso e' applicabile l'articolo 3 delle presenti norme.
Entrata in vigore il 3 giugno 1985
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