TRIB
Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/08/2025, n. 11820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11820 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Roma SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE N. R.G. 7611/2024 Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dott. Francesco Crisafulli -Presidente dott. Francesco Frettoni - Giudice dott. Massimo Marasca - Giudice rel. ha pronunziato la seguente SENTENZA Nella causa di primo grado iscritta al NRG. 7611 /2024 promossa da:
, n. il 16/06/1972 in BOSNIA-ERZEGOVINA, CUI C.F. Parte_1
, CUI rappresentata e difesa dall'Avv. DI MENNA LUCA ed C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA OTRANTO, 39 00192 ROMA come da procura in atti RICORRENTE/ATTORE contro
, C.F. , con l'Avv. ed elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA OTRANTO, 39 00192 ROMA come da procura in atti RESISTENTE/CONVENUTO MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 20 febbraio 2024, il Sig. ha impugnato il Parte_1 provvedimento di diniego del rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, emesso dal Questore di Roma in data 23 gennaio 2024 e notificatogli nella stessa data. Il ricorrente ha chiesto in via principale che il Tribunale accerti e dichiari il suo diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 32, comma 3, del D.Lgs. 25/2008, come modificato dal D.L. 130/2020 o D.L. n. 50/2023. In via subordinata, ha richiesto l'accertamento e la dichiarazione del suo diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 19, comma 2, lettera c), del Testo Unico Immigrazione. Ha altresì formulato istanza di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, anche inaudita altera parte, al fine di evitare il rischio di espulsione dal territorio dello Stato.
L'Amministrazione è rimasta contumace. L'Amministrazione si è costituita e, deducendo l'infondatezza, del ricorso ne ha chiesto il rigetto.
In fatto La domanda che ha portato al rigetto impugnato è stata presentata dal Sig. Parte_1 in data 7 giugno 2018. Questa domanda riguardava il rinnovo del permesso di
[...] soggiorno, rilasciato ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del Decreto Legislativo 286/98 e successive modifiche. Il diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale, contro cui è stato presentato ricorso, è stato poi emesso dalla Questura di Roma il 23 gennaio 2024 e notificato nella stessa data. Il diniego è stato motivato da un parere negativo della Commissione Territoriale, che ha ritenuto l'insussistenza di stabili riferimenti familiari e di una situazione lavorativa stabile in Italia, nonché l'assenza di elementi di vulnerabilità del ricorrente. Avverso il diniego questorile, il ricorrente ha presentato l'odierno ricorso. Il Sig. deduce di essere nato in [...] il [...] Parte_1
e di essere arrivato in Italia all'età di nove anni, nel 1982, fuggendo dal conflitto balcanico e dalla repressione etnica subita dalla popolazione rom. Attualmente risiede a Roma in Via Modesta Valenti N. 41/A. A fondamento del ricorso, il richiedente sostiene il suo profondo radicamento e quello dei suoi legami familiari in Italia, vivendo in Italia da quarant'anni. Ha costruito un nucleo familiare composto dalla sua compagna, , e da Persona_1 nove figli nati in Italia, di cui due sono cittadini italiani (inclusa la figlia Per_2
). Vive con la sua numerosa famiglia (figli, nipoti, genitori e fratelli) in un
[...] modulo abitativo fornito dal Comune di Roma in via Candoni. Il ricorrente sostiene che un'eventuale espulsione equivarrebbe a un atto di "deportazione" verso un Paese sconosciuto (la Bosnia Erzegovina) di cui non conosce la lingua (parla rom, non bosniaco) e dove non ha legami socio-affettivi o reddito. Agomenta, altresì, che il provvedimento della Questura viola il diritto all'unità familiare, ai sensi degli articoli 19, 28, 30 del Testo Unico Immigrazione, e gli articoli 2, 10, 29 della Costituzione Italiana, nonché l'articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU). Viene richiamata la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Ordinanza n. 14370/2023) che stabilisce come l'integrazione sociale e familiare del richiedente protezione in Italia debba essere valutata tenendo conto della durata del soggiorno e dell'effettività dei vincoli familiari, senza che sia necessariamente richiesto un stabile radicamento lavorativo. Si sottolinea che la convivenza familiare è un'istanza radicata su principi costituzionali che proteggono la persona e la famiglia, a prescindere dalla cittadinanza. Il ricorso contesta inoltre un difetto di istruttoria da parte della Questura, affermando che non emergono elementi che provino la pericolosità sociale del ricorrente, né che tale condizione sia sufficientemente grave da limitare il suo diritto a vivere in Italia con la sua numerosa famiglia. In via subordinata, il ricorso chiede il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 19, comma 2, lettera c) del Testo Unico Immigrazione, dato che il Sig. convive con la figlia Parte_1 Per_2
, che è cittadina italiana. Viene evidenziato anche che la Questura di
[...]
Roma ha omesso di comunicare il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/90.
Pag. 2 di 8 Infine, viene chiesta la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. Questo perché l'espulsione esporrebbe il Sig. al Parte_1 rischio di rimpatrio in Bosnia Erzegovina, un Paese dove non ha legami e non conosce la lingua, subendo una grave lesione del diritto all'unità familiare, data la presenza dei suoi figli minori, inclusa una cittadina italiana, in Italia. Il Sig. è stato provvisoriamente ammesso al patrocinio a spese dello Parte_1
Stato per la procedura. In allegato al ricorso sono stati prodotti diversi documenti a supporto delle ragioni del Sig. Tra questi figurano la procura alle liti, il provvedimento di diniego Parte_1 del permesso di soggiorno che è stato notificato il 23 gennaio 2024, e il certificato di residenza del Sig. Parte_1
Sono stati allegati anche il passaporto del Sig. i documenti della sua Parte_1 compagna, la Sig.ra , e il certificato di cittadinanza italiana della figlia Persona_1
. Inoltre, sono state incluse la carta d'identità e la patente di guida Persona_2 italiana del Sig. Parte_1
A completamento della documentazione, è stata prodotta la documentazione relativa al precedente permesso di soggiorno, un decreto di accoglimento del 30 giugno 2021 (RGN 61076/2019) e l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata all'Ordine degli avvocati di Roma. Il 16 giugno 2025, l'Avvocato Luca Di NA, difensore del ricorrente, ha depositato delle note scritte presso il Tribunale Ordinario di Roma, in sostituzione dell'udienza originariamente fissata per il 18 giugno 2025. In queste note veniva richiesta la dichiarazione di contumacia delle controparti, la Questura di Roma e il
[...]
, in quanto non si erano costituite in giudizio. Nel merito, l'Avvocato Di CP_1
NA chiedeva l'annullamento del decreto di diniego del permesso di soggiorno emesso dal Questore di Roma in data 23 gennaio 2024. In via principale, si richiedeva l'accertamento e la dichiarazione del diritto del ricorrente, Sig. ad Parte_1 ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale. In via subordinata, si chiedeva l'accertamento e la dichiarazione del diritto del ricorrente ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi familiari, con il conseguente ordine al Questore di Roma di rilasciare tale permesso. Infine, le note includevano la richiesta di condanna alle spese, competenze e onorari, oltre IVA e CPA, come da istanza di liquidazione del gratuito patrocinio già depositata agli atti. A corredo delle note, sono stati prodotti in copia i seguenti documenti: il documento della figlia cittadina italiana, l'estratto per riassunto dell'atto di nascita della figlia cittadina italiana, e il documento della compagna.
In diritto va riconosciuta la protezione speciale. Risulta che la domanda è stata presentata prima dell'11 marzo 2023: non rientra, quindi. nell'ambito di applicazione del D.L. 20/2023, convertito in L. 5 maggio 2023, n. 50, ma nella disciplina previgente. In particolare, si applicano l'art. 19, comma 1 e 1.1, D. Lgs. 286/1998, come modificato dalla L. 173/2020, e l'art. 32, comma 3, D. Lgs.
Pag. 3 di 8 25/2008, i quali impediscono l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale quando possa esporlo a trattamenti inumani e degradanti e quando sia una violazione degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano tra cui quello che impone il rispetto del diritto alla vita individuale e familiare previsto dall'art. 8 CEDU. Ai fini del riconoscimento di questa forma di protezione la valutazione deve, pertanto, tener conto della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU). Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine elemento cardine è l'integrazione lavorativa, che valutata unitamente a significative relazioni a livello personale e sociale rivela un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. L'articolo 8 tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno e dunque tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8. (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14- 02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII). Come noto, la Corte EDU non ha fornito una definizione specifica del concetto di “vita privata” ma, mediante la sua giurisprudenza, ha dato indicazioni sul senso e sulla portata del concetto di vita privata ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 CEDU. Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata” è: “ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva ( c. Germania, Per_3
§ 29; c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Unito, § 57), e può “abbracciare Per_4 molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona” (S. e c. Regno Per_5
Unito [GC]). ( e EL c. Italia [GC], § 159). La nozione di vita privata CP_2 non è limitata alla “cerchia intima”, in cui il singolo può vivere la sua vita personale come crede, e all'esclusione del mondo esterno. Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in una certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani c. Germania (n. 2) [GC], § 95; c. Persona_6 Per_3
Germania, § 29; c. Italia, § 32) e comprendere le attività professionali ( Per_7 Per_8
c. SP [GC], § 110; RB c. MA [GC], § 71; e
[...] Per_9 Per_10
c. , § 42) o commerciali ( e Satamedia Oy Per_11 Parte_2
c. Finlandia GC). Poiché la nozione di vita privata abbraccia un'ampissima gamma di questioni, le cause concernenti tale nozione sono state raggruppate in tre grandi categorie (talvolta coincidenti) in modo da fornire una possibilità di classificazione, ovvero: (i) integrità fisica, psicologica o morale, (ii) riservatezza e (iii) identità della persona”. (https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf). In applicazione di questi principi è evidente che, nel caso di specie, laddove non fosse concessa la protezione speciale, verrebbe compromessa l'unità familiare del richiedente. Dall'esame degli atti emerge un quadro di consolidata integrazione del Sig. Parte_1 nel territorio italiano, contraddicendo le argomentazioni poste a base del
[...] diniego impugnato.
Pag. 4 di 8 Il ricorrente, nato in [...], ha dichiarato di risiedere in Italia fin dalla tenera età di nove anni. La sua permanenza sul territorio nazionale si protrae dunque da circa quarant'anni, un lasso di tempo significativo per la costruzione di legami affettivi e sociali. In Italia ha costituito il proprio nucleo familiare, composto dalla compagna, , sposata con rito tradizionale Rom, e dai loro nove figli, tutti Persona_1 nati in Italia. In particolare, è stata prodotta documentazione attestante la cittadinanza italiana della figlia , nata a [...] il [...]. Il Sig. Persona_2 Parte_1 vive con la sua numerosa famiglia, che include figli, nipoti, genitori e fratelli, presso il campo attrezzato di via Candoni a Roma, dove il Comune di Roma ha messo a loro disposizione un modulo abitativo. La sua carta d'identità conferma la residenza in Via Candoni n.10, Roma. La presenza di una figlia con cittadinanza italiana della convivente, e la convivenza con familiari di secondo grado di nazionalità italiana, costituiscono un fondamento per il diritto al soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 19, comma 2, lettera c) del Testo Unico sull'Immigrazione. Il Sig. è cresciuto in Italia e ha costruito la sua vita nel nostro Paese. Parte_1 Pers La sua lingua madre è il , non conosce il bosniaco, il che rende il suo reinserimento nel Paese di origine estremamente difficile e precario. La sua capacità di integrarsi è ulteriormente dimostrata dal possesso di una patente di guida italiana, rilasciata il 13/07/2015 e valida fino al 16/06/2026. Tale circostanza, sebbene apparentemente marginale, testimonia un'effettiva partecipazione alla vita civile e burocratica del Paese ospitante. Va rilevato che già nel 2017 al ricorrente era stato concesso un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, co.6 D.Lgs. 286/98 e successive modifiche, per la sussistenza di motivi di carattere umanitario. Di fronte a tali indici di radicamento familiare e sociale sul territorio italiano, un rimpatrio comporterebbe uno sradicamento dall'attuale contesto di vita in assenza di un qualsiasi collegamento con il Paese di origine della sua famiglia, nel quale la ricorrente non è mai vissuta e dove non riuscirebbe verosimilmente a trovare una dimensione personale, sociale e lavorativa, anche in ragione della mancanza di una qualsiasi rete familiare in patria. Inoltre, il Tribunale evidenzia come le fonti consultate rivelino in Bosnia Erzegovina una diffusa politica di discriminazione nei confronti dei soggetti di etnia Rom, che continuano a scontrarsi con ostacoli sistemici nell'accesso all'educazione, all'alloggio, ai servizi sanitari e all'occupazione. Risulta, infatti, che la comunità rom in Bosnia-Erzegovina è la minoranza più vulnerabile e svantaggiata del paese, costretta ad affrontare una discriminazione sistemica e pervasiva in tutti gli ambiti della vita sociale (https://www.ecoi.net/en/file/local/2063955/G2132188.pdf). Questo trattamento, aggravato da sentimenti di anti-zingarismo e pregiudizi, ostacola la loro inclusione sociale (https://www. et/en/file/local/2082843/Bosnia+and+Herzegovina+Report+2022. CP_3 pdf). La condizione è particolarmente critica per le donne e le ragazze rom, che subiscono forme multiple di discriminazione.
Pag. 5 di 8 A livello politico e civile, una delle principali criticità è la discriminazione sancita dalla Costituzione, che impedisce ai cittadini non appartenenti ai tre "popoli costituenti" (bosniaci, croati e serbi) di candidarsi alle più alte cariche legislative ed esecutive. Nonostante una sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 2009 (caso abbia dichiarato tale disposizione discriminatoria, la Costituzione non è Persona_13 stata ancora emendata (https://www.ecoi.net/en/document/2021715.html).
Di conseguenza, la rappresentanza dei rom negli organi decisionali a livello centrale e locale è estremamente limitata (https://www.ecoi.net/en/file/local/2017480/A_HRC_WG.6_34_BIH_2_E.pdf). Esiste inoltre una notevole discrepanza tra i dati ufficiali del censimento del 2013, che registrava 12.583 rom, e le stime di attivisti e del Consiglio d'Europa, che indicano la presenza di almeno 40.000 persone. Tale differenza sarebbe il risultato di manipolazioni durante il censimento, in cui ai rom sarebbe stato detto di registrarsi come bosniaci o sarebbero stati ignorati (https://www.ecoi.net/en/document/2089212.html). Le condizioni socio-economiche della comunità rom sono precarie, con un'incidenza sproporzionata della povertà. La discriminazione sul lavoro è dilagante, con un tasso di disoccupazione che sfiora il 95% (https://www.ecoi.net/en/document/2089212.html). Molti rom lavorano nel settore informale, situazione che li ha lasciati privi di reddito durante la pandemia di COVID- 19 (https://www.ecoi.net/en/document/2043526.html). Dal punto di vista abitativo, un numero significativo di famiglie vive in insediamenti informali o illegali senza sicurezza di tenure e senza accesso a servizi di base come acqua ed elettricità (https://www.ecoi.net/en/file/local/2063955/G2132188.pdf). Circa tre quarti dei rom risiedono in quartieri segregati con infrastrutture inadeguate. L'impossibilità di dimostrare la proprietà legale degli alloggi ostacola l'ottenimento di documenti d'identità, fondamentali per accedere ad altri diritti civili (https://www.ecoi.net/en/document/2089212.html). L'accesso all'istruzione e alla sanità è fortemente compromesso. Nel sistema scolastico, sebbene i tassi di iscrizione siano aumentati, il tasso di abbandono rimane molto elevato. Gli studenti rom subiscono discriminazioni da parte di insegnanti e NE (https://www.ecoi.net/en/document/2040507.html), e i programmi scolastici non includono l'insegnamento della lingua e della cultura rom. La pandemia ha ulteriormente aggravato la situazione, poiché molte famiglie non disponevano di dispositivi e connessione internet per la didattica a distanza (https://www.ecoi.net/en/document/2066534.html). L'accesso alla sanità è un'altra sfida cruciale. Il sistema sanitario frammentato crea forti disparità regionali e si stima che circa il 15% della popolazione, in maggioranza rom, sia privo di assicurazione sanitaria (https://www.ecoi.net/en/file/local/2063955/G2132188.pdf). L'accesso all'assistenza è spesso vincolato alla registrazione presso i centri per l'impiego o le amministrazioni scolastiche, escludendo di fatto molti rom (https://www. et/en/file/local/2082843/Bosnia+and+Herzegovina+Report+2022. CP_3 pdf).
Pag. 6 di 8 Le donne e i bambini rom sono particolarmente esposti a violazioni dei diritti umani. Le donne affrontano violenza domestica, matrimoni precoci e sfruttamento lavorativo. I bambini sono vulnerabili alle peggiori forme di lavoro minorile, come l'accattonaggio forzato. In alcuni casi, le forze dell'ordine hanno giustificato lo sfruttamento minorile come "pratica culturale", restituendo i bambini alle famiglie coinvolte nel loro sfruttamento (https://www.ecoi.net/en/document/2093653.html). In risposta a questa situazione, il governo bosinaco ha adottato Piani d'Azione per l'inclusione sociale dei rom (https://www.ecoi.net/en/document/2089432.html). Tuttavia, manca ancora un quadro strategico nazionale per la protezione dei diritti umani e delle minoranze, e l'attuazione di tali piani è ostacolata dalla mancanza di finanziamenti adeguati e di un monitoraggio costante (https://www. et/en/file/local/2082843/Bosnia+and+Herzegovina+Report+2022. CP_3 pdf). Inoltre, persistono l'incitamento all'odio e i crimini a sfondo razziale contro i rom (https://www.ecoi.net/en/file/local/2063955/G2132188.pdf). Sebbene siano stati compiuti progressi nella registrazione anagrafica per ridurre il rischio di apolidia , persistono ostacoli burocratici che impediscono a molti di ottenere documenti e, di conseguenza, di accedere ai propri diritti fondamentali (https://www.ecoi.net/en/document/2028186.html).
Sebbene quanto esposto non integri una persecuzione nel senso stretto, il rientro in Bosnia Erzegovina, un Paese nel quale il ricorrente non ha mai vissuto, lo esporrebbe a una grave compromissione dei propri diritti umani.
Deve, pertanto, essere riconosciuto il diritto della richiedente alla protezione speciale di cui all'art. 32 comma 3 d.lvo 25/08 In considerazione di quanto esposto e tenuto conto che non sono stati allegati e/o rilevati nel corso dell'istruttoria elementi ostativi al rilascio del già menzionato titolo di soggiorno per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute, sussistono i presupposti per il riconoscimento in favore della ricorrente della protezione speciale di cui all'art. 32, co. 3 d.lgs. n. 25/08. Il ricorso va, pertanto, accolto. Sussistono giusti motivi per compensare le spese.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa NRG. 7611/2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Dichiara il diritto di , n.il 16/06/1972 a BOSNIA- Parte_1
ERZEGOVINA, CUI C.F. , alla protezione speciale e C.F._1 dispone la trasmissione degli atti al Questore ai fini del rilascio in suo favore del permesso di soggiorno di durata biennale, convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art 32. co. 3, D.LGS. n° 25/2008 ;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso alla camera di consiglio del 30/06/2025 Il Giudice estensore Il Presidente Massimo Marasca Francesco Crisafulli
Pag. 7 di 8
Pag. 8 di 8
, n. il 16/06/1972 in BOSNIA-ERZEGOVINA, CUI C.F. Parte_1
, CUI rappresentata e difesa dall'Avv. DI MENNA LUCA ed C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA OTRANTO, 39 00192 ROMA come da procura in atti RICORRENTE/ATTORE contro
, C.F. , con l'Avv. ed elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA OTRANTO, 39 00192 ROMA come da procura in atti RESISTENTE/CONVENUTO MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 20 febbraio 2024, il Sig. ha impugnato il Parte_1 provvedimento di diniego del rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, emesso dal Questore di Roma in data 23 gennaio 2024 e notificatogli nella stessa data. Il ricorrente ha chiesto in via principale che il Tribunale accerti e dichiari il suo diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 32, comma 3, del D.Lgs. 25/2008, come modificato dal D.L. 130/2020 o D.L. n. 50/2023. In via subordinata, ha richiesto l'accertamento e la dichiarazione del suo diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 19, comma 2, lettera c), del Testo Unico Immigrazione. Ha altresì formulato istanza di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, anche inaudita altera parte, al fine di evitare il rischio di espulsione dal territorio dello Stato.
L'Amministrazione è rimasta contumace. L'Amministrazione si è costituita e, deducendo l'infondatezza, del ricorso ne ha chiesto il rigetto.
In fatto La domanda che ha portato al rigetto impugnato è stata presentata dal Sig. Parte_1 in data 7 giugno 2018. Questa domanda riguardava il rinnovo del permesso di
[...] soggiorno, rilasciato ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del Decreto Legislativo 286/98 e successive modifiche. Il diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale, contro cui è stato presentato ricorso, è stato poi emesso dalla Questura di Roma il 23 gennaio 2024 e notificato nella stessa data. Il diniego è stato motivato da un parere negativo della Commissione Territoriale, che ha ritenuto l'insussistenza di stabili riferimenti familiari e di una situazione lavorativa stabile in Italia, nonché l'assenza di elementi di vulnerabilità del ricorrente. Avverso il diniego questorile, il ricorrente ha presentato l'odierno ricorso. Il Sig. deduce di essere nato in [...] il [...] Parte_1
e di essere arrivato in Italia all'età di nove anni, nel 1982, fuggendo dal conflitto balcanico e dalla repressione etnica subita dalla popolazione rom. Attualmente risiede a Roma in Via Modesta Valenti N. 41/A. A fondamento del ricorso, il richiedente sostiene il suo profondo radicamento e quello dei suoi legami familiari in Italia, vivendo in Italia da quarant'anni. Ha costruito un nucleo familiare composto dalla sua compagna, , e da Persona_1 nove figli nati in Italia, di cui due sono cittadini italiani (inclusa la figlia Per_2
). Vive con la sua numerosa famiglia (figli, nipoti, genitori e fratelli) in un
[...] modulo abitativo fornito dal Comune di Roma in via Candoni. Il ricorrente sostiene che un'eventuale espulsione equivarrebbe a un atto di "deportazione" verso un Paese sconosciuto (la Bosnia Erzegovina) di cui non conosce la lingua (parla rom, non bosniaco) e dove non ha legami socio-affettivi o reddito. Agomenta, altresì, che il provvedimento della Questura viola il diritto all'unità familiare, ai sensi degli articoli 19, 28, 30 del Testo Unico Immigrazione, e gli articoli 2, 10, 29 della Costituzione Italiana, nonché l'articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU). Viene richiamata la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Ordinanza n. 14370/2023) che stabilisce come l'integrazione sociale e familiare del richiedente protezione in Italia debba essere valutata tenendo conto della durata del soggiorno e dell'effettività dei vincoli familiari, senza che sia necessariamente richiesto un stabile radicamento lavorativo. Si sottolinea che la convivenza familiare è un'istanza radicata su principi costituzionali che proteggono la persona e la famiglia, a prescindere dalla cittadinanza. Il ricorso contesta inoltre un difetto di istruttoria da parte della Questura, affermando che non emergono elementi che provino la pericolosità sociale del ricorrente, né che tale condizione sia sufficientemente grave da limitare il suo diritto a vivere in Italia con la sua numerosa famiglia. In via subordinata, il ricorso chiede il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 19, comma 2, lettera c) del Testo Unico Immigrazione, dato che il Sig. convive con la figlia Parte_1 Per_2
, che è cittadina italiana. Viene evidenziato anche che la Questura di
[...]
Roma ha omesso di comunicare il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/90.
Pag. 2 di 8 Infine, viene chiesta la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. Questo perché l'espulsione esporrebbe il Sig. al Parte_1 rischio di rimpatrio in Bosnia Erzegovina, un Paese dove non ha legami e non conosce la lingua, subendo una grave lesione del diritto all'unità familiare, data la presenza dei suoi figli minori, inclusa una cittadina italiana, in Italia. Il Sig. è stato provvisoriamente ammesso al patrocinio a spese dello Parte_1
Stato per la procedura. In allegato al ricorso sono stati prodotti diversi documenti a supporto delle ragioni del Sig. Tra questi figurano la procura alle liti, il provvedimento di diniego Parte_1 del permesso di soggiorno che è stato notificato il 23 gennaio 2024, e il certificato di residenza del Sig. Parte_1
Sono stati allegati anche il passaporto del Sig. i documenti della sua Parte_1 compagna, la Sig.ra , e il certificato di cittadinanza italiana della figlia Persona_1
. Inoltre, sono state incluse la carta d'identità e la patente di guida Persona_2 italiana del Sig. Parte_1
A completamento della documentazione, è stata prodotta la documentazione relativa al precedente permesso di soggiorno, un decreto di accoglimento del 30 giugno 2021 (RGN 61076/2019) e l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata all'Ordine degli avvocati di Roma. Il 16 giugno 2025, l'Avvocato Luca Di NA, difensore del ricorrente, ha depositato delle note scritte presso il Tribunale Ordinario di Roma, in sostituzione dell'udienza originariamente fissata per il 18 giugno 2025. In queste note veniva richiesta la dichiarazione di contumacia delle controparti, la Questura di Roma e il
[...]
, in quanto non si erano costituite in giudizio. Nel merito, l'Avvocato Di CP_1
NA chiedeva l'annullamento del decreto di diniego del permesso di soggiorno emesso dal Questore di Roma in data 23 gennaio 2024. In via principale, si richiedeva l'accertamento e la dichiarazione del diritto del ricorrente, Sig. ad Parte_1 ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale. In via subordinata, si chiedeva l'accertamento e la dichiarazione del diritto del ricorrente ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi familiari, con il conseguente ordine al Questore di Roma di rilasciare tale permesso. Infine, le note includevano la richiesta di condanna alle spese, competenze e onorari, oltre IVA e CPA, come da istanza di liquidazione del gratuito patrocinio già depositata agli atti. A corredo delle note, sono stati prodotti in copia i seguenti documenti: il documento della figlia cittadina italiana, l'estratto per riassunto dell'atto di nascita della figlia cittadina italiana, e il documento della compagna.
In diritto va riconosciuta la protezione speciale. Risulta che la domanda è stata presentata prima dell'11 marzo 2023: non rientra, quindi. nell'ambito di applicazione del D.L. 20/2023, convertito in L. 5 maggio 2023, n. 50, ma nella disciplina previgente. In particolare, si applicano l'art. 19, comma 1 e 1.1, D. Lgs. 286/1998, come modificato dalla L. 173/2020, e l'art. 32, comma 3, D. Lgs.
Pag. 3 di 8 25/2008, i quali impediscono l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale quando possa esporlo a trattamenti inumani e degradanti e quando sia una violazione degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano tra cui quello che impone il rispetto del diritto alla vita individuale e familiare previsto dall'art. 8 CEDU. Ai fini del riconoscimento di questa forma di protezione la valutazione deve, pertanto, tener conto della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU). Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine elemento cardine è l'integrazione lavorativa, che valutata unitamente a significative relazioni a livello personale e sociale rivela un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. L'articolo 8 tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno e dunque tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8. (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14- 02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII). Come noto, la Corte EDU non ha fornito una definizione specifica del concetto di “vita privata” ma, mediante la sua giurisprudenza, ha dato indicazioni sul senso e sulla portata del concetto di vita privata ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 CEDU. Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata” è: “ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva ( c. Germania, Per_3
§ 29; c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Unito, § 57), e può “abbracciare Per_4 molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona” (S. e c. Regno Per_5
Unito [GC]). ( e EL c. Italia [GC], § 159). La nozione di vita privata CP_2 non è limitata alla “cerchia intima”, in cui il singolo può vivere la sua vita personale come crede, e all'esclusione del mondo esterno. Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in una certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani c. Germania (n. 2) [GC], § 95; c. Persona_6 Per_3
Germania, § 29; c. Italia, § 32) e comprendere le attività professionali ( Per_7 Per_8
c. SP [GC], § 110; RB c. MA [GC], § 71; e
[...] Per_9 Per_10
c. , § 42) o commerciali ( e Satamedia Oy Per_11 Parte_2
c. Finlandia GC). Poiché la nozione di vita privata abbraccia un'ampissima gamma di questioni, le cause concernenti tale nozione sono state raggruppate in tre grandi categorie (talvolta coincidenti) in modo da fornire una possibilità di classificazione, ovvero: (i) integrità fisica, psicologica o morale, (ii) riservatezza e (iii) identità della persona”. (https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf). In applicazione di questi principi è evidente che, nel caso di specie, laddove non fosse concessa la protezione speciale, verrebbe compromessa l'unità familiare del richiedente. Dall'esame degli atti emerge un quadro di consolidata integrazione del Sig. Parte_1 nel territorio italiano, contraddicendo le argomentazioni poste a base del
[...] diniego impugnato.
Pag. 4 di 8 Il ricorrente, nato in [...], ha dichiarato di risiedere in Italia fin dalla tenera età di nove anni. La sua permanenza sul territorio nazionale si protrae dunque da circa quarant'anni, un lasso di tempo significativo per la costruzione di legami affettivi e sociali. In Italia ha costituito il proprio nucleo familiare, composto dalla compagna, , sposata con rito tradizionale Rom, e dai loro nove figli, tutti Persona_1 nati in Italia. In particolare, è stata prodotta documentazione attestante la cittadinanza italiana della figlia , nata a [...] il [...]. Il Sig. Persona_2 Parte_1 vive con la sua numerosa famiglia, che include figli, nipoti, genitori e fratelli, presso il campo attrezzato di via Candoni a Roma, dove il Comune di Roma ha messo a loro disposizione un modulo abitativo. La sua carta d'identità conferma la residenza in Via Candoni n.10, Roma. La presenza di una figlia con cittadinanza italiana della convivente, e la convivenza con familiari di secondo grado di nazionalità italiana, costituiscono un fondamento per il diritto al soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 19, comma 2, lettera c) del Testo Unico sull'Immigrazione. Il Sig. è cresciuto in Italia e ha costruito la sua vita nel nostro Paese. Parte_1 Pers La sua lingua madre è il , non conosce il bosniaco, il che rende il suo reinserimento nel Paese di origine estremamente difficile e precario. La sua capacità di integrarsi è ulteriormente dimostrata dal possesso di una patente di guida italiana, rilasciata il 13/07/2015 e valida fino al 16/06/2026. Tale circostanza, sebbene apparentemente marginale, testimonia un'effettiva partecipazione alla vita civile e burocratica del Paese ospitante. Va rilevato che già nel 2017 al ricorrente era stato concesso un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, co.6 D.Lgs. 286/98 e successive modifiche, per la sussistenza di motivi di carattere umanitario. Di fronte a tali indici di radicamento familiare e sociale sul territorio italiano, un rimpatrio comporterebbe uno sradicamento dall'attuale contesto di vita in assenza di un qualsiasi collegamento con il Paese di origine della sua famiglia, nel quale la ricorrente non è mai vissuta e dove non riuscirebbe verosimilmente a trovare una dimensione personale, sociale e lavorativa, anche in ragione della mancanza di una qualsiasi rete familiare in patria. Inoltre, il Tribunale evidenzia come le fonti consultate rivelino in Bosnia Erzegovina una diffusa politica di discriminazione nei confronti dei soggetti di etnia Rom, che continuano a scontrarsi con ostacoli sistemici nell'accesso all'educazione, all'alloggio, ai servizi sanitari e all'occupazione. Risulta, infatti, che la comunità rom in Bosnia-Erzegovina è la minoranza più vulnerabile e svantaggiata del paese, costretta ad affrontare una discriminazione sistemica e pervasiva in tutti gli ambiti della vita sociale (https://www.ecoi.net/en/file/local/2063955/G2132188.pdf). Questo trattamento, aggravato da sentimenti di anti-zingarismo e pregiudizi, ostacola la loro inclusione sociale (https://www. et/en/file/local/2082843/Bosnia+and+Herzegovina+Report+2022. CP_3 pdf). La condizione è particolarmente critica per le donne e le ragazze rom, che subiscono forme multiple di discriminazione.
Pag. 5 di 8 A livello politico e civile, una delle principali criticità è la discriminazione sancita dalla Costituzione, che impedisce ai cittadini non appartenenti ai tre "popoli costituenti" (bosniaci, croati e serbi) di candidarsi alle più alte cariche legislative ed esecutive. Nonostante una sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 2009 (caso abbia dichiarato tale disposizione discriminatoria, la Costituzione non è Persona_13 stata ancora emendata (https://www.ecoi.net/en/document/2021715.html).
Di conseguenza, la rappresentanza dei rom negli organi decisionali a livello centrale e locale è estremamente limitata (https://www.ecoi.net/en/file/local/2017480/A_HRC_WG.6_34_BIH_2_E.pdf). Esiste inoltre una notevole discrepanza tra i dati ufficiali del censimento del 2013, che registrava 12.583 rom, e le stime di attivisti e del Consiglio d'Europa, che indicano la presenza di almeno 40.000 persone. Tale differenza sarebbe il risultato di manipolazioni durante il censimento, in cui ai rom sarebbe stato detto di registrarsi come bosniaci o sarebbero stati ignorati (https://www.ecoi.net/en/document/2089212.html). Le condizioni socio-economiche della comunità rom sono precarie, con un'incidenza sproporzionata della povertà. La discriminazione sul lavoro è dilagante, con un tasso di disoccupazione che sfiora il 95% (https://www.ecoi.net/en/document/2089212.html). Molti rom lavorano nel settore informale, situazione che li ha lasciati privi di reddito durante la pandemia di COVID- 19 (https://www.ecoi.net/en/document/2043526.html). Dal punto di vista abitativo, un numero significativo di famiglie vive in insediamenti informali o illegali senza sicurezza di tenure e senza accesso a servizi di base come acqua ed elettricità (https://www.ecoi.net/en/file/local/2063955/G2132188.pdf). Circa tre quarti dei rom risiedono in quartieri segregati con infrastrutture inadeguate. L'impossibilità di dimostrare la proprietà legale degli alloggi ostacola l'ottenimento di documenti d'identità, fondamentali per accedere ad altri diritti civili (https://www.ecoi.net/en/document/2089212.html). L'accesso all'istruzione e alla sanità è fortemente compromesso. Nel sistema scolastico, sebbene i tassi di iscrizione siano aumentati, il tasso di abbandono rimane molto elevato. Gli studenti rom subiscono discriminazioni da parte di insegnanti e NE (https://www.ecoi.net/en/document/2040507.html), e i programmi scolastici non includono l'insegnamento della lingua e della cultura rom. La pandemia ha ulteriormente aggravato la situazione, poiché molte famiglie non disponevano di dispositivi e connessione internet per la didattica a distanza (https://www.ecoi.net/en/document/2066534.html). L'accesso alla sanità è un'altra sfida cruciale. Il sistema sanitario frammentato crea forti disparità regionali e si stima che circa il 15% della popolazione, in maggioranza rom, sia privo di assicurazione sanitaria (https://www.ecoi.net/en/file/local/2063955/G2132188.pdf). L'accesso all'assistenza è spesso vincolato alla registrazione presso i centri per l'impiego o le amministrazioni scolastiche, escludendo di fatto molti rom (https://www. et/en/file/local/2082843/Bosnia+and+Herzegovina+Report+2022. CP_3 pdf).
Pag. 6 di 8 Le donne e i bambini rom sono particolarmente esposti a violazioni dei diritti umani. Le donne affrontano violenza domestica, matrimoni precoci e sfruttamento lavorativo. I bambini sono vulnerabili alle peggiori forme di lavoro minorile, come l'accattonaggio forzato. In alcuni casi, le forze dell'ordine hanno giustificato lo sfruttamento minorile come "pratica culturale", restituendo i bambini alle famiglie coinvolte nel loro sfruttamento (https://www.ecoi.net/en/document/2093653.html). In risposta a questa situazione, il governo bosinaco ha adottato Piani d'Azione per l'inclusione sociale dei rom (https://www.ecoi.net/en/document/2089432.html). Tuttavia, manca ancora un quadro strategico nazionale per la protezione dei diritti umani e delle minoranze, e l'attuazione di tali piani è ostacolata dalla mancanza di finanziamenti adeguati e di un monitoraggio costante (https://www. et/en/file/local/2082843/Bosnia+and+Herzegovina+Report+2022. CP_3 pdf). Inoltre, persistono l'incitamento all'odio e i crimini a sfondo razziale contro i rom (https://www.ecoi.net/en/file/local/2063955/G2132188.pdf). Sebbene siano stati compiuti progressi nella registrazione anagrafica per ridurre il rischio di apolidia , persistono ostacoli burocratici che impediscono a molti di ottenere documenti e, di conseguenza, di accedere ai propri diritti fondamentali (https://www.ecoi.net/en/document/2028186.html).
Sebbene quanto esposto non integri una persecuzione nel senso stretto, il rientro in Bosnia Erzegovina, un Paese nel quale il ricorrente non ha mai vissuto, lo esporrebbe a una grave compromissione dei propri diritti umani.
Deve, pertanto, essere riconosciuto il diritto della richiedente alla protezione speciale di cui all'art. 32 comma 3 d.lvo 25/08 In considerazione di quanto esposto e tenuto conto che non sono stati allegati e/o rilevati nel corso dell'istruttoria elementi ostativi al rilascio del già menzionato titolo di soggiorno per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute, sussistono i presupposti per il riconoscimento in favore della ricorrente della protezione speciale di cui all'art. 32, co. 3 d.lgs. n. 25/08. Il ricorso va, pertanto, accolto. Sussistono giusti motivi per compensare le spese.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa NRG. 7611/2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Dichiara il diritto di , n.il 16/06/1972 a BOSNIA- Parte_1
ERZEGOVINA, CUI C.F. , alla protezione speciale e C.F._1 dispone la trasmissione degli atti al Questore ai fini del rilascio in suo favore del permesso di soggiorno di durata biennale, convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art 32. co. 3, D.LGS. n° 25/2008 ;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso alla camera di consiglio del 30/06/2025 Il Giudice estensore Il Presidente Massimo Marasca Francesco Crisafulli
Pag. 7 di 8
Pag. 8 di 8