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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 13/03/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 133/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO nella persona del Giudice dott. Giulio Scaramuzzino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 133/2023 promossa da con l'avv. Gaia Caroti e l'avv. Giuseppe Tamberi Parte_1
appellante contro
, con l'avv. Gianluca Chillo Controparte_1
appellato
Con oggetto: appello avverso la sentenza n. 51/2022 del Giudice di Pace di
Piombino
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
presentate in data 21.11.2024
dal procuratore di parte appellante:
“Voglia il Tribunale adito, in riforma della sentenza impugnata in punto di
compensazione delle spese, condannare l'appellato alle Controparte_1
spese ed ai compensi di assistenza e rappresentanza di primo grado come
1 specificati in narrativa, con il favore delle spese e dei compensi di assistenza e
rappresentanza di questo grado (maggiorati delle spese generali, della Cassa
Avvocati e dell'IVA)”.
dal procuratore di parte appellata:
“Voglia l'ill.mo designato Giudice del Tribunale di Livorno,
- accogliere l'appello incidentale e per l'effetto riformare la sentenza di primo
grado affinché affermi la tardività della opposizione svolta in punto di contenuto
dell'atto di ingiunzione fiscale in quanto opposizione agli atti esecutivi o la corret-
ta indicazione nella ingiunzione fiscale opposta della causale ed ammontare dovu-
to e quindi l'assenza di vizi di contenuto dell'atto, confermando pertanto la validi-
tà dell'ingiunzione fiscale n. 17649 notificata il 19.1.2022, oppure, in subordine
decidere il merito della controversia mediante accertamento della pretesa credito-
ria e per l'effetto accertare che il sig. deve € 2.053,65 al Parte_1 [...]
o la minor somma ritenuta di giustizia, il tutto con conseguente Controparte_1
rigetto dell'appello principale proposto;
- in subordine, in caso di rigetto dell'appello incidentale e di conferma della sen-
tenza in parte qua, rigettare l'appello principale per le ragioni esposte;
- in ogni caso con vittoria di compensi professionali.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
Con atto di citazione, proponeva appello avverso la sentenza n. Parte_1
51/2022, emessa dal Giudice di Pace di Piombino, nella causa portante rgc n.
319/2022, chiedendone la parziale riforma nella parte in cui, malgrado
2 l'accoglimento dell'opposizione, il Giudice di Primi Cure compensava le spese di lite.
Il , costituitosi in giudizio con appello incidentale tardivo CP_1 Controparte_1
ex art. 334 c.p.c., impugnava un diverso capo della sentenza. Più precisamente,
rimetteva in discussione il merito della decisione nella parte della sentenza che afferma: “La opposizione è, invece, fondata allorché eccepisce che il titolo
esecutivo non può essere rappresentato, come invece emerge inequivocabilmente
dalla ingiunzione notificata nell'anno 2022, dal verbale di violazione del C.d.S. n.
5548 del 2010, in quanto titolo esecutivo azionabile, anche in presenza di una
sentenza di rigetto della impugnazione dell'ordinanza prefettizia, è solo
quest'ultima ex legge n. 689 del 1981 e non anche la sentenza di rigetto e
tantomeno il verbale per violazione del C.d.S.. Inoltre, a differenza di quanto
sostenuto dal anche la ingiunzione di pagamento notificata nel 2015 CP_1
faceva riferimento al verbale n. 5548/2010, che era anche dichiarato essere
divenuto definitivo per mancata opposizione, quando, invece, era stato opposto e
definitiva era divenuta la ordinanza prefettizia ma non certamente per mancata
opposizione. Del resto, anche se la intimazione di pagamento notificata nell'anno
2015 avesse correttamente indicato il titolo esecutivo, questo non potrebbe
certamente sanare il vizio della successiva ingiunzione notificata, e questo perché
l'atto che da impulso all'azione esecutiva è solo l'atto di rinnovo e solo di questo si
deve valutare la validità o meno. L'errata indicazione del titolo esecutivo
comporta la nullità della rinnovazione della intimazione di pagamento di cui è
causa per erroneità della motivazione che ogni atto amministrativo deve avere ex
3 art. 3 L. 241/1990: "Se le ragioni della decisione risultano da altro atto
dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla
comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma
della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama". E nel caso de quo è stato
richiamato un atto (verbale per violazione del C.d.S.) diverso da quello sul quale
si fonda l'ingiunzione (ordinanza prefettizia), In conclusione, quindi, deve essere
annullata la rinnovazione dell'ingiunzione n. 2015/17649 notificata in data 19
gennaio 2022." Il eccepiva quindi la tardività Controparte_1
dell'opposizione in riferimento al contenuto dell'atto di ingiunzione fiscale;
la validità dell'ingiunzione fiscale n. 17649/2015 notificata in rinnovazione al il 19.1.2022, stante l'assenza di vizi di contenuto dell'atto. Pt_1
In esito alla prima udienza, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,
fissava udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza, tenutasi mediante trattazione scritta, del 21.11.2024 le parti precisavano le rispettive conclusioni ed il Giudice tratteneva la causa in decisione.
In limine litis pare il caso di precisare che ammissibile è l'appello incidentale tardivo proposto dal , sebbene su un capo della sentenza Controparte_1
diverso da quello oggetto dell'impugnazione principale. Noto al riguardo l'insegnamento della Corte a Sezioni Unite sui limiti c.d. oggettivi, secondo il quale <Le parti contro le quali è stata proposta impugnazione (…) possono
proporre impugnazione incidentale tardiva nei confronti di qualsiasi capo della
sentenza, non esistendo alcun limite oggettivo all'ammissibilità dell'impugnazione
incidentale tardiva>> (cfr. Cass. Civ., SS.UU., 7.11.1989, n. 4640, in Foro It.,
4 1989, I, p. 3405). Tale orientamento, cui si intende dare seguito, è stato, anche di recente, confermato dalla giurisprudenza di legittimità (si veda, per tutte, Cass.
Civ., Sez.II, ordinanza 26.1.2024, n. 2506, in Massima Redazionale 2024).
L'appello incidentale tardivo presentato dal è, per le ragioni di cui CP_1
appresso di dirà, fondato, limitatamente alla parte in cui si afferma la validità
dell'ingiunzione fiscale n. 17649/2015 notificata il 19.1.2022.
Il primo motivo di gravame sulla tardività dell'opposizione all'atto di ingiunzione fiscale deve essere disatteso. Infatti, a differenza di quanto sostenuto dal
[...]
, detta opposizione non può correttamente qualificarsi come Controparte_1
opposizione agli atti esecutivi, poiché oggetto di contestazione da parte del non è mai stato il quomodo dell'esecuzione bensì l'an debeatur, cioè a Pt_1
dire l'esistenza della pretesa creditoria dell'Ente. Deve invece essere accolto il secondo motivo di doglianza, relativo alla validità dell'ingiunzione fiscale in quanto tale. Questo Tribunale non ritiene infatti di poter condividere l'orientamento del Giudice di Prime Cure, che ha annullato la suddetta ingiunzione fiscale perché lesiva del principio di cui all'art. 3, l. n. 241/1990 in punto motivazione degli atti amministrativi.
Va infatti, ad avviso di chi scrive, considerato che la pretesa fiscale del è CP_1
corredata da una completa descrizione degli elementi fondanti la stessa.
Come ha avuto modo di chiarire la Suprema Corte, <l'ingiunzione fiscale di cui
al r.d. 14 aprile 1910, n. 639, perduta la funzione di precetto e di titolo esecutivo,
a seguito dell'art. 130, comma 2, del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, ha conservato
la residuale funzione di atto impositivo con efficacia accertativa della pretesa
5 erariale>> (cfr. sul punto, Cass. Civ., Sez. I, sentenza n. 22792 del 3.11.2011, in
CED Cass. 2011). Deve quindi ritenersi corretta l'osservazione dell'appellante incidentale per cui la stessa non è sussumibile sotto il dettato normativo dell'art. 480 c.p.c.
Tale precipitato ermeneutico, d'altra parte, trova riscontro anche nella giurisprudenza della Cassazione nella misura in cui la stessa ritiene soddisfatto il requisito della motivazione dell'ingiunzione fiscale <anche mediante la sola
indicazione della causale dell'ammontare del pagamento richiesto, in quanto
idonea ad evidenziare la pretesa fatta valere dalla Amministrazione e, quindi, a
porre il contribuente in grado di svolgere le opportune contestazioni (ex multis
Cass.3189/85-208/89-2874/98)>>; tanto da giungere a ritenere la validità
dell'ingiunzione financo in caso di motivazione per relationem (sul punto, si veda dettagliatamente Cass. Civ., sentenza n. 20513 del 15.5.2006).
Nel caso per cui è processo l'onere motivazionale è stato senza dubbio assolto dall'Ente, risultando correttamente enunciata la ragione da cui origina la pretesa creditoria. L'ingiunzione notificata in data 19.1.2022, infatti, indica l'ammontare del pagamento richiesto (Euro 2.053,65) come pure la causale, costituita dal richiamo del Verbale Ve2010/R/5548 del 15.7.2010 dal quale è nata la pretesa fiscale che poi ha portato all'ingiunzione n. 17649/2015, corredata di analitica ricostruzione dell'entrata posta in riscossione. A ciò peraltro si aggiunga che i summenzionati atti sono stati tutti portati alla conoscenza del con idonea Pt_1
notifica e come comprovano i diversi giudizi di impugnazione susseguitisi nel
6 corso degli anni e dettagliatamente descritti nella comparsa di costituzione e risposta in appello incidentale del CP_1
Quanto infine allo scrutinio sulla fondatezza della pretesa fiscale avanzata dal detto aspetto valutativo è precluso a questo Giudice dal passaggio in CP_1
giudicato della sentenza. Detta pretesa deve quindi ritenersi fondata e non più
ridiscutibile.
Tutto ciò considerato, l'appello incidentale merita accoglimento in riferimento al suddetto profilo, mentre l'appello principale deve essere respinto, attesa la soccombenza, per quanto appena illustrato, della parte ricorrente in primo grado.
Sulle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza;
di conseguenza l'appellante principale dovrà
rifondere all'appellato/appellante incidentale tardivo le spese del presente giudizio.
Vengono, quanto a liquidazione delle spese, in considerazione dei parametri disciplinati dal DM 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la
liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6
della legge 31 dicembre 2012 n. 247, pubblicato in GU n. 77 di data 02.04.2014 ed entrato in vigore il 03.04.2014.
La liquidazione del compenso unitario, senza quindi più distinzione tra diritti ed onorari, va fatta previa determinazione del valore della controversia
Nel caso in esame deve pertanto trovare applicazione lo scaglione da € 1.101,00
sino ad €. 5.200,00 nell'ambito del quale vanno considerati i valori medi per le singole fasi svoltesi, dovendosi tenere conto del fatto che la fase istruttoria veniva svolta su base meramente documentale.
7 Da ultimo, alla controversia in esame trova applicazione la disciplina di cui al
D.P.R. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012,
art. 1, comma 17, secondo cui "quando l'impugnazione, anche incidentale, è
respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile la parte che
l'ha proposta è tenuta a versare, un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo
di contributo unificato per la stessa impugnazione principale o incidentale".
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa e respinta ogni altra questione, in riforma della sentenza appellata, così provvede:
1) disattende l'appello principale;
2) in accoglimento dell'appello incidentale rigetta l'impugnazione dell'ingiunzione fiscale proposta dal sig. innanzi al Giudice di Parte_1
Pace di Piombino;
3) condanna l'appellante principale alla rifusione in favore del CP_1
delle spese di lite del presente grado di giudizio, spese che si liquidano
[...]
complessivamente in euro 2.127,00 per compensi, oltre spese generali al 15%,
oltre IVA se dovuta e CPA come per legge;
4) condanna l'appellante principale alla rifusione in favore del CP_1
delle spese di lite del primo grado di giudizio, spese che si liquidano
[...]
complessivamente in euro 1.265,00 per compensi, oltre spese generali al 15%,
oltre IVA se dovuta e CPA come per legge;
5) dà atto della sussistenza dei presupposti ex art.13 comma 1-quater del d.p.r. 30
maggio 2002 n. 115 per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore
8 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Livorno, 13 marzo 2024
Il Giudice
dott. Giulio Scaramuzzino
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO nella persona del Giudice dott. Giulio Scaramuzzino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 133/2023 promossa da con l'avv. Gaia Caroti e l'avv. Giuseppe Tamberi Parte_1
appellante contro
, con l'avv. Gianluca Chillo Controparte_1
appellato
Con oggetto: appello avverso la sentenza n. 51/2022 del Giudice di Pace di
Piombino
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
presentate in data 21.11.2024
dal procuratore di parte appellante:
“Voglia il Tribunale adito, in riforma della sentenza impugnata in punto di
compensazione delle spese, condannare l'appellato alle Controparte_1
spese ed ai compensi di assistenza e rappresentanza di primo grado come
1 specificati in narrativa, con il favore delle spese e dei compensi di assistenza e
rappresentanza di questo grado (maggiorati delle spese generali, della Cassa
Avvocati e dell'IVA)”.
dal procuratore di parte appellata:
“Voglia l'ill.mo designato Giudice del Tribunale di Livorno,
- accogliere l'appello incidentale e per l'effetto riformare la sentenza di primo
grado affinché affermi la tardività della opposizione svolta in punto di contenuto
dell'atto di ingiunzione fiscale in quanto opposizione agli atti esecutivi o la corret-
ta indicazione nella ingiunzione fiscale opposta della causale ed ammontare dovu-
to e quindi l'assenza di vizi di contenuto dell'atto, confermando pertanto la validi-
tà dell'ingiunzione fiscale n. 17649 notificata il 19.1.2022, oppure, in subordine
decidere il merito della controversia mediante accertamento della pretesa credito-
ria e per l'effetto accertare che il sig. deve € 2.053,65 al Parte_1 [...]
o la minor somma ritenuta di giustizia, il tutto con conseguente Controparte_1
rigetto dell'appello principale proposto;
- in subordine, in caso di rigetto dell'appello incidentale e di conferma della sen-
tenza in parte qua, rigettare l'appello principale per le ragioni esposte;
- in ogni caso con vittoria di compensi professionali.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
Con atto di citazione, proponeva appello avverso la sentenza n. Parte_1
51/2022, emessa dal Giudice di Pace di Piombino, nella causa portante rgc n.
319/2022, chiedendone la parziale riforma nella parte in cui, malgrado
2 l'accoglimento dell'opposizione, il Giudice di Primi Cure compensava le spese di lite.
Il , costituitosi in giudizio con appello incidentale tardivo CP_1 Controparte_1
ex art. 334 c.p.c., impugnava un diverso capo della sentenza. Più precisamente,
rimetteva in discussione il merito della decisione nella parte della sentenza che afferma: “La opposizione è, invece, fondata allorché eccepisce che il titolo
esecutivo non può essere rappresentato, come invece emerge inequivocabilmente
dalla ingiunzione notificata nell'anno 2022, dal verbale di violazione del C.d.S. n.
5548 del 2010, in quanto titolo esecutivo azionabile, anche in presenza di una
sentenza di rigetto della impugnazione dell'ordinanza prefettizia, è solo
quest'ultima ex legge n. 689 del 1981 e non anche la sentenza di rigetto e
tantomeno il verbale per violazione del C.d.S.. Inoltre, a differenza di quanto
sostenuto dal anche la ingiunzione di pagamento notificata nel 2015 CP_1
faceva riferimento al verbale n. 5548/2010, che era anche dichiarato essere
divenuto definitivo per mancata opposizione, quando, invece, era stato opposto e
definitiva era divenuta la ordinanza prefettizia ma non certamente per mancata
opposizione. Del resto, anche se la intimazione di pagamento notificata nell'anno
2015 avesse correttamente indicato il titolo esecutivo, questo non potrebbe
certamente sanare il vizio della successiva ingiunzione notificata, e questo perché
l'atto che da impulso all'azione esecutiva è solo l'atto di rinnovo e solo di questo si
deve valutare la validità o meno. L'errata indicazione del titolo esecutivo
comporta la nullità della rinnovazione della intimazione di pagamento di cui è
causa per erroneità della motivazione che ogni atto amministrativo deve avere ex
3 art. 3 L. 241/1990: "Se le ragioni della decisione risultano da altro atto
dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla
comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma
della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama". E nel caso de quo è stato
richiamato un atto (verbale per violazione del C.d.S.) diverso da quello sul quale
si fonda l'ingiunzione (ordinanza prefettizia), In conclusione, quindi, deve essere
annullata la rinnovazione dell'ingiunzione n. 2015/17649 notificata in data 19
gennaio 2022." Il eccepiva quindi la tardività Controparte_1
dell'opposizione in riferimento al contenuto dell'atto di ingiunzione fiscale;
la validità dell'ingiunzione fiscale n. 17649/2015 notificata in rinnovazione al il 19.1.2022, stante l'assenza di vizi di contenuto dell'atto. Pt_1
In esito alla prima udienza, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,
fissava udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza, tenutasi mediante trattazione scritta, del 21.11.2024 le parti precisavano le rispettive conclusioni ed il Giudice tratteneva la causa in decisione.
In limine litis pare il caso di precisare che ammissibile è l'appello incidentale tardivo proposto dal , sebbene su un capo della sentenza Controparte_1
diverso da quello oggetto dell'impugnazione principale. Noto al riguardo l'insegnamento della Corte a Sezioni Unite sui limiti c.d. oggettivi, secondo il quale <Le parti contro le quali è stata proposta impugnazione (…) possono
proporre impugnazione incidentale tardiva nei confronti di qualsiasi capo della
sentenza, non esistendo alcun limite oggettivo all'ammissibilità dell'impugnazione
incidentale tardiva>> (cfr. Cass. Civ., SS.UU., 7.11.1989, n. 4640, in Foro It.,
4 1989, I, p. 3405). Tale orientamento, cui si intende dare seguito, è stato, anche di recente, confermato dalla giurisprudenza di legittimità (si veda, per tutte, Cass.
Civ., Sez.II, ordinanza 26.1.2024, n. 2506, in Massima Redazionale 2024).
L'appello incidentale tardivo presentato dal è, per le ragioni di cui CP_1
appresso di dirà, fondato, limitatamente alla parte in cui si afferma la validità
dell'ingiunzione fiscale n. 17649/2015 notificata il 19.1.2022.
Il primo motivo di gravame sulla tardività dell'opposizione all'atto di ingiunzione fiscale deve essere disatteso. Infatti, a differenza di quanto sostenuto dal
[...]
, detta opposizione non può correttamente qualificarsi come Controparte_1
opposizione agli atti esecutivi, poiché oggetto di contestazione da parte del non è mai stato il quomodo dell'esecuzione bensì l'an debeatur, cioè a Pt_1
dire l'esistenza della pretesa creditoria dell'Ente. Deve invece essere accolto il secondo motivo di doglianza, relativo alla validità dell'ingiunzione fiscale in quanto tale. Questo Tribunale non ritiene infatti di poter condividere l'orientamento del Giudice di Prime Cure, che ha annullato la suddetta ingiunzione fiscale perché lesiva del principio di cui all'art. 3, l. n. 241/1990 in punto motivazione degli atti amministrativi.
Va infatti, ad avviso di chi scrive, considerato che la pretesa fiscale del è CP_1
corredata da una completa descrizione degli elementi fondanti la stessa.
Come ha avuto modo di chiarire la Suprema Corte, <l'ingiunzione fiscale di cui
al r.d. 14 aprile 1910, n. 639, perduta la funzione di precetto e di titolo esecutivo,
a seguito dell'art. 130, comma 2, del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, ha conservato
la residuale funzione di atto impositivo con efficacia accertativa della pretesa
5 erariale>> (cfr. sul punto, Cass. Civ., Sez. I, sentenza n. 22792 del 3.11.2011, in
CED Cass. 2011). Deve quindi ritenersi corretta l'osservazione dell'appellante incidentale per cui la stessa non è sussumibile sotto il dettato normativo dell'art. 480 c.p.c.
Tale precipitato ermeneutico, d'altra parte, trova riscontro anche nella giurisprudenza della Cassazione nella misura in cui la stessa ritiene soddisfatto il requisito della motivazione dell'ingiunzione fiscale <anche mediante la sola
indicazione della causale dell'ammontare del pagamento richiesto, in quanto
idonea ad evidenziare la pretesa fatta valere dalla Amministrazione e, quindi, a
porre il contribuente in grado di svolgere le opportune contestazioni (ex multis
Cass.3189/85-208/89-2874/98)>>; tanto da giungere a ritenere la validità
dell'ingiunzione financo in caso di motivazione per relationem (sul punto, si veda dettagliatamente Cass. Civ., sentenza n. 20513 del 15.5.2006).
Nel caso per cui è processo l'onere motivazionale è stato senza dubbio assolto dall'Ente, risultando correttamente enunciata la ragione da cui origina la pretesa creditoria. L'ingiunzione notificata in data 19.1.2022, infatti, indica l'ammontare del pagamento richiesto (Euro 2.053,65) come pure la causale, costituita dal richiamo del Verbale Ve2010/R/5548 del 15.7.2010 dal quale è nata la pretesa fiscale che poi ha portato all'ingiunzione n. 17649/2015, corredata di analitica ricostruzione dell'entrata posta in riscossione. A ciò peraltro si aggiunga che i summenzionati atti sono stati tutti portati alla conoscenza del con idonea Pt_1
notifica e come comprovano i diversi giudizi di impugnazione susseguitisi nel
6 corso degli anni e dettagliatamente descritti nella comparsa di costituzione e risposta in appello incidentale del CP_1
Quanto infine allo scrutinio sulla fondatezza della pretesa fiscale avanzata dal detto aspetto valutativo è precluso a questo Giudice dal passaggio in CP_1
giudicato della sentenza. Detta pretesa deve quindi ritenersi fondata e non più
ridiscutibile.
Tutto ciò considerato, l'appello incidentale merita accoglimento in riferimento al suddetto profilo, mentre l'appello principale deve essere respinto, attesa la soccombenza, per quanto appena illustrato, della parte ricorrente in primo grado.
Sulle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza;
di conseguenza l'appellante principale dovrà
rifondere all'appellato/appellante incidentale tardivo le spese del presente giudizio.
Vengono, quanto a liquidazione delle spese, in considerazione dei parametri disciplinati dal DM 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la
liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6
della legge 31 dicembre 2012 n. 247, pubblicato in GU n. 77 di data 02.04.2014 ed entrato in vigore il 03.04.2014.
La liquidazione del compenso unitario, senza quindi più distinzione tra diritti ed onorari, va fatta previa determinazione del valore della controversia
Nel caso in esame deve pertanto trovare applicazione lo scaglione da € 1.101,00
sino ad €. 5.200,00 nell'ambito del quale vanno considerati i valori medi per le singole fasi svoltesi, dovendosi tenere conto del fatto che la fase istruttoria veniva svolta su base meramente documentale.
7 Da ultimo, alla controversia in esame trova applicazione la disciplina di cui al
D.P.R. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012,
art. 1, comma 17, secondo cui "quando l'impugnazione, anche incidentale, è
respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile la parte che
l'ha proposta è tenuta a versare, un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo
di contributo unificato per la stessa impugnazione principale o incidentale".
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa e respinta ogni altra questione, in riforma della sentenza appellata, così provvede:
1) disattende l'appello principale;
2) in accoglimento dell'appello incidentale rigetta l'impugnazione dell'ingiunzione fiscale proposta dal sig. innanzi al Giudice di Parte_1
Pace di Piombino;
3) condanna l'appellante principale alla rifusione in favore del CP_1
delle spese di lite del presente grado di giudizio, spese che si liquidano
[...]
complessivamente in euro 2.127,00 per compensi, oltre spese generali al 15%,
oltre IVA se dovuta e CPA come per legge;
4) condanna l'appellante principale alla rifusione in favore del CP_1
delle spese di lite del primo grado di giudizio, spese che si liquidano
[...]
complessivamente in euro 1.265,00 per compensi, oltre spese generali al 15%,
oltre IVA se dovuta e CPA come per legge;
5) dà atto della sussistenza dei presupposti ex art.13 comma 1-quater del d.p.r. 30
maggio 2002 n. 115 per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore
8 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Livorno, 13 marzo 2024
Il Giudice
dott. Giulio Scaramuzzino
9