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Sentenza 12 ottobre 2023
Ordinanza cautelare 17 maggio 2024
Accoglimento
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 26/02/2025, n. 1666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1666 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01666/2025REG.PROV.COLL.
N. 03161/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3161 del 2024, proposto da
Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e Ader - Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
Azienda Agricola Vedovato di Vedovato Angelo e C. Soc. Semplice, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Cesare Tapparo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) n. 288/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2025 il Cons. Giordano Lamberti e uditi per le parti gli avvocati Lorenza Vignato ed Emanuela Vergine per delega di Cesare Tapparo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - L’azienda agricola appellata ha impugnato la cartella di pagamento n. 09120210005963163000, per l’importo di €15.771,52, richiesto a titolo di prelievo supplementare per il superamento delle c.d. “quote-latte” assegnate nell’annualità 2001/02.
2 – Il Tar adito, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto il ricorso, rilevando che “ La cartella impugnata ha quindi ad oggetto un credito ormai prescritto e deve essere annullata ”.
3 – Agea ha proposto appello avverso tale pronuncia, deducendo l’erroneità della statuizione di diritto del Giudice di prime cure secondo cui, ai fini della prescrizione, non rileverebbe il tempo del processo amministrativo di annullamento avente ad oggetto l’atto a monte (relativo, pertanto, al medesimo credito che oggi ne occupa) essendosi questo estinto per perenzione.
Nello specifico, per l’appellante, non è corretto ritenere che l’art. 2945, co. 3, c.c. (“ Se il processo si estingue, rimane fermo l'effetto interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla data dell'atto interruttivo ”) sia una norma generale applicabile a tutti i tipi di processo (civile, amministrativo, tributario, contabile) a prescindere da quale parte (debitore o creditore) si faccia parte attiva nel giudizio.
4 – L’appello va accolto.
In base all’orientamento di questa Sezione (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 7 agosto 2023 n. 7609 e 29 novembre 2023, n. 10303) il combinato disposto ex artt. 2943, comma 1 c.c. (ai sensi del quale “ La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo ”) e 2945, commi 1 e 2 c.c. (a mente dei quali, rispettivamente, “ Per effetto dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione ” e “ Se l'interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'articolo 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio ”) trova applicazione anche ove l’iniziativa giudiziale sia stata assunta dal debitore ed il giudizio abbia assunto forma impugnatoria.
Nello specifico, va precisato che in conseguenza del rovesciamento speculare delle posizioni rispetto alla fattispecie descritta nell’art. 2945, comma 3, c.c., l’estinzione del processo, a cui è assimilabile la perenzione nel processo amministrativo ( cfr . Corte Cass. 31 maggio 2022, n. 17619), non provoca la perdita dell’effetto interruttivo permanente della prescrizione in danno dell’amministrazione convenuta (cfr. Cons. St. 9351/24).
Al riguardo, quanto alle ragioni che giustificano la deviazione dalla regola generale di cui all'articolo 2945, comma 3, cod. civ., si richiama la giurisprudenza della Corte di Cassazione ( cfr . Corte Cass. 4813/2023) che, in relazione al processo tributario, al quale può essere strutturalmente assimilato il presente giudizio, ha valorizzato: 1) la natura impugnatoria del giudizio e, in particolare, la natura amministrativa, e non processuale, rivestita dall’atto impositivo, il quale costituisce non atto di impulso del processo, ma il suo oggetto; 2) la conseguente definitività che deriva all’atto impositivo dall’estinzione del giudizio di impugnazione contro di esso proposto dal contribuente; 3) l’irrazionalità di una soluzione che, ritenendo applicabile il disposto generale di cui all’articolo 2945, comma 3, cod. civ. verrebbe a far decorrere la prescrizione, a carico dell’amministrazione, da una data (l’introduzione del giudizio) antecedente alla definitività dell’atto impositivo che incorpora la pretesa tributaria medesima; con la conseguenza, paradossale, che il titolo dell’imposizione potrebbe risultare ineseguibile (perché estinto per prescrizione) ancor prima di essere divenuto definitivo.
5 – L’azienda agricola non ha svolto alcuna difesa idonea ad incrinare tale conclusione.
Invero, il supposto contrasto con diritto comunitario non appare in grado di incidere sulla specifica questione sottesa al presente giudizio di appello vertente sull’interpretazione dell’art. 2945 c.c.
Da un altro punto di vista, trattandosi dell’impugnazione di una cartella, gli stessi argomenti non possono incidere sui precedenti atti di accertamento del debito che si sono già consolidati (in argomento vedasi Cons. St. 9351/24).
In ogni caso, i motivi di ricorso di primo grado non risultano ritualmente riproposti, da cui il rigetto del ricorso originario.
6 – Per le ragioni esposte, in accoglimento dell’appello ed in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado va respinto.
Ad una valutazione complessiva della controversia le spese di lite del doppio grado di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere, Estensore
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giordano Lamberti | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO