Decreto cautelare 16 marzo 2021
Sentenza 24 aprile 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 24/04/2023, n. 7031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7031 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/04/2023
N. 07031/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02922/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2922 del 2021, proposto da MA TT D'SS, rappresentata e difesa dall'avvocato Concettina Siciliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Giustizia, CSM - Consiglio Superiore della Magistratura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa tutela cautelare:
- della deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura adottata nella seduta del 2 dicembre 2020 - comunicata con successiva nota del 9 dicembre 2020 alla Corte di Appello di Reggio Calabria ed al Tribunale di Palmi presso la cui sede la ricorrente presta servizio in qualità di Giudice di Pace – esclusivamente e limitatamente alla parte in cui pur confermando il mandato quadriennale e l'incarico di giudice di pace della dott.ssa D'SS TT nella sede di Palmi si dispone un limite temporale al predetto ben anteriore a quello di naturale scadenza ovverosia che la predetta lo svolga a decorrere dal 1° giugno 2020 e <<fino al compimento del sessantottesimo anno di età (03.04.2021)>> piuttosto che <<fino al 31 maggio 2024>>, data di naturale scadenza del mandato e comunque sino al maggiore termine di limite speciale massimo di pensionabilità e di trattenimento in servizio (70 anni, 72 anni ovvero 75 in base ai limiti ordinamentali) garantito per i dipendenti pubblici alla magistratura ordinaria a cui l'incarico in oggetto deve essere assimilato in base ai principi generali dell'ordinamento nazionale e comunitario, quantomeno per tale profilo;
- per l'annullamento e/o la disapplicazione in parte qua ed ove occorra, previa sospensione, dei provvedimenti, atti e note ivi citati e richiamati ovvero conseguenti e non altrimenti noti alla ricorrente; di ogni atto istruttorio e/o provvedimento presupposto e/o correlato e/o connesso e/o conseguente non altrimenti noto ed in quanto diretto ad impedire alla ricorrente ogni utile e legittima prosecuzione dell'esercizio della funzione e dell'attività di servizio, nel ruolo e nella qualità di Giudice di Pace presso il Tribunale di Palmi sino al raggiungimento dell'età pensionabile e/o del settantacinquesimo anno di età o del diverso e/o maggiore limite di età indicato per la magistratura onoraria per il trattenimento in servizio;
per l'accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente, quale Giudice di pace ancora in servizio presso l'Ufficio del Giudice di pace di Palmi, ad essere riconosciuta nello status di pubblico dipendente - equiparabile in ragione della parità sostanziale di funzioni e delle condizioni di lavoro al magistrato professionale cd. togato - con decorrenza dal primo incarico rivestito sino ad oggi senza soluzione di continuità e comunque sino al naturale termine del mandato quadriennale (31 maggio 2024) ovvero sino al raggiungimento del 75° anno di età o, in subordine e nel minimo, del 70° anno di età (03.04.2023) ovvero sino al termine di pensionabilità necessario per il requisito contributivo, con conseguente condanna del datore di lavoro Ministero; del diritto della ricorrente, quale giudice di pace, alla costituzione di un rapporto di pubblico impiego a tempo pieno o part-time con il Ministero della Giustizia in ragione della predetta parità sostanziale di funzioni con i magistrati c.d. togati, con la conseguente condanna del Ministero al pagamento delle differenze retributive medio tempore maturate, oltre oneri previdenziali e assistenziali previa eventuale rimessione della questione di costituzionalità o di compatibilità con il diritto dell'Unione Europea ovvero previa disapplicazione diretta delle norme interne ritenute incompatibili con il mantenimento in servizio del Giudice di Pace in quanto lavoratore comunitario, assimilabile per le caratteristiche del mandato e le specifiche dell'impiego pubblico alla magistratura ordinaria sino al limite di età massimo garantito a quest'ultima categoria di pubblico impiego, ed altresì previa eventuale rimessione della questione di costituzionalità o di compatibilità con il diritto dell'Unione Europea ovvero previa disapplicazione diretta delle norme interne che disciplinano differentemente la magistratura onoraria in quanto ritenute incompatibili con la previsione della necessaria costituzione di un rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato, a tempo pieno o part-time, della predetta categoria con il Ministero della Giustizia, con la conseguente condanna del Ministero al riconoscimento del predetto status giuridico di pubblico dipendente ed alla costituzione del rapporto di lavoro, con pagamento delle differenze retributive medio tempore maturate e maturande ed ai fini pensionistici, oltre alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale e assistenziale;
o in via subordinata per la condanna del Governo Italiano in persona della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il mancato adeguamento del quadro ordinamentale interno alla disciplina comunitaria che ritiene illegittima nell'ambito del rapporto di pubblico impiego in cui è sussumibile quello della ricorrente, la sperequazione di inquadramento e trattamento giuridico ed economico tra la magistratura ordinaria e quella onoraria con conseguente risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente a causa dell'assenza di qualsivoglia tutela assistenziale e previdenziale in favore dei giudici di pace derivanti da fatto illecito del legislatore;
o in via subordinata per la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla ricorrente a causa dell'assenza di qualsivoglia tutela assistenziale e previdenziale in favore dei giudici di pace derivanti da fatto illecito del legislatore, oltre che per l'illegittima reiterazione dei rapporti a termine ex art. 36 c. 5 d.lgs. 165/2001.
nonché e quantomeno per l'accertamento del diritto della ricorrente a rimanere in servizio sino al compimento del 75' di età ovvero in subordine sino al 70' ai sensi dell'art. 5 del RDL 31 maggio 1946 n. 511 e ss.mm.ii. sempre con salvaguardia dei diritti maturati sullo stato giuridico, progressione in carriera e trattamento economico e pensionistico in quanto il magistrato onorario è ricompreso nella nozione di “lavoratore eurounitario”, anche sulla base della giurisprudenza europea, nonché, in subordine, accertare e conseguentemente condannare le amministrazioni resistenti, per quanto di rispettiva competenza e per il risarcimento del danno ingiusto ai sensi dell'art. 2 bis della legge 241/1990, per gli importi che daranno ritenuti dovuti ed accertati ex art. 30 cpa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Giustizia e del CSM - Consiglio Superiore della Magistratura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2023 il dott. Filippo MA Tropiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente, Giudice di Pace presso l’Ufficio di Palmi, ha impugnato la deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura del 2 dicembre 2020, nella parte in cui l’Organo la ha confermata nel mandato quadriennale, prevedendo tuttavia un limite temporale al termine di naturale scadenza e non garantendo all’istante la durata speciale prevista per i magistrati ordinari sino al raggiungimento dell’età pensionabile. Ha altresì agito per sentir accertare il proprio diritto ad essere riconosciuta nello status di pubblico dipendente equiparabile al magistrato togato con decorrenza dal primo incarico rivestito e sino al naturale termine del mandato quadriennale ovvero sino al raggiungimento del 75° anno di età o, in subordine e nel minimo, del 70° anno di età ovvero sino al termine di pensionabilità necessario per il requisito contributivo, con conseguente condanna del datore di lavoro. Ha chiesto dunque la costituzione di un rapporto di pubblico impiego a tempo pieno o part-time con il Ministero della Giustizia in ragione della predetta parità sostanziale di funzioni con i magistrati professionali, con la conseguente condanna del Ministero al pagamento delle differenze retributive medio tempore maturate, oltre oneri previdenziali e assistenziali, previa eventuale rimessione della questione di costituzionalità o di compatibilità con il diritto dell’Unione Europea ovvero previa disapplicazione diretta delle norme interne ritenute incompatibili, come esplicitato in atti.
In via subordinata, l’esponente ha chiesto la condanna del Governo Italiano in persona della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il mancato adeguamento del quadro ordinamentale interno alla disciplina comunitaria, che ritiene illegittima nell’ambito del rapporto di pubblico impiego (in cui sarebbe sussumibile quello della ricorrente) la sperequazione di inquadramento e trattamento giuridico ed economico tra la magistratura ordinaria e quella onoraria con conseguente risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente; ovvero la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla ricorrente a causa dell’assenza di qualsivoglia tutela assistenziale e previdenziale in favore dei giudici onorari derivanti da fatto illecito del legislatore, oltre che per l’illegittima reiterazione dei rapporti a termine; ovvero in ulteriore subordine la condanna delle amministrazioni resistenti, per quanto di rispettiva competenza e per il risarcimento del danno ingiusto ai sensi dell’art. 2 bis della legge 241/1990, per gli importi che saranno ritenuti dovuti ed accertati ex art. 30 cpa.
Si sono costituite le amministrazioni intimate, contestando il ricorso e chiedendone il rigetto a mezzo di ampie deduzioni difensive.
La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 25 gennaio 2023.
Tanto premesso in fatto, il Collegio rileva che le domande svolte sono tutte incentrate sulla pretesa assimilazione tra la figura del giudice onorario con quella del giudice professionale cd. togato, per le motivazioni dettagliatamente esposte in ricorso.
Orbene, la questione della equiparabilità del magistrato onorario al giudice togato è stata già risolta dalla Sezione in vari precedenti, ai quali si può rinviare ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 74, comma 4 del codice di rito (v. tra le varie sentenze nn. 13897/2022 e 14067/2022).
Il TAR ha, infatti, già preso posizione sulla ontologica differenza che intercorre tra i magistrati divenuti tali per concorso e i giudici onorari contemplati dall’articolo 106, comma due, della Costituzione, quali funzionari onorari non inseriti organicamente nei ruoli del personale statale.
Il Tar ha così opinato “… La domanda di costituzione del rapporto di impiego è dunque infondata in quanto lo impedisce la Costituzione stessa; né essa può essere dedotta dai successivi rinnovi degli incarichi, i quali avrebbero fatto insorgere un affidamento nella definitività del rapporto. Premesso che la temporaneità degli incarichi era nota anche al ricorrente e a tutti i magistrati onorari che venivano di volta in volta prorogati (spesso con il veicolo normativo del cd. “milleproroghe”), va osservato che l’articolo 106 Cost. impone il superamento dell’apposito concorso per l’ingresso nella magistratura ordinaria. A testimonianza della differenza esistente, vale rilevare che i giudici onorari assumono limitate funzioni giurisdizionali, tanto da essere sottoposti anche a stringenti limiti di compatibilità con l’esercizio di attività libero-professionale; elemento quest’ultimo, che chiaramente depone per l’insussistenza di un rapporto di pubblico impiego, uguale a quello dei giudici per concorso. Né si dà alcuna violazione tra il regime di permanenza in servizio dei giudici di pace, con l'art. 117 Cost., per contrasto fra la legge nazionale e l'art. 12 della Carta sociale europea, la quale prevede il diritto di ciascun lavoratore alla sicurezza sociale, tenendo tuttavia conto che l'art. E, della Parte V, della Carta, dispone che “Una differenza di trattamento fondata su un motivo obiettivo e ragionevole non è considerata discriminatoria”. Del resto, se è vero che la violazione delle norme convenzionali internazionali o sovranazionali comporta l'illegittimità della norma nazionale, è sempre necessario verificare, secondo la teoria dei cd. contro-limiti (cfr. Corte Cost. 22 ottobre 2014, n. 238), che tali norme convenzionali non risulti in contrasto con alcuno dei principi costituzionali i quali costituiscano elementi identificativi ed irrinunciabili dell’ordinamento costituzionale. Nel caso di specie, il contro-limite è costituito dal parametro costituzionale indicato nell'art. 106 Cost., ossia il concorso quale sistema di reclutamento dei soli magistrati professionali, in relazione all’esercizio di una funzione che rappresenta uno dei tre pilastri in cui si sostanzia il potere dell’ordinamento democratico. Ugualmente, è stato escluso che la contemplata differenziazione dello status dei magistrati onorari rispetto a quelli professionali sia violativa delle direttive europee 1999/70/CE e 1997/81/CE di recepimento degli accordi quadro sul lavoro a tempo determinato e parziale. Trattandosi, infatti, di funzionari onorari, ad essi non è applicabile il regime previsto per i lavoratori subordinati. E’ utile ricordare al riguardo che sullo status del giudice onorario e sulla sussistenza o meno di ragioni oggettive che giustifichino le discipline separate sulle condizioni di lavoro fra magistratura professionale ed onoraria, si sono espresse sia la Corte di Giustizia, con la sentenza del 16 luglio 2020, in causa C-658/18 (UX contro Governo della Repubblica italiana), sia la Corte costituzionale, con la sentenza n. 267 del 2020. Con la suindicata sentenza, la Corte di Giustizia Europea ha risolto la problematica della tutela giuridica, economica, previdenziale della magistratura onoraria, in una fattispecie di azione di risarcimento dei danni proposta per la mancata attuazione, da parte dello Stato italiano nei confronti del magistrato onorario ricorrente, della direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999 del Consiglio, sul lavoro a tempo determinato e della direttiva 2003/88/CE del 4 novembre 2003, del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'orario di lavoro, nella misura delle indennità corrisposte al magistrato professionale con pari anzianità di servizio per il periodo di ferie nel mese di agosto 2018, non retribuito. In via preliminare, il giudice a quo aveva chiesto se il magistrato onorario potesse essere considerato alla stessa stregua di un giudice comune europeo, nonostante non sia posto nelle condizioni di lavoro per essere considerato effettivamente indipendente, imparziale, inamovibile, in quanto precario e sprovvisto sul piano economico di una retribuzione corrispondente alle responsabilità legate all'esercizio delle funzioni svolte e su quello della tutela previdenziale. Su questi profili, la Corte di Giustizia UE non equipara né assimila lo status della magistratura ordinaria con quella onoraria. La Corte anzi ribadisce che spetta al giudice del rinvio e, quindi, al giudice nazionale, determinare se un giudice di pace si trovi o meno in una situazione comparabile a quella di un magistrato ordinario, alla luce di una serie di elementi, quali: - l'esistenza di un concorso iniziale, specificamente concepito per i magistrati ordinari ai fini dell'accesso alla magistratura, che invece non è previsto per la nomina dei giudici di pace; - la competenza dei giudici di pace, limitata a controversie il cui livello di complessità ed il cui volume non corrispondono a quelli delle cause dei magistrati ordinari; - la circostanza che i giudici di pace possono svolgere soltanto le funzioni attribuite a giudici singoli e non possono quindi far parte di organi collegiali; - la descritta possibilità di svolgere contestualmente attività professionale. Elementi questi che depongono chiaramente per la differenza tra le due categorie. Infine, secondo la Corte di giustizia la peculiarità del ruolo rivestito dalla magistratura ordinaria nel sistema costituzionale italiano e le modalità di accesso alla stessa possono integrare una "ragione oggettiva" che giustifica, nei limiti della proporzionalità, una differenza nel trattamento delle due categorie professionali. Quanto alla Corte costituzionale, quest’ultima, con la sentenza n. 267 del 9 dicembre 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale – con riferimento all’art. 3 della Costituzione - dell'art. 18, comma l, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 (Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione), convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, nella parte in cui non prevede che il Ministero della Giustizia rimborsi le spese di patrocinio legale al giudice di pace nei giudizi di responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi per fatti di servizio e conclusisi con un provvedimento di esclusione della responsabilità (le questioni erano state sollevate dal Tar del Lazio in un giudizio relativo alle spese di difesa sostenute, in un procedimento penale, da un giudice di pace imputato di corruzione in atti giudiziari, procedimento conclusosi con la sua assoluzione). La Corte costituzionale ha chiarito che la norma sottoposta al sindacato di costituzionalità, nel prevedere il rimborso delle spese di difesa sostenute nei giudizi promossi per fatti inerenti alla propria funzione e conclusisi con accertamento negativo di responsabilità, individua i beneficiari del rimborso solo nei "dipendenti di amministrazioni statali" e le "amministrazioni di appartenenza" quali obbligate, con impossibilità, quindi, di estendere per via interpretativa il diritto al rimborso a soggetti che operano nell'interesse dell'amministrazione ma al di fuori di un rapporto di impiego. La Corte Costituzionale ha ribadito che: “La differente modalità di nomina, radicata nella previsione dell'art. 106, secondo comma, Cost., il carattere non esclusivo dell'attività giurisdizionale svolta e il livello di complessità degli affari trattati rendono conto dell'eterogeneità dello status del giudice di pace, dando fondamento alla qualifica 'onoraria' del suo rapporto di servizio, affermata dal legislatore fin dall'istituzione della figura e ribadita in occasione della riforma del 2017”. Ciò nonostante, il Giudice delle leggi, attesa l'identità della "funzione del giudicare" e la sua primaria importanza nel quadro costituzionale, ha reputato "irragionevole" che il rimborso delle spese di patrocinio sia riconosciuto dalla legge al solo giudice "togato" e non anche al giudice di pace, laddove per entrambi ricorre la medesima esigenza di garantire un'attività serena e imparziale, non condizionata dai rischi economici connessi ad eventuali e pur infondate azioni di responsabilità. Resta fermo, in ogni caso, il principio che l'insorgenza del diritto al rimborso richiede sempre — anche per il giudice di pace — gli estremi oggettivi indicati dall'art. 18, comma 1, del D.L. n. 67 del 1997, e quindi, per giurisprudenza costante, l'esistenza di un nesso causale e non meramente occasionale tra la funzione esercitata e il fatto contestato (ex multis, Corte di cassazione, sez. lav. sentenza 8 novembre 2018, n. 28597; Cons. Stato, sez. IV, 28 settembre 2020, n. 5655). La Corte costituzionale ha dunque confermato l'eterogeneità e la non assimilabilità delle due figure, riconoscendo una equiparazione solo quoad effectum e nei limiti dell’aspetto singolo funzionalmente considerato. Peraltro, la stabilizzazione (come concepita dall’esponente) è stata pure negata dal d.lgs. n. 116 del 2017, approvato in attuazione della legge delega n. 57/2016 di riforma del settore della magistratura onoraria, che si è limitato a disciplinare la figura di un giudice a tempo parziale e definito, il quale, peraltro, in altro distretto può continuare a svolgere la professione legale, e pertanto lontano in ogni aspetto dallo statuto del pubblico impiego. La normativa italiana ha optato per l’unica soluzione costituzionalmente compatibile, ovvero quella che salvaguarda l’onorarietà del rapporto: essendo, infatti, i magistrati ordinari designabili esclusivamente per concorso (art. 106 Cost.), la “stabilizzazione” dei magistrati onorari, snaturandone il rapporto e il ruolo nell’amministrazione della giustizia, costituirebbe un vulnus a tale principio che, oltre a non essere imposto dal diritto europeo, non sarebbe rispettoso dei cd. controlimiti. Lo stesso Consiglio di Stato, nel parere del 28 aprile 2017, n. 854, ha affermato che la stabilizzazione senza concorso, in assenza di comprovate ed insuperabili esigenze dell’ente pubblico, non è costituzionalmente legittima, a maggior ragione nel caso in esame, in cui la prospettata stabilizzazione sembra muovere non da necessità funzionali al buon andamento dell’amministrazione richiesta dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, bensì dalla preoccupazione di tutelare le aspettative della continuità del reddito dei giudici onorari “prorogati”. Ha, ancora, rilevato il parere che la stabilizzazione dei Giudici onorari prorogati potrebbe significarne la loro professionalizzazione, in una duplice ed alternativa direzione: attraverso l’incardinamento nei ruoli della magistratura togata ovvero con l’istituzione di un contingente (sia pure straordinario) di magistrati onorari assunti a tempo indeterminato. Il Consiglio di Stato ha chiarito che “in un modello costituzionale ispirato al principio di stretta legalità, dove il magistrato è estraneo al circuito della formazione dell’indirizzo politico, l’accertamento della capacità tecnica del magistrato (art. 106, comma 1, Cost.) è il presupposto indefettibile per attuare la soggezione del Giudice soltanto alla legge (art. 101, comma 2, Cost.), la quale, a sua volta, si realizza attraverso l’autonomia e l’indipendenza dell’ordine giudiziario (art. 104, comma 1, Cost.). Nel quadro dei principi che derivano dalla scelta del concorso come criterio di assunzione dei magistrati, la “professionalizzazione del Giudice onorario prorogato” appare preclusa in via assoluta, in quanto si verrebbe altrimenti ad alterare la configurazione tipica della struttura dell’ordine giudiziario. Tale preclusione sussiste sia per l’ipotesi di collocamento nei ruoli dei Giudici togati, sia per l’ipotesi dell’assunzione a tempo indeterminato nella qualifica di “Giudice onorario”. Il massimo consesso amministrativo ha pertanto escluso che alla “stabilizzazione” dei magistrati onorari potesse provvedersi in sede di attuazione della legge delega, precludendo l’art. 76 Cost. al Governo-Legislatore delegato di disciplinare “oggetti” diversi da quelli definiti nella delega. Nella specie, non solo la legge delega non accenna in alcuna previsione a stabilizzazioni di sorta, ma l’intero impianto della delega poggia inequivocabilmente su una chiara enunciazione del carattere di temporaneità degli incarichi dei magistrati onorari, temporaneità che tradizionalmente connota l’attività svolta ed il ruolo assolto da tale magistratura. Per altro, la legge delega (L. n. 57 del 2016, art. 1, c. 13, lett. l) ha comunque previsto la necessità di «individuare e regolare un regime previdenziale e assistenziale compatibile con la natura onoraria dell'incarico, senza oneri per la finanza pubblica, prevedendo l'acquisizione delle risorse necessarie mediante misure incidenti sull'indennità». Gli artt. 23 e ss. del d.lgs. n. 116 del 2017, nell’attuare la delega, hanno esteso la tutela nei confronti della magistratura onoraria prevedendo sia il diritto alla corresponsione dell’indennità anche durante le ferie, sia l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari (art. 25). In sintesi, la mancanza di uniformità nella disciplina dello status giuridico ed economico ed onorario dei giudici di pace e dei magistrati professionali, vale ribadire, deriva dai seguenti fattori: - il reclutamento, che per i magistrati professionali avviene mediante procedure concorsuali ed è, quindi, di carattere tecnico-amministrativo, mentre per i giudici onorari è di natura politico-discrezionale; - l'inserimento nell'apparato organizzativo della pubblica amministrazione, che è strutturale per il magistrato professionale e meramente funzionale per il giudice onorario: mentre i giudici professionali costituiscono l'ordine giudiziario (di cui al Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12, art. 4, comma 1) i giudici onorari partecipano alle funzioni giurisdizionali (secondo comma del citato art. 4); - il regime di incompatibilità ed esclusività della prestazione, che caratterizza i magistrati professionali i quali non possono svolgere nessun’altra attività professionale a differenza dei giudici onorari che invece svolgono anche altre professioni; - il compenso, che per i giudici professionali consiste in una vera e propria retribuzione, inerente al rapporto sinallagmatico costituito fra le parti, mentre per i giudici onorari ha carattere meramente indennitario; - la durata del rapporto, che per i giudici professionali è a tempo indeterminato mentre è a termine per i giudici onorari. Osserva il Collegio che nessuna possibilità vi è, infine, di disapplicare e/o disporre un rinvio alla Corte di Giustizia, posto che la Corte europea si è già espressa con la già citata sentenza del 16 luglio 2020, resa in causa C 658/18, ove ha affermato che : - il giudice di pace che “svolge prestazioni reali ed effettive, che non sono né puramente marginali né accessorie, e per le quali percepisce indennità aventi carattere remunerativo, può rientrare nella nozione di «lavoratore», ai sensi di tali disposizioni, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare; - il giudice di pace può essere considerato un lavoratore a tempo determinato ai sensi della clausola 2, punto 1, dell’accordo quadro concluso il 18 marzo 1999, in allegato alla direttiva 1999/70; - il giudice di pace non è in linea generale equiparabile a un magistrato togato, a motivo delle diverse condizioni di accesso all’impiego, delle diverse qualifiche e mansioni, e ciò rileva ai fini del riconoscimento o meno di un periodo di ferire retribuite pari a 30 giorni; - sembrano sussistere ragioni oggettive per un trattamento differenziato rispetto ai magistrati togati, ai sensi della clausola 4, punti 1 e 4. La CGE ha escluso la discriminazione, affermato la potenziale sussistenza di ragioni oggettive che giustificano una differenziazione tra le due categorie e rimesso all’accertamento del giudice nazionale ogni altra questione sulla individuazione degli indici di differenziazione.”.
Sulla base di tali assunti, tutte le domande svolte in ricorso sono infondate e la stessa delibera gravata è esente dai vizi dedotti dall’istante, segnatamente anche nella parte in cui in cui ha confermato il Giudice di Pace sino al 68° anno di età, in linea con la normativa vigente.
Le questioni vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
La particolarità della vicenda e la sussistenza delle condizioni di legge suggeriscono di compensare le spese tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Antonino Savo Amodio, Presidente
Filippo MA Tropiano, Consigliere, Estensore
Matthias Viggiano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo MA Tropiano | Antonino Savo Amodio |
IL SEGRETARIO