CA
Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
Commentario • 1
- 1. Ritardo Pagamento Rata Finanziamento di 1 Giorno o 2: Cosa FareGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 24 maggio 2025
Hai dimenticato o non sei riuscito a pagare una rata del tuo prestito o mutuo? Hai ricevuto solleciti dalla banca o temi di essere segnalato come cattivo pagatore? Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto bancario, tutela del debitore e gestione delle segnalazioni creditizie – ti spiega in modo semplice e concreto cosa succede quando paghi una rata in ritardo, quali sono le conseguenze sul piano legale e creditizio, e come evitare danni peggiori al tuo profilo finanziario. Scopri dopo quanti giorni scatta la segnalazione in CRIF o altri sistemi di informazione creditizia, quali sono i limiti imposti dalla legge, come ottenere la regolarizzazione della posizione …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 29/04/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile per i Minorenni - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott.ssa Ivana Mancuso Consigliere
Dott.ssa Donatella Draetta Consigliere relatore
Dott. Giacomo Sansica Consigliere onorario
Dott.ssa Claudia Pelaia Consigliere onorario ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 344 /2022 del R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da e Parte_1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'avv. NZ Zummo pec Email_1
appellanti in riassunzione nei confronti di avv. FRANCESCA SALVIA, n.q. di curatore speciale della minore Parte_3
, nata a [...] il [...],
[...]
appellata
e nei confronti del
PROCURATORE GENERALE presso la Corte di Appello di Palermo interveniente necessario
1 Conclusioni per l'appellante: nel merito, in accoglimento della domanda attrice ed applicando i principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte nella sentenza n. 13660/2022 del giorno 11.01.2022, depositata il 29.04.2022, dichiarare illegittimi i provvedimenti decisori di cui alla sentenza
n. 89/2019 del 28 giugno – 11 luglio 2019 emessa dal Tribunale per i Minorenni di
Palermo, confermati in grado di Appello con la sentenza n. 12/2021 emessa il 16.04.2021, depositata il 22.04.2021, dalla Corte di Appello di Palermo, Sezione Civile per i Minorenni
e per l'effetto dichiarare, in via principale, la illegittimità, la revoca e l'annullamento della dichiarazione dello stato di abbandono e dello stato di adottabilità della minore Parte_3
; dichiarare che gli odierni ricorrenti possiedono tutte le caratteristiche psichiche e
[...]
materiali per svolgere la funzione genitoriale nei confronti della figlia , Parte_3 disponendo all'uopo, consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare le attuali e presenti capacità genitoriali dei genitori di;
disporre, infine, l'annullamento o Parte_3
la revoca di tutti i precedenti provvedimenti temporanei e/o definitivi emessi dal Tribunale di Palermo, Sezione per i Minorenni, e dalla Corte di Appello, Sezione Civile per i
Minorenni, con riferimento all'adottabilità e all'affidamento della minore Parte_3
. Con vittoria di spese, diritti ed onorari sia del presente giudizio che del giudizio
[...]
in AZ, così come statuito dalla richiamata sentenza della Suprema Corte.
Conclusioni per la curatrice della minore:
In via principale, in applicazione dei principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte di
AZ con l'ordinanza n.13660/2022, R.G.N. 14541/2021, emessa l'11.01.2022, pubblicata il 29.04.2022, respingere siccome infondato l'appello proposto dai sigg.
e , avverso la sentenza n. 89/2019, emessa dal Parte_2 Parte_1
Tribunale per i Minorenni di Palermo il 28 giugno 2019, pubblicata l'11.07.2019 e per
l'effetto confermare in ogni sua parte l'impugnato provvedimento. In subordine, qualora ritenuto necessario nell'interesse della minore , disporre la Parte_3
rinnovazione della CTU e, all'uopo, nominare un professionista esperto nella materia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa e del giudizio di legittimità, somme tutte da porre a carico dell'erario.
Il P.G. ha chiesto il rigetto dell'impugnazione.
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 89/2019 del 28 giugno – 11 luglio 2019, il Tribunale per i Minorenni di
Palermo, visti gli artt. 8 e ss. L. n. 184/1983, dichiarata la decadenza dalla responsabilità genitoriale di e , ha dichiarato la Parte_2 Parte_1
minore , nata a PALERMO il [...], in [...] Parte_3
adottabilità, collocandola provvisoriamente presso idonea famiglia selezionata che avesse dato disponibilità all'adozione.
Ha invero ritenuto il Tribunale lo stato di sostanziale abbandono di , a causa Pt_3
della incapacità dei suoi genitori di prendersi cura di lei, di rendersi conto delle problematiche di salute che la affliggevano e che avevano necessitato costanti e continui interventi sanitari – garantiti negli anni dagli operatori della comunità – e, infine, della loro refrattarietà ad ogni e qualsiasi intervento di aiuto e sostegno, sempre interpretato quale inutile e indebita ingerenza.
2. Con la sentenza n. 12/2021 emessa il 16/22 aprile 2021, la Corte di Appello di Palermo,
Sezione Civile per i Minorenni, acquisito un supplemento di consulenza tecnica psicologica, ha rigettato il gravame proposto dagli odierni attori in riassunzione e confermato la decisione di prime cure, evidenziando che nessuno dei due genitori aveva “compiuto un percorso critico e consapevole relativamente alle reali cause che hanno comportato la istituzionalizzazione della minore, assumendo atteggiamenti di disconoscimento/negazione delle problematiche dettagliatamente esposte dal Tribunale, connesse alla cura e alla tutela della minore”. Ancora, la Corte ha evidenziato che seppure la madre aveva acquisito una maggiore stabilità emotiva a seguito della chiusura della relazione con l'ex marito, Per_1
uomo violento ma mai denunciato, dal quale aveva avuto cinque figli, di cui quattro sopravvissuti e dichiarati adottabili - , tale beneficio riguardava il rapporto di coppia e non già le capacità genitoriali della la quale aveva perseguito nel sottovalutare il Pt_1 supporto fornito dai servizi sociali, considerato sempre come “prospettiva possibile ma non necessaria”. Riguardo il padre della minore, , genitore di altri Parte_2 tre figli, di cui due autistici conviventi, la Corte ha ritenuto che lo stesso mostrasse “scarse capacità critiche nell'individuazione dei propri limiti e delle cause delle pregresse vicissitudini della non considerando la mancanza di autodeterminazione e di Pt_1 responsabilità in passato da quest'ultima manifestata”.
3
3. Con ordinanza n.13660/2022, emessa l'11.01/29.04.2022, la Suprema Corte di
AZ ha accolto il primo motivo di ricorso con il quale Parte_1
e avevano lamentato la nullità della sentenza per violazione Parte_2
dell'art. 132 n. 2 n. 4 in riferimento all'art. 360, c. 1 n. 5 c.p.c. “perché la sentenza era stata motivata in modo solo apparente circa la dichiarazione dello stato di abbandono della minore e della conseguente dichiarazione dello stato di adottabilità”.
Ha invero chiarito la S.C. che “lo stato di abbandono che giustifica la dichiarazione di adottabilità ricorre allorquando i genitori non sono in grado di assicurare al minore quel minimo di cure materiali, calore affettivo, aiuto psicologico indispensabile per lo sviluppo e la formazione della sua personalità e ovviamente la situazione non sia dovuta a motivi di carattere transitorio… Ne consegue che il giudice del merito deve prioritariamente tentare a mezzo dei servizi sociali un intervento di sostegno diretto a rimuovere situazioni di difficoltà o disagio familiare e solo quando a seguito del fallimento del tentativo risulti impossibile prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare, è legittima la dichiarazione dello stato di adottabilità …compito del servizio sociale non è solo quello di rilevare le insufficienze in atto del nucleo familiare ma soprattutto di concorrere con interventi di sostegno a rimuoverle ove possibile …”. Ha quindi precisato la S.C. che “ricorre la situazione di abbandono sia in caso di rifiuto ostinato a collaborare con i servizi predetti, sia qualora, a prescindere dagli intendimenti dei genitori, la vita da loro offerta al figlio, sia inadeguata al suo normale sviluppo psico fisico, cosicchè la rescissione del legale familiare
è l'unico strumento che possa evitargli un più grave pregiudizio e assicurargli assistenza e stabilità affettiva”.
Ancora, ha rilevato la S.C. , richiamando al proposito la Corte di UR (sentenza 13 ottobre 2015, caso S.H. vs Italia), che lo stato di abbandono deve essere accertato
“effettuando un riscontro attuale e concreto, basato su indagini e approfondimenti riferiti alla situazione presente e non passata …solo una indagine sulla persistenza e non sulla preesistenza della situazione di abbandono, svolta sulla base di un giudizio attuale, in particolare quando vi siano indizi di modificazioni significative di comportamenti e di assunzione di impegni e responsabilità da parte dei genitori biologici, può condurre ad una corretta valutazione” del parametro di cui all'art. 8 L. n. 18/1983.
4 La situazione di abbandono giuridicamente rilevante ai fini della dichiarazione di adottabilità mentre non può discendere “esclusivamente da condizioni di emarginazione socio economica (disponendo l'art. 1 che siano intraprese iniziative di sostegno nel tempo della famiglia di origine), deve consistere, ha chiarito ancora la S.C., in una condizione di
“impossibilità morale e materiale caratterizzata da stabilità ed immodificabilità …non determinata soltanto da comportamenti patologici ma dalla verifica del concreto pregiudizio per il minore ”.
Tanto premesso e passando all'esame del caso di specie, la S.C. ha rilevato che la Corte di merito non aveva spiegato i motivi per i quali i tentativi di sostegno e recupero effettuati in favore del nucleo familiare - ossero rimasti senza successo e Parte_3 Pt_1
che la minore era stata collocata in comunità a pochi giorni dalla nascita - cosicchè i genitori della minore non avevano mai gestito la figlia in autonomia- in ragione di un precedente procedimento che aveva riguardato i quattro figli avuti dalla madre, Parte_1
, in un precedente matrimonio, tutti dichiarati adottabili, senza neppure indicare le
[...]
condotte pregiudizievoli in concreto accertate a carico della coppia genitoriale e quali conseguenze negative le stesse avessero avuto sullo sviluppo psicofisico della bambina: “ il giudizio negativo piuttosto che su fatti oggettivi si basa su un giudizio prognostico astratto sulle capacità genitoriali a causa di fatti pregressi di cui si ignora la consistenza e gravità”.
La S.C., dichiarato assorbito il secondo motivo di ricorso con il quale era stato denunciata la violazione delle norme di diritto in merito all'accertamento della capacità genitoriale e conseguente stato di abbandono della minore, ha quindi cassato la sentenza di merito e rinviato a questa Corte per l'ulteriore esame e per la regolazione delle spese di lite, ivi comprese quelle di legittimità.
4. Con ricorso ex art. 392 c.p.c., depositato il giorno 8 luglio 2022, Parte_2
e hanno riassunto il giudizio chiedendo
[...] Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria reiettiva dell'avverso gravame depositata il 16 agosto 2022, si è costituita la curatrice della minore, avv. FRANCESCA
SALVIA, concludendo come in epigrafe.
Il P.G. ha concluso chiedendo il rigetto del gravame.
5 5. Disposta consulenza tecnica psicologica, all'udienza del 20 dicembre 2024, all'esito della discussione delle parti, la Corte ha riservato la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. L'appello non può trovare accoglimento.
Va premesso, innanzitutto, che la giurisprudenza costante della Corte di AZ (per tutte si v. Cass. SS.UU. n. 35110 del 2021) evidenzia che dalla normativa di cui agli artt. 1 e
8 della legge n. 184 del 1983 si ricava che l'adozione del minore, recidendo ogni legame con la famiglia di origine, costituisce una misura eccezionale cui è possibile ricorrere, non già per consentirgli di essere accolto in un contesto più favorevole, così sottraendolo alle cure dei suoi genitori biologici, ma solo quando si siano dimostrate impraticabili le altre misure, positive e negative, anche di carattere assistenziale, volte a favorire il ricongiungimento con i genitori biologici, ai fini della tutela del superiore interesse del figlio. Il ricorso alla dichiarazione di adottabilità di un figlio minore è consentito, pertanto, solo in presenza di «fatti gravi», indicativi, in modo certo, dello stato di abbandono, morale e materiale, che devono essere «specificamente dimostrati in concreto», senza possibilità di dare ingresso a giudizi sommari di incapacità genitoriale, seppure espressi da esperti della materia, non basati su «precisi elementi fattuali», idonei a dimostrare un reale pregiudizio per il figlio e di cui il giudice di merito deve dare conto. Ai fini dell'accertamento dello stato di abbandono, quale presupposto della dichiarazione di adottabilità, non basta, pertanto, che risultino insufficienze o malattie mentali, anche permanenti, o comportamenti patologici dei genitori, essendo necessario accertare la capacità genitoriale in concreto di ciascuno di loro, a tal fine verificando l'esistenza di comportamenti pregiudizievoli per la crescita equilibrata e serena dei figli e tenendo conto della positiva volontà dei genitori di recupero del rapporto con essi (così Cass., n. 7391 del 2016). Perché ricorra una situazione di stato di abbandono, tale da giustificare la dichiarazione di adottabilità è necessario, quindi, accertare che entrambi i genitori non siano in grado di assicurare al minore quel minimo di cure materiali, calore affettivo, aiuto psicologico indispensabili per lo sviluppo e la formazione della sua personalità e che tale situazione non sia dovuta a una causa di forza maggiore di carattere transitorio, tale essendo quella inidonea per la sua durata a pregiudicare il corretto sviluppo psicofisico del minore (così, ex plurimis Cass., n. 16357 del
2018; Cass. n. 11171 del 2019). In attuazione del diritto del minore di crescere nell'ambito
6 della propria famiglia d'origine, considerata l'ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo, espressamente tutelato dall'art. 1 della I. n. 184 del 1983, si impone, prioritariamente, il tentativo di un intervento di sostegno diretto a rimuovere situazioni di difficoltà o disagio familiare e, solo quando, a seguito del fallimento del tentativo, risulti impossibile prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare, è legittima la dichiarazione dello stato di adottabilità (così Cass. n. 22589 del 2017; Cass. n. 6137 del 2015). Vanno, altresì, considerati, nel quadro della lettura dei presupposti per la declaratoria dello stato di adottabilità, gli arresti della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che impongono che l'accertamento giudiziale in ordine alla capacità genitoriale debba tendere a risultati quanto più possibile «certi» in ordine all'eventuale incapacità dei genitori, nell'interesse superiore del minore a vivere nella famiglia di origine e che fanno carico agli Stati membri di attivare ogni loro risorsa per consentire al minore di vivere preferibilmente nella sua famiglia di origine (così Corte EDU, 17/04/2021, A.I. c. Italia;
Corte EDU, 12/08/2020, E.C. c. Italia;
Corte EDU, 10/09/2019, ND EN e altri c. Norvegia;
Corte EDU, 21 gennaio 2014,
Zhou c/Italia; Corte EDU, 13 ottobre 2015, S. H. c/Italia). La natura prioritaria della conservazione dei rapporti con la famiglia di origine ha dato luogo al recente indirizzo di legittimità, secondo cui, in applicazione degli artt. 8 CEDU, 30 Cost., 1, I. n. 184 del 1983,
e 315 bis, comma 2, c.c., deve essere accertato l'interesse del minore a conservare il legame con i suoi genitori biologici, pur se deficitari nelle loro capacità genitoriali, costituendo l'adozione legittimante una extrema ratio, cui può pervenirsi nel solo caso in cui non si ravvisi tale interesse e, in tale contesto, il modello di adozione in casi particolari di cui all'art. 44, lett. d), della I. n. 184 del 1983 può, ricorrendone i presupposti, costituire una forma di cd. «adozione mite», idonea a non recidere del tutto, nell'interesse del minore, il rapporto tra quest'ultimo e la famiglia di origine (così Cass., n. 1476 del 2021 e Cass. n.
3643 del 2020).
7 7. Al fine di valutare i motivi di appello appare indispensabile riepilogare i fatti che hanno condotto alla declaratoria dello stato di adottabilità della piccola , nata a Pt_3
Palermo il 16 agosto 2016.
Con ricorso ex art 9, c. 2, L. n. 149/2001, depositato il 18 agosto 2016, il P.M. presso il
Tribunale per i Minorenni di Palermo, visti gli atti del fascicolo n. 568/2013, relativo ai minori (Palermo 2 aprile 2008), (Palermo 6 aprile Persona_2 Persona_3
2009) (Palermo 5 ottobre 2010) e (Palermo 20 Persona_4 Persona_5
aprile 2015), tutti nati nel matrimonio tra e CP_1 Parte_1
- nel quale era emersa, l'assoluta incapacità della madre di accudire i figli e di rendersi conto delle gravi condizioni di salute di una quinta figlia, , deceduta in tenera età Per_6
proprio a causa delle patologie sofferte (encefalopatia mitocondriale in soggetto con grave ritardo psico motorio) - , vista la comunicazione del S.S. della nascita di , figlia Pt_3
della e del suo nuovo compagno già noto ai Pt_1 Parte_2
servizi, aveva chiesto dichiararsi lo stato di adottabilità della neonata e la nomina di un curatore speciale.
Con decreto del 19 agosto 2016, il T.M., rilevato cha la minore era nata dall'unione dell' on a seguito di una convivenza ambigua che aveva visto Pt_1 Parte_3
la compresenza della moglie di quest'ultimo e ritenuto che dalle informazioni sull'uomo, già padre di tre figli noti ai S.S., emergeva un profilo scarsamente affidabile, aveva affidato la neonata al D.S. dell'Ospedale e disposto il suo collocamento presso idonea comunità per minori, con divieto di prelevamento.
Con successivo decreto del 6 settembre 2016, il T.M., nominato il curatore della minore, avv. FRANCESCA SALVIA, e un difensore d'ufficio per i genitori, avv. NICOLETTA
SLAMONE, onerava gli operatori della comunità di “osservare la qualità del rapporto genitori – figlia e riferire anche in ordine alle condizioni della neonata entro un mese”.
Con memoria depositata il 16 settembre 2016 si costituiva , a Parte_2
mezzo del difensore di fiducia, chiedendo la revoca del decreto del precedente 19 agosto.
Nella relazione del 3 ottobre 2016, gli operatori della Comunità hanno riferito che i genitori si presentavano puntualmente alle visite settimanali, lamentando l'ingiustizia dell'allontanamento della neonata dal nucleo familiare.
8 All'udienza del 28 ottobre 2016, venivano sentiti i genitori, entrambi assistiti dai rispettivi difensori di fiducia.
La madre dichiarava: “io ho fatto questa vita per colpa di mio Parte_1
marito , mi minacciava, mi dava legnate…. Io chiamavo i carabinieri che CP_1
insieme a mio marito, in accordo, mi minacciavano che se non avessi fatto rientrare mio marito, che beveva, a casa, mi avrebbero tolto i bambini”. La madre ha inoltre dichiarato di non convivere con il padre della neonata e ha fornito al riguardo la seguente spiegazione: “ ero minacciata dal l'avvocato di prima mi disse che se fossi rimasta con lui avrei Per_1
riavuto i bambini. Adesso non convivo con il perché non so come se la Parte_3 pensa il giudice dei minori per …” Pt_3
Con decreto del 5 dicembre 2016, il T.M. ha autorizzato il rientro a casa della minore per i giorni 25 e 26 dicembre e per il giorno 6 gennaio 2017 e successivamente, il 16 dicembre
2017, ha autorizzato anche il pernottamento nella notte di Capodanno e dell'epifania.
Con relazione del 21 gennaio 2017, la Comunità ha riferito che la minore godeva di ottima salute, avendo invero superato lo strabismo iniziale dei primi mesi. Dall'ecografia cerebrale del 17 novembre 2016 era tuttavia emersa una cisti sub ependimale del ventricolo laterale sinistro.
Riguardo i rientri presso l'abitazione familiare, la comunità ha riferito di non poter dare informazioni vista la tenerissima età della bambina che comunque pareva in buone condizioni, a parte il fatto che vestiva abiti per 12 mesi e quindi molto grandi. Il padre peraltro appariva piuttosto distaccato, da un lato infatti non scendeva neppure dalla macchina quando la madre riportava la bambina in comunità e dall'altro, nelle ore di visita, non la prendeva nemmeno in braccio.
Il 15 marzo 2017, il T.M. autorizzava il rientro della minore dal 18 al 19 marzo con pernottamento e con relazione del 21 marzo la Comunità ha riferito di aver dato disposizioni scritte ad entrambi i genitori in merito alla nuova alimentazione della bambina, ormai svezzata, e sugli orari da rispettare e che tuttavia “la sig.ra ella giornata Pt_1
di sabato, ha telefonato due volte in struttura chiedendo chiarimenti sugli orari e sugli alimenti da dare alla figlia. , rientrata ella 19.40, ha mostrato nell'ora successiva, Pt_3
irritabilità e nervosismo fino all'assunzione del latto, nettamente anticipando l'orario.
9 Con successiva nota del 4 aprile 2017, la Comunità rendeva noto che i genitori, all'insaputa degli operatori, avevano cambiato la residenza della minore e revocato l'iscrizione dal pediatra di base, cosicchè la piccola risultava priva di assistenza sanitaria.
Il Consultorio familiare, con nota del giorno 11 aprile 2017, riferiva di non aver “potuto effettuare alcun tipo di intervento nei confronti del nucleo familiare per mancanza di disponibilità da parte della sig.ra e del sig. , i quali hanno Pt_1 Parte_3
sempre assunto un atteggiamento aggressivo nei confronti del servizio, ritenendolo causa dell'inserimento della piccola in comunità. In un recente tentativo di colloquio Pt_3
effettuato con la coppia nell'ambito degli interventi di valutazione disposti nel proc.
2466/2016 riguardante la minore … la sig.ra il Persona_7 Pt_1
sig. hanno utilizzato un linguaggio ingiurioso nei confronti della scrivente e Parte_3 di tutti gli operatori coinvolti … tale atteggiamento non ha consentito di avviare un reale percorso di aiuto. In merito al cambio di residenza della minore… non si è riusciti ad avere alcuna notizia, in quando la sig.ra , contattata telefonicamente … ha Pt_4 nuovamente utilizzato un linguaggio ingiurioso e non ha dato alcuna disponibilità”.
Co decreto del 17 aprile 2017, il T.M. autorizzava il prelievo della minore con pernottamento nei giorni 16/17 e 25 aprile, nonché il 29/3 e 1° maggio 2017.
Nella relazione del 15 maggio 2017, la comunità ha riferito che la residenza della minore era stata trasferita presso la casa famiglia e che la piccola era stata reinserita presso il pediatra di riferimento. In merito ai rientri ha precisato che “vista l'età della bambina, non si hanno informazioni certe e non sono emerse osservazioni rilevanti;
… Pt_3 prelevata e riaccompagnata dalla madre … si presentava ad ogni rientro in condizioni igieniche sufficienti nonostante i suoi vestiti emanassero un forte odore sgradevole di fumo”.
Con decreto del 29 maggio 2017, il T.M. rigettava l'istanza di rientro in famiglia rilevando che gli operatori non avevano potuto effettuare la visita domiciliare a causa della opposizione dei genitori che li avevano anche apostrofati con parole ingiuriose.
Sentiti all'udienza del 28 luglio 2017, i genitori della minore hanno riferito di non essere mai stati scortesi con gli assistenti sociali e che ancora aspettavano la visita domiciliare, che certamente avrebbero consentito ( : “prima che nascesse la Parte_3 Pt_3
dott.ssa aveva detto al tribunale che ero un padre inaffidabile e irresponsabile. Per_8
10 Pertanto ero un po' prevenuto… ma non mi sono mai permesso di sbagliare con la dott.ssa
; “è successo che arrostendo come da tradizione il 1° maggio, i Per_8 Pt_1 bambini avevano i vestiti impregnati di fumo”).
In data 25 luglio 2017, alla piccola veniva intanto diagnosticato, dal Servizio Pt_3 di Neuropsichiatria infantile e Medicina del Sonno del P.O. “Cervello” di Palermo, un ritardo psicomotorio, con prescrizione di psicomotricità e follow up a due mesi (“il tono muscolare appare ridotto soprattutto agli arti inferiori… rotola, mantiene la posizione seduta con tronco flesso in avanti... da seduta non si solleva con sostegno anteriore. In posizione prona disimpegna gli arti, striscia in modo circolare, non accenna alla posizione quadrupede”).
Nella nota del 28 novembre 2017, la comunità ha riferito che la piccola continuava a mostrare “scarso sviluppo ponderale con carente senso della fame e periodi prolungati di sonno”, nonostante fosse impegnate in sedute di psicomotricità tre volte a settimana;
che in sede di consulenza genetica erano stati prescritti una serie di controlli genetici ed era stato anche eseguito il prelievo genetico per la presenza di note dismorfiche e ritardo psicomotorio e che i genitori, pur sempre puntuali alle visite settimanali, “sembrano non consapevoli dei problemi della figlia, né hanno mostrato preoccupazione alla notizia del prelievo genetico”.
Con relazione del 7 novembre 2017, il Consultorio familiare S. competente Persona_9
per territorio, ha riferito di aver avuto un primo colloquio con entrambi i genitori nel quale il padre “che inizialmente è come se volesse apparire controllato da un punto di vista emotivo, anche se di fatto sono emersi i suoi elementi di irascibilità e di scarsa tolleranza alla frustrazione. In lui si rilevano chiari elementi di tensione emotiva riscontrabili anche nella sua mimica e gestualità. Durante il colloquio, temendo sue reazioni spropositate, chiede che siano levati gli oggetti riposti davanti a lui sulla scrivania. Con espressione ora sonnolenta ora agitata ha mostrato, il forte disagio nel sentirsi giudicato come padre là dove ripetutamente puntualizza il suo essersi sempre occupato dei suoi figli”.
Entrambi i genitori hanno mostrato “quote di insofferenza nei confronti dell'iter valutativo e i colloqui sono stati caratterizzati da una parte ridondante in quanto i signori non riescono nonostante tutte le esplicitazioni sul pregresso di tutti i minori a comprendere il perché la loro sia stata sequestrata”. Pt_3
11 Gli operatori del Consultorio hanno inoltre effettuato una visita domiciliare a sorpresa il 17 ottobre 2017, nella quale entrambi i genitori si sono mostrati accoglienti e inizialmente tranquilli. Gli operatori hanno rilevato in quella occasione, oltre alla presenza di numerose mosche, che tutti gli ambienti erano caratterizzati dal disordine e da arredi “non tutti” in buono stato. Gli operatori, nella medesima occasione, hanno comunicato ai genitori che “la bambina verrà sottoposta a delle visite mediche perché sembrerebbe che il suo sviluppo non sia adeguato all'età, pertanto verranno fatte indagini genetiche e già sono state effettuate valutazioni neuropsichiatriche”. A queste notizia, la madre “ha iniziato ad agitarsi e a piangere … parlando della figlia deceduta , accusando ora gli operatori della Per_6 comunità, ora i medici dell'ospedale, ritenuti dalla stessa gli unici responsabili della morte della figlia” (“sembra che ancora una volta, come precedentemente con la piccola Per_6
la signora rifiuti di riconoscere eventuali problematiche di IS già evidenti con uno scarso accrescimento e un lieve ritardo psicomotorio”). Anche il padre, “pur accettando di buon grado che vengano fatte delle indagini specifiche, allo stesso modo della signora nega lo scarso accrescimento fisico della bambina e continua a puntualizzare che lui ha tutte le carte in regola per crescere la piccola”.
Nella relazione del 18 aprile 2018, la comunità ha riferito che la madre aveva prelevato la minore due volte e che in entrambi i casi la piccola era tornata con intenso e sgradevole odore di tabacco.
All'esito di diversi prelevamenti e pernottamenti, tutti autorizzati per come richiesti, la comunità ha confermato, con relazione del 12 settembre 2018, che la bambina veniva prelevata e riportata sempre e solo dalla madre e appariva “stanca, sudata e con intenso odore di tabacco”.
In merito agli accertamenti sanitari e ai percorsi terapeutici, la comunità ha riferito che la bambina effettuava sia sedute di psicomotricità (due volte a settimana) che sedute di logopedia (due volte a settimana); aveva effettuato un ECG che avrebbe dovuto ripetere il giorno 8 novembre;
era prenotata per un ecoaddome, accertamento compreso nell'iter genetico in corso, e per una visita fisiatrica, oltre che per una ulteriore consulenza genetica.
Rispetto a tali attività, i genitori della minore sono apparsi “assolutamente non consapevoli del ritardo psicomotorio della bambina” (“non notano e non accettano le evidenti note
12 dismorfiche, ritenendo perfettamente nella norma, tanto che più volte hanno chiesto Pt_3
come mai avesse fatto degli accertamenti genetici”).
Riguardo le visite settimanali, gli operatori riportavano che i genitori si presentavano sempre puntuali e tuttavia il padre assumeva un ruolo di “osservatore” con “poche interazioni con la bambina”.
Nella relazione del 14 settembre 2018, il Consultorio familiare ha evidenziato il persistere nella coppia di un atteggiamento oppositivo verso il S.S. “ritenuto unico responsabile dell'apertura del procedimento di che trattasi”, tanto che né la né il Pt_1
avevano mai contattato il servizio, “confermando così quando da loro Parte_3 precedentemente esplicitato, di confidare esclusivamente nell'azione legale, piuttosto che nell'aiuto degli operatori incaricati”.
Anche in occasione del colloquio con gli operatori del Consultorio, la coppia genitoriale ha ribadito di “non concordare con quanto riferito loro dagli operatori della comunità, rispetto ad un ritardo nella crescita della figlia, vedendola in piena salute, solo piccola di costituzione” (“malgrado sia stato spiegato loro che le valutazioni scaturiscono da controlli medici, comprensivi di prescrizioni di terapia riabilitativa in corso, i signori insistono sul pieno benessere della figlia”).
Con decreto del 21 settembre 2018, il T.M. - rilevato che la minore, in esito ai rientri, emana forte odore di fumo e appare sempre stanca e sudata;
i genitori non appaiono consapevoli delle problematiche della bambina, fortemente in ritardo nella crescita e regolarmente sottoposta a terapia psicomotoria e logopedica nonché sottoposta ad accertamenti tendenti ad escludere la presenza di patologie analoghe a quelle che hanno determinato in passato il decesso della sorellina l'abitazione familiare, Persona_10
presso la quale vivono anche due figli disabili, appariva in disordine, piena di mosche e con arrendi non tutti in buono stato - ha sospeso i rientri della minore in famiglia e, tenuto conto del fatto che, nel corso degli anni, i genitori non avevano migliorato le proprie capacità e anzi perseveravano nella negazione dei problemi di salute della figlia, ha nominato un consulente tecnico, al fine di accertare la loro capacità genitoriale e il legame con la piccola . Pt_3
Nella visita cardiologica del 12 febbraio 2019, veniva diagnosticata una “valvola aortica bicuspide con minima - lieve insufficienza e dilatazione aorta ascendente”. In esito alla
13 visita presso il servizio di Neuropsichiatria Infantile, alla piccola veniva Pt_3
diagnosticato un ritardo nel linguaggio e veniva prescritta logopedia (referto del 22 gennaio
2019, “note anamnestiche: “ha acquisito la deambulazione autonoma a 18 mesi;
il linguaggio è rappresentato da < di 10 parole;
alimentazione: riesce a deglutire cibi solidi ma a volte si affoga;
sonno: non difficoltà di addormentamento, a volte sonniloquio”).
Sia la cardiologia che la neuropsichiatria hanno previsto un follow up.
Nella relazione del 7 giugno 2019, la comunità ha riferito che alla minore era stata diagnosticata una dermatite atopica (ref. 16 aprile 2019 e 2 maggio 2019, dott. ); Per_11
aveva effettuato una visita psicologica ed era stato programmato un ulteriore incontro per approfondimenti a luglio;
il 30 magio 2019, l' Controparte_2
aveva identificato una variante genomica e raccomandato di estendere l'indagine ai
[...] genitori per accertare l'insorgenza ereditaria o ex novo. Con relazione del 25 maggio 2019,
l' , Servizio di riferimento per il controllo e la cura della sindrome di down e CP_3
delle altre patologie cromosomiche e genetiche, ha riferito che la ricerca di mutazioni aveva dato esito positivo, evidenziando una variante sinonima “a significato incerto”, non descritta in letteratura e che tuttavia, secondo l'analisi condotta secondo i principali software di predizione, avrebbe dovuto essere benigna. Il servizio ha comunque raccomandato la rivalutazione clinica in follow up.
In data 6 giugno 2019, a seguito di valutazione logopedica, è stato diagnosticato un disturbo nello sviluppo del linguaggio e “dislalie multiple”.
All'esito della visita fisiatrica del 28 maggio 2019, è stata prescritta una visita otorino laringoiatra con timpanogramma e audiometria comportamentale.
Riguardo le visite, la Comunità ha evidenziato che il padre appariva maggiormente coinvolto nel gioco anche se i genitori cedevano alle richieste di di avere il cellulare Pt_3
per guardare video o ascoltare musica.
Infine, nella relazione del 27 giugno 2019, la comunità ha riferito che le dinamiche del rapporto genitoriale osservato nel corso delle visite settimanali non erano cambiate e che nella piccola, che ormai era prossima all'inserimento nella scuola dell'infanzia, “persiste una scarsa capacità attentiva e di concentrazione , sia nelle attività duali che in quelle di gruppo…dal punto di vista linguistico vi è stato un miglioramento. Ripete le parole che le vengono dette e per esprimersi ricorre all'olofrase cioè una parola per indicare una intera
14 frase oppure usa due parole senza articoli né preposizioni (fase combinatoria tipica del 18-
24 mesi) … inizia a riconoscere i colori però soltanto quando le viene chiesto di riconoscere un oggetto di un colore specifico;
se invece le viene domandato di dire di che colore sia un oggetto, la bambina fa molta confusione”.
8. Nella relazione di consulenza tecnica del 21 marzo 2019, redatta dalla dott.ssa
, si legge che la presentatasi in condizioni di trascuratezza, assume Per_12 Pt_1
una modalità narrativa caratterizzata da prolissità, non pertinenza e dispersione dei nessi logici. Il racconto è sempre superficiale e acritico, anche quando riferisce degli agiti violenti perpetrati dall'ex marito ai suoi danni e ai danni della prole, rispetto alla quale non ha mai dato una risposta protettiva. Riemerge nel racconto la totale de-responsabilizzazione di sé
(alla domanda se rintracci qualche errore commesso nel ruolo di madre, risponde: “non lo so, di me il tribunale non ha detto niente di male, io penso di no. Non so niente dei miei figli, che non li vedo più, solo questo so. So solo che se li sentirei una volta a settimana, sarei contente”) e la mancata comprensione o rielaborazione degli accadimenti vissuti, anche quelli più traumatici (riguardo la morte di “nome di questa malattia non ce Per_6
n'è … non me lo so spiegare perché è morta… me l'hanno fatta morire loro” , Per_6
riferendosi agli operatori della Comunità).
Anche il si è presentato dinanzi la consulente trasandato sul piano estetico Parte_3 ed igienico (sono anche “presenti note depressive che vengono malcelate da ingenti processi difensivi… di rintracciano elementi rabbiosi e persecutori verso l'altro”) e incapace di comprendere la condizione di grave compromissione sul piano cognitivo -affettivo e relazionale dei propri figli disabili, che sono inoccupati e non seguono alcun percorso riabilitativo o socializzante (“ ha piccoli problemini… io spero che mio figlio Pt_5 migliora giorno dopo giorno… basta che i miei figli sappiano mettere la firma”). Il padre, pur sollecitato, non evidenzia alcuna preoccupazione sulla mancanza di progettualità per i figli, né per l'assenza di percorsi riabilitativi.
Parimenti incapace di comprendere le reali condizioni sanitarie della piccola si Pt_3
è mostrato il padre (soggetto che ai test ha riportato un indice cognitivo complessivo tale da evidenziare un funzionamento neuropsicologico al di sotto della norma, 56/100, risentendo invero il soggetto di una significativa difficoltà di capacità mnestiche) quando ha affermato:
“ è il mio gioiello. Il mio bastone della vecchiaia… la bambina qualche problemino Pt_3
15 che ha dalla nascita…è ancora minuta… anche mia figlia [ ] è pure bassina… Per_7
come carattere gli darà filo da torcere, corre sempre, pare che non si stanca mai, non sta mai ferma”.
Il padre esprime, come anticipato, sentimenti persecutori anche con specifico riferimento alla vicenda di : “alle volte penso che sia un complotto, io volevo denunciarli Pt_3
per sequestro di persona… la bambina è stata tolta per colpa dell'assistente sociale”, accompagnati dal rifiuto di un qualunque aiuto (“finora non ho avuto bisogno di nessuno, non mi faccio aiutare da nessuno”).
La coppia, pur sollecitata a riflettere sul punto, rifiuta di accettare le problematiche sanitarie che affliggono la piccola ( : “io dico che mia figlia problemi Pt_3 Parte_3
non ne ha… è una bambina vivace, ubbidiente, ti ascolta…. Tutti i miei figli facevano così, facevano come fa ”). Pt_3
Proprio il padre, peraltro, osservato insieme alla figlia dalla Consulente d'ufficio, si mostra sostanzialmente passivo nello scambio relazionale (“il sig. appare mero Parte_3 esecutore delle richieste della compagna, cercando di sollecitare l'attenzione della piccola che piuttosto sembra escludere la figura paterna dal suo campo relazionale … scansando il padre sull'uscio al momento del commiato”.
L'interazione con la madre si mostra generalmente monotona che si alterna a momenti eccitatori/spaventanti attivati dalla madre.
Dopo un breve tempo in cui l'interazione è mediata dai giochi e dalle costruzioni disponibili nella stanza, viene offerto, pur in assenza di una richiesta della piccola, l'uso di un telefono cellulare a lei destinato: “prendiamo il tuo cellulare”.
Lo strumento elettronico riempirà il resto del tempo, come del resto riferito dall'operatrice della comunità nel relazionare in merito all'andamento delle visite settimanali.
Nell'osservazione del solo padre con la piccola, la consulente rileva che il primo “non appare capace di proporre un'attività organizzata… non appare capace di stimolare il linguaggio della stessa né di proporre attività ludiche partecipative;
ciò sembra condurre la piccola a richiedere l'uso del cellulare, strumento che occuperà il resto dell'incontro fino al momento del commiato che avviene senza manifestazione di angoscia separativa da parte della bimba”.
16 La Consulente ha proceduto altresì all'osservazione della minore nel setting familiare, presso il domicilio del . Parte_3
All'arrivo della bimba a casa, si osserva una accoglienza calorosa, soprattutto da parte di
. I due figli maschi sembrano invece mostrare delle difficoltà: rimane Per_7 Pt_5
seduta dinanzi ad uno schermo;
ha una interazione più affettiva. Per_13
La madre, sollecitata dalla consulente a proporre la merenda alla bambina, mostra
“incertezza sull'orario e sulla quantità di vasetti di yogurt da darle”, chiedendo alla stessa
CTU se può proporre il terzo vasetto.
Al termine del pomeriggio, lascia il nucleo senza alcuna manifestazione di angoscia Pt_3
separativa, come sempre accade.
Nelle sue conclusioni, la Consulente - dopo aver espresso la propria seria preoccupazione per un eventuale inserimento della piccola in un contesto familiare in cui sono Pt_3
presenti due giovani ragazzi affetti da condizione di grave deficitarietà cognitivo-emotiva, in assenza di fattivi interventi di cura, prevedendo lo strutturarsi di dinamiche relazionali ad alto rischio di maltrattamento/abuso a danno della piccola – ha escluso la possibilità di un recupero delle carenze genitoriali accertate in ciascuno dei due genitori, in assenza di capacità critiche e riflessive, uno psichismo immaturo, facoltà di porsi in modo correttivo nella relazione tra partner.
8. Con la sentenza n. 89/2019, come anticipato, il T.M. ha ritenuto sussistenti i presupposti legittimanti la dichiarazione di adottabilità della minore atteso che i plurimi e Pt_3 convergenti elementi di giudizio emersi nell'istruttoria rappresentavano nitidamente e univocamente l'inadeguatezza della coppia genitoriale e l'impossibilità di pronosticare un recupero della funzione genitoriale entro tempi compatibili con le esigenze di affettività e di armonico sviluppo della minore.
9. Con sentenza n. 12/2021 questa Corte, come detto, ha confermato la sentenza di prime cure e la S.C., con ordinanza n.13660/2022 ha cassato la sentenza di merito, rinviando per l'esame, innanzi tutto, dello stato di abbandono della minore.
10. Con ricorso depositato il giorno 8 luglio 2022, i genitori della minore hanno riassunto il giudizio, chiedendo, in applicazione dei principi affermati dalla S.C., la riforma della sentenza di prime cure, accertato, anche a mezzo di consulenza tecnica, il possesso in capo
17 agli stessi di tutte le “caratteristiche psichiche e materiali per svolgere la funzione genitoriale” nei confronti della piccola . Pt_3
11.Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria reiettiva dell'avverso gravame, depositata il 16 agosto 2022, si è costituita la curatrice della minore, avv.
FRANCESCA SALVIA, concludendo come in epigrafe. Ha in particolare evidenziato la curatrice che la minore, nelle more dell'espletamento dell'attività istruttoria, era stata collocata in comunità da un lato a causa della incapacità della madre, già nota ai servizi, di prendersi cura dei precedenti figli, nati dal matrimonio con tutti dichiarati adottabili Per_1
e, dall'altro, a causa della grava situazione socio ambientale del padre, , Parte_3 anch'egli noto ai servizi sociali, separato dalla moglie e collocatario dei suoi tre figli, dei quali due affetti da epilessia e ritardo mentale e la terza segnalata per irregolarità scolastica.
Ha argomentato la curatrice che le carenze riscontrare nel corso dell'istruttoria di primo grado e più in particolare con la consulenza tecnica, rendevano del tutto inutile una eventuale riattivazione dei percorsi di sostegno alla genitorialità, che si erano già ampiamente mostrati insufficienti ad attivare percorsi riflessivi e di autocritica nei genitori, i quali non avevano neppure riconosciuto i problemi di salute di cui la minore era affetta, per la cura dei quali il fattore tempo si era rivelato di fondamentale importanza. Ancora, ha rilevato la curatrice che ai genitori era stata data la possibilità di sperimentarsi come genitori in totale autonomia essendo stati previsti i rientri a casa con pernottamento, dai quali tuttavia la piccola tornava con indumenti non adatti alla sua età e impregnati di odore di fumo. La madre, in tali occasioni, ha proseguito la curatrice, nonostante avesse ricevuto istruzioni per iscritto in merito ai pasti della minore, chiamava ripetutamente in comunità per avere indicazioni e negli incontri periodici presso la struttura utilizzava il cellulare per interagire con la piccola.
12. Istruita la causa a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio affidata alla dott.ssa
[...]
depositata il 10 ottobre 2024, raccolte infine le relazioni dei Servizi territoriali Per_14
incaricati, all'udienza del 20 dicembre 2024, all'esito della discussione delle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione
18 13. L'appello non può trovare accoglimento.
Ed invero, nel giudizio di primo grado, è emersa la carenza di una sufficiente capacità di cura e accudimento in capo alla coppia genitoriale, che, nel corso dell'istruttoria successivamente effettuata - anche nel presente grado di rinvio - non ha mostrato una positiva evoluzione e neppure, più a monte, una rivisitazione dei rapporti con i servizi sociali, avendo invero piuttosto perseverato nel rifiuto di una leale collaborazione.
Dalla relazione del 19 aprile 2024 del Consultorio familiare S. Filippo NERI, emerge che la coppia, più volte contattata per via telefonica e per telegramma fin dal novembre 2023, non si era resa reperibile. Soltanto il 5 marzo 2024, la si era presentata senza Pt_1
appuntamento, con aspetto trascurato e comportamento agitato, e si era posta nei confronti degli operatori con atteggiamento aggressivo/difensivo riferendo di non aver mai ricevuto nessun telegramma.
Nel successivo colloquio del 22 marzo, la coppia più volte con veemenza ha sottolineato che “i figli non si fanno per darli al comune e agli operatori”.
Successivamente, nell'incontro del 5 aprile 2024, la coppia, pur mostratasi più collaborativa, ha manifestato rassegnazione, “a malincuore”, “all'idea di subire l'ennesima costrizione da parte degli operatori”.
Nella successiva relazione del 20 agosto 2024, il medesimo Consultorio, ritenuto che fossero venute meno “i requisiti di collaborazione, lealtà e trasparenza”, ha comunicato di aver interrotto i colloqui con la coppia avendo appreso dell'apertura di un nuovo procedimento dinanzi al T.M., R.G. 1891/2024, relativo ad altri due figli nati dalla relazione
, della cui esistenza mai la coppia aveva fatto parola con le Persona_15
operatrici.
Istruita la causa con l'acquisizione di copia degli atti del suddetto procedimento, si è avuto riscontro del fatto che dalla relazione tra gli appellanti erano nati Per_16
(Palermo, 10 settembre 2020) e (Palermo 25 ottobre 2022), figli
[...] CP_4
collocati, in via di fatto e fin dalla nascita, presso l'abitazione della nonna materna,
, la quale all'udienza del 20 giugno 2024, dinanzi il T.M. ha Persona_17
dichiarato: io sin dalla nascita mi occupo di e . In casa con me vivono oltre CP_4 Per_16
a loro anche mio figlio di 30 anni che si chiama NZ che ha problemi mentali che sono però gestibili e uno di 26 anni che lavora come meccanico e che è messo in regola.
19 NZ da piccolo aveva un ritardo mentale lieve e questo è un problema familiare che hanno avuto altri nipoti. Adesso hanno detto anche che è schizofrenico. Io lo mandavo in un istituto per tenerlo impegnato ma lo hanno buttato fuori. E seguito dalla psichiatria dovrebbe prendere delle pillole e una puntura una volta al mese ma non è assiduo in questa cura e non la segue. A volte ha dei nervosismi ma io gli faccio delle raccomandazioni. Evito di farlo uscire da solo perché dove abitiamo la zona non è tranquilla. Lui è attaccatissimo ai bambini e ha un buon rapporto con loro. Io sono vedova, da 12 anni mio marito è morto. io non capisco perché a mia figlia le sono stati tolti i figli. Io non vedevo gravi motivi tali da doverle togliere i figli. Io mi ero proposta per averli in affidamento ma mi è stato detto che la casa era piccola e che non avevo tanti soldi. Mia figlia si occupa di salvatore e Si CP_4
dedica a loro, uno lo porta a scuola, a volte se li porta per delle uscite anche per fargli vedere il padre (ADR) io ho buoni rapporti con il sig. (ADR) con il precedente Parte_3
compagno di mia figlia inizialmente avevo buoni rapporti poi ho visto che aveva dei comportamenti verso i bambini che non mi piacevano e adesso non ne voglio sentire più parlare di lui.
Anche la nonna materna ha mostrato quindi di non aver visto e compreso le carenze della propria figlia sotto il profilo genitoriale. La stessa del resto, alla medesima Pt_1
udienza, ha dichiarato di non aver informato il consultorio della nascita dei due figli per
“paura che me li toglievano. Loro stanno con mia madre sin dalla nascita”.
14. Emerge quindi nitidamente dalla istruttoria svolta che la coppia genitoriale non ha neppure iniziato, a tutt'oggi, un percorso di revisione critica del proprio operato, che sarebbe stato invece prodromico e funzionale al definito superamento dello stile genitoriale fino a quel momento tenuto, caratterizzato da incapacità di connessione con le reali esigenze della minore, tra le quali innanzi tutto quelle sanitarie.
I meccanismi di funzionamento alla base del comportamento osservato, ben chiariti nelle plurime consulenze tecniche effettuate nel corso dell'intero giudizio, non sono stati infatti mai messi in discussione della coppia genitoriale che ha sostanzialmente perpetuato i propri comportamenti, frapponendo questa resistenza al cambiamento e alla possibilità di costruire una condizione esistenziale idonea ad accogliere la minore.
20 15. L'inconsapevolezza degli odierni appellanti, sia riguardo la propria carenza di competenze genitoriali, sia riguardo gli speciali bisogni accuditivi della figlia, è emersa più volte nel corso dell'istruttoria.
Valga in proposito ricordare quanto rilevato dalla CTU nominata nel presente grado di rinvio, dott.ssa la quale ha riportato che la e aveva ribadito di Per_14 Pt_1
non sapere perché le avessero tolto i figli, che si era trattata di una “ingiustizia”, come spiegatole dall'avvocato e che era vero che il marito mai denunciato, picchiava Per_1
sia lei che i figli. Tanto che, come riferisce, era nata con il cranio rotto proprio a Per_6
causa delle botte che la donna aveva ricevuto dal marito durante la gravidanza.
Al colloquio individuale, la è apparsa molto confusa in merito alle tappe Pt_1
scolastiche, riferendo che a quattro anni si entra in prima elementare e a 13 alla media e anche riguardo al nome della città in cui vive (dice Sicilia, poi sollecitata dice “allora
Palermo, oppure Italia”).
La consulente ha concluso ritenendo la “orientata alla realtà in modo poco Pt_1 adeguato a decodificarne il senso… essendo molto carente la capacità di astrazione e simbolizzazione… Scarso orientamento nel tempo e nello spazio in senso prospettivo.
Presente l'orientamento spazio-temporale per la suddivisione dei compiti di cura quotidiani”. Riguardo il padre della minore, la consulente ha riportato che trattasi di soggetto che “mostra un mediocre adattamento temporale e si confonde facilmente. Gli eventi retrodatati appaiono nebulosi e confusi”.
16. Entrambi i genitori sono apparsi del tutto inconsapevoli delle specifiche e notevoli esigenze di accudimento della piccola , sia sotto il profilo strettamente sanitario, Pt_3
sia sotto il profilo emotivo e sociale.
Con relazione del 30 agosto 2024, i S.S. territorialmente competenti, hanno riferito che lo specialista neuropsichiatra infantile che aveva visitato la minore aveva prescritto “terapia cognitivo -comportamentale” e i genitori affidatari, già nel maggio 2022, avevano fatto intraprendere alla stessa un percorso di psicoterapia cognitivo – comportamentale, ove era stato confermato il già diagnosticato lieve ritardo nello sviluppo, oltre la presenza di comportamenti disfunzionali che consentono di ipotizzare un quadro clinico conseguenza di una sindrome feto-alcolica (“sono presenti anche dei tratti fisionomici tipici della sindrome”).
21 I S.S. hanno altresì riferito che i genitori affidatari, che avevano contemporaneamente avviato un percorso di sostegno alla genitorialità, avevano “partecipato con costanza agli incontri e accolto ogni suggerimento proposto nell'interesse della minore” (“si è avuto modo di osservare una buona funzione affettiva nella relazione tra la coppia affidataria e la bambina cioè la capacità di sintonizzarsi con gli stati emotivi della minore fornendo risposte adeguate alla situazione… la bambina ricerca conferme e rassicurazioni dalla signora … che hanno un effetto rassicurante sulla stessa.”)
La minore deve essere sottoposta periodicamente a visita cardiologica specializzata, poiché sin dalla nascita è portatrice di bicuspidia aortica. Allo stato si è riscontrato un notevole miglioramento rispetto al passato, ma i controlli periodici, vista la patologia congenita, sono d'obbligo.
La piccola deve inoltre seguire una dieta alimentare priva lattosio, in quanto è intollerante, come risulta da un esame clinico su prelievo ematico diagnosticato a Settembre 2020.
Ancora, la piccola presenta una marisca anale, che grazie alle cure appropriate e ad una sana alimentazione, ricca di fibre e vitamine, è migliorata.
La minore deve essere sottoposta a periodiche visite oculistiche per correzione Pt_3
dello strabismo “convergente intermittente dovuto al cosiddetto occhio pigro.”
La minore è stata sottoposta a visita odontoiatrica più volte e sarà necessario un Pt_3
importante intervento odontoiatrico con l'introduzione dell'apparecchio per riallineare la forma delle arcate dentarie e del palato ad oggi non allineate a causa dell'introduzione del dito in bocca per lungo tempo.
Alla piccola, attraverso una ecografia cerebrale, è stata inoltre riscontrata una cisti subependimale laterale sinistra. Tale dato andrà tenuto sotto controllo soprattutto durante l'età dello sviluppo preadolescenziale, quando, con la crescita della scatola cranica, potrebbe trasformarsi o spostarsi.
Ancora, nel maggio 2019, presso Controparte_5
, è stata diagnosticata alla minore “una mutazione germinale di geni
[...] caratterizzata principalmente da un ritardo psicomotorio‚ bassa statura, facies caratteristica, anomalie ectodermiche e cardiopatie congenite, parimenti soggetta a monitoraggio.
Accanto alle sopra descritte esigenze di cura prettamente sanitaria, si pone la necessità di porre particolare attenzione anche alla crescita emotiva e sociale della minore.
22 I S.S. hanno invero riferito che la minore ha urgenza di essere visitata dal Dipartimento di
Neuropsichiatria Infantile, per approfondimenti specifici riguardo all'apprendimento causato dall'oppositività e dalla iperattività, riferita nella relazione dell'Istituto
Comprensivo Statale "E. Drago" A.S. 2022 /2023 dalla stessa frequentata.
Nella relazione in parola si evidenzia che “il team di classe, con la collaborazione dei genitori affidatari, ha guidato nel suo percorso scolastico, cercando di darle il Pt_3
massimo sostegno per affrontare in modo adeguato tutti quei momenti iniziali in cui si smarriva, in cui consapevolmente chiedeva aiuto. Il periodo di inserimento è stato abbastanza movimentato, la bambina tendeva ad alzarsi in continuazione e, a disturbare i compagni per richiamare l'attenzione, doveva essere stimolata e guidata per partecipare al dialogo educativo e svolgeva le attività didattiche solo con il supporto di un'insegnante affinché portasse a termine il lavoro intrapreso.
Manifestava una condizione complessiva di disorientamento che si rispecchiava nell'incuranza del suo materiale scolastico, nel masticare in modo persistente matite, gomme ed ogni cosa che le capitasse sottomano, nel colorarsi le mani o scarabocchiare quaderni o libri, utilizzando prevalentemente il colore nero.
A volte quando l'insegnante era impegnata con altri compagni, abbandonava il suo lavoro e silenziosamente andava ad accovacciarsi sotto un banco posizionato in fondo all'aula come fosse il suo … A volte sembrava assorta nei suoi pensieri e si estraniava completamente oppure maneggiava i suoi colori o altri oggetti solo per distruggerli”.
Il team di docenti ha evidenziato che “questi comportamenti problema”, osservati all'inizio dell'anno, sembravano superati dopo una prima fase di adattamento: “infatti, dopo il primo mese di scuola, la bambina ha iniziato a trascorrere le sue giornate partecipando con serenità alle attività proposte e migliorando gradualmente le sue prestazioni scolastiche.
Ha mostrato interesse per il mondo fantastico e delle fiabe, dimostrando di gradire le letture dell'insegnante e le attività pratiche di laboratorio. Nel suo rapporto con i compagni di classe si è mostrata più disponibile e collaborativa, partecipando attivamente ai lavori di gruppo”.
La minore sembra aver raggiunto un equilibrio piuttosto precario, che potrebbe essere molto facilmente disturbato dalla eventuale modifica dell'attuale assetto familiare.
23 Ed invero, a seguito dell'incontro con la CTU della Corte, dott.ssa la minore Per_14
è tornata dinanzi la propria psicoterapeuta mostrando irrequietezza e inespressività: “non saluta…chiede se il papa può entrare nella stanza … emerge che qualcosa ha scosso la bambina e che la serenità, che andava già scemando da qualche settimana, è crollata e la rende nervosa aggressiva ed irrequieta. Durante la seduta ripete spesso che si sente triste e nervosa. Mi dice che non vede l'ora di andare a casa e abbracciare mamma. Il gioco simbolico evidenzia terrore di essere abbandonata e rubata perché vittima di una realtà che non può controllare. ha manifestato regressioni importanti rispetto ad un mese fa, Pt_3
durante la seduta si morde ripetutamente il labbro e tende ad avere comportamenti autolesivi, contro il corpo. Questi atteggiamenti sono i medesimi dell'inizio del percorso di psicoterapia come tirarsi i capelli, mordersi le labbra (nelle ultime due sedute IS ha il labbro inferiore sanguinante e mi spiega che è così perché si graffia ripetutamente). Pt_3
porta nuovamente oggetti alla bocca e ha bisogno del contatto per sentirsi al sicuro”.
Anche a scuola, a seguito dell'avvio degli incontri con la CTU, è emersa una “notevole regressione nel comportamento della minore che, ripetutamente, ha manifestato un forte disagio interiore con atteggiamenti che aveva quasi del tutto abbandonato.
In particolare si sono osservati lievi atti di autolesionismo, comportamenti oppositivi, qualche difficoltà nel controllo sfinterico, il bisogno di rintanarsi sotto il banco e , la persistente necessità incontrollata di portare alla bocca qualsiasi oggetto per masticarlo … ci sentiamo obbligate a evidenziare quanto sia fondamentale mantenere un equilibrio nei legami affettivi e nelle figure di riferimento per permettere al minore il rinforzo di alcuni meccanismi di difesa e, per gestire uno stato di sofferenza che, senza alcun dubbio per equivale all'abbandono vissuto”. Pt_3
All'esito della visita pedagogica effettuata nel maggio 2024, è emersa la necessità di sottoporre la minore ai test che potrebbero evidenziare un Disturbo Specifico dell'Apprendimento (“spesso si rilevano, durante le sessioni di lavoro, momenti di inattenzione e di impulsività/ iperattività, tali sintomi sono riconducibili ad una difficoltà nell'autocontrollo e nella capacità di pianificazione e non ad un deficit dell'intelligenza.
Per tale motivazione, chi scrive, ritiene opportuno sottoporre la minore a test che potrebbe eventualmente identificare un disturbo ADHD”).
24 17.Emerge quindi un forte bisogno della minore di essere assistita in maniera attenta e competente anche sotto il profilo emotivo e relazionale, oltre che, come sopra evidenziato, sotto il profilo strettamente sanitario.
I genitori biologici sono apparsi del tutto inidonei a garantire un tale accudimento e sempre arroccati nel loro convincimento che la piccola non avesse che “piccoli problemini”, comuni anche ad altri figli ( in particolare) tali da risolversi da soli, con il semplice passare Per_7
degli anni.
18.Il rifiuto dei genitori biologici di porsi in sintonia con i reali bisogni della minore, risolvendosi sostanzialmente nella negazione delle cure e delle particolari attenzioni che la stessa necessita, configura, sotto il profilo strettamente giuridico, un abbandono morale, prima ancora che materiale.
Nel corso dei primi tre anni di vita della minore - durante i quali quest'ultima si è recata presso il domicilio familiare, avendo invero il Tribunale, in quei primi anni, sempre accolto le richieste di prelevamento e pernottamento (invero non numerosissime) presentate dai genitori, questi ultimi non hanno mai condiviso la necessità di cure e accertamenti sanitari in favore della piccola , che sono stati programmati e tempestivamente gestiti Pt_3
esclusivamente dagli operatori della comunità. Neppure a fronte dello strabismo, delle evidenti note dismorfiche del viso e dello scarso accrescimento, diagnosticato anche dal pediatra di base, i genitori hanno ritenuto di partecipare o almeno solo sollecitare un percorso trattamentale, ritenuto del tutto superfluo.
In tal modo, i genitori biologici hanno riproposto atteggiamenti già assunti con riguardo ai precedenti figli e, in particolare, la con riferimento alla piccola (nata Pt_1 Per_6
con una grave encefalopatia, la cui morte è stata imputata dalla donna ora agli operatori della comunità, ora all'ex marito maltrattante) e il con riferimento ai figli Parte_3
maschi, affetti da epilessia e autismo, definiti dal padre portatori di “piccoli problemini”, mai realmente attenzionati.
In disparte ogni considerazione di massima riguardo la personalità dei genitori biologici e i loro limiti - così come evidenziati da entrambi i CTU dei diversi gradi -, deve escludersi la loro capacità di esercitare la responsabilità genitoriale su , ossia di assicurarle, Pt_3
effettivamente, quel minimo di cure materiali, calore affettivo e aiuto psicologico indispensabile per il suo sviluppo e la sua formazione in ragione della radicale mancata
25 accettazione delle problematiche - innanzi tutto sanitarie – dalla stessa sofferte, mancata accettazione resa ancor più grave dal netto rifiuto della collaborazione da parte dei servizi sociali, che ha caratterizzato l'atteggiamento degli appellanti per tutto il processo. Né, nel corso di questi anni, la coppia genitoriale ha del resto avviato un percorso finalizzato a poter comprendere le reali condizioni, anche emotive, di , bambina che è emerso essere Pt_3
particolarmente fragile anche in quanto esposta, pur in tenerissima età, al trauma abbandonico.
Ritiene, quindi, questa Corte che la coppia genitoriale abbia fatto mancare alla minore, prima ancora dell'assistenza materiale, una assistenza morale, che, nei primissimi anni di vita - fino a quando la minore è rimasta in comunità - avrebbe presupposto una reale comprensione e partecipazione dei bisogni sanitari ed affettivi della piccola.
Basti a tal proposito evidenziare che i genitori biologici, benchè sempre puntuali alla visita settimanale, non si interessavano dell'andamento degli accertamenti sanitari via via curati dagli operatori, dei quali neppure chiedevano di conoscere l'esito.
Come rilevato anche dal curatore speciale della minore, proprio la cura e l'attenzione poste dagli operatori in parola hanno consentito il miglioramento delle condizioni psico fisiche della minore, che attualmente è ancora bisognosa di particolari cure.
19. Né può ipotizzarsi il ricorso a una forma di adozione c.d. “mite” ai sensi dell'articolo 44 lett. d) della L. n. 184 del 1984.
La CTU aveva invero inizialmente ritenuto “funzionale al benessere della minore, la possibilità che il progetto di adozione possa prevedere una continuità di relazione con i propri genitori biologici… che potrebbe essere utile alla minore al fine di affrontare ed elaborare in modo adeguato e affettivamente significativo l'angoscia abbandonica che la caratterizza e la spinge a ricorrere ad una corazza di rabbia difensiva”.
A tal fine , la CTU aveva ritenuto necessario da un lato “aspettare i tempi della bambina, lavorando sul suo vissuto emotivo insieme agli specialisti che attualmente la seguono, dentro la stabilità della cornice affettiva offerta dai genitori affidatari” e, dall'altro, avviare un percorso a sostegno della genitorialità della coppia , che Persona_15
comunque appariva gravata da “vulnerabilità strutturali e pertanto non passibili di trasformazione neppure con l'ausilio di strumenti terapeutici specifici”.
26 All'esito dell'ulteriore approfondimento istruttorio - nel quale, come anticipato, il
Consultorio S.F. ha rimesso l'incarico, avendo ritenuta tradita la fiducia e incrinato il Per_9
rapporto di leale collaborazione per non avere la coppia reso nota la nascita di ben altri due figli dopo - è emerso tuttavia che le gravi vulnerabilità di ciascun genitore, Pt_3
ascrivibili alle carenti strutture personologiche di base, non potevano consentir loro di affrontare con senso di responsabilità e adeguata maturità il percorso di adozione senza recisione del rapporto con la famiglia di origine.
Non resta allora che escludere anche il ricorso a una forma di adozione c.d. “mite” ai sensi dell'articolo 44 lett. d) della L. n. 184 del 1984.
Da un lato, invero non è emersa la necessità di salvaguardare la relazione tra la bambina e il nucleo di appartenenza, tenuto conto che la prima non ha consolidato alcun legame affettivo, nutriente o comunque funzionale con la propria famiglia di origine, tale da dover essere mantenuto nel tempo e di cui tener conto.
Dall'altro, la coppia genitoriale, specificamente messa alla prova, non ha mostrato, come anticipato e descritto, di essere capace di rivestire un ruolo complementare e significativo nella vita della minore e nell'interesse della medesima ma, al contrario, ha dimostrato di essere capace esclusivamente di un ruolo confusivo e altamente disfunzionale per il suo sviluppo psicofisico.
Deve allora ritenersi che una eventuale ripresa dei rapporti tra la i genitori biologici e la minore comporterebbe la persistente esposizione di quest'ultima ad una allarmante condizione di instabilità e di rischio evolutivo che deve avere urgentemente termine se si vuole impedire che la stessa riporti rischi di danni permanenti al suo sviluppo psicofisico, risultando indispensabile che la piccola venga sottratta ad un accudimento Pt_3
disfunzionale.
Come rilevato dalla CTU nelle note integrative alla consulenza depositate il 10 ottobre
2024, che “sia all'osservazione del comportamento scolastico che all'osservazione clinica sono emersi vissuti di tipo abbandonico e comportamenti regressivi in merito ad eventi che possano veicolare una instabilità affettiva. Secondo le maestre e la psicoterapeuta, Pt_3
necessità di un clima di serenità e continuità affettiva che possa rassicurarla e creare un presupposto di equilibrio affettivo all'interno del nucleo familiare affidatario e del contesto che i genitori hanno organizzato per accogliere e prendersi cura della piccola … la famiglia
27 affidataria sta attuando in modo adeguato e competente tutte le misure di accudimento, educazione, cura, fisica e psicologica, della minore in questione che necessita di un clima affettivo di serenità e stabilità che ad oggi viene garantito in modo responsabile ed opportuno esclusivamente dai genitori affidatari” . Ha concluso la consulente ritenendo che
“non si riscontrano i presupposti per mantenere un contatto della minore in questione con i propri genitori biologici”.
20. Deve infine escludersi la possibilità di supportare la coppia con l'affidamento intra familiare - atteso che nessuna risorsa interna alla famiglia si palesata nel corso dell'istruttoria - o con quello etero familiare, giacché tale misura ha un carattere temporaneo, essendo finalizzato a sostituire la famiglia biologica che attraversa un periodo di difficoltà momentanea e il suo intervento è limitato ad un periodo circoscritto, finalizzato a consentire il rientro del minore presso il nucleo originario una volta risolta la fase critica.
21. Nel caso di specie tutte le valutazioni formulate concordano nel senso di una prognosi nettamente sfavorevole di un recupero delle capacità di svolgere la funzione genitoriale e quindi il ricorso all'affidamento etero familiare comporterebbe la formulazione di un progetto tendenzialmente senza termine, contrastante con la finalità dell'istituto e fonte di confusione per la minore che ha invece urgente bisogno di punti di riferimento familiari stabili.
22. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, non sussistono i presupposti per l'accoglimento dell'appello e la sentenza impugnata va integralmente confermata.
23. Tenuto conto delle ragioni della decisione e, in particolare, del fatto che si controverte in tema di accertamento di situazioni connotate da fragilità, sussistono gravi ed eccezionali ragioni che, a mente dell'art. 92 c.p.c., consentono di pronunciare la integrale compensazione delle spese di lite del giudizio di appello, di quello di legittimità e del presente giudizio di rinvio.
24. Le spese di consulenza tecnica, liquidate come da separato provvedimento, sono poste a carico dell'erario tenuto conto dell'ammissione degli appellanti al patrocinio a spese dello
Stato.
28
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, sezione prima civile per i Minorenni, definitivamente pronunciando in sede di rinvio dalla Suprema Corte di AZ, uditi i procuratori delle parti e il P.G., rigetta l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
nei confronti dell'avv. FRANCESCA SALVIA, curatore della minore
[...]
, nata a [...] il [...], avverso la sentenza n. Parte_3
89/2019 del 28 giugno – 11 luglio 2019, dal Tribunale per i Minorenni di Palermo.
Compensa le spese del grado e pone a carico dell'Erario quelle di CTU, liquidate come da separato provvedimento.
Palermo, 20 dicembre 2024.
Il Consigliere est.
Donatella Draetta Il Presidente
Giovanni D'Antoni
29