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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 19/06/2025, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico dott.ssa Teresa Guerrieri ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 1463 del RGAC dell'anno 2018, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, vertente
TRA
(P.I. , rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Gioia, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Cascina (PI) alla Via Tosco Romagnola 1896 presso lo studio dell'Avv. Nicolò Carnemolla;
OPPONENTE
E
(P.I. , Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimo Mordiglia, Francesco Gasparini e
Andrea Poli, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in San
Giuliano Terme (PI), Via L. Alamanni n. 2;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'esito dell'udienza del 15.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte, sulle conclusioni rassegnate dalle parti innanzi al mutato giudice istruttore, con ordinanza del
16.12.24 la causa veniva assegnata a sentenza con la concessione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. del termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e del termine di giorni
20 per il deposito delle memorie di replica FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1
giudizio la roponendo Controparte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 321/18, provvisoriamente esecutivo, emesso in favore di quest'ultima dal Tribunale di Pisa in data 08.03.2018, per l'importo di € 157.759,42 quale corrispettivo, portato dalla fattura n. 5 del 10.01.2018, per il rimessaggio dell'imbarcazione MY “St. Raphael” di proprietà della società opponente, la sua movimentazione, la copertura con teli di plastica, la messa in sicurezza su apposito invaso. Ha chiesto, quindi, in via preliminare, la sospensione della provvisoria esecuzione e, nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Più in particolare, ha premesso che i rapporti fra le parti sono riassunti nella denuncia- querela, depositata in data 21.02.2018, ovvero in epoca antecedente alla notifica del decreto ingiuntivo opposto, presso la Procura della Repubblica di Napoli e, per quanto d'interesse, ha dedotto che:
a) in data 7.12.2015 stipulava con la società un contratto per il CP_1
completo “refitting” dello yacht “St. Raphael”;
b) tale contratto veniva via via integrato con ulteriori commesse in data 14.3.2016,
17.06.2016, 27.06.2016, 21.10.2016 e 23.12.2016 per un corrispettivo complessivo di
€ 2.768.000,00, iva esclusa, e consegna dell'imbarcazione entro il 31.01.2018;
c) in base agli accordi, i pagamenti dovevano avvenire, previa approvazione della committente, per “stati di avanzamento lavori” da presentare ogni mese;
d) nel corso dei lavori, allorquando erano stati approvati e corrisposti nove SAL per un importo complessivo di € 1.712.367,00, la medesima committente rilevava che le opere di refitting versavano in serio ritardo sul cronoprogramma e quelle eseguite non corrispondevano agli importi già pagati;
e) i tentativi posti in essere dalle parti per comporre le divergenze risultavano vani e, anzi, ne conseguivano una serie di contenziosi in sede giudiziale;
f) in particolare, l'odierna opposta otteneva il decreto ingiuntivo n. 1340/2017, emesso dal Tribunale di Pisa, per il pagamento del corrispettivo relativo ai lavori svolti al momento dell'interruzione dei rapporti, cui la si opponeva, nonostante Parte_1 avesse pagato il relativo importo capitale, le spese ed i compensi liquidati per la complessiva somma di oltre € 460.0000, introducendo il giudizio R.G. n. 3956/2017;
g) contemporaneamente, l'istante introduceva il giudizio di A.T.P. n. R.G. 3840/2017 al fine di accertare lo stato di avanzamento lavori in relazione alle somme già corrisposte;
h) la denuncia-querela veniva presentata a seguito dell'emissione di due fatture, tra cui la n. 5 del 10.01.2018, oggetto della presente opposizione, con cui le venivano addebitati lavori e servizi mai effettuati o, comunque, inclusi nell'importo contrattualmente stabilito nonché l'arbitraria applicazione di tariffe notevolmente maggiorate rispetto agli ordinari prezzi di mercato;
i) per tali motivi, i relativi importi e causali sarebbero stati unilateralmente determinati e non trovavano giustificazione nelle clausole del contratto, nel quale, anzi, al paragrafo 7.2 era stabilito che in nessun caso di controversia e/o inadempimento contrattale la società avrebbe potuto richiedere pagamenti ulteriori fatta CP_1
eccezione per quelli conseguenti all'eventuale spostamento di altre imbarcazioni in rimessaggio resosi necessario per procedere alla riconsegna anticipata della
[...]
. Per_1
2. Con comparsa di risposta, depositata in data 14.06.2018, si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'opposizione con conseguente conferma dell'ingiunzione n. 321/2018.
In fatto, ha dedotto: che, nonostante avesse adempiuto alle obbligazioni assunte rispettando gli stati di avanzamento dei lavori come concordato, nel mese di febbraio 2017 la committente aveva illegittimamente sospeso il pagamento dei SAL;
che dalla corrispondenza intercorsa tra le parti era emersa la volontà espressa della di ritirare Parte_1
anticipatamente la nave e, quindi, di interrompere il rapporto contrattuale;
che l'odierna opposta manifestava più volte la disponibilità a riconsegnare la nave senza, tuttavia, ricevere istruzioni in merito;
che, pertanto, aveva dovuto garantire il rimessaggio dell'imbarcazione a terra anche per il periodo successivo all'interruzione dei lavori e alla risoluzione del contratto, provvedendo alla sua movimentazione verso il piazzale esterno per sgomberare la parte del capannone occupata dall'imbarcazione ed eseguire nuove commesse nonché alla costruzione di apposita tensostruttura di copertura per proteggerla;
che, perciò, gli importi portati dalla fattura n. 5 del 10.01.2018 costituivano il corrispettivo per le attività e prestazioni necessarie al mantenimento della nave in custodia ed alla sua movimentazione per il periodo successivo all'interruzione del rapporto contrattuale;
che il corrispettivo era stato determinato sulla base delle tariffe usualmente applicate;
che la società opponente aveva consapevolmente travisato il contenuto della clausola 7.2 del contratto, dalla cui lettura non emerge in alcun modo il divieto di richiedere pagamenti per l'esecuzione di servizi o prestazioni ulteriori;
che, inoltre, la somma di € 460.0000,00 di cui al decreto ingiuntivo n.
1340/2017, emesso dal Tribunale di Pisa, era stata pagata dalla solo a seguito Parte_1
dell'esperimento di due procedure esecutive presso terzi.
3. Con ordinanza del 27.07.18 è stata respinta l'istanza, presentata dall'opponente in data
5.04.18, di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, VI co., c.p.c..
4. All'esito del deposito delle memorie istruttorie, la causa è stata istruita mediante produzione documentale, prove orali e consulenza tecnica d'ufficio.
5. Con ordinanza del 03.03.23, ritenuta la causa matura per la decisione, il G.I. ha fissato l'udienza del 17.11.2023 per la precisazione delle conclusioni, successivamente rinviata al
15.11.24 con ordinanza del 24.01.24.
6. È noto che in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, di fronte ad un'inversione dei ruoli processuali delle parti, resta immutata la loro posizione sostanziale. Infatti, pur essendo il giudizio di cognizione introdotto dall'opponente, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi del diritto di credito oggetto del decreto ingiuntivo, resta a carico del creditore-opposto nella sua veste sostanziale di attore, mentre il debitore-opponente, nel ruolo sostanziale di convenuto, è tenuto a provare eventuali fatti impeditivi, modificativi od estintivi.
Ciò premesso, per quanto rileva in questa sede, la lamenta l'insussistenza del Parte_1
credito portato dalla fattura n. 5 del 10.01.2018, emessa dalla Controparte_1
per l'importo di € 157.759,42, posto che, a suo dire, avrebbe ad oggetto lavori e servizi
[...]
non eseguiti o il cui costo sarebbe incluso nell'importo contrattualmente stabilito ed, inoltre, le tariffe applicate sarebbero notevolmente maggiorate. Si deve, preliminarmente, evidenziare l'infondatezza dell'interpretazione offerta da parte opponente della clausola 7.2 del contratto, chiaramente finalizzata a disciplinare l'ipotesi di un ritiro anticipato dell'imbarcazione da parte della committente e non ad escludere il pagamento del corrispettivo per eventuali prestazioni o servizi ulteriori eseguiti dall'appaltatrice in seguito all'interruzione del rapporto contrattuale, come nel caso de quo.
Considerato, altresì, che la presente controversia si inserisce in un ampio contenzioso in corso tra le parti dinanzi a questo Tribunale, di cui si è dato atto nel corso del giudizio, può ritenersi provato che: a seguito delle contestazioni sollevate dall'odierna opponente e della conseguente interruzione dei lavori, il contratto si sia risolto per mutuo consenso (Trib. di
Pisa, Sent. n. 304/22); risulta accertata, altresì, la disponibilità della società opposta di consegnare la nave, come emerge anche dalla corrispondenza inter partes del mese di gennaio
2018, versata in atti;
risulta inoltre, accertato che il ritiro dell'imbarcazione sia avvenuto solo il 19.11.2018 (Trib. di Pisa, Sent. n. 474/23).
Alla luce dell'istruttoria espletata, devono ritenersi provate, inoltre, le prestazioni relative alla movimentazione, alla custodia ed alla manutenzione ordinaria della nave lasciata all'interno del cantiere navale dopo la risoluzione del contratto e sino al mese di gennaio 2018 allorquando è stata emessa la fattura contestata. In primo luogo, depone in tal senso la mancata presentazione, senza addurre giustificati motivi, del legale rappresentante della società opponente, cui era stato deferito l'interrogatorio formale. Nel complesso degli elementi di prova acquisiti, può attribuirsi a tale condotta valore confessorio in relazione ai capitoli di prova deferiti ai sensi dell'art. 232 c.p.c.. Nello stesso senso si sono espressi i testi escussi. Il teste , consulente tecnico di tra l'altro, nel procedimento di A.T.P. Parte_1
intercorso tra le medesime parti, ha confermato che ad ottobre 2017 l'imbarcazione si trovava all'interno del capannone, posta parzialmente su un invaso metallico, e che, successivamente, era stata riposizionata sul piazzale, all'esterno del capannone, a pochi metri di distanza dal ciglio della banchina del cantiere presso il canale dei Navicelli. Ha dichiarato, inoltre, che l'esigenza di spostare la barca all'esterno era stata segnalata già alla prima o seconda riunione di ATP ed, infatti, le successive si erano svolte all'esterno, e ha confermato che “la copertura fu realizzata in capriate in tubo di TVC posta al di sopra del ponte più alto coperta da un telo di nylon”. Anche il teste , consulente dell'opposta, ha confermato che Tes_2 durante le lavorazioni l'imbarcazione era custodita all'interno del capannone e che, in seguito all'interruzione dei lavori, è stata trasportata all'esterno e messa in sicurezza con copertura termoretraibile;
ha aggiunto che l'area esterna al capannone “è di pertinenza della ed CP_1
è per questo che ci dobbiamo occupare della sicurezza;
Si tratta di un grande piazzale intorno alla Pt_2
e completamente recintato via terra ed è controllato con vigilanza privata 24 h su 24”. Ha, infine, confermato che “il personale della Società ha provveduto alla Controparte_1
custodia ed alla manutenzione ordinaria della nave nonché alla copertura della stessa a proprie spese”.
7. Sul quantum debeatur, soccorre la consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio, dalla quale non vi è motivo di discostarsi in quanto non è stata oggetto di particolari contestazioni delle parti oltre ad essere coerente e priva di apparenti vizi logici. Pertanto, avendo il C.T.U., all'esito degli accertamenti condotti, rilevato che le voci riportate nella fattura risultano in linea di massima congrui (vi sono scostamenti in lieve eccesso a fronte di scostamenti anche in lieve difetto), salvo la voce relativa alla movimentazione a carrelli (a fronte di un prezzo di €14.800 è stato ritenuto congruo un prezzo di €10875). In relazione alle voci sullo smaltimento dei rifiuti e sull'occupazione suolo, l'ausiliario non ha rinvenuto documentazione dalla quale desumere la correttezza del dato fatturato sebbene abbia ritenuto le somme richieste inferiori ai prezzi normalmente praticati. Alla luce dell'esame complessivo della relazione in cui vi sono voci sia in lieve eccesso che in lieve difetto deve ritenersi che la fattura riporti prezzi congrui.
Per tutto quanto dedotto l'opposizione va, pertanto, rigettata.
8. Le spese di lite e quelle di CTU seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri medi, tenuto conto del valore, con riduzione del 50% avuto riguardo alla natura della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa
Teresa Guerrieri, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, come in epigrafe proposta, così provvede:
1)rigetta l'opposizione; 2)condanna al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
delle spese di lite che liquida nella somma di € 7.052,00, Controparte_1
oltre spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge;
3)pone a carico di parte opponente le spese di CTU già liquidate con separato decreto.
Così deciso in Pisa, 19 giugno 2025
IL GIUDICE
Teresa Guerrieri