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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 25/09/2025, n. 1014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1014 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Barbara del Bono Presidente
Francesca Coccoli Consigliere rel.
Augusta Massima Cucina Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 21/2025 promossa da
(c.f.. ); Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Teresa Di Rocco
appellante
contro
(c.f. ); Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Rosario Panebianco
appellato
Per la riforma della sentenza n. 762/2024 emessa dal Tribunale di L'Aquila e pubblicata il 4 dicembre 2024.
In vista dell'udienza sostituita dallo scambio note scritte con termini fino al 24 giugno
2025, le parti hanno discusso e rassegnato le conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ed il collegio ha deciso la causa con il deposito telematico della sentenza, ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c.
Conclusioni dell'appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, disattesa ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione, previo riesame degli atti e dei verbali di primo grado e previa, ove di
necessità, ammissione delle prove richieste con la memoria ex rt.183, VI co n.2 c.p.c.:
in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 762/2024 emessa ex
art. 261 sexies c.p.c. dal Tribunale Civile di L'Aquila in data 03.12.2024, pubblicata il successivo 04.12.2024 e notificata in pari data, attesa la sussistenza dei presupposti di legge sia in relazione al fumus boni iuris che al periculum in mora;
nel merito, in accoglimento dei motivi di gravame ed in totale riforma della sentenza
n.7629/2024 emessa dal Tribunale Civile di L'Aquila in data 03.12.2024, pubblicata il successivo 04.12.2024 e notificata in pari data, rigettare tutte le domande spiegate in primo grado dal Sig. nei confronti della Sig.ra in Controparte_1 Parte_1 quanto infondate in fatto ed in diritto ed in ogni caso non provate;
condannare in ogni caso l'appellato al pagamento delle spese e delle competenze del doppio grado di giudizio”.
Conclusioni dell'appellato:
“ Voglia la Corte di appello L'Aquila, contrariis reiectis,
pag. 2/12 - in via preliminare, rigettare l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 762/2024 difettando i requisiti del fumus e del pregiudizio grave e irreparabile richiesti dall'art. 283 c.p.c.;
- in via principale e nel merito, respingere l'appello promosso da avverso Parte_1 la sentenza n. 762/2024 del Tribunale di L'Aquila, siccome infondato in fatto e diritto, e per l'effetto confermare la condanna di a immediatamente restituire ad Parte_1 la somma di € 16.900,00. Controparte_1
Con vittoria delle spese ed onorari del presente grado di giudizio”
FATTO E DIRITTO
Sentenza impugnata. Con sentenza n. 762/2024, pubblicata in data 4 dicembre 2024, il
Tribunale di L'Aquila accoglieva la domanda, formulata da di Controparte_1 condanna di alla restituzione in favore dell'attore della somma di euro Parte_1
16.900,00, corrispostale in data 6.3.2013 a titolo di prestito infruttifero.
1. Il primo giudice riteneva superata, nel caso di specie, la presunzione secondo la quale le attribuzioni effettuate da un coniuge in favore dell'altro in costanza della vita matrimoniale concorrono a realizzare il progetto di vita in comune e devono ritenersi pertanto irripetibili. Evidenziava a tal fine che le parti risultavano, all'epoca della incontestata dazione, uniti da vincolo coniugale in regime di separazione dei beni, e che pertanto in tale contesto il bonifico effettuato dal in favore della coniuge, con la causale di “prestito CP_1 infruttifero” ed al fine di consentirle l'acquisto di autovettura ad essa intestata e rimasta nella sua disponibilità esclusiva pur dopo la separazione personale dei coniugi, non poteva ricondursi all'ordinario dovere di solidarietà coniugale, trovando causa in un accordo restitutorio intervenuto tra i coniugi. In ragione del notevole tempo intercorso dall'epoca del prestito, disponeva l'immediata esigibilità del credito ex art. 1817 c.c. e condannava, infine, la convenuta al pagamento delle spese di lite.
pag. 3/12
3. Appello. Avverso la decisione di primo grado ha proposto appello sulla Parte_1 base dei seguenti motivi.
3.1 “Erroneità ed ingiustizia della impugnata pronuncia laddove ha accolto la domanda restitutoria proposta dall'attore -violazione degli artt. 1813, 1817, 143 e 2034
c.c. c.c. -travisamento probatorio e vizio di motivazione - violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 2727 e 2728 c.c anche in relazione alle norme sopra indicate - violazione e falsa applicazione dell'art. 215 c.c. - violazione degli artt.115 e 116 c.p.c.”.
Con tale motivo di gravame l'appellante censura l'impugnata sentenza laddove, nonostante la specifica contestazione da parte della del titolo della dazione e del _1 fondamento della pretesa restitutoria, sia con riferimento alla causa che all'impiego della somma per l'acquisto dell'autovettura, ha ritenuto assolto da parte dell'attore l'onere probatorio sullo stesso gravante, impropriamente inquadrando l'atto di disposizione patrimoniale a mezzo bonifico bancario nell'ambito del prestito infruttifero tra coniugi, in aperta violazione degli artt. 2727 e 2728 nonché dell' 2697 c.c.
3.2 “Violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla eccezione ad oggetto la validità degli accordi tombali intercorsi tra le parti in sede di separazione violazione degli artt. 1362 e sgg. cc. nonché dei principi di ermeneutica contrattuale - travisamento probatorio - violazione degli artt. 1321, 1965 c.c. - violazione dell'art.
215 c.c.”.
Con tale motivo l'appellante, ferma restando la contestazione in merito alla causa della dazione patrimoniale, censura in ogni caso la decisione appellata per avere affermato la ripetibilità della somma domandata, ingiustamente escludendo che la pretesa fatta valere dal risultava superata dai sopravvenuti accordi sottoscritti dai coniugi in CP_1 data 2 marzo 2016 e recepiti nella omologa delle condizioni della separazione personale.
3.3 “Omessa pronuncia ovvero, in subordine, apparente o comunque incongrua motivazione circa un punto decisivo della controversia per avere il Tribunale accolto la domanda restitutoria del Sig. obliterando il vaglio delle difese Controparte_1 spiegate dalla Sig.ra sulla validità degli accordi “tombali” ripassati in Parte_1
pag. 4/12 sede di separazione in linea con le prodromiche trattative e con il comportamento tenuto dalle parti nella fase precontrattuale”.
Facendo seguito alla doglianza espressa nella censura che precede, l'appellante lamenta in particolare l'omessa considerazione da parte del primo giudice, nell'opera di interpretazione delle condizioni concordate dai coniugi in sede di separazione personale, del comportamento tenuto dalle parti nella fase che aveva preceduto la formalizzazione degli accordi di separazione, contenenti regolazione definitiva di tutti i rapporti patrimoniali, e in particolare della proposta conciliativa avanzata dall'odierno appellato in data 8 gennaio 2015, contenente non già una mera indicazione di massima in ordine al futuro regolamento dei rapporti, ma una dettagliata indicazione del contenuto dell'accordo conciliativo in funzione preparatoria dello stesso, con la previsione espressa, tra l'altro, della rinuncia del alla restituzione dell'importo di euro CP_1
16.900,00.
3.4 “Erroneità ed ingiustizia della impugnata decisione in punto di regolazione e liquidazione delle spese processuali - violazione dell'art.91 c.p.c. nonché dell'art. 3 L.
794/42 in relazione agli artt. 2 e 4 D.M. 147/2022 e 2233 co. 2 c.c.”.
Censura, infine, l'appellante la sentenza del Tribunale ritenendola erronea ed ingiusta sia in punto di regolazione delle spese, laddove ha condannato la convenuta a rifonderle all'attore sia, in ogni caso, in ragione della incongruità della liquidazione del corrispettivo rispetto alla attività compiutamente svolta ed alla importanza e peculiarità della questione decisa.
4. Si è costituito in giudizio contestando quanto dedotto Controparte_1 dall'appellante e chiedendo il rigetto dell'appello, perché manifestamente infondato in fatto ed in diritto, e sollecitando l'integrale conferma della sentenza impugnata, con condanna di al pagamento delle spese di lite. Parte_1
5. Motivi della decisione.
L'appello è infondato e deve essere rigettato per i seguenti motivi.
pag. 5/12 5.1. L'appellante contesta l'impugnata sentenza in primo luogo dolendosi dell'errata valutazione delle risultanze istruttorie da parte del primo giudice: sostiene che una corretta valutazione degli elementi effettivamente provati, alla luce delle contestazioni puntualmente sollevate da parte convenuta, avrebbe condotto al rigetto della domanda restitutoria a causa dell'omessa prova del titolo della dazione, difettando in radice l'evidenza di un accordo restitutorio, oltre che della destinazione delle somme all'acquisto di un'autovettura di proprietà esclusiva della , circostanza questa _1 erroneamente ritenuta dal giudice come accertata e impropriamente valorizzata a sostegno della individuazione della causa del trasferimento monetario nel prestito tra privati.
Afferma, in particolare, l'appellante che la causa della dazione delle somme andrebbe invece correttamente ricercata nel dovere dei coniugi di contribuire ai bisogni della famiglia, così come sancito dall'art. 143 c.c. in tema di “Diritti e doveri reciproci dei coniugi”, o comunque nell'adempimento di una obbligazione naturale ex art. 2034 c.c., che preclude la ripetizione di quanto è stato spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali o sociali.
La censura è infondata.
5.2 Pare opportuno prendere le mosse dalla previsione contenuta nel terzo comma dell'art. 143 c.c., invocato dall'appellante, che così dispone: « Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze ed alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia». In tale ambito, nella applicazione giurisprudenziale di legittimità, la "capacità di lavoro professionale" è parificata alla "capacità di lavoro domestico”, il dovere di contribuzione è per i "bisogni della famiglia" e, dunque, va inteso non nell'interesse esclusivo dell'altro coniuge, ma in senso solidaristico, cioè nell'interesse collettivo della famiglia, ed ampio, l'obbligo contributivo viene ricondotto alla categoria degli obblighi di natura personale in quanto, se è vero che esso ha un contenuto economico, la sua funzione è quella di adempiere all'obbligo di natura personale, ossia quello della solidarietà familiare.
pag. 6/12 5.3 Le difficoltà interpretative nascono, tuttavia, dalla circostanza che, come evidenziato dalla Corte di legittimità (Cass. n. 5385/2023), “non esiste norma che stabilisca la misura minima del contributo che ciascun coniuge è tenuto a fornire alla famiglia;
come pure non esiste norma che stabilisca come devono essere distribuiti tra i coniugi i diversi pagamenti che accompagnano lo svolgersi della vita ordinaria della maggior parte delle famiglie” … “Sotto l'aspetto economico, per determinare l'entità della contribuzione, rilevano in primo luogo le "sostanze' di cui dispone ciascun coniuge
(ragion per cui il coniuge, che percepisce uno stipendio più alto, assume generalmente in famiglia l'impegno monetario di maggiore consistenza), ma occorre tener conto anche degli apporti effettuati da ciascun coniuge al momento delle nozze, nonché della circostanza che, come già rilevato, l'obbligo di contribuzione può essere assolto non soltanto con l'attività lavorativa professionale o mettendo a disposizione beni personali
(come la casa o l'auto), ma anche il lavoro casalingo”.
Come ben evidenziato nella pronuncia di legittimità della Suprema Corte n. 5385/2023, pure richiamata dal primo giudice, “L'applicazione del dovere di contribuzione è particolarmente delicata nei casi di cessazione della comunione di vita tra i coniugi, nei quali occorre ricostruire ex post le vicende della vita familiare, cercando di distinguere tra elargizioni ingiustificate e contribuzioni ai bisogni familiari: in tutti questi casi, invero, le attribuzioni in costanza di matrimonio introducono non di rado il tema delle
"restituzioni".
In un tale contesto “la necessità di soluzioni differenziate discende non soltanto dal diverso contenuto degli accordi che possono in concreto intervenire tra i coniugi, ma anche dalla diversa natura del bene (mobile — immobile) di volta in volta in contestazione, dello strumento giuridico in concreto utilizzato (contratto di donazione, liberalità indirette, cointestazioni di diritti, ecc.) nonché della convenzione matrimoniale in concreto adottata”.
Prosegue la Corte evidenziando che “In via generale ed astratta, può soltanto affermarsi che sono irripetibili tutte quelle attribuzioni che sono state eseguite per concorrere a realizzare un progetto di vita in comune. L'erogazione (eccessiva o non) si
pag. 7/12 presume effettuata in ragione di un comune progetto di convivenza: diviene così irripetibile in quanto sorretta da una giusta causa. Sarà onere della parte che pretende di ottenere la restituzione della somma dimostrare l'eventuale causa diversa (ad esempio, un prestito) in ragione della quale l'operazione economica era stata attuata in costanza di rapporto coniugale o di convivenza”.
5.4 Ebbene, è proprio facendo corretta e coerente applicazione di tali principi che il
Tribunale aquilano ha ritenuto che il titolo della dazione in esame esulasse dal novero delle obbligazioni solidaristiche di carattere familiare, rientrando invece pienamente nella fattispecie del prestito infruttifero tra privati.
In fatto emerge dalla documentazione in atti, e la circostanza non è oggetto di contestazione tra le parti, che in data 6 marzo 2013 ha trasferito Controparte_1
l'importo di euro 16.900,00 dal proprio libretto personale al conto corrente di _1
. Tale trasferimento è avvenuto mediante bonifico bancario recante la causale
[...]
“prestito infruttifero”. Le parti risultavano all'epoca dei fatti coniugate in regime di separazione dei beni.
Muovendo da tali elementi certi, il giudice di prime cure ha innanzitutto correttamente inquadrato la vicenda traslativa nell'ambito di una coppia che aveva scelto il regime patrimoniale della separazione dei beni, caratterizzata dal mantenimento in capo a ciascuno dei coniugi della titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio, scelta che pur non determinando di per sé una attenuazione dei doveri di solidarietà familiare, tuttavia, come espressamente ritenuto dalla Corte di legittimità nella pronuncia richiamata, costituisce forte strumento di individuazione del confine tra la dazione che costituisce adempimento di obbligazione solidaristica e quella implicante invece l'insorgere di un dovere restitutorio da parte del destinatario.
Ed in tal senso depone anche la non modesta consistenza dell'importo, in difetto di prova e finanche di allegazione di disponibilità patrimoniali dei coniugi fuori dall'ordinario; basti considerare che nel 2013 il reddito medio delle famiglie italiane era pari a 24.215,00 euro l'anno (circa 2.017 euro al mese), secondo i dati Istat.
pag. 8/12 Decisivo elemento di prova, in un tale contesto, è stata inoltre correttamente ritenuta l'indicazione della causale del bonifico, da parte del disponente, quale “prestito infruttifero”. Tale specificazione, sebbene unilateralmente effettuata dal CP_1 non richiedendosi requisiti formali per il contratto di mutuo tra privati, può ritenersi tacitamente accettata dalla beneficiaria del trasferimento monetario, in uno con l'accettazione della somma.
In seno all'evidenziato quadro probatorio assume, infine, forte valore indiziario la circostanza temporale dell'acquisto di un'autovettura da parte della appena due _1 giorni dopo la disposizione del bonifico, consentendo di ritenere ragionevole la prospettazione in tal senso offerta dal e il conseguente rafforzamento della CP_1 individuazione causale del trasferimento di somme non già in una obbligazione solidaristica di carattere familiare, ma in un prestito destinato a contribuire all'acquisto di un bene mobile registrato ricadente nella titolarità esclusiva dell'acquirente, in virtù del vigente regime patrimoniale di separazione dei beni.
Correttamente, dunque, il giudice di primo grado ha ricondotto la fattispecie in esame al mutuo, così come previsto e disciplinato dall'art. 1813 c.c., ossia al “.. contratto col quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità”.
5.5 Per ragioni di connessione si ritiene utile esaminare congiuntamente il secondo ed il terzo motivo di appello, che ad avviso di questa Corte risultano fondati.
Con essi l'appellante, ferma restando la contestazione in merito alla causa della dazione patrimoniale, censura in ogni caso la decisione appellata per avere affermato la ripetibilità della somma oggetto di domanda restitutoria, ingiustamente escludendo che la pretesa fatta valere dal fosse stata superata dai sopravvenuti accordi CP_1 sottoscritti dai coniugi in data 2 marzo 2016 e recepiti nella omologa delle condizioni della separazione personale.
Tali doglianze appaiono fondate, risultando omessa da parte del primo giudice, in sede di interpretazione delle condizioni concordate dai coniugi ed oggetto di omologa nella separazione personale, la considerazione del dato letterale e complessivo dell'accordo,
pag. 9/12 anche alla luce del comportamento tenuto dalle parti nella fase che aveva preceduto la formalizzazione delle condizioni della separazione, contenenti regolazione definitiva di tutti i rapporti patrimoniali, e in particolare della proposta conciliativa avanzata dall'odierno appellato in data 8 gennaio 2015 (verosimilmente 8 gennaio 2016, considerati i riferimenti temporali contenuti nel testo della lettera, ed in particolare la formulazione in risposta alla nota di controparte del 28.12.2015).
Emerge dalla lettura delle condizioni della separazione personale che con esse i coniugi, che sebbene in regime di separazione dei beni erano comproprietari dell'appartamento adibito a casa coniugale, vollero obbligarsi a sciogliere detta comunione e, come espressamente indicato non solo “al fine di risolvere compiutamente la crisi coniugale”, ma anche “a totale definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi”, pattuirono che la avrebbe ceduto al coniuge la propria quota del 50% dell'immobile dietro il _1 corrispettivo in denaro di € 60.000,00, obbligandosi così ad un trasferimento che, come ulteriormente ribadito nelle condizioni concordate dalle parti, trovava “.. la propria causa nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi all'atto della separazione e dello scioglimento della comunione legale”.
Il dato letterale della “totale definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi” introduce un concetto, evincibile dalla complessiva volontà conciliativa e definitoria espressa dagli accordi omologati, ulteriore rispetto a quello del mero scioglimento della comunione ricadente sul singolo bene immobile acquistato in comproprietà tra i coniugi. Una tale interpretazione, derivante dal già chiaro significato complessivo degli accordi, atto ad escludere pendenze aventi ad oggetto pretese economiche pregresse tra le parti, è utilmente avvalorata dal contenuto della proposta conciliativa dell'8 gennaio
2016, trasmessa dal legale del ai legali della nel corso delle trattative: CP_1 _1 in essa si legge che, pur partendo da un valore complessivo dell'immobile pari a euro
150.000,00, con conseguente valore della quota di euro 75.000,00, e pur considerando che, in virtù dei ratei di mutuo corrisposti dal lo stesso avrebbe dovuto CP_1 corrispondere per l'acquisto della quota della coniuge il minor importo di euro
56.297,00, tuttavia al fine di favorire una definizione globale della vicenda e di raggiungere gli accordi di separazione l'odierno appellato proponeva la corresponsione pag. 10/12 proprio di una somma di euro 60.000,00, “rinunciando al contempo alla restituzione sia della differenza tra il maggior anticipo da lui versato all'atto dell'acquisto dell'immobile rispetto a quello corrisposto dalla sig.ra , sia della somma di euro _1
16.900,00 accreditata alla signora a titolo di prestito infruttifero e ad oggi non _1 ancora restituita, sebbene formalmente richiesta con nota del 10.09.2015”.
La circostanza che l'accordo di separazione personale intervenuto di lì a poco ed omologato dal Tribunale di L'Aquila l'8 marzo 2016, pur non contenendo un esplicito riferimento alla rinuncia al credito da parte del ed alle modalità di CP_1 quantificazione del corrispettivo determinato per l'acquisto della quota di proprietà della
, abbia recepito la quantificazione in euro 60.000,00 offre, dunque, ulteriore _1 elemento di interpretazione della già chiara volontà di definire i pregressi rapporti patrimoniali tra le parti, e dunque di ritenere estinta l'obbligazione restitutoria sorta in capo alla a seguito del prestito oggetto di causa. _1
6. In conclusione l'appello, assorbita ogni altra questione ed eccezione sollevata nel presente grado di giudizio, deve essere accolto, con integrale riforma della sentenza impugnata e conseguente rigetto delle domande formulate in primo grado da
[...]
CP_1
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico di quest'ultimo con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio, fatta esclusione della fase istruttoria in secondo grado, in quanto non svolta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di L'Aquila n. 762/2024, pubblicata in data 4 dicembre 2024, nei confronti di ogni altra istanza disattesa, così provvede: Controparte_1
1) in accoglimento dell'appello e in integrale riforma della sentenza impugnata, rigetta le domande formulate da con citazione introduttiva del Controparte_1 giudizio di primo grado;
pag. 11/12 2) condanna a rifondere a le spese dei due Controparte_1 Parte_1 gradi di giudizio che per il primo grado quantifica in euro 4.200,00 per compensi, e per il presente grado in euro 3.966,00 per compensi, per entrambi i gradi oltre al 15% di spese generali ed Iva e cap come per legge.
Così deciso nella Camera di consiglio del 23 settembre 2025
Consigliere est.
Francesca Coccoli
Presidente
Barbara Del Bono
pag. 12/12