Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVIII, sentenza 16/01/2026, n. 491
CGT2
Sentenza 16 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Decadenza dal potere impositivo

    La Corte ha ritenuto tempestivo l'avviso di accertamento, applicando la sospensione dei termini dovuta alla pandemia da COVID-19.

  • Rigettato
    Eccesso di potere e mancato soddisfacimento dell'onere della prova da parte dell'Ufficio

    La Corte ha ritenuto che il consorzio avesse l'obbligo di ribaltare i costi sulle consorziate e che l'omesso ribaltamento abbia comportato l'omessa fatturazione e il mancato addebito dell'IVA, generando un credito IVA non dovuto. Ha inoltre evidenziato che il ribaltamento era previsto dallo Statuto.

  • Altro
    Indeducibilità delle perdite su crediti

    La Corte ha confermato la legittimità del recupero per perdite su crediti nei confronti della società De.Com. s.r.l. in concordato, ritenendo che la certezza dell'irrecuperabilità si sia verificata nel 2015. Ha invece ritenuto deducibili i crediti verso Società_2 s.r.l., Società_3 s.r.l. e T.EL. s.r.l. per i quali sono stati annullati parzialmente l'avviso di accertamento.

  • Rigettato
    Responsabilità di soci e amministratori

    La Corte ha ritenuto che la questione della responsabilità dei soci non fosse pertinente nel giudizio di impugnazione dell'avviso di accertamento notificato alla società, poiché tale accertamento è volto a costituire un titolo verso la società, presupposto per un eventuale successivo accertamento verso i soci.

  • Accolto
    Conservazione dei poteri del liquidatore

    La Corte ha riconosciuto la legittimazione del liquidatore a stare in giudizio per la società cancellata, riformando la pronuncia di primo grado.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVIII, sentenza 16/01/2026, n. 491
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 491
    Data del deposito : 16 gennaio 2026

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