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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/05/2025, n. 3957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3957 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G.45749/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Barbuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g.45749/2024 promossa da
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante in carica, ing. , elettivamente domiciliato in VIA DEI BOSSI 4, Parte_2
MILANO, presso lo studio dell'avv. PONTREMOLI RICCARDO ), che lo C.F._1
rappresenta e difende per procura allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo,
ATTORE OPPONENTE contro
C.F. ), in persona del legale rappresentante in carica, dott. , CP_1 P.IVA_2 CP_2
elettivamente domiciliato in PIAZZA GRANDI 3, MILANO, presso lo studio dell'avv. RIVOLTA
VINCENZO ANGELO ), che lo rappresenta e difende per procura allegata C.F._2
alla comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per l'attore opponente:
Piaccia al Tribunale Ill.mo, disattesa e rigettata ogni diversa e contraria istanza, deduzione, eccezione, così GIUDICARE I. in via principale: (a) accertare e dichiarare l'insussistenza in capo a nei CP_1
Contr confronti di del credito azionato in via monitoria per le ragioni meglio espresse in narrativa;
(b) per l'effetto, revocare e privare di qualsiasi effetto giuridico il decreto ingiuntivo n.10370/2024 del pagina 1 di 3 24/07/2024 (RG n.25766/2024) emesso dal Tribunale di Milano;
II. In via riconvenzionale: (c) Contr accertare e dichiarare l'inadempimento di alle obbligazioni assunte nei confronti di e CP_1 quindi la sua responsabilità contrattuale per le condotte tutte sopra esposte in narrativa e, per l'effetto, Contr condannare (in persona del legale rappresentante pro tempore) a risarcire a il danno CP_1
subito pari ad euro 70.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia (anche con valutazione equitativa ex art.1226 cod. civ.), oltre interessi legali dalla data della domanda e interessi moratori ex art.1284, IV co., c.c. dalla data della domanda fino al soddisfo e oltre rivalutazione monetaria dalla data della domanda, anche ex art.1224. co 2 cod. civ.; III. in ogni caso, condannare al pagamento in CP_1
Contr favore di delle spese di causa e del compenso di difesa del presente giudizio di merito, oltre rimborso forfettario spese generali ex D.M. 55/2014 nella misura del 15%, C.P.A. e I.V.A.
Per il convenuto opposto:
In via pregiudiziale: accertato che la costituzione in giudizio dell'attrice opponente è avvenuta oltre i termini di legge, dichiarare l'improcedibilità della causa, e conseguentemente, dichiarare esecutivo il decreto ingiuntivo n 14017/2024 del Tribunale di Milano;
in via preliminare: accertato e dichiarato che l'opposizione avversaria difetta dei requisiti di cui all'art.648 c.p.c., ordinare l'esecuzione provvisoria del suddetto decreto ingiuntivo;
nel merito: accertata e dichiarata l'infondatezza dell'opposizione di rigettare ogni domanda formulata dall'attrice Controparte_4
opponente e, conseguentemente, dichiarare esecutivo il suddetto decreto ingiuntivo;
in ogni caso: condannare al pagamento delle spese di lite, comprese di tutti gli oneri e Controparte_4
maggiorazioni di legge;
condannare al risarcimento del danno nei Controparte_4
confronti di ai sensi e per gli effetti di cui all'art.96 c.p.c. da liquidarsi anche in via CP_1
equitativa nell'importo ritenuto di giustizia.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato a controparte in data 27.11.2024 la Parte_1
ha opposto il decreto ingiuntivo n.14017/2024 del 16.10.2024, notificato in data 18.10.2024, iscrivendo, tuttavia, a ruolo la causa d'opposizione soltanto in data 20.12.2024, ben oltre il termine di cui all'art.165 cpc, in scadenza al 07.12.2024.
Costituitosi, il ricorrente opposto ha,a anzitutto, eccepito l'improseguibilità del giudizio CP_1
d'opposizione, per tardiva iscrizione a ruolo, concludendo nel merito per il rigetto dell'opposizione.
All'udienza del 14.05.2025 le parti hanno chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione, previa rinuncia ai termini per atti conclusivi, precisando le conclusioni come da rispettivi atti di costituzione.
pagina 2 di 3 Ciò posto, l'opposizione è all'evidenza improseguibile, per tardiva iscrizione a ruolo -così come risulta per tabulas e non è contestato dall'opponente -ed il decreto opposto dev'essere perciò dichiarato esecutivo, ex art.647 cpc, come da istanza dell'opposto (in tal senso, Cass.n.16117/'06 e n.849/'00).
Quanto alla domanda riconvenzionale svolta dall'opponente, volta al ristoro del danno che l'opponente riferisce al dedotto inadempimento dell'opposto, e posto a fondamento dell'opposizione al decreto, la stessa è inammissibile, poiché implica l'accertamento dell'inadempimento che non può essere più esaminato, essendo divenuto definitivo il decreto che ingiunge il pagamento del prezzo di servizi oggetto della controprestazione gravante sull'opposto, che, appunto, non può più essere contestata.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ex art.91 cpc, e sono liquidate come in dispositivo, secondo vigente tabella forense;
non vi sono i requisiti per la condanna dell'opponente ex art.96 cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara improseguibile l'opposizione proposta dall'opponente Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n.14017/2024 del 16.10.2024, emesso dal Tribunale di
[...]
Milano in favore del ricorrente opposto che, perciò, dichiara esecutivo ex art.647 CP_1
primo comma primo inciso cpc;
altresì, dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale dell'opponente;
2) condanna parte opponente a rimborsare a parte opposta le spese di lite dell'opposizione, liquidate in €3.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge.
Milano, 15 maggio 2025
Il Giudice
Vincenzo Barbuto
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Barbuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g.45749/2024 promossa da
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante in carica, ing. , elettivamente domiciliato in VIA DEI BOSSI 4, Parte_2
MILANO, presso lo studio dell'avv. PONTREMOLI RICCARDO ), che lo C.F._1
rappresenta e difende per procura allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo,
ATTORE OPPONENTE contro
C.F. ), in persona del legale rappresentante in carica, dott. , CP_1 P.IVA_2 CP_2
elettivamente domiciliato in PIAZZA GRANDI 3, MILANO, presso lo studio dell'avv. RIVOLTA
VINCENZO ANGELO ), che lo rappresenta e difende per procura allegata C.F._2
alla comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per l'attore opponente:
Piaccia al Tribunale Ill.mo, disattesa e rigettata ogni diversa e contraria istanza, deduzione, eccezione, così GIUDICARE I. in via principale: (a) accertare e dichiarare l'insussistenza in capo a nei CP_1
Contr confronti di del credito azionato in via monitoria per le ragioni meglio espresse in narrativa;
(b) per l'effetto, revocare e privare di qualsiasi effetto giuridico il decreto ingiuntivo n.10370/2024 del pagina 1 di 3 24/07/2024 (RG n.25766/2024) emesso dal Tribunale di Milano;
II. In via riconvenzionale: (c) Contr accertare e dichiarare l'inadempimento di alle obbligazioni assunte nei confronti di e CP_1 quindi la sua responsabilità contrattuale per le condotte tutte sopra esposte in narrativa e, per l'effetto, Contr condannare (in persona del legale rappresentante pro tempore) a risarcire a il danno CP_1
subito pari ad euro 70.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia (anche con valutazione equitativa ex art.1226 cod. civ.), oltre interessi legali dalla data della domanda e interessi moratori ex art.1284, IV co., c.c. dalla data della domanda fino al soddisfo e oltre rivalutazione monetaria dalla data della domanda, anche ex art.1224. co 2 cod. civ.; III. in ogni caso, condannare al pagamento in CP_1
Contr favore di delle spese di causa e del compenso di difesa del presente giudizio di merito, oltre rimborso forfettario spese generali ex D.M. 55/2014 nella misura del 15%, C.P.A. e I.V.A.
Per il convenuto opposto:
In via pregiudiziale: accertato che la costituzione in giudizio dell'attrice opponente è avvenuta oltre i termini di legge, dichiarare l'improcedibilità della causa, e conseguentemente, dichiarare esecutivo il decreto ingiuntivo n 14017/2024 del Tribunale di Milano;
in via preliminare: accertato e dichiarato che l'opposizione avversaria difetta dei requisiti di cui all'art.648 c.p.c., ordinare l'esecuzione provvisoria del suddetto decreto ingiuntivo;
nel merito: accertata e dichiarata l'infondatezza dell'opposizione di rigettare ogni domanda formulata dall'attrice Controparte_4
opponente e, conseguentemente, dichiarare esecutivo il suddetto decreto ingiuntivo;
in ogni caso: condannare al pagamento delle spese di lite, comprese di tutti gli oneri e Controparte_4
maggiorazioni di legge;
condannare al risarcimento del danno nei Controparte_4
confronti di ai sensi e per gli effetti di cui all'art.96 c.p.c. da liquidarsi anche in via CP_1
equitativa nell'importo ritenuto di giustizia.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato a controparte in data 27.11.2024 la Parte_1
ha opposto il decreto ingiuntivo n.14017/2024 del 16.10.2024, notificato in data 18.10.2024, iscrivendo, tuttavia, a ruolo la causa d'opposizione soltanto in data 20.12.2024, ben oltre il termine di cui all'art.165 cpc, in scadenza al 07.12.2024.
Costituitosi, il ricorrente opposto ha,a anzitutto, eccepito l'improseguibilità del giudizio CP_1
d'opposizione, per tardiva iscrizione a ruolo, concludendo nel merito per il rigetto dell'opposizione.
All'udienza del 14.05.2025 le parti hanno chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione, previa rinuncia ai termini per atti conclusivi, precisando le conclusioni come da rispettivi atti di costituzione.
pagina 2 di 3 Ciò posto, l'opposizione è all'evidenza improseguibile, per tardiva iscrizione a ruolo -così come risulta per tabulas e non è contestato dall'opponente -ed il decreto opposto dev'essere perciò dichiarato esecutivo, ex art.647 cpc, come da istanza dell'opposto (in tal senso, Cass.n.16117/'06 e n.849/'00).
Quanto alla domanda riconvenzionale svolta dall'opponente, volta al ristoro del danno che l'opponente riferisce al dedotto inadempimento dell'opposto, e posto a fondamento dell'opposizione al decreto, la stessa è inammissibile, poiché implica l'accertamento dell'inadempimento che non può essere più esaminato, essendo divenuto definitivo il decreto che ingiunge il pagamento del prezzo di servizi oggetto della controprestazione gravante sull'opposto, che, appunto, non può più essere contestata.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ex art.91 cpc, e sono liquidate come in dispositivo, secondo vigente tabella forense;
non vi sono i requisiti per la condanna dell'opponente ex art.96 cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara improseguibile l'opposizione proposta dall'opponente Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n.14017/2024 del 16.10.2024, emesso dal Tribunale di
[...]
Milano in favore del ricorrente opposto che, perciò, dichiara esecutivo ex art.647 CP_1
primo comma primo inciso cpc;
altresì, dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale dell'opponente;
2) condanna parte opponente a rimborsare a parte opposta le spese di lite dell'opposizione, liquidate in €3.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge.
Milano, 15 maggio 2025
Il Giudice
Vincenzo Barbuto
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