Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 28/05/2025, n. 750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 750 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1911/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
Dr. Giuseppe Rini Presidente
D.ssa Rossana Musumeci Giudice
D.ssa Claudia Musola Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 1911 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, posta in deliberazione all'udienza del 21.05.2025 e promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Palermo, via Rodi n. 1, presso lo studio dell'Avv. Vittorio Giralucci, che lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti
-RICORRENTE-
CONTRO
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Palermo, via Giuseppe Alessi n. 25, presso lo studio dell'Avv.
Maria Alda Di Stefano, che la rappresenta e difende in forza di mandato in atti
-RESISTENTE-
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
OGGETTO: divorzio contenzioso – trasformato pagina 1 di 3
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.09.2024 e ritualmente notificato, ha Parte_1
chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con
, in data 29.07.1995 a Monreale (PA), regolarmente trascritto nei Controparte_1
registri degli atti di matrimonio del predetto comune, anno 1995, al n. 127, P. II, serie A, dal quale sono nati i figli nato a [...] il [...] e , nato Persona_1 Persona_2
a Palermo il 19.06.2001, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, senza formulare ulteriori domande di carattere economico.
Si è costituita in giudizio la resistente, la quale ha aderito alla domanda di divorzio avanzata dal coniuge, rinunciando all'assegno divorzile, in quanto economicamente indipendente.
All'udienza del 21.05.2025, fissata per l'espletamento del tentativo di conciliazione, le parti, preliminarmente, hanno chiesto la trasformazione del rito, rappresentando di aver raggiunto, nelle more del giudizio, un accordo sulla domanda di divorzio, chiedendo la sola pronuncia sullo status, senza la previsione di alcun onere economico;
pertanto, le parti sono state sentite dapprima separatamente e poi congiuntamente, ed il tentativo espletato è risultato vano.
Quindi il Giudice delegato, disposta la trasformazione del rito, ha rimesso la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
L'Ufficio del Pubblico Ministero, cui la pendenza del procedimento è stata ritualmente comunicata, non ha manifestato volontà contraria all'accoglimento del ricorso.
IN DIRITTO SI OSSERVA
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda, che, tuttavia, deve essere riqualificata in “cessazione degli effetti civili del matrimonio”, poiché le parti hanno contratto matrimonio concordatario. Ed infatti
-la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Termini Imerese, nel procedimento di separazione consensuale n.1675/2015;
-la separazione tra le parti è stata omologata dal medesimo Tribunale con decreto n.
18265/2015 del 10.11.2015, depositato il 10.12.2015;
pagina 2 di 3 -i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio all'udienza del 21.05.2025.
Le condizioni di cui sopra vanno omologate, in quanto non contrarie al buon costume né all'ordine pubblico ed a disposizioni di legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
La presente sentenza, non impugnabile né dalle parti né dal pubblico ministero, deve essere immediatamente eseguita a cura del cancelliere.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
• dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 29.07.1995 a
Monreale, da , nato a [...] il [...] e , nata Parte_1 Controparte_1
a Palermo il 29.04.1971, regolarmente trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di Monreale, anno 1995, al n.127, parte II, serie A, alle condizioni concordate dalle parti all'udienza del 21.05.2025, che devono qui intendersi riportate e trascritte.
• dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Così deciso in Termini Imerese, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, in data 27.5.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Claudia Musola Giuseppe Rini
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