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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/09/2025, n. 12716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12716 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In persona del giudice unico, dott.ssa Clelia Testa Piccolomini, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 52762 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021, posta in decisione all'udienza del 09.06.2025 svoltasi con la modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., e vertente
TRA
p. iva , in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t, rappresentata e difesa dall'avv. Tatiana Della Marra ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo p.e.c. , per procura Email_1
allegata all'atto di citazione in appello;
appellante
E
(c.f. ), contumace;
Controparte_1 C.F._1
appellato
Oggetto: Appello avverso la sentenza del giudice di pace di Roma n. 17028/2021.
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 09.06.2025, parte appellante concludeva come da note depositate.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 17028/2021 del Giudice di Pace di Roma, depositata in data 21.07.2021, con la quale era stata rigettata la domanda risarcitoria di , per danni conseguito ad un disguido nella riconsegna del Controparte_1 bagaglio da stiva sulla tratta Milano–Denpasar, e disposta la compensazione delle spese.
Deduceva l'appellante la nullità parziale della pronuncia di primo grado per: i)- violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in quanto il Giudice aveva compensato le spese, nonostante la soccombenza del senza che ricorressero le ipotesi di deroga CP_1
al principio di soccombenza;
ii)- violazione dell'art. 132 c.p.c., in ragione dell'omessa motivazione della compensazione delle spese del giudizio.
Evidenziava infatti che la questione trattata non presentava il carattere dell'assoluta novità e che non erano sopraggiunti mutamenti giurisprudenziali su questioni dirimenti né sussistevano gravi ed eccezionali ragioni tali da giustificare la compensazione delle spese.
Concludeva, quindi, chiedendo “1 Contrariis reiectis 2 In parziale riforma della sentenza impugnata condannare l'appellato alla rifusione delle spese di lite in capo al procuratore antistatario. 3 Con vittoria delle spese anche del grado di appello, e loro attribuzione al procuratore antistatario.”.
Dichiarata la contumacia del convenuto che, nonostante la regolare e tempestiva notifica dell'atto di appello presso il difensore, non si costituiva in giudizio, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 09.06.2025, con assegnazione del termine di 60 giorni per il deposito della comparsa conclusionale, scaduto in data 08.09.2025.
*******
L'odierno appello riguarda esclusivamente la regolazione delle spese, considerato che il giudice di Pace ha respinto la domanda risarcitoria svolta in primo grado dall'odierno appellato e che sul punto non risulta proposto appello, così da doversi ritenere ormai coperto da giudicato il disposto rigetto.
Il Giudice di Pace ha così motivato la prevista compensazione “Spese compensate, valutati i profili e le eccezioni formulate dalle parti sul rapporto contrattuale intercorso” (cfr. pag. 2 sentenza del Giudice di pace di Roma n. 17028/2021, allegata all'atto di citazione in appello). L'appello è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
L'art. 91 c.p.c. enuncia il principio secondo cui le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte soccombente, mentre il successivo art. 92 comma 2
c.p.c. individua le ipotesi in cui è possibile derogare al richiamato principio, prevedendo che: “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.”
Detta disposizione normativa è stata oggetto della sentenza additiva, n. 77/2018, della
Corte Costituzionale, che ha, altresì, previsto la possibilità di derogare alla regola della soccombenza anche al di fuori delle ipotesi tipiche elencate dalla norma, in presenza di analoghe gravi ed eccezionali ragioni desumibili dal caso concreto, qualificando così la compensazione come evento eccezionale.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ritiene che: “In tema di spese giudiziali, ai sensi dell'art 92 c.p.c., nella formulazione vigente "ratione temporis", le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica (nella specie, "la natura della controversia e le alterne vicende dell'iter processuale") inidonea a consentire il necessario controllo.” cfr. Cass. ord.
n. 22310/2017.
Ai sensi dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c., inoltre, è previsto che ogni parte della sentenza debba essere sorretta da chiara ed esaustiva motivazione, al fine di consentire alle parti di comprendere le ragioni della decisione.
Ebbene, non si rinviene nel capo di sentenza impugnato l'indicazione delle specifiche ragioni in base alle quali i profili e le eccezioni formulate dalle parti nel giudizio di primo grado abbiano condotto il Giudice alla decisione di compensare le spese, risultando, quindi, omessa la motivazione sul punto.
Considerato inoltre che è risultato soccombente in primo grado e Controparte_1
che, dalla sentenza e dagli atti, non è evincibile alcuna delle ragioni che, ai sensi del richiamato art. 92 c.p.c., possa giustificare la disposta compensazione, in accoglimento dell'appello, deve disporsi la parziale riforma della sentenza di primo grado e la condanna del al pagamento delle spese nella misura indicata in CP_1
dispositivo
La fondatezza dell'appello giustifica altresì la condanna dell'appellato al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio sono liquidate in dispositivo, in base al DM
n. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 entrato in vigore nel corso del giudizio (cfr. Cass., Sez. Un. Civ., sentenza n. 17405 del 12.10.2012; n. 13628 del
2.7.2015), in considerazione delle spese risultanti dai fascicoli, del valore della causa, della semplicità dei giudizi e delle attività svolte in ciascuno, rilevando che tanto in primo quanto in secondo grado non è stata svolta attività istruttoria. Va inoltre disposta la distrazione delle spese in favore del difensore di Parte_1
avv. Della Marra Tatiana, dichiaratasi antistataria.
[...]
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento dell'appello proposto da ed in Parte_1
parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice di pace di Roma n. 17028/2021:
• condanna al pagamento delle spese del primo grado di Controparte_1
giudizio, nella misura di € 43,00 per spese ed € 150,00 per compensi, oltre al
15% a titolo di spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Tatiana Della Marra dichiaratasi antistataria;
• Condanna al pagamento delle spese processuali del secondo Controparte_1
grado di giudizio, nella misura di € 64,50 per spese e € 232,00 per compensi, oltre al 15% a titolo di spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Tatiana Della Marra dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Roma il 17/09/2025
Il Giudice dott.ssa Clelia Testa Piccolomini Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario
Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Alberta Sassara Ulivari.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In persona del giudice unico, dott.ssa Clelia Testa Piccolomini, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 52762 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021, posta in decisione all'udienza del 09.06.2025 svoltasi con la modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., e vertente
TRA
p. iva , in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t, rappresentata e difesa dall'avv. Tatiana Della Marra ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo p.e.c. , per procura Email_1
allegata all'atto di citazione in appello;
appellante
E
(c.f. ), contumace;
Controparte_1 C.F._1
appellato
Oggetto: Appello avverso la sentenza del giudice di pace di Roma n. 17028/2021.
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 09.06.2025, parte appellante concludeva come da note depositate.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 17028/2021 del Giudice di Pace di Roma, depositata in data 21.07.2021, con la quale era stata rigettata la domanda risarcitoria di , per danni conseguito ad un disguido nella riconsegna del Controparte_1 bagaglio da stiva sulla tratta Milano–Denpasar, e disposta la compensazione delle spese.
Deduceva l'appellante la nullità parziale della pronuncia di primo grado per: i)- violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in quanto il Giudice aveva compensato le spese, nonostante la soccombenza del senza che ricorressero le ipotesi di deroga CP_1
al principio di soccombenza;
ii)- violazione dell'art. 132 c.p.c., in ragione dell'omessa motivazione della compensazione delle spese del giudizio.
Evidenziava infatti che la questione trattata non presentava il carattere dell'assoluta novità e che non erano sopraggiunti mutamenti giurisprudenziali su questioni dirimenti né sussistevano gravi ed eccezionali ragioni tali da giustificare la compensazione delle spese.
Concludeva, quindi, chiedendo “1 Contrariis reiectis 2 In parziale riforma della sentenza impugnata condannare l'appellato alla rifusione delle spese di lite in capo al procuratore antistatario. 3 Con vittoria delle spese anche del grado di appello, e loro attribuzione al procuratore antistatario.”.
Dichiarata la contumacia del convenuto che, nonostante la regolare e tempestiva notifica dell'atto di appello presso il difensore, non si costituiva in giudizio, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 09.06.2025, con assegnazione del termine di 60 giorni per il deposito della comparsa conclusionale, scaduto in data 08.09.2025.
*******
L'odierno appello riguarda esclusivamente la regolazione delle spese, considerato che il giudice di Pace ha respinto la domanda risarcitoria svolta in primo grado dall'odierno appellato e che sul punto non risulta proposto appello, così da doversi ritenere ormai coperto da giudicato il disposto rigetto.
Il Giudice di Pace ha così motivato la prevista compensazione “Spese compensate, valutati i profili e le eccezioni formulate dalle parti sul rapporto contrattuale intercorso” (cfr. pag. 2 sentenza del Giudice di pace di Roma n. 17028/2021, allegata all'atto di citazione in appello). L'appello è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
L'art. 91 c.p.c. enuncia il principio secondo cui le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte soccombente, mentre il successivo art. 92 comma 2
c.p.c. individua le ipotesi in cui è possibile derogare al richiamato principio, prevedendo che: “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.”
Detta disposizione normativa è stata oggetto della sentenza additiva, n. 77/2018, della
Corte Costituzionale, che ha, altresì, previsto la possibilità di derogare alla regola della soccombenza anche al di fuori delle ipotesi tipiche elencate dalla norma, in presenza di analoghe gravi ed eccezionali ragioni desumibili dal caso concreto, qualificando così la compensazione come evento eccezionale.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ritiene che: “In tema di spese giudiziali, ai sensi dell'art 92 c.p.c., nella formulazione vigente "ratione temporis", le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica (nella specie, "la natura della controversia e le alterne vicende dell'iter processuale") inidonea a consentire il necessario controllo.” cfr. Cass. ord.
n. 22310/2017.
Ai sensi dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c., inoltre, è previsto che ogni parte della sentenza debba essere sorretta da chiara ed esaustiva motivazione, al fine di consentire alle parti di comprendere le ragioni della decisione.
Ebbene, non si rinviene nel capo di sentenza impugnato l'indicazione delle specifiche ragioni in base alle quali i profili e le eccezioni formulate dalle parti nel giudizio di primo grado abbiano condotto il Giudice alla decisione di compensare le spese, risultando, quindi, omessa la motivazione sul punto.
Considerato inoltre che è risultato soccombente in primo grado e Controparte_1
che, dalla sentenza e dagli atti, non è evincibile alcuna delle ragioni che, ai sensi del richiamato art. 92 c.p.c., possa giustificare la disposta compensazione, in accoglimento dell'appello, deve disporsi la parziale riforma della sentenza di primo grado e la condanna del al pagamento delle spese nella misura indicata in CP_1
dispositivo
La fondatezza dell'appello giustifica altresì la condanna dell'appellato al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio sono liquidate in dispositivo, in base al DM
n. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 entrato in vigore nel corso del giudizio (cfr. Cass., Sez. Un. Civ., sentenza n. 17405 del 12.10.2012; n. 13628 del
2.7.2015), in considerazione delle spese risultanti dai fascicoli, del valore della causa, della semplicità dei giudizi e delle attività svolte in ciascuno, rilevando che tanto in primo quanto in secondo grado non è stata svolta attività istruttoria. Va inoltre disposta la distrazione delle spese in favore del difensore di Parte_1
avv. Della Marra Tatiana, dichiaratasi antistataria.
[...]
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento dell'appello proposto da ed in Parte_1
parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice di pace di Roma n. 17028/2021:
• condanna al pagamento delle spese del primo grado di Controparte_1
giudizio, nella misura di € 43,00 per spese ed € 150,00 per compensi, oltre al
15% a titolo di spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Tatiana Della Marra dichiaratasi antistataria;
• Condanna al pagamento delle spese processuali del secondo Controparte_1
grado di giudizio, nella misura di € 64,50 per spese e € 232,00 per compensi, oltre al 15% a titolo di spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Tatiana Della Marra dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Roma il 17/09/2025
Il Giudice dott.ssa Clelia Testa Piccolomini Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario
Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Alberta Sassara Ulivari.