Sentenza 5 luglio 2021
Parere definitivo 23 febbraio 2023
Accoglimento
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 12/03/2025, n. 2034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2034 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02034/2025REG.PROV.COLL.
N. 01133/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1133 del 2022, proposto dal sig. GE ME, rappresentato e difeso dall’avv.sa Ida Maria Dentamaro, con domicilio digitale presso la stessa in assenza di elezione di domicilio fisico in Roma;
contro
Comune di Bari, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv.sa Chiara Lonero Baldassarra, con domicilio fisico eletto presso la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione terza, 5 luglio 2021, n. 1135, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2025 il cons. Francesco Guarracino e uditi per le parti gli avv.ti Ida Maria Dentamaro e Fabio Caraffa, in sostituzione dell’avv.sa Chiara Baldassarra Lonero;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Il sig. GE ME ha proposto appello avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia ha respinto il suo ricorso contro il provvedimento del Comune di Bari di diniego del condono edilizio per un fabbricato a uso civile abitazione in località Torre a Mare, ubicato in zona espansione C/3 all’interno della fascia costiera di 300 metri, adottato, dopo l’annullamento in sede giurisdizionale di un precedente diniego, con la motivazione che l’opera da condonare sarebbe stata realizzata su suolo oggetto di lottizzazione abusiva, accertata con precedente ordinanza comunale del 17 aprile 2014, n. 2014/00441, assunta specificamente come atto presupposto.
2. – Il Comune di Bari si è costituito in giudizio per resistere all’appello.
3. – In vista dell’udienza di trattazione, il Comune ha depositato una memoria di discussione e l’appellante una memoria di repliche.
4. – Alla pubblica udienza del 4 febbraio 2015 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. – Il giudice di primo grado ha previamente richiamato quanto statuito nella sua precedente sentenza del 19 febbraio 2014, n. 272, emessa all’esito del giudizio di ottemperanza della sentenza di annullamento del precedente diniego, in merito al fatto che il Comune doveva adottare un provvedimento espresso sull’istanza di sanatoria; quest’ultimo, tenendo conto del parere paesaggistico in sanatoria rilasciato dal Sindaco, « dovrà essere di accoglimento, salvo che sussistano ragioni di diniego di condono differenti dal profilo paesaggistico ». Di poi, ha affermato che le precedenti decisioni intervenute in ordine alla stessa vicenda edilizia non avevano consumato il potere dell’amministrazione di vigilanza sul territorio e che il nuovo diniego era adeguatamente motivato mediante il richiamo alla sussistenza di una fattispecie di lottizzazione abusiva, il cui accertamento può legittimamente fondarsi su attività istruttoria con cui l’autorità procedente effettua un’autonoma ricostruzione dei fatti, poiché la possibilità di conseguire un permesso di costruire in sanatoria in caso di lottizzazione abusiva doveva ritenersi radicalmente esclusa sulla scorta della giurisprudenza penale in materia.
6. – L’appello è affidato a tre motivi di impugnazione, con i quali l’appellante si duole che il T.a.r.:
(i) abbia omesso di esaminare il motivo di ricorso sulla mancata prospettazione, nel preavviso di diniego, dell’ipotesi di lottizzazione abusiva, il che gli avrebbe impedito di dimostrare, in sede endoprocedimentale, l’inesistenza dell’ipotetica lottizzazione, per il numero dei fabbricati, la loro dimensione e lo stato delle urbanizzazioni, nonché per l’assenza di frazionamento, e, comunque, di chiedere l’applicazione, nella denegata ipotesi di sussistenza della lottizzazione abusiva, della previa adozione di una variante urbanistica in sanatoria, che avrebbe consentito il rilascio del titolo edilizio in sanatoria, ai sensi degli artt. 29, 32 e 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;
(ii) abbia omesso di valutare le censure basate sulla dedotta circostanza che a presupposto del diniego di condono il Comune avrebbe assunto una mera ipotesi d’illecito urbanistico-edilizio, stante il fatto che l’atto espressamente indicato nel provvedimento di diniego come presupposto (l’ordinanza n. 2014/00441) era semplicemente una comunicazione di avvio del procedimento di accertamento della lottizzazione abusiva, adottata nella stessa data del diniego di condono, alla quale l’amministrazione non aveva dato seguito, non avendo portato a conclusione il relativo procedimento, nonostante i molti anni da allora trascorsi;
(iii) non abbia considerato che la giurisprudenza penale citata riguarderebbe l’accertamento di conformità, ma non il condono edilizio ex l. 28 febbraio 1985, n. 47, che, attraverso l’apposito procedimento di pianificazione urbanistica in variante ex art. 20, includerebbe la lottizzazione abusiva tra le fattispecie sanabili.
7. – L’appello è meritevole di accoglimento in relazione all’assorbente fondatezza del secondo motivo di gravame.
8. – L’ordinanza n. 2014/00441, assunta dall’amministrazione come atto presupposto del diniego di condono e adottata lo stesso giorno di quest’ultimo, risulta essere, conformemente alla sua autoqualificazione, una comunicazione d’avvio del procedimento teso all’accertamento della lottizzazione abusiva con riserva espressa di adozione di provvedimenti sanzionatori definitivi, che il Comune non ha smentito di non avere mai adottato (cfr., da ultimo, la sua memoria del 3 gennaio 2025). L’accertamento della ricorrenza di una fattispecie di lottizzazione abusiva, nonostante talune incongruenze nella formulazione dell’atto (ad es., l’utilizzo, nel preambolo, della formula “accertata la lottizzazione abusiva” e l’avvertimento finale sulla possibilità d’impugnare l’atto in sede giurisdizionale), vi compare ancora come un’ipotesi sottoposta al doveroso contraddittorio procedimentale con gli interessati, ai quali è assegnato il termine di legge per controdedurre, e di ciò è testimonianza determinante la circostanza che l’atto partecipa formalmente ai suoi destinatari soltanto l’avvio del procedimento di accertamento e sanzionatorio (oltre a quello d’annullamento in autotutela di un titolo edilizio riguardante un soggetto terzo al presente giudizio) e, come appena detto, riserva l’adozione dei provvedimenti definitivi.
Né i verbali di accertamento di violazioni edilizie redatti nel 1982 e le ordinanze di demolizione del 1982/1983, per come richiamati e riassunti nell’atto medesimo, risultano riferirsi alla repressione di altro che, semplicemente, la realizzazione di opere abusive.
Perciò il provvedimento di diniego di condono, impugnato in primo grado, risulta affetto dal denunciato vizio di eccesso di potere per erronea presupposizione, che il T.a.r. ha omesso di rilevare.
9. – Pertanto, assorbito quant’altro, l’appello dev’essere accolto e, di conseguenza, la sentenza appellata riformata.
Per l’effetto, in accoglimento del ricorso di primo grado, il provvedimento impugnato dev’essere annullato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.
10. – Le spese del doppio grado del giudizio possono essere compensante, in considerazione della peculiarità della vicenda esaminata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla il provvedimento impugnato.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Oberdan Forlenza, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Antonella Manzione, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere, Estensore
Carmelina Addesso, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Guarracino | Oberdan Forlenza |
IL SEGRETARIO