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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 22/09/2025, n. 825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 825 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2243/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 2243/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
SOLA OLGA
e
(c.f. ) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
MURATORI CASALI MARIA ROMANA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente: il verbale di separazione consensuale dei coniugi del 26/02/2015, pagina 1 di 4 successivamente omologato dal Tribunale di Modena con decreto di omologazione n. cronol. 786/2015 dell'11/03/2015, emesso nell'ambito del procedimento RG
460/2015;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n. 898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e in data 30/09/1979, con Parte_1 Controparte_1 atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Castellarano (RE) al n.
60 p. 2 S A anno 1979;
2) Ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Castellarano (RE), perché provveda alle annotazioni di Legge;
3) Prendere atto ed omologare, anche in modifica alle condizioni di separazione, degli accordi intervenuti tra le parti alle seguenti
CONDIZIONI
4) Stante la disparità reddituale tra le parti, verserà alla Parte_1 moglie a titolo di assegno divorzile al quale le parti Controparte_1 riconoscono natura assistenziale, la somma di € 400,00 mensili. Tale somma verrà versata entro il giorno 20 di ogni mese sul c/c intestato a
[...] già noto ad , e sarà aggiornata annualmente CP_1 Parte_1 secondo gli indici ISTAT con riferimento al mese di maggio.
pagina 2 di 4 5) rinuncia espressamente a richiedere al marito gli ISTAT Controparte_1 pregressi sull'assegno di mantenimento previsto in verbale di separazione, per il quale non è mai stato richiesto né versato aggiornamento.
6) Le spese del presente procedimento, il contributo unificato ed eventuali oneri fiscali saranno a carico di entrambi i coniugi in uguale misura.
Le spese di assistenza legale sono interamente compensate tra le parti”.
- rilevato che i figli nati dall'unione sono maggiorenni ed autosufficienti;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1° dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51
c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Castellarano il 30/09/1979 fra , nato a Parte_1
AR (PA) il 01/09/1958 e , nata a [...] Controparte_1
IA (MO) il 19/07/1957 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CASTELLARANO di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune Anno 1979 Atto n. 60 Parte II Serie A
III - DICHIARA che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto
Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre
2000 n. 396.
pagina 3 di 4 Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 17/09/2025
Il Giudice estensore
Francesca Cerrone
Il Presidente
Riccardo Di Pasquale
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 2243/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
SOLA OLGA
e
(c.f. ) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
MURATORI CASALI MARIA ROMANA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente: il verbale di separazione consensuale dei coniugi del 26/02/2015, pagina 1 di 4 successivamente omologato dal Tribunale di Modena con decreto di omologazione n. cronol. 786/2015 dell'11/03/2015, emesso nell'ambito del procedimento RG
460/2015;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n. 898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e in data 30/09/1979, con Parte_1 Controparte_1 atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Castellarano (RE) al n.
60 p. 2 S A anno 1979;
2) Ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Castellarano (RE), perché provveda alle annotazioni di Legge;
3) Prendere atto ed omologare, anche in modifica alle condizioni di separazione, degli accordi intervenuti tra le parti alle seguenti
CONDIZIONI
4) Stante la disparità reddituale tra le parti, verserà alla Parte_1 moglie a titolo di assegno divorzile al quale le parti Controparte_1 riconoscono natura assistenziale, la somma di € 400,00 mensili. Tale somma verrà versata entro il giorno 20 di ogni mese sul c/c intestato a
[...] già noto ad , e sarà aggiornata annualmente CP_1 Parte_1 secondo gli indici ISTAT con riferimento al mese di maggio.
pagina 2 di 4 5) rinuncia espressamente a richiedere al marito gli ISTAT Controparte_1 pregressi sull'assegno di mantenimento previsto in verbale di separazione, per il quale non è mai stato richiesto né versato aggiornamento.
6) Le spese del presente procedimento, il contributo unificato ed eventuali oneri fiscali saranno a carico di entrambi i coniugi in uguale misura.
Le spese di assistenza legale sono interamente compensate tra le parti”.
- rilevato che i figli nati dall'unione sono maggiorenni ed autosufficienti;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1° dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51
c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Castellarano il 30/09/1979 fra , nato a Parte_1
AR (PA) il 01/09/1958 e , nata a [...] Controparte_1
IA (MO) il 19/07/1957 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CASTELLARANO di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune Anno 1979 Atto n. 60 Parte II Serie A
III - DICHIARA che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto
Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre
2000 n. 396.
pagina 3 di 4 Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 17/09/2025
Il Giudice estensore
Francesca Cerrone
Il Presidente
Riccardo Di Pasquale
pagina 4 di 4