Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 05/03/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N . 3 2 1 8 / 2 0 2 0 - 1 2 4 5 / 2 0 2 1 R . G . A . C .
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE
nelle persone dei Magistrati:
dott. Giuseppe Rini Presidente
dott. Daniele Salvatore Abbate Giudice
dott. Andrea Quintavalle Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei procedimenti riuniti n. 3218/2020 e 1245/2021 degli affari civili contenziosi.
TRA
, nata a [...], il [...], C.F. , ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Palermo in via Principe di Belmonte n. 90 presso lo studio dell'avv.
Nadia Piscitello che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti.
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F. , ed Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in Termini Imerese (PA) in via Falcone e Borsellino n. 79, presso lo studio dell'avv. Vincenza Catalano, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
RESISTENTE
E
INTERVENTORE EX LEGE oggetto: separazione dei coniugi (giudiziale). conclusioni: come note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 27.11.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 09.12.2020, esponeva: Parte_1
- di aver contratto matrimonio civile con a IN (PA) il Controparte_1
28.09.1994, iscritto nel registro dello stato civile del medesimo comune al n. 2, parte
I, anno 1994;
- che, dalla suddetta unione, nascevano a Palermo e Persona_1 Persona_2
rispettivamente il 09.10.1993 e il 10.07.1996;
[...]
- che il matrimonio non si era rivelato felice a causa dei comportamenti prevaricatori e violenti assunti dal marito non soltanto nei suoi confronti ma anche a danno della prole, spesso sfociati in attacchi d'ira, offese gratuite, insulti e percosse;
- di aver allontanato dall'abitazione familiare a seguito Controparte_1 dell'ennesima aggressione intentata dal marito contro di lei e dei propri figli nel mese di febbraio 2020;
- che , nonostante l'interruzione della convivenza matrimoniale, Controparte_1
aveva continuato ad assumere comportamenti violenti, motivo per cui denunciava il resistente per il reato di maltrattamenti in famiglia;
- di abitare, con il figlio in un immobile di edilizia economico- Persona_2
popolare, per cui corrispondeva al comune di IN un'indennità di occupazione pari a € 52,00 mensili;
- di non lavorare, percependo il reddito di cittadinanza;
- che il marito, percettore di una pensione di invalidità civile, prestava attività lavorativa non dichiarata presso il panificio del proprio fratello.
Tutto quanto sopra esposto, chiedeva al Tribunale:
- di dichiarare la separazione personale dei coniugi;
- di porre a carico di un assegno mensile per il mantenimento del Controparte_1
coniuge pari a € 500,00, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. Con comparsa del giorno 09.11.2021, si costituiva in giudizio chiedendo, Controparte_1
preliminarmente, la riunione del procedimento n. 1245/2021 R.G. con il presente giudizio.
Nel merito, mentre non si opponeva alla domanda di separazione, contestava la richiesta di mantenimento avanzata dal coniuge, sostenendo di non svolgere attività lavorativa e di percepire, così come la moglie, il reddito di cittadinanza.
Imputava l'intollerabilità della convivenza matrimoniale ad una serie di dissapori ed incomprensioni sorte tra i coniugi che, dopo un periodo di armonia e reciproco rispetto, avevano deteriorato il rapporto coniugale.
Deduceva, infine, di aver lasciato la casa familiare e di vivere presso un immobile sito a
IN in c/da Luisa snc. concessogli in locazione.
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, e disposta la riunione dei procedimenti n. 1245/2021 R.G. e 3218/2020 R.G. (cfr. verbale d'udienza del 11.11.2021), il Presidente del
Tribunale autorizzava i coniugi a continuare a vivere separatamente con obbligo di mutuo rispetto e con quello di comunicarsi gli eventuali mutamenti di dimora, domicilio o residenza, riservando all'esito dell'istruzione la regolamentazione dei rapporti economici tra le parti (cfr. ordinanza presidenziale del 05.02.2022).
Con memoria integrativa del 12.04.2022, deduceva di non percepire più, dal Parte_1
mese di marzo 2022, il reddito di cittadinanza e, ad integrazione delle conclusioni rassegnate con il ricorso introduttivo, chiedeva l'addebito della separazione a . Controparte_1
Il resistente contestava la richiesta di addebito della separazione formulata da Parte_1
ritenendo infondata la circostanza rappresentata dalla moglie secondo cui il matrimonio sarebbe naufragato a causa del carattere violento del marito.
Rappresentava, inoltre, che, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, la misura del reddito di cittadinanza era stata prorogata sino al 2028 (cfr. memoria integrativa del 11.05.2022).
Esaurita la fase istruttoria, anche mediante escussione dei testi e Persona_1 Per_2
rispettivamente all'udienza del 06.03.2024 e 17.04.2024, sui capitoli di prova di cui alla memoria
183, comma VI, n. 2 c.p.c., giusta ordinanza del 31.05.2023, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27.11.2024.
Precisate le conclusioni mediante deposito di note di trattazione scritta in sostituzione della predetta udienza, la causa veniva assegnata in decisione con ordinanza del 04.12.2024, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. “ratione temporis” vigente.
*****
Sulla domanda di separazione personale dei coniugi e su quella di addebito.
Ritiene il Collegio che le risultanze di causa abbiano ampiamente provato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la chiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che un coniuge ha rivolto all'altro, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione e la perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che provano il venire meno, tra le parti, di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Con riferimento alla domanda di addebito, deve premettersi che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, le violenze inflitte da un coniuge all'altro, “[…] costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione di addebito all'autore di esse. Il loro accertamento esonera, infatti, il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 31351 del
24/10/2022; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 3925 del 19/02/2018; v. già Cass., Sez. 1, Sentenza n. 7321 del 07/04/2005 e Cass., Sez. 1, Sentenza n. 11844 del 19/05/2006)” (cfr. Cass. n. 11208/2024).
Nel caso di specie, la ricorrente ha imputato la crisi matrimoniale alle reiterate condotte prevaricatorie e violente poste in essere dal resistente non soltanto nei suoi confronti ma anche a danno della prole;
in ultimo, l'aggressione avvenuta nel febbraio 2020 che ha determinato la volontà di di separarsi dal marito. Parte_1
Tali circostanze hanno trovato pieno riscontro nelle dichiarazioni di entrambi i testi escussi-
e i quali, figli delle parti in causa, hanno confermato le Persona_1 Persona_2
ripetute violenze subite dalla madre nel corso della convivenza matrimoniale, ed anche le aggressioni ai loro danni nel periodo di convivenza con il padre, nonché i fatti accaduti il 29.02.2020.
Nel dettaglio, ha dichiarato:” corrisponde al vero che mio padre era solito Persona_1
alzare le mani su mia madre. È accaduto diverse volte nel corso del rapporto coniugale. Un episodio che ricordo è di quando mio fratello stava male;
era stato operato all'anca. Non ricordo preciso
l'anno. In quell'occasione mio padre iniziò ad inveire prima contro mio fratello e poi alzò le mani su mia madre. Un altro episodio di aggressione avvenne quando mia madre non gli rispose mentre era
a fare la spesa. In questa occasione accorsero anche i carabinieri. Preciso che ero presente ad entrambi gli episodi di cui ho riferito. Preciso che mio padre si è reso autore non soltanto di più aggressioni fisiche verso mia madre ma anche di continue aggressioni verbali. Praticamente ogni giorno la aggrediva verbalmente. […] Corrisponde al vero che in data 29.02.2020 mio padre sotto casa ha colpito mia madre con un pugno al braccio destro, l'ha spintonata, l'ha fatta cadere a terra
e mentre era a terra le ha dato due calci. Io ne sono a conoscenza in quanto ero presente. Mia madre, tra l'altro, aveva mio figlio in braccio e, ciò nonostante, mio padre non ha avuto scrupoli […]”.
Con riferimento alle aggressioni subìte dai figli durante la convivenza con il padre, la teste ha dichiarato: “preciso che le aggressioni sia fisiche che verbali hanno avuto come vittime anche me e mio fratello. Spesso ci chiudeva in stanza e non ci faceva neanche mangiare. Ci rinfacciava tutto.
Talvolta avevamo paura di uscire dalla stanza perché temevamo che ci ammazzasse e quindi dovevamo fare i bisogni in camera […]. Corrisponde al vero che mio padre si riferì a me dicendomi che ero una cosa inutile in quanto sfregiata. Si riferiva ad una mia lesione rimastami in seguito ad una caduta da cavallo” (cfr. verbale d'udienza del 06.03.2024).
Le condotte violente del resistente sono state, altresì, confermate da che, Persona_2
escusso all'udienza del 17.04.2024, ha dichiarato:” corrisponde al vero che mio padre era solito alzare le mani su mia madre, tirando tutto per aria e rompere oggetti quando veniva contrariato. Ero presente quando ciò avveniva. Queste aggressioni, quando i miei genitori convivevano, all'inizio accadevano circa una volta a settimana. Poi successivamente nell'ultimo periodo della loro convivenza accadevano quotidianamente. Corrisponde al vero che minacciava mia madre con espressioni quali me la pagherai, piangerai, non avete visto niente, ho lasciato i muri di colore bianco così si sporcano con gli schizzi del tuo sangue, vivrai poco, il giorno in cui ti vedo con qualcuno ti ammazzo. Corrisponde al vero anche che è stata appellata con epiteti quali pulla […] Non ricordo preciso l'anno però è accaduto che mio padre una volta ha aggredito mia madre sotto casa con un pugno. Io ero presente insieme a mio nipote. Le stava dando un calcio con la scarpa antiinfortunistica. La spinse. Mia madre cadde a terra e le stava per dare un calcio in faccia;
a quel punto sono intervenuto io a bloccarlo. Preciso che all'inizio dell'aggressione eravamo presenti solo io, mia madre e mio nipote. Successivamente arrivò anche mia sorella che doveva prendere suo figlio;
in questo momento mia madre era già a terra;
ha provato a dare un calcio a mia madre ma io sono riuscito a spingerlo così da impedire di colpirla […]. Preciso che prima dell'aggressione sotto casa di cui ho detto mia madre e mio padre convivevano ancora. Da questo episodio lei lo ha allontanato definitivamente da casa e ha iniziato la procedura di separazione […]”.
Con riferimento alle violenze subìte dai figli, il teste ha dichiarato:” corrisponde al vero che mio padre si è reso autore di episodi di violenza sia fisica che verbale nei confronti miei e di mia sorella. Erano molto frequenti;
potevano accadere anche più volte nel corso della settimana.
Corrisponde al vero che sono stato operato nel 2012 di displasia all'anca e che mio padre era solito dirmi ho un figlio fradicio, ho un figlio frocio. Corrisponde al vero che diceva a mia sorella sei una cosa inutile perché ho una figlia sfregiata riferendosi al fatto che cadendo da cavallo nell'anno 2012 mia sorella aveva riportato una ferita al volto. Io ho assistito direttamente anche a questi episodi”
(cfr. verbale d'udienza del 17.04.2024).
I testi escussi hanno, quindi, confermato quanto dedotto dalla ricorrente con il ricorso, dando conto in maniera dettagliata delle continue violenze fisiche e verbali a cui l'intera famiglia è stata sottoposta nel periodo di convivenza per fatti esclusivamente imputabili al resistente.
Ritiene, pertanto, il Collegio di accogliere la domanda di addebito della separazione formulata da stante il raggiungimento della prova circa le gravi violazioni degli obblighi Parte_1
matrimoniali da parte di . Controparte_1
****
Sulla domanda di mantenimento proposta da Parte_1
Passando all'esame della domanda di mantenimento proposta dalla ricorrente per sé stessa, va premesso che, secondo l'orientamento maggioritario in giurisprudenza, che si ritiene di condividere
(cfr. Cass. n. 1480/ 2006; Cass. n. 23071/2005: Cass. n. 26835/2006), l'art. 156 c.c. attribuisce al coniuge, al quale non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge – ove tra i due si accerti una disparità economica – un assegno di mantenimento, qualora non abbia redditi propri adeguati a consentirgli di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che le potenzialità economiche complessive dei coniugi stessi erano idonee a garantirgli prima della separazione.
I relativi apprezzamenti vanno compiuti prendendo in considerazione non solo i redditi in senso stretto, ma le complessive situazioni patrimoniali dei coniugi, tenendo conto delle sopravvenienze reddituali e patrimoniali intervenute nelle more del giudizio di separazione.
Inoltre il coniuge, cui non sia addebitabile la separazione personale, nel richiedere l'assegno di mantenimento, pur essendo onerato della prova di impossidenza di sostanze o di redditi, non è tenuto a darne dimostrazione specifica e diretta, essendo sufficiente che deduca, anche implicitamente, una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito o sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della domanda (cfr. Cass. n. 17134/2004).
Ebbene, raffrontando le rispettive situazioni economiche delle parti, deve rilevarsi lo stato di inoccupazione lavorativa di che, dal mese di aprile 2019, ha beneficiato del reddito Parte_1
di cittadinanza (cfr. estratto INPS). La stessa, con riferimento all'anno 2020, ha percepito un reddito pari ad € 1.570,05; nulla nel
2021 e un reddito esente per l'importo di € 6.500,00 nel 2022 (cfr. certificazione Agenzia delle
Entrate).
Non è stato, altresì provato che sia titolare di beni immobili e/o mobili Parte_1
registrati; quest'ultima vive in un immobile di edilizia popolare, per cui corrisponde al comune di
IN un'indennità di occupazione (circostanza non contestata).
Per ciò che concerne, invece, la situazione economico-reddituale e lavorativa di CP_1
, dall'istruttoria è emerso che lo stesso svolge attività sommersa presso un panificio di
[...]
proprietà del fratello (cfr. dichiarazioni testimoniali rese da all'udienza del Persona_1
06.03.2020 e all'udienza del 17.04.2024: “mio padre svolge attività lavorativa Persona_2
come panettiere. Lavora presso un panificio che si trova nella piazza del comune di IN […] sono a conoscenza che mio padre lavora attualmente presso questo panificio perché lo vedo lavorare lì quando passo per la piazza. Preciso che dall'esterno l'ambiente interno del locale è visibile ed io ho modo di vederlo vestito con gli abiti da lavoro e servire il pane ai clienti […]”. “Mio padre lavora presso il panificio di suo fratello. Io lo vedo all'interno di questo panificio quando passo nella zona dove è ubicato. Si trova nella piazza del paese”).
Dalle risultanze processuali è emerso, inoltre, che il resistente è titolare di una pensione di invalidità civile (cfr. estratto contributivo INPS); quanto, tuttavia, all'importo non è stato dimostrato dal resistente che questo corrisponda effettivamente alla somma dichiarata nelle sue difese di € 280,00 mensili.
Con riferimento ai dati reddituali relativi al triennio 2020-2022, il resistente ha percepito un reddito esente pari ad 11.953,15 nell'anno di imposta 2022.
Egli avrebbe, altresì, la disponibilità di un'unità immobiliare a Misilmeri, circostanza questa dedotta dalla moglie e non contestata dal marito.
Al riguardo occorre evidenziare come ai fini della determinazione dell'ammontare dell'assegno di mantenimento è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti che, nel caso d'immobili, viene desunta dalla disponibilità concreta di essi e dal vantaggio economico connesso alla possibilità di fruirne (cfr. Cass. n. 21649/2010).
Pertanto, anche la sola titolarità di diritti reali immobiliari, indipendentemente dal sé essi siano sfruttati quali fonte di rendita locatizia, è circostanza da valorizzare, in quanto comunque indicatrice, sebbene solo in forma potenziale, di una capacità economica del soggetto.
Per ciò che riguarda, invece, la capacità lavorativa di non risultano pregresse Parte_1
attività in capo alla stessa, né che quest'ultima abbia nel tempo conseguito particolari titoli di studio spendibili nel mercato del lavoro, essendosi di converso il resistente limitato ad evidenziare, in modo assai generico, che il coniuge “oggi è in un'età che le consente di svolgere attività lavorativa al fine di poter provvedere al proprio sostentamento, ha piena capacità lavorativa” (cfr. comparsa conclusionale).
Alla luce di quanto esposto, ed in mancanza di ulteriori dati, deve, pertanto, ritenersi integrata la prova di una sproporzione patrimoniale tra le parti, dovendo considerarsi il marito soggetto dotato di una maggiore capacità economico-reddituale rispetto alla moglie;
d'altronde, come già evidenziato, ai fini della determinazione dell'ammontare dell'assegno di mantenimento è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti (cfr. Cass. n.
21649/2010).
In ordine al “quantum” dell'assegno, ex art. 156 c.c., occorre valorizzare la notevole durata della convivenza coniugale (circa 26 anni) e, dunque, il presumibile apporto dato, nel corso del tempo, da alla formazione delle risorse familiari, nonché l'ammontare complessivo dei Parte_1
redditi percepiti dal resistente per come emergenti dalla documentazione agli atti di causa.
In definitiva, alla luce di tutte le circostanze emerse all'esito della complessiva istruttoria svolta, il Collegio ritiene congruo quantificare l'importo per il mantenimento in € 200,00 (duecento/00) mensili.
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Quanto alle spese di lite, stante l'adesione delle parti alla domanda di separazione, nonché la natura del presente procedimento, ritiene il Collegio di doverle compensare.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nei procedimenti come sopra riuniti, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi tra , nata a [...] Parte_1
il 22.08.1977, e nato a [...], il [...], i quali Controparte_1
hanno contratto matrimonio a IN (PA) il 28.09.1994, iscritto nel registro dello stato civile del medesimo comune al n. 2, parte I, anno 1994;
b) addebita la dichiarata separazione a per i motivi esposti in parte Controparte_1
motiva;
c) pone a carico di l'obbligo di corrispondere ad Controparte_1 Parte_1
con decorrenza dalla domanda ed entro il giorno cinque di ogni mese di competenza, la somma di € 200,00 (duecento,00) a titolo di contributo per il mantenimento della stessa;
importo che sarà annualmente ed automaticamente rivalutato secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
d) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
e) dispone che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della
Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di IN (PA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile).
Così deciso nella Camera di Consiglio del 04.03.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe Rini
Il Giudice relatore
Dott. Andrea Quintavalle