Decreto presidenziale 30 luglio 2025
Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 01/04/2026, n. 6075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6075 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06075/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07865/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7865 del 2024, proposto da UC NI, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Rombolà, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, alla via San Nicola de' Cesarini n. 3 e domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
a) del decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze firmato in data 21.12.2023 e trasmesso con la nota sub b) con il quale il ricorrente è stato nominato Magistrato tributario con decorrenza 1°.2.2024 presso la Corte di giustizia tributaria di primo grado di L’Aquila con funzioni di Presidente di Corte, nelle sole parti cui allo stesso viene attribuito un trattamento economico non corrispondente a quello spettante per legge e di cui infra;
b) della nota prot. 4812 del 19.1.2024 a firma del Direttore del Dipartimento della Giustizia Tributaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con cui è stato trasmesso il provvedimento sub a);
c) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa Monica LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente - già magistrato ordinario, con 16 anni, 1 mese e 25 giorni di carriera, nonché, dal 4.10.2012 al 12.5.2016, titolare dell’incarico di giudice tributario, con funzioni di presidente di Corte ed anzianità, in tale ruolo, pari a 7 anni e 6 mesi - è transitato nella giurisdizione tributaria ai sensi dell’art. 1, comma 4, della L. 130/2022 ed impugna il decreto ministeriale in epigrafe, con cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze lo ha nominato magistrato tributario con funzioni di Presidente presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L’Aquila. Il ricorrente sostiene, in particolar modo, che, pur essendo stato correttamente inquadrato nella qualifica di “magistrato tributario dopo venti anni dalla nomina”, la sua anzianità, rilevante anche ai fini della determinazione della retribuzione “di ingresso”, sarebbe erroneamente stata calcolata al 14.2.2023 e non al 1.2.2024, data di effettivo transito nei ruoli della magistratura tributaria. Inoltre il trattamento economico sarebbe stato erroneamente determinato con riferimento ad un numero di aumenti biennali (scatti) inferiore a quelli effettivamente spettanti al ricorrente, sulla base della posizione economica già raggiunta nella magistratura di provenienza, essendogli stato riconosciuto lo “scatto 3” dell’ottava classe stipendiale e, dunque, un trattamento economico corrispondente all’ottava classe biennale più tre aumenti biennali del 2,50 per cento, come definiti in applicazione dell’art. 3 della L. n. 425/1984, in luogo dello spettante scatto 4.
Il Ministerio dell’Economia e delle Finanze, in sostanza, non solo avrebbe errato nel computo della anzianità di ingresso, ma avrebbe erroneamente determinato il trattamento economico del ricorrente azzerando, nella determinazione dello stesso, il “maturato economico”, corrispondente alla classe ed agli scatti connessi all’anzianità maturata dal ricorrente avuto riguardo al periodo in magistratura ordinaria, al quale avrebbe dovuto essere aggiunto, ai fini del riconoscimento del corretto scatto economico, il periodo nel ruolo unico della magistratura tributaria. L’obbligo dell’Amministrazione di tenere conto, nell’inquadramento economico del magistrato transitato in magistratura tributaria a valle dell’interpello n.9/2022, delle classi e degli scatti biennali acquisiti nella magistratura di provenienza (cd. “maturato economico”), alla data dell’effettivo transito, e di sommare ad essi ex lege gli scatti biennali scaturenti dall’anzianità convenzionale quale giudice tributario e gli eventuali scatti conseguenti alla nuova qualifica di magistrato con 20 anni di anzianità, discenderebbe dall’art.5 della Legge 425/1984 secondo il quale “Al personale promosso alla qualifica o pervenuto al livello retributivo superiore successivamente al 1° luglio 1983 compete lo stipendio iniziale previsto per la nuova posizione, maggiorato dell’importo corrispondente alle classi o aumenti biennali maturati nella posizione di provenienza”.
2.L’atto impugnato trae origine dalla procedura di interpello bandita dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria con delibera del 15 novembre 2022 (interpello n. 9/2022), finalizzata a consentire il transito nella nuova magistratura tributaria dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che avessero maturato almeno cinque anni di servizio nel ruolo unico della giustizia tributaria.
3. L’interpello si è concluso con la pubblicazione della graduatoria definitiva il 25 luglio 2023 e la successiva delibera di nomina del 10 ottobre 2023, cui ha fatto seguito l’adozione del decreto ministeriale impugnato, notificato in data 19 gennaio 2024 con decorrenza giuridica ed economica dal 1° febbraio 2024.
4. Il ricorrente sostiene, dunque, che la determinazione dell’anzianità e del trattamento economico effettuata dal Ministero non sia conforme alla disciplina di riferimento, arrecandogli un pregiudizio in termini sia giuridici che economici.
5. In particolare, il provvedimento impugnato ha determinato:
- un’anzianità di servizio inferiore a quella effettivamente maturata, poiché il Ministero ha considerato solo il periodo fino al 14.2.2023 (data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di interpello), senza includere il periodo successivo fino al transito effettivo (1°.2.2024), durante il quale il ricorrente ha continuato a svolgere le proprie funzioni giurisdizionali, con conseguente perdita per il ricorrente di 11 mesi e 15 giorni di anzianità;
- una riduzione del trattamento economico rispetto a quello che il ricorrente avrebbe dovuto percepire in base all’anzianità complessivamente maturata fra gli anni di magistratura ordinaria e quelli, ante interpello, in cui ha anche svolto l’incarico di giudice tributario: mentre il ricorrente ritiene che avrebbe dovuto essere inquadrato ai fini economici nella classe ottava, scatto 4, il decreto impugnato lo ha collocato in classe ottava, scatto 3, con un impatto economico significativo sulla retribuzione complessiva. Nello specifico secondo il ricorrente le classi e gli scatti biennali acquisiti nella magistratura di provenienza, sino alla data dell’effettivo transito in magistratura tributaria, avrebbero dovuto essere integralmente mantenuti (nelle specie: “classe 8” scatto “0” integrante il cd. “maturato economico”) e ad essi avrebbero dovuto essere sommati ex lege gli scatti biennali scaturenti dall’anzianità convenzionale quale giudice tributario, così da consentire al ricorrente di ricevere, in fase di primo inquadramento, un trattamento economico corrispondente a quello della 8^ classe, scatto 4. Tanto perché, secondo la prospettazione del ricorrente, “ ove il transito nella magistratura tributaria comporti - come nel caso dell’odierno ricorrente - il passaggio ad una qualifica alla quale è correlato un nuovo (maggiore) livello stipendiale contemplato dalla tabella F-bis allegata al D.Lgs. 545/1992 (“Magistrato tributario dopo venti anni dalla nomina”), le classi e scatti biennali acquisiti nella magistratura di provenienza, devono essere integralmente mantenuti (cd maturato economico) e ad essi si sommano ex lege gli scatti conseguenti alla nuova qualifica di magistrato con 20 anni di anzianità e quelli scaturenti dall’anzianità convenzionale quale giudice tributario, come determinati in applicazione del meccanismo di temporizzazione di cui all’articolo 5 della legge 425/84”.
6. Di fronte a queste determinazioni, il ricorrente ha dapprima proposto un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, chiedendo l’annullamento del decreto di nomina nella parte in cui gli attribuisce un’anzianità inferiore a quella spettante e un trattamento economico non conforme alla legge. Il Ministero ha presentato un’opposizione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. 1199/1971, determinando la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale davanti a questo Tribunale.
7. Nel presente giudizio, il ricorrente ha riproposto integralmente le doglianze già avanzate nel ricorso straordinario, chiedendo:
- a) l’annullamento del decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze firmato in data 21.12.2023 (e della relativa nota di trasmissione pervenuta in data 19.1.2024), con il quale il ricorrente è stato nominato Magistrato tributario con decorrenza 1°.02.2024, nella parte in cui lo ha inquadrato come “magistrato tributario dopo 20 anni dalla nomina” con classe “8” e scatto “3”, con previsione di successiva variazione biennale al 23.5.2025;
b) la condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze alla rideterminazione dell’anzianità di servizio in quella di “magistrato tributario dopo 20 anni dalla nomina” con classe “8” e scatto “4”, con previsione di successiva variazione biennale al 5 aprile 2024, ovvero in quella eventualmente diversa che risulterà a lui dovuta per legge, e la conseguente condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze alla corrispondente rideterminazione del suo trattamento economico, nonché alla corresponsione delle somme non percepite fino all’adeguamento al trattamento economico che risulterà dovuto all’esito del presente giudizio, oltre interessi legali dal giorno 1.2.2024 al saldo.
8. Si è costituito in giudizio il Ministero resistente sostenendo l’infondatezza del ricorso, affermando che le determinazioni contenute nel decreto impugnato sarebbero conformi alla normativa vigente e alle disposizioni attuative della riforma della magistratura tributaria. In particolare il Ministero ha sostenuto che ai sensi dell’art. 1 comma 8 della Legge n. 130/2022 i magistrati transitati conservano sia ai fini giuridici che economici l’anzianità complessivamente maturata secondo quanto previsto dal comma 7 ovverossia quella maturata “ alla data di scadenza del termine per l’invio della domanda di partecipazione”;
9. Sulla cristallizzazione dell’anzianità al 14.2.2023, il Ministero ha ribadito che tale data era espressamente prevista nel bando di interpello come riferimento per il calcolo dell’anzianità complessiva e la formazione della graduatoria. Secondo l’Amministrazione, poichè tutti i magistrati transitati erano consapevoli di questo criterio al momento dell’adesione all’interpello, lo stesso non avrebbe potuto essere contestato ex post. In merito al trattamento economico il Ministero ha precisato che sarebbe stato valorizzato il trattamento economico maturato nelle precedenti qualifiche di appartenenza, in ragione dell’anzianità giuridica calcolata in conformità al bando di interpello (sommando esclusivamente gli anni in magistratura ordinaria e quelli nel ruolo unico, secondo il criterio di cui al comma 7 dell’art. 1 della Legge n. 130/2022 senza avere riguardo al maturato economico e, quindi, attribuendo al magistrato transitato il trattamento economico spettante ad un magistrato tributario con la stessa anzianità secondo la Tabella F bis allegata alla Legge n. 130/2022) e che, in ogni caso, l’art. 5 L. n. 425/1984 invocato dal ricorrente non sarebbe applicabile al momento del primo inquadramento economico dei magistrati tributari transitati giusta interpello. Secondo il Ministero, dunque, la Legge n. 130/2022 garantirebbe la conservazione dell’anzianità complessiva, ma non il mantenimento automatico degli scatti stipendiali maturati nella magistratura di provenienza. Di conseguenza, la progressione economica sarebbe stata correttamente ricalcolata secondo i parametri previsti per la nuova giurisdizione tributaria.
10. Alla luce di tali argomentazioni, il Ministero ha chiesto il rigetto integrale del ricorso.
11. All’udienza dell’11 marzo 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
12. Il Collegio ritiene che le rivendicazioni del ricorrente siano fondate nei termini che si illustreranno.
13. Per quanto concerne il riconoscimento dell’anzianità maturata fino al 1°.2.2024 si osserva che la questione è già stata risolta da questo Tribunale con sentenza n.4484 del 28 febbraio 2025 confermata in appello con decisione n.902/2025.
Con motivazione che il Collegio condivide e che qui si riporta, è stato concluso che “ L’art. 1, comma 8, della L. 130/2022 stabilisce che i magistrati transitati nella giurisdizione tributaria "conservano a tutti i fini giuridici ed economici l’anzianità complessivamente maturata". Il significato di questa disposizione è chiaro: il passaggio alla nuova giurisdizione non deve comportare alcuna interruzione o decurtazione del servizio maturato fino alla data del transito.
18. L’interpretazione del Ministero, che ha cristallizzato l’anzianità del ricorrente al 14 febbraio 2023, si fonda su un criterio utilizzato per la formazione della graduatoria di interpello e per determinare la posizione dei candidati transitati. Tuttavia, tale criterio non può automaticamente applicarsi anche al computo dell’anzianità ai fini giuridici ed economici, soprattutto laddove ciò comporti una penalizzazione della posizione del magistrato transitato.
19. Nel caso di specie, il ricorrente ha continuato a svolgere funzioni giurisdizionali per quasi un anno dopo la scadenza dell’interpello, senza che vi fosse alcuna sospensione del suo percorso professionale. La decisione di non considerare questo periodo ai fini dell’anzianità complessiva appare ingiustificata e irragionevole, poiché si traduce in una perdita di 11 mesi e 15 giorni di servizio effettivamente prestato.
20. A ciò si aggiunga che la riforma della magistratura tributaria, introdotta dalla L. 130/2022, aveva l’obiettivo di favorire il transito dei magistrati da altre giurisdizioni, garantendo loro la continuità di carriera e la piena valorizzazione dell’esperienza maturata. Escludere il periodo intermedio tra la scadenza dell’interpello e il transito effettivo contrasterebbe con questa finalità e creerebbe una disparità di trattamento tra magistrati che hanno svolto lo stesso servizio, ma che si vedrebbero riconosciuta un’anzianità differente solo per una questione amministrativa.
21. Tale interpretazione è conforme a quanto già statuito dal TAR Campania, Sezione I, con sentenza n. 6980/2024 del 11 dicembre 2024, che, in un caso analogo, ha ritenuto illegittima la cristallizzazione dell’anzianità alla data del 14 febbraio 2023, evidenziando come il periodo successivo, durante il quale il magistrato ha continuato a svolgere le proprie funzioni, debba essere computato ai fini giuridici ed economici. La mancata considerazione di tale periodo, come correttamente osservato dal TAR Napoli, determinerebbe un’ingiustificata penalizzazione dei magistrati transitati nella giurisdizione tributaria rispetto ai colleghi che hanno proseguito la carriera nella magistratura ordinaria”.
Nel confermare la citata decisione il Consiglio di Stato, con sentenza n. 9072 del 20 novembre 2025, ha escluso che le conclusioni raggiunte dal giudice di primo grado circa la data sino alla quale andava computata l’anzianità pregressa dei magistrati transitati in magistratura tributaria a valle dell’interpello, potessero contrastare con la portata letterale del richiamato comma 7 dell’articolo 1 della Legge n. 130/2022 . E ciò in quanto “Il comma 7 disciplina la procedura di interpello, individuando la data di scadenza del termine per l’invio della domanda di partecipazione alla procedura e di determinazione dell’anzianità ai fini del punteggio spettante nell’ambito della procedura d’interpello per il transito.
La stessa norma prevede che la graduatoria finale avrebbe dovuto essere pubblicata entro il 15 marzo 2023, cioè entro un mese dal termine per esercitare l’interpello.
Nel sistema delineato dal legislatore, quindi, la data per esercitare l’interpello e quella del transito effettivo erano sostanzialmente coincidenti, con conseguente irrilevanza della situazione medio tempore verificatasi (…).
La circostanza che la graduatoria finale non sia stata pubblicata entro il 15 marzo 2023 ma quasi un anno dopo rende, invece, irragionevole l’interpretazione del dato normativo fornita dall’Amministrazione che esclude, dal computo dell’anzianità complessiva i benefici nelle more maturati”.
Per queste stesse ragioni, il Collegio ritiene che il motivo sia fondato e debba essere accolto, con conseguente obbligo per il Ministero di rideterminare l’anzianità complessiva del ricorrente includendo il periodo fino al 1°.2.2024.
14. Il secondo profilo critico riguarda la modalità con cui il Ministero ha rideterminato la progressione economica del ricorrente. Nella fattispecie, il Ministero, oltre a considerare erroneamente l’anzianità di servizio del ricorrente, ha comunque adottato un meccanismo di ricalcolo dell’anzianità economica che, come innanzi descritto, non ha tenuto conto della classe e degli scatti stipendiali già maturati dallo stesso nella magistratura di provenienza, sino al momento del suo transito in magistratura tributaria, ed in ragione dell’ulteriore periodo di esercizio di funzioni nel ruolo unico della magistratura tributaria, collocando il ricorrente a uno scatto inferiore rispetto a quello che gli sarebbe spettato. In sostanza il Ministero non ha tenuto conto del “maturato economico” relativo al periodo in cui il ricorrente era in magistratura ordinaria, né degli scatti correlati all’anzianità convenzionale relativa al periodo in cui il ricorrente apparteneva al ruolo unico della magistratura tributaria ed ha, invece, determinato il trattamento economico spettante al ricorrente avendo riguardo soltanto alla anzianità giuridica calcolata ai sensi dell’art.1, comma 7, della Legge n. 130/2022 (determinante l’inquadramento del ricorrente quale “ Magistrato tributario dopo venti anni dalla nomina ”), attribuendo a quest’ultimo, ex novo e con azzeramento dei livelli retributivi già maturati per la medesima anzianità, il trattamento economico corrispondente come previsto nella Tabella F-bis allegata alla Legge n. 130/2022.
Deduce al riguardo il ricorrente che in base all’art.3 della Legge n. 425/1984 contenente “ Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati ”, la progressione economica degli stipendi del personale di cui alla Legge n. 27/1981 (e pertanto del personale di tutte le magistrature ordinaria, amministrativa, contabile, militare ed anche tributaria) si sviluppa in 8 classi biennali del 6 per cento, da determinare sullo stipendio iniziale di qualifica o livello retributivo, ed in successivi aumenti biennali del 2,50 per cento, da calcolare sull’ultima classe di stipendio. L’art.5 della stessa Legge, la cui applicazione non può ritenersi esclusa dal portato letterale dell’art. 1 della Legge n. 130/2022 avuto riguardo all’interpretazione conforme alla sua ratio come di seguito descritta, ha inoltre raccordato la progressione stipendiale legata alle qualifiche o livelli retributivi con quella derivante dalle classi o dagli scatti biennali, stabilendo che “ Al personale promosso alla qualifica o pervenuto al livello retributivo superiore successivamente al 1° luglio 1983 compete lo stipendio iniziale previsto per la nuova posizione, maggiorato dell’importo corrispondente alle classi o aumenti biennali maturati nella posizione di provenienza ”.
Orbene secondo il ricorrente la sola interpretazione possibile delle citate disposizioni, in combinato disposto fra loro, e del richiamato principio generale operante in materia di passaggio ad altra carriera, allorché -come nel caso dell’odierno ricorrente- il transito nella magistratura tributaria comporti il passaggio ad una qualifica alla quale è correlato un nuovo (maggiore) livello stipendiale contemplato dalla tabella F-bis allegata alla Legge n. 130/2022 (“ Magistrato tributario dopo venti anni dalla nomina ”), quale effetto dell’anzianità complessivamente ricostruita ai sensi dell'art. 1 co.7 della Legge n. 130/2022, le classi e gli scatti biennali acquisiti nella magistratura di provenienza, alla data dell’effettivo transito, devono essere integralmente mantenuti (cd maturato economico) e ad essi si sommano, secondo il criterio di cui allo stesso 1 co. 7 della citata Legge, gli scatti biennali scaturenti dall’anzianità convenzionale quale giudice tributario nel periodo antecedente all’interpello e gli eventuali scatti conseguenti alla nuova qualifica di magistrato con 20 anni di anzianità.
Secondo il Ministero, di contro quanto, previsto dall’articolo 5 della Legge 425/1984 non sarebbe applicabile in fase di primo inquadramento dei magistrati transitati dovendo il trattamento economico, con attribuzione e riconoscimento di classe e scatto, essere basato sulla sola anzianità giuridica, calcolata ai sensi del comma 7 dell’art. 1 della Legge n. 130/2022 e pertanto corrispondente alle qualifiche di cui alla tabella F-bis, allegata alla Legge n. 130/2022.
15. Sennonchè l’interpretazione applicativa serbata dal Ministero, come già concluso da questo Tar nella decisione innanzi citata, è priva di una base normativa chiara e contrasta con l’impostazione generale della Legge n. 130/2022, che, nel disciplinare il transito, ha, invece, inteso assicurare la piena valorizzazione della carriera pregressa. In tale ottica, il mancato riconoscimento degli scatti stipendiali già maturati, sino alla data di effettivo transito nella magistratura tributaria, risulta chiaramente in contrasto con la ratio stessa della riforma, che mirava a incentivare il passaggio alla magistratura tributaria.
16. Invero, come già evidenziato in relazione all’anzianità di servizio, l’ordinamento ha previsto un regime di favore per i magistrati transitati, proprio al fine di garantire una transizione senza penalizzazioni. Anche la scelta di negare il riconoscimento degli scatti stipendiali maturati, come quella di non considerare l’anzianità maturata sino all’effettivo transito, esprime quindi una lettura restrittiva della normativa, che finisce per ledere la posizione del ricorrente.
17. Di conseguenza, il Collegio ritiene che il provvedimento impugnato debba essere annullato anche in relazione a questo profilo, con obbligo per l’Amministrazione di rideterminare il trattamento economico spettante al ricorrente, garantendo il mantenimento degli scatti stipendiali già maturati e il corretto inquadramento stipendiale, anche alla luce dell’accoglimento del precedente profilo di illegittimità e dei calcoli effettuati circa l’anzianità di servizio effettivamente maturata nella magistratura di provenienza sino alla data di effettivo transito. Gli importi dovuti a titolo di differenze retributive pregresse, siccome spettanti a cagione della ricostruzione della carriera nei termini di cui innanzi, dovranno essere poi “ maggiorati dalla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, per il divieto di cumulo stabilito dall’art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724, applicabile a tutte le categorie di rapporti di lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni per cui ricorrono le ragioni di contenimento della spesa pubblica a base della norma testé richiamata, secondo la ratio decidendi prospettata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 459/2000 ( ex aliis , Cass., sez. lav., 2 luglio 2020, n. 13624; C.d.S., sez. III, 22 maggio 2019, n. 3327) ” (Cons. Stato, Sez. II, 22 marzo 2021, n. 2463).
18. L’interpretazione sin qui esplicata in relazione alla disciplina da applicare con riguardo al riconoscimento dell’anzianità di servizio ai fini dell’inquadramento economico del giudice tributario, come recata nella Legge n. 130/2022, con particolare riferimento all’art. 1 commi 7 e 8, consente di ritenere infondati i dubbi di incompatibilità della stessa sia con la disciplina unionale invocata da parte ricorrente che con gli articoli della Carta Costituzionale.
19. In conclusione il ricorso è fondato e va accolto.
20. Le spese possono essere compensate attesa la peculiarità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e con gli effetti di cui al punto 17 della motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RM AN, Presidente
Igor Nobile, Primo Referendario
Monica LO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Monica LO | RM AN |
IL SEGRETARIO