Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 12/03/2025, n. 1141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1141 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Il Giudice unico nella persona della Dott.ssa Valentina Ferrara, all'udienza del 12-
03-2025, allo scadere del termine per il deposito di note in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
lette le note di trattazione scritta;
visto ed applicato l'art. 281 sexies c.p.c.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 3157/2021 avente ad oggetto "opposizione a decreto ingiuntivo"
TRA
Parte 1 (C.F. C.F. 1 )), rappresentato e difeso dall'avv.to Antonio Losacco, giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Salerno, Via Posidonia n. 145;
- Opponente-
CONTRO Controparte_1 C.F. P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Fiorenzo Bertona, giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Serravalle Sesia
(VC), C.so Matteotti n. 6;
- Opposta -
NONCHE'
(C.F.: P.IVA 2 in persona del CP 3 pro tempore e […]
Controparte_4 rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato di Salerno, elettivamente domiciliati presso la sede di quest'ultima in Salerno, C.so Vittorio Emanuele n. 58;
Opposto-
Svolgimento del processo e motivi della decisione Parte 1 ha propostoCon atto di citazione regolarmente notificato,
opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 488/2021 con cui il Tribunale di Salerno,
in accoglimento del ricorso proposto da Controparte 1 lo condannava al pagamento di € 16.598,00, oltre interessi e spese, per il mancato adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di finanziamento n. 4397, chiedendo di accogliere l'opposizione e revocare il decreto.
Eccepiva: la nullità del contratto per mancanza di forma scritta del credito azionato;
improcedibilità della domanda ex artt. 4 e 5 D. Lgs. n. 28/2010; la mancata prova dell'esistenza del credito;
l'invalidità degli estratti conto allegati al fascicolo del monitorio;
la nullità ex art. 1815, c.c. violazione d.lgs. 385/1993 difformità tra taeg indicato in contratto e taeg realmente applicato;
la responsabilità del CP 2
-carenza di legittimazione passiva. datore omessa comunicazione
Concludeva chiedendo: "in via preliminare, ex art. 269 c.p.c., autorizzare l'opponente sig.
Parte 1 a chiamare in causa l' Controparte 4 di
Salerno sito in Salerno alla via Filippo Smaldone, snc - 84129 Salerno e per esso il
[...]
in persona del Ministro pro tempore, quale Controparte_5 Controparte_4amministrazione statale di appartenenza dell'
[...] di Salerno, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Salerno,
Corso V. Emanuele, 58 - C.A.P. 84123, disponendo all'uopo il differimento della prima udienza per consentire la loro citazione nel rispetto dei termini di comparizione di cui all'art. CP 2 abbia a costituirsi per depositare tutta la 163 bis c.p.c., affinché lo stesso documentazione relativa alla delega dello stipendio in pagamento del finanziamento n 4397,
in particolare le buste paga del dipendente opponente al fine di verificare le trattenute dall'inizio della delega ad oggi, dichiarare e certificare la somma pagata all' CP_1 in merito al suddetto finanziamento e garantire il sig. Parte 1 da qualsivoglia responsabilità in caso di accertato inadempimento e responsabilità da parte del CP 2 relativamente al pagamento del finanziamento n 4397; - in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità del predetto decreto ingiuntivo, anche ai sensi dell'art. 50 TUB, per carenza di prova scritta del credito azionato e comunque per tutti i motivi indicati nella parte motiva;
accertare e
-
dichiarare il pagamento parziale e per l'effetto revocare, annullare e/o dichiarare privo di qualsivoglia efficacia il decreto ingiuntivo opposto;
- accertare e dichiarare la nullità di tutte clausole relative per difformità tra TAEG indicato in contratto e TAEG realmente applicato, con rideterminazione del tasso secondo i parametri previsti dalla legge e per l'effetto revocare, annullare e/o dichiarare privo di qualsivoglia efficacia il decreto ingiuntivo opposto;
- condannare, in ogni caso, il terzo CP 2 al pagamento di quanto eventualmente ancora dovuto all'opposto per responsabilità dello stesso ed inadempimento del contratto di delega;
-
condannare, in ogni caso, le controparti al pagamento delle spese e competenze di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario. In via istruttoria: disporre perizia contabile".
Costituitasi in giudizio, la Controparte_1 chiedeva l'integrale rigetto dell'atto di opposizione in quanto infondato in fatto ed in diritto, previa richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo;
autorizzazione a svolgere il procedimento di mediazione.
Deduceva: che il diritto di credito di CP_1 nasceva, ex art. 1269 e segg. c.c. e dal DPR
180/50 (T.U. sulla cessione, delegazione e pignoramento dello stipendio), dalla sottoscrizione del contratto di delegazione de quo, che non solo non è stato disconosciuto da ma anzi preso in esame da quest'ultimo sia per Parte 1
eccepire che il contratto è usuraio, sia per contestare il proprio residuo debito;
che il credito, inoltre, è certo, liquido ed esigibile;
che CP_1 produceva l'estratto conto
18.2.2021, che dettaglia sia gli importi corrisposti all'opponente, che le somme incassate dalla terza ceduta per ciascuna di tutte le pattuite n. 120 rate relative al finanziamento de quo;
che il tasso di interesse (TAEG) applicato al finanziamento per cui è causa è del 7,33% e perfettamente legale, come si evince dalla tabella di rilevazione trimestrale della Banca d'Italia ed applicabile dal 1° aprile fino al 30
giugno 2007.
Istaurato il contradditorio, all'udienza del 14.10.2021 il Giudice con provvedimento autorizzava l'opponente alla chiamata in causa del terzo.
Costituitosi in giudizio, il Controparte_5 e di Salerno chiedeva l'integrale Controparte 4
rigetto dell'atto di opposizione in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Deduceva: che il sig. Pt 1 , in data 23.05.2007, sottoscriveva contratto di finanziamento con l' Controparte_1 er Delegazione di pagamento con trattenuta di € 323,00 mensili (identificato con codice B52) e, contestualmente, contratto di cessione (identificato con codice X52) con trattenuta di € 252,00 mensili;
che la suddetta Cessione (X52) non assume alcuna rilevanza contabile nel giudizio in corso,
in quanto il procedimento monitorio verteva esclusivamente sulla differenza degli importi trattenuti per la Delegazione di pagamento codificata B52, mentre, la p.a. è stata chiamata in causa al sol fine di chiarare la responsabilità per inadempimento del contratto di delega e per ottenere la condanna di quest'ultimo al pagamento eventualmente ancora dovuto all'opposta Società; il difetto di legittimazione passiva del CP 2 convenuto.
Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, con provvedimento dell'1.05.2022 veniva assegnato termine a parte opposta per esperire il procedimento di mediazione. All'udienza del 19.10.2022 rilevato che parte opposta aveva introdotto il tentativo di mediazione solo nei confronti di parte opponente con esito negativo e non anche del terzo chiamato, il Giudice assegnava un nuovo termine all' CP_1 per introdurre procedura di mediazione nei confronti del terzo chiamato.
Esperito ulteriore tentativo di mediazione con esito negativo, concessi i termini di cui all'art. 183, 6 co., c.p.c., ritenuto non accessorio alcun approfondimento istruttorio, la causa era rinviata alla presente udienza, sostituita da termine per il deposito di note scritte sostitutive ex art. 127 ter c.p.c., per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
La domanda proposta deve dichiararsi improcedibile atteso il mancato corretto esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.
L'art. 8 comma 3 D.Lgs 28/2010 così recita: "Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale."
Orbene, secondo un condivisibile orientamento della Suprema Corte, espresso nella sentenza n. 8473 depositata il 27 marzo 2019, nel procedimento di mediazione obbligatoria, è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore ed, inoltre, la parte può farsi sostituire da una persona a sua scelta e quindi anche - ma non solo - dal suo difensore, ma previo rilascio, a questo scopo, di “una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista" (cfr. anche Cassazione civile sez. II,
26/04/2022, n.13029). Sulla scorta di tale principio, condivisibile giurisprudenza di merito ha affermato che "il procedimento di mediazione obbligatoria ex D.Lgs. n. 28/2010 abbia natura personalissima, con la conseguenza che esso esige la presenza personale della parte, ovvero la presenza di un rappresentante munito di procura speciale. All'uopo, le parti possono conferire procura speciale ad altri soggetti per farsi rappresentare nel procedimento di mediazione, a condizione che sia espressamente conferito loro il potere di parteciparvi. Il rappresentato, quindi - trattandosi di rappresentanza avente natura negoziale e non processuale - deve conferire adeguata procura ad negotia che autorizzi il rappresentante ad agire in nome e per conto, con chiara specificazione dei poteri e dei limiti e solo la procura notarile
speciale, redatta per il singolo affare, è idonea a fornire le indispensabili garanzie sulla sua utilizzabilità nei riguardi di terzi" (cfr. Corte d'Appello di Napoli, Sezione
II civile, sentenza 29 settembre 2020, n. 3227).
Facendo applicazione dei predetti principi al caso in esame, va dichiarata improcedibile la domanda proposta da CP_1 n quanto mancante dei relativi poteri al momento in cui si è svolto il primo incontro di mediazione. La mancanza della procura speciale non rientra tra gli atti sanabili in quanto la procedura di mediazione richiede che la parte partecipi personalmente oppure mediante conferimento di procura speciale sostanziale avente le caratteristiche richieste da Cass. n. 8473/2019.
Tanto in base al principio secondo cui "delegatus delegare non potest" che, nel caso di specie, non subisce eccezioni. Inoltre vi è da considerare che non risulta neppure allegata la procura speciale richiamata nel verbale di mediazione.
Ne consegue che in considerazione della mancata corretta instaurazione della mediazione ad opera di parte opposta, la domanda deve essere dichiarata improcedibile ai sensi dell'art 8 d.lgs. 28/2010. CP 1Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico di
[...] liquidate secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento in € 1.270 anziché
euro 2.540 per ciascuna parte processuale (fase studio € 460.00, fase introduttiva €
389.00, fase istruttoria euro 840.00, fase decisionale € 851.00) secondo i parametri minimi dello scaglione di riferimento (da € 5.201 a € 26.000) applicando la riduzione del 50% di cui all'art 4 comma 9, risultando la dichiarazione di improcedibilità una pronuncia in rito, così come previsto dal DM 55/2014 e successive modificazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) Dichiara l'improcedibilità della domanda.
2) Revoca il decreto ingiuntivo.
3) Condanna Controparte 1 al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 1.270 anziché euro 2.540 per ciascuna parte processuale (fase studio €
460.00, fase introduttiva € 389.00, fase istruttoria euro 840.00, fase decisionale
€ 851.00) oltre euro 118,50 per il C.U. oltre spese genarli, IVA e CPA come per legge il tutto con attribuzione al procuratore avv. Antonio Losacco dichiaratosi antistatario.
Salerno, data del deposito Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara