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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/11/2025, n. 4171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4171 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1956/2025 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile in persona del giudice unico onorario Dott.ssa Carmela Esposito pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. co 3, nella causa civile iscritta al n. 1956 dell'anno 2025 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto
“spedizione – trasporto”, vertente tra
(P.IVA ), in persona del suo l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1 [...]
, con sede in Paglieta (CH), al Viale Mazzini, 25 - ivi elettivamente Pt_2 domiciliata alla Via G. Corrado 12, con l'Avv. Piacentino Massimiliano Sichetti del Foro di Lanciano (C.F. ), che la rappresenta e difende C.F._1 come da procura in atti
- opponente e
(P.IVA ) in persona del suo Controparte_1 P.IVA_2
l.r.p.t. sig.ra , con sede in Cardito (Na), alla Via Caravaggio, 28, Controparte_2 rappresentata e difesa in virtù di procura in atti dall'Avv. Alessandra Angelino
(C.F. ), con la quale elettivamente domicilia in Caivano C.F._2
(Na), alla Via De Gasperi, 33
- opposta
CONCLUSIONI: come in atti da intendersi qui ripetute e trascritte.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata a mezzo p.e.c in data 26.02.2025 la
[...]
[..
[...] proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 3510/2024, R.G. Parte_3
9063/2024, emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 29.12.2024, con il quale le veniva ingiunto il pagamento in favore della della Parte_4 somma di € 14.414,00, oltre interessi come richiesti, nonché le spese di procedura liquidate in € 145,50 per spese e diritti ed € 540,00 per onorari, oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A., con attribuzione al procuratore costituito dichiaratosi antistatario, ottenuto dalla opposta, esercente attività di trasporto per conto terzi, sulla base delle fatture n. 197/S emessa il 31.01.2023 per un importo di € 6.962,54; n. 429/S emessa il 28.02.2023 per un importo di €
5.310,05; n. 609/S emessa il 31.03.2023 per un importo di € 7.534,11, rimasta impagata per € 1.871,41.
A sostegno della proposta opposizione la deduceva la nullità Parte_1 del decreto ingiuntivo per carenza di prova scritta ex art. 633 n. 1) c.p.c. e 634
c.p.c., l'infondatezza della domanda monitoria basata sulle sole fatture, inidonee a sostenere la domanda nel giudizio di opposizione promosso, in quanto, come sostenuto da autorevoli precedenti della Suprema Corte, “la fattura per la sua formazione unilaterale ed la sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto (come l'elenco delle merci, il loro prezzo, le modalità di pagamento e altro), si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché quando tale rapporto sia contestato fra le parti la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può assurgere a prova del negozio ma costituisce al più un mero indizio”; ciò in quanto un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa, né determina inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è prodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza. Pertanto, nel processo di cognizione che segue all'opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura non costituisce fonte di prova, in favore della parte che l'ha emessa, dei fatti che la stessa vi ha dichiarato. Pertanto, proseguiva l'opponente, la produzione documentale offerta dalla opposta non poteva costituire idonea prova del preteso credito vantato nel giudizio a cognizione piena.
2 Inoltre, l'opponente deduceva di aver pagato tutti i trasporti eseguiti in suo favore in passato dalla e, inoltre, che le prestazioni portate Parte_4 dalle fatture, oggetto del provvedimento monitorio, non erano mai state poste in essere in suo favore dell'opponente, probabilmente emesse per un errore di imputazione dell'azienda creditrice a carico della la quale mai Parte_1 aveva usufruito di tali servizi.
Tanto premesso l'opponente rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Monza in accoglimento della presente domanda, contrariis reiectis,
- 1) in via preliminare, revocare e/o comunque dichiarare nullo ed inefficace il
Decreto ingiuntivo n. 3510/2024, R.G. 9063/2024, emesso dal Tribunale di
Napoli Nord in data 29.12.2024 e notificato a mezzo pec il giorno 17.01.2025, per carenza dei requisiti di cui agli artt. 633 n. 1) c.p.c. e 634 co. 2) c.p.c. per tutti i motivi di cui al punto n. 1) del presente atto;
- 2) nel merito, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo 3510/2024, R.G.
9063/2024, emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 29.12.2024 e/o comunque dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente in favore di
[...]
a causa di tutti gli inadempimenti posti in essere dall'opposto e Parte_4 riportati nel punto n. 2) del presente atto;
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Costituitasi l'opposta deduceva, preliminrmente, l'inammissibilità dell'opposizione per essere stato notificato il decreto ingiuntivo in data
16.01.2025, e non come erroneamente affermato da parte opponente in data
17.01.2025, come da ricevute pec in formato .elm allegate. Difatti, sosteneva l'opposta in data 16.01.2025 era stata effettuata la notifica a mezzo due pec distinte: alle ore 9.59 nell'interesse di;
alle ore 10.02 per l'avv. Controparte_1
Angelino, quale attributario delle spese legali. Pertanto, l'opposizione proposta con atto di citazione notificato a mezzo pec il 26.02.2025 (come da ricevute pec in formato .elm allegate) non era stata proposta nel termine stabilito e, pertanto, era inammissibile.
Nel merito deduceva l'infondatezza della proposta opposizione, in quanto le
3 fatture si riferivano a trasporti puntualmente effettuati dalla creditrice e non pagati, fatture e trasporti rispetto ai quali alcuna contestazione era stata effettuata da Parte_1
Tanto premesso la società opposta rassegnava le seguenti conclusioni:
“1) Accertare e dichiarare che l'opposizione è stata proposta oltre il termine di 40 giorni e, pertanto, è inammissibile;
2) Per l'effetto dichiarare esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
3) Rigettare l'opposizione proposta;
4) Condannare l'opponente alla lite temeraria ex art. 96 c.p.c.;
5) Condannare l'opponente alle spese di lite della presente opposizione, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
All'udienza di comparizione delle parti del 30.10.2025, il Tribunale autorizzava i difensori alla precisazione delle conclusioni e sciogliendo la riserva assunta in pari data, riservava la causa in decisione ex art. 281 sexies co 3 c.p.c.
1. Sull'inammissibilità dell'opposizione
La sollevata eccezione di inammissibilità dell'opposizione, per lo spirare del termine previsto dalla legge di giorni 40 dalla notifica del decreto ingiuntivo, è fondata e va accolta.
Com'è noto, l'atto di citazione in opposizione dev'essere notificato al creditore ricorrente entro il termine indicato nel decreto ingiuntivo ex art. 641 c.p.c. decorrente dalla notificazione di quest'ultimo e che, di regola, è pari a 40 giorni. L'art. 641, 1° comma,
c.p.c., difatti, dispone testualmente quanto segue: “Se esistono le condizioni previste nell'art. 633, il giudice, con decreto motivato da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso, ingiunge all'altra parte di pagare la somma o di consegnare la cosa o la quantità di cose chieste o invece di queste la somma di cui all'art. 639 nel termine di quaranta giorni, con l'espresso avvertimento che nello stesso termine può essere fatta opposizione a norma degli articoli seguenti e che, in mancanza di opposizione, si procederà a esecuzione forzata”. Inoltre, l'art. 647 c.p.c., sotto la rubrica
“Esecutorietà per mancata opposizione o per mancata attività dell'opponente”, prevede quanto segue: “Se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito, oppure l'opponente non si è costituito, il giudice che ha pronunciato il decreto, su istanza anche verbale del ricorrente, lo dichiara esecutivo. Nel primo caso il giudice deve ordinare che sia rinnovata la notificazione, quando risulta o appare probabile che l'intimato non abbia
4 avuto conoscenza del decreto. Quando il decreto è stato dichiarato esecutivo a norma del presente articolo, l'opposizione non può essere più proposta né proseguita, salvo il disposto dell'art. 650, e la cauzione eventualmente prestata è liberata”. Come si è visto,
l'art. 647 precisa che il Giudice che ha pronunciato il decreto ingiuntivo, deve ordinare che sia rinnovata la notificazione, quando risulta o appare probabile che l'intimato non abbia avuto conoscenza del decreto. La norma mira ad assicurare al debitore intimato la possibilità di opporsi al decreto ingiuntivo prima che questo divenga esecutivo nei suoi confronti. Peraltro, si ritiene che il giudice debba ordinare la rinnovazione della notificazione soltanto nel caso in cui l'intimato non abbia avuto conoscenza del decreto per irregolarità della notifica ovvero per causa a lui non imputabile e, inoltre, non a vantaggio dell'intimante se sia scaduto il termine di cui all'art. 644 c.p.c. Dunque, nei casi di mancata opposizione o di tardiva opposizione nel termine stabilito (così come nei casi di mancata costituzione o di tardiva costituzione del debitore opponente), il decreto ingiuntivo diventa esecutivo ed acquista autorità di cosa giudicata.
Le conseguenze della mancata o tardiva proposizione dell'opposizione sono quindi analoghe a quelle previste nei giudizi di impugnazione, derivandone l'inammissibilità dell'opposizione ed il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo.
Nella fattispecie in esame, con il decreto ingiuntivo opposto il Tribunale di Napoli Nord ha ingiunto all'altra parte di pagare la somma nel termine di quaranta giorni, con l'espresso avvertimento che nello stesso termine poteva essere fatta opposizione a norma di legge e che, in mancanza di opposizione, si sarebbe proceduto a esecuzione forzata.
La notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo opposto è stata effettuata a mezzo posta elettronica certificata ed ai sensi della legge n. 53/1994 in data 16/01/2025, senonché,
l'atto di citazione in opposizione è stato notificato soltanto in data 26/02/2025 e, dunque, tardivamente, come può agevolmente rilevarsi dalle ricevute telematiche delle notifiche allegate da entrambe le parti.
Pertanto, essendo stato l'atto di opposizione notificato tardivamente, l'opposizione proposta da parte opponente dev'essere dichiarata inammissibile per decorso del termine di 40 giorni indicato nel decreto ingiuntivo opposto. Per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto dev'essere dichiarato esecutivo, ai sensi dell'art. 647 c.p.c.
La tardività dell'opposizione e la conseguente declaratoria di inammissibilità assorbono ovviamente tutte le altre domande ed eccezioni. Del resto, è stato chiarito in giurisprudenza che non può darsi ingresso all'esame di una domanda proposta dall'attore nei confronti del convenuto nel caso in cui sia stata dichiarata inammissibile per tardività
l'opposizione a decreto ingiuntivo;
l'inammissibilità dell'opposizione, infatti, determina
5 impossibilità di dar luogo - in base a tale atto - ad alcun procedimento che su di essa si fondi, talché, la domanda, formulata come accessoria nell'ambito di una citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, rimane travolta dallo stesso vizio di improcedibilità che inficia la domanda principale.
2. Sulle spese di lite
In merito alle spese processuali del presente giudizio di opposizione, in virtù del principio della soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c., la parte opponente dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla parte opposta le spese processuali del presente giudizio di opposizione, che sono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 con esclusione della fase istruttoria, non tenutasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. 1956/2025 r.g. promossa dalla società contro la società Parte_1 Parte_5
1) Dichiara inammissibile l'opposizione proposta dalla e, per l'effetto Parte_1 dichiara esecutivo ex art. 647 c.p.c. il decreto ingiuntivo opposto n. 3510/2024, R.G.
9063/2024, emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 29.12.2024;
2) Dichiara tenuta e condanna l'opponente società al pagamento in Parte_1 favore della società opposta, delle spese di lite liquidate in €. 2.547,00 per compensi, nulla per spese perché non documentate, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al difensore costituito, Avv. Alessandra Angelino, dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Aversa, 26/11/2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Carmela Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile in persona del giudice unico onorario Dott.ssa Carmela Esposito pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. co 3, nella causa civile iscritta al n. 1956 dell'anno 2025 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto
“spedizione – trasporto”, vertente tra
(P.IVA ), in persona del suo l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1 [...]
, con sede in Paglieta (CH), al Viale Mazzini, 25 - ivi elettivamente Pt_2 domiciliata alla Via G. Corrado 12, con l'Avv. Piacentino Massimiliano Sichetti del Foro di Lanciano (C.F. ), che la rappresenta e difende C.F._1 come da procura in atti
- opponente e
(P.IVA ) in persona del suo Controparte_1 P.IVA_2
l.r.p.t. sig.ra , con sede in Cardito (Na), alla Via Caravaggio, 28, Controparte_2 rappresentata e difesa in virtù di procura in atti dall'Avv. Alessandra Angelino
(C.F. ), con la quale elettivamente domicilia in Caivano C.F._2
(Na), alla Via De Gasperi, 33
- opposta
CONCLUSIONI: come in atti da intendersi qui ripetute e trascritte.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata a mezzo p.e.c in data 26.02.2025 la
[...]
[..
[...] proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 3510/2024, R.G. Parte_3
9063/2024, emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 29.12.2024, con il quale le veniva ingiunto il pagamento in favore della della Parte_4 somma di € 14.414,00, oltre interessi come richiesti, nonché le spese di procedura liquidate in € 145,50 per spese e diritti ed € 540,00 per onorari, oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A., con attribuzione al procuratore costituito dichiaratosi antistatario, ottenuto dalla opposta, esercente attività di trasporto per conto terzi, sulla base delle fatture n. 197/S emessa il 31.01.2023 per un importo di € 6.962,54; n. 429/S emessa il 28.02.2023 per un importo di €
5.310,05; n. 609/S emessa il 31.03.2023 per un importo di € 7.534,11, rimasta impagata per € 1.871,41.
A sostegno della proposta opposizione la deduceva la nullità Parte_1 del decreto ingiuntivo per carenza di prova scritta ex art. 633 n. 1) c.p.c. e 634
c.p.c., l'infondatezza della domanda monitoria basata sulle sole fatture, inidonee a sostenere la domanda nel giudizio di opposizione promosso, in quanto, come sostenuto da autorevoli precedenti della Suprema Corte, “la fattura per la sua formazione unilaterale ed la sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto (come l'elenco delle merci, il loro prezzo, le modalità di pagamento e altro), si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché quando tale rapporto sia contestato fra le parti la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può assurgere a prova del negozio ma costituisce al più un mero indizio”; ciò in quanto un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa, né determina inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è prodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza. Pertanto, nel processo di cognizione che segue all'opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura non costituisce fonte di prova, in favore della parte che l'ha emessa, dei fatti che la stessa vi ha dichiarato. Pertanto, proseguiva l'opponente, la produzione documentale offerta dalla opposta non poteva costituire idonea prova del preteso credito vantato nel giudizio a cognizione piena.
2 Inoltre, l'opponente deduceva di aver pagato tutti i trasporti eseguiti in suo favore in passato dalla e, inoltre, che le prestazioni portate Parte_4 dalle fatture, oggetto del provvedimento monitorio, non erano mai state poste in essere in suo favore dell'opponente, probabilmente emesse per un errore di imputazione dell'azienda creditrice a carico della la quale mai Parte_1 aveva usufruito di tali servizi.
Tanto premesso l'opponente rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Monza in accoglimento della presente domanda, contrariis reiectis,
- 1) in via preliminare, revocare e/o comunque dichiarare nullo ed inefficace il
Decreto ingiuntivo n. 3510/2024, R.G. 9063/2024, emesso dal Tribunale di
Napoli Nord in data 29.12.2024 e notificato a mezzo pec il giorno 17.01.2025, per carenza dei requisiti di cui agli artt. 633 n. 1) c.p.c. e 634 co. 2) c.p.c. per tutti i motivi di cui al punto n. 1) del presente atto;
- 2) nel merito, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo 3510/2024, R.G.
9063/2024, emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 29.12.2024 e/o comunque dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente in favore di
[...]
a causa di tutti gli inadempimenti posti in essere dall'opposto e Parte_4 riportati nel punto n. 2) del presente atto;
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Costituitasi l'opposta deduceva, preliminrmente, l'inammissibilità dell'opposizione per essere stato notificato il decreto ingiuntivo in data
16.01.2025, e non come erroneamente affermato da parte opponente in data
17.01.2025, come da ricevute pec in formato .elm allegate. Difatti, sosteneva l'opposta in data 16.01.2025 era stata effettuata la notifica a mezzo due pec distinte: alle ore 9.59 nell'interesse di;
alle ore 10.02 per l'avv. Controparte_1
Angelino, quale attributario delle spese legali. Pertanto, l'opposizione proposta con atto di citazione notificato a mezzo pec il 26.02.2025 (come da ricevute pec in formato .elm allegate) non era stata proposta nel termine stabilito e, pertanto, era inammissibile.
Nel merito deduceva l'infondatezza della proposta opposizione, in quanto le
3 fatture si riferivano a trasporti puntualmente effettuati dalla creditrice e non pagati, fatture e trasporti rispetto ai quali alcuna contestazione era stata effettuata da Parte_1
Tanto premesso la società opposta rassegnava le seguenti conclusioni:
“1) Accertare e dichiarare che l'opposizione è stata proposta oltre il termine di 40 giorni e, pertanto, è inammissibile;
2) Per l'effetto dichiarare esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
3) Rigettare l'opposizione proposta;
4) Condannare l'opponente alla lite temeraria ex art. 96 c.p.c.;
5) Condannare l'opponente alle spese di lite della presente opposizione, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
All'udienza di comparizione delle parti del 30.10.2025, il Tribunale autorizzava i difensori alla precisazione delle conclusioni e sciogliendo la riserva assunta in pari data, riservava la causa in decisione ex art. 281 sexies co 3 c.p.c.
1. Sull'inammissibilità dell'opposizione
La sollevata eccezione di inammissibilità dell'opposizione, per lo spirare del termine previsto dalla legge di giorni 40 dalla notifica del decreto ingiuntivo, è fondata e va accolta.
Com'è noto, l'atto di citazione in opposizione dev'essere notificato al creditore ricorrente entro il termine indicato nel decreto ingiuntivo ex art. 641 c.p.c. decorrente dalla notificazione di quest'ultimo e che, di regola, è pari a 40 giorni. L'art. 641, 1° comma,
c.p.c., difatti, dispone testualmente quanto segue: “Se esistono le condizioni previste nell'art. 633, il giudice, con decreto motivato da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso, ingiunge all'altra parte di pagare la somma o di consegnare la cosa o la quantità di cose chieste o invece di queste la somma di cui all'art. 639 nel termine di quaranta giorni, con l'espresso avvertimento che nello stesso termine può essere fatta opposizione a norma degli articoli seguenti e che, in mancanza di opposizione, si procederà a esecuzione forzata”. Inoltre, l'art. 647 c.p.c., sotto la rubrica
“Esecutorietà per mancata opposizione o per mancata attività dell'opponente”, prevede quanto segue: “Se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito, oppure l'opponente non si è costituito, il giudice che ha pronunciato il decreto, su istanza anche verbale del ricorrente, lo dichiara esecutivo. Nel primo caso il giudice deve ordinare che sia rinnovata la notificazione, quando risulta o appare probabile che l'intimato non abbia
4 avuto conoscenza del decreto. Quando il decreto è stato dichiarato esecutivo a norma del presente articolo, l'opposizione non può essere più proposta né proseguita, salvo il disposto dell'art. 650, e la cauzione eventualmente prestata è liberata”. Come si è visto,
l'art. 647 precisa che il Giudice che ha pronunciato il decreto ingiuntivo, deve ordinare che sia rinnovata la notificazione, quando risulta o appare probabile che l'intimato non abbia avuto conoscenza del decreto. La norma mira ad assicurare al debitore intimato la possibilità di opporsi al decreto ingiuntivo prima che questo divenga esecutivo nei suoi confronti. Peraltro, si ritiene che il giudice debba ordinare la rinnovazione della notificazione soltanto nel caso in cui l'intimato non abbia avuto conoscenza del decreto per irregolarità della notifica ovvero per causa a lui non imputabile e, inoltre, non a vantaggio dell'intimante se sia scaduto il termine di cui all'art. 644 c.p.c. Dunque, nei casi di mancata opposizione o di tardiva opposizione nel termine stabilito (così come nei casi di mancata costituzione o di tardiva costituzione del debitore opponente), il decreto ingiuntivo diventa esecutivo ed acquista autorità di cosa giudicata.
Le conseguenze della mancata o tardiva proposizione dell'opposizione sono quindi analoghe a quelle previste nei giudizi di impugnazione, derivandone l'inammissibilità dell'opposizione ed il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo.
Nella fattispecie in esame, con il decreto ingiuntivo opposto il Tribunale di Napoli Nord ha ingiunto all'altra parte di pagare la somma nel termine di quaranta giorni, con l'espresso avvertimento che nello stesso termine poteva essere fatta opposizione a norma di legge e che, in mancanza di opposizione, si sarebbe proceduto a esecuzione forzata.
La notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo opposto è stata effettuata a mezzo posta elettronica certificata ed ai sensi della legge n. 53/1994 in data 16/01/2025, senonché,
l'atto di citazione in opposizione è stato notificato soltanto in data 26/02/2025 e, dunque, tardivamente, come può agevolmente rilevarsi dalle ricevute telematiche delle notifiche allegate da entrambe le parti.
Pertanto, essendo stato l'atto di opposizione notificato tardivamente, l'opposizione proposta da parte opponente dev'essere dichiarata inammissibile per decorso del termine di 40 giorni indicato nel decreto ingiuntivo opposto. Per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto dev'essere dichiarato esecutivo, ai sensi dell'art. 647 c.p.c.
La tardività dell'opposizione e la conseguente declaratoria di inammissibilità assorbono ovviamente tutte le altre domande ed eccezioni. Del resto, è stato chiarito in giurisprudenza che non può darsi ingresso all'esame di una domanda proposta dall'attore nei confronti del convenuto nel caso in cui sia stata dichiarata inammissibile per tardività
l'opposizione a decreto ingiuntivo;
l'inammissibilità dell'opposizione, infatti, determina
5 impossibilità di dar luogo - in base a tale atto - ad alcun procedimento che su di essa si fondi, talché, la domanda, formulata come accessoria nell'ambito di una citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, rimane travolta dallo stesso vizio di improcedibilità che inficia la domanda principale.
2. Sulle spese di lite
In merito alle spese processuali del presente giudizio di opposizione, in virtù del principio della soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c., la parte opponente dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla parte opposta le spese processuali del presente giudizio di opposizione, che sono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 con esclusione della fase istruttoria, non tenutasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. 1956/2025 r.g. promossa dalla società contro la società Parte_1 Parte_5
1) Dichiara inammissibile l'opposizione proposta dalla e, per l'effetto Parte_1 dichiara esecutivo ex art. 647 c.p.c. il decreto ingiuntivo opposto n. 3510/2024, R.G.
9063/2024, emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 29.12.2024;
2) Dichiara tenuta e condanna l'opponente società al pagamento in Parte_1 favore della società opposta, delle spese di lite liquidate in €. 2.547,00 per compensi, nulla per spese perché non documentate, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al difensore costituito, Avv. Alessandra Angelino, dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Aversa, 26/11/2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Carmela Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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