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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 04/12/2025, n. 3263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3263 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Mariarosaria Stanzione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3896/2023 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del
Giudice di Pace di Marigliano n. 1660/2022, pendente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Esposito Alaia, Parte_1
Email_1
Appellante
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Paolo Vitiello, Email_2
Appellata
NONCHE'
; CP_2
Appellato contumace
CONCLUSIONI
Come rassegnate in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza 1660/2022 del giudice di pace di Marigliano, che ha rigettato la domanda di risarcimento del danno dalla stessa proposta per un sinistro stradale avvenuto il 29/10/2016 a Brusciano. Nel giudizio di primo grado l'odierna appellante ha dedotto che in quella data, verso le ore 9:30 del mattino, si trovava a Brusciano alla Via Padula, allorquando veniva investita mentre era in procinto di attraversare a piedi la strada, sulle apposite strisce pedonali, dal veicolo Fiat Punto Tg. EV 341EX di proprietà di , assicurato con Ha rappresentato di essere CP_2 Controparte_3 stata accompagnata al P.O. “Ospedali Riuniti Golfo Vesuviano” di Boscotrecase, dove le è stato diagnosticato un “trauma contusivo facciale con escoriazioni al volto e alla piramide nasale, valida contusione della spalla destra, contusione distorsione del collo piede sinistro con edema perimalleolare, contusione distorsione del ginocchio sinistro con versamento endoarticolare, contusione del gomito destro, escoriazione della gamba sinistra, escoriazioni multiple”. Instauratosi il contraddittorio con la costituzione della compagnia di assicurazioni, istruita la causa con prova testimoniale e CTU medico legale, la stessa è stata decisa con la indicata sentenza, che ha rigettato la domanda, per carenza di prova sulla responsabilità dei convenuti. La ha proposto Parte_1 appello, lamentando l'erronea valutazione dell'attività istruttoria da parte del primo giudice, anche con riguardo alle valutazioni, del tutto arbitrarie e ingiustificate, con cui il giudice di pace ha ritenuto poco coerente la scelta di essa esponente di recarsi con mezzi propri in un ospedale più lontano, piuttosto che chiamare l'ambulanza e recarsi nel più vicino Pronto Soccorso.
Si è costituita , eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e Controparte_3 la sua infondatezza nel merito.
All'esito dell'udienza del 10/1/2024 è stata dichiarata la contumacia di . CP_2
La causa, subentrato questo giudice nel ruolo, è stata rinviata per la decisione ex art. 352 c.p.c. al 4 dicembre 2025, udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Con ordinanza del
4 dicembre 2025 la causa è stata assunta in decisione.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello per mancanza dei requisiti di cui all' art. 342 c.p.c. Invero, dopo la riforma del mezzo di gravame nel 2012, si è affermato un orientamento giurisprudenziale, secondo cui alla luce dei principi di effettività della tutela giurisdizionale, l'art. 342 c.p.c. “non esiga dall'appellante alcun "progetto alternativo di sentenza"; non esiga dall'appellante alcun vacuo formalismo fine a se stesso;
non esiga dall'appellante alcuna trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata o di parti di essa”
(Cass., sez. III, ord. n. 10916/2017).
Il novellato art. 342 c.p.c. esige invece dall'appellante: la chiara ed inequivoca indicazione delle censure che intende muovere alla sentenza appellata, tanto in punto di ricostruzione dei fatti, quanto in punto di diritto, nonché gli argomenti che intende contrapporre a quelli adottati dal giudice di primo grado a sostegno della decisione (sostanzialmente in questo senso si è già pronunciata la Cass. Sez. lav., n. 18411/2016, secondo cui il nuovo art. 342 c.p.c. "non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata"; nello stesso senso,
Cass. Sez. 1 n. 18932/2016). Tali argomenti ovviamente dipenderanno dalla specificità dei singoli giudizi, ma in linea generale essi consisteranno: nel caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate, ovvero di quelle che si assumono malamente valutate;
nel caso di censure riguardanti questioni di diritto, nell'indicazione della norma che si sarebbe dovuta applicare, ovvero dell'interpretazione che si sarebbe dovuta preferire;
nel caso di censure riguardanti errores in procedendo, nell'indicazione del fatto processuale malamente valutato dal giudice, e dalla diversa scelta processuale che avrebbe dovuto compiere" (Cass., sez.
III, ord. n. 10916/2017). Tali percorsi argomentativi hanno trovato conferma nella pronuncia della
Cassazione civile Sez. UN, che con la sentenza n. 27199 del 16/11/2017 ha statuito il seguente principio di diritto “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22/06/2012 n. 83 art. 54, conv., con modif., dalla L. 7 agosto 2012, n. 134. vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”. Interpretazione ormai consolidata e che ha trovato conforto in numerose pronunce successive, in ultimo dalla Cass. civ. n. 40560/2021, che, nel solco dell'orientamento tracciato, ha specificato che “ai fini della specificità dei motivi
d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché
l'appellante il quale lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare "ex novo" le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado”.
Tanto chiarito, l'eccezione formulata da parte appellata risulta priva di pregio atteso che, dal tenore complessivo dell'atto di appello, emerge chiaramente la doglianza mossa dall'appellante alla sentenza di primo grado, concernente sostanzialmente una censura rispetto alla ricostruzione dei fatti e, in particolare, rispetto all'assolvimento dell'onere probatorio ricadente in capo all'attrice. L'appellante ha chiaramente lamentato un'erronea valutazione delle prove raccolte in primo grado, soprattutto con riferimento alla interpretazione della testimonianza assunta.
Nel merito, l'appello è fondato e merita di essere accolto.
Il Giudice di Pace ha erroneamente rigettato la domanda proposta dalla , ritenendo non Parte_1 sufficientemente provati i fatti descritti nel libello introduttivo e non ritenendo assolto l'onere della prova imposto dall'art. 2697 c.c..
Occorre, preliminarmente, precisare che questo Tribunale ha la possibilità di effettuare una nuova valutazione degli elementi istruttori raccolti nel primo giudizio seppur nei limiti del principio devolutivo;
invero, "in virtù del principio tantum devolutum quantum appellatum di cui all'art. 342 c.p.c., l'effetto devolutivo dell'appello quale mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma diretto ad ottenere il riesame della causa nel merito, circostanza questa che preclude al Giudice del gravame solo di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei suddetti motivi, ma non di valutare in modo diverso gli stessi fatti già allegati e provati in primo grado" (v. Cass. civ. sez. III, 13/4/2018, n. 9202). In altri termini, gli elementi già raccolti di fronte al giudice di pace possono essere valutati nuovamente ai fini della decisione sulla richiesta di risarcimento del danno.
Il giudice di pace ha affermato in sentenza che <la ricostruzione del fatto storico effettuata dal teste appare a questo giudicante lacunosa e generica, in particolare allorquando il teste riferiva sulle modalità dell'impatto; segnatamente asseriva che la donna veniva attinta dal paraurti anteriore dell'auto al lato sinistro del corpo, ovvero al ginocchio sinistro e la gamba sinistra e perdeva
l'equilibrio e cadeva a terra sul lato destro battendo anche il volto a terra. Nulla riferiva il teste sul movimento dell'auto investitrice che, dalla deposizione, sembra essersi immediatamente arrestata dopo l'impatto con il corpo dell'attrice; il teste, che non riferiva di alcuna frenata, induce a ipotizzare che l'auto abbia proseguito la marcia per poi frenare e detta circostanza non appare compatibile con le lesioni riportate dalla . Parte_1
Invero, l'esame della testimonianza resa da appare, invece, suffragare pienamente Testimone_1 la dinamica descritta in citazione dalla , con una descrizione dell'accaduto puntuale e Parte_1 dettagliata.
Invero, il teste, , sentito all'udienza dell'8 aprile 2019 , ha dichiarato : “ho viso che Testimone_1
l'auto Fiat Punto, di colore nero, con tre porte, condotta da un uomo, solo a bordo, di circa 25/30 anni di età, che mentre percorreva la via Padula, con direzione di marcia da Brusciano centro verso la via variante 7bis, giunto nei pressi della caffetteria, dove mi trovavo io, non si accorgeva di una donna di circa 60/70 anni di età che in quel momento stava attraversando la suddetta strada sulle strisce pedonali e la investiva, facendola cadere a terra”. Il teste ha specificato che la signora si trovava al centro delle strisce, che la strada è a senso unico, e ha specificato il punto d'impatto : “ho visto che l'impatto è avvenuto fra il paraurti anteriore parte centrale dell'auto Fiat Punto e il lato sinistro della donna, ovvero il ginocchio sinistro e la gamba sinistra, che a seguito dell'urto perdeva
l'equilibrio e cadeva a terra sul lato destro, battendo anche il volto a terra”. Il teste ha precisato che ha visto che sono intervenuti dei familiari della signora, che l'hanno accompagnata all'ospedale e ha precisato che il conducente dell'auto è sceso, scusandosi dell'accaduto e assumendosene la responsabilità.
Ebbene, la dichiarazione del teste trova riscontri significativi nel referto del Pronto Soccorso, redatto nella stessa data dell'incidente, dopo circa un'ora e mezza, nonché nel modello di contestazione amichevole di incidente, che reca la sottoscrizione del conducente della Punto, , e CP_2 conferma la dinamica descritta dal teste, mentre alcuna rilevanza può darsi – come invece fatto dal primo giudice – alla circostanza che i familiari della abbiano scelto di accompagnarla ad Parte_1 un Pronto Soccorso un po' più lontano.
Le deduzioni dell'appellata, circa la inattendibilità del teste per essersi limitato a una “descrizione sintetica della dinamica descritta nell'atto di citazione”, senza ulteriore specificazione, appaiono prive di pregio, non essendo accompagnate da alcuna evidenziazione di contraddizioni o mancanze nella dichiarazione resa, che, invece, appare univoca nel confermare le modalità con cui il sinistro si
è verificato. Del resto, la piena rispondenza di quanto dichiarato dal teste con la dinamica del sinistro si rinviene anche nella valutazione del nesso di causalità fatto dal CTU, che non si è limitato ad una rispondenza generica, ma ha affermato che “trattasi di lesioni traumatiche la cui genesi è da collegare con certezza al sinistro riferito”.
Va, in conclusione, ritenuto provato l'an della domanda, per cui si deve passare al calcolo del quantum debeatur, relativamente al quale si ritiene congrua e adeguatamente motivata dal punto di vista tecnico scientifico la relazione del CTU, dott. , che, ad esito dell'esame obiettivo effettuato Persona_1 in prima persona e dopo aver analizzato i referti medici prodotti ha affermato che Parte_1 che all'epoca del fatto aveva 66 anni, ha affermato che l'attrice ha riportato “un trauma cranio- facciale, lesioni alla spalla destra, al ginocchio sinistro e alla caviglia sinistra”, con postumi, valutabili nella misura del 9 %, per limitazione funzionale antalgica ai gradi medio estremi della spalla destra, del ginocchio sinistro e della caviglia sinistra, con conseguente limitazione funzionale.
Il CTU, inoltre, ha quantificato in 20 giorni il periodo di invalidità temporanea totale, in 15 giorni il periodo di invalidità temporanea al 75 %, in 30 giorni il periodo di ITP al 50 % e in 10 giorni il periodo di ITP al 25 %.
Nella vicenda in esame, trattandosi di cd. Micropermanenti, deve farsi applicazione delle tabelle per le lesioni micropermanenti di cui all'art. 138, 2 comma lett. a) del Codice delle Assicurazioni D.lgs.
209/2005, così come aggiornati dal 5 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 176 del 31/07/2025.
Pertanto, facendo riferimento ai criteri appena descritti e tenendo conto, in particolare, dell'età di all'epoca del sinistro (66 anni), il danno biologico può essere liquidato, per i Parte_1 riconosciuti postumi permanenti (9%) residuati all'esito della guarigione, nell'importo complessivo all'attualità, di euro 14.358,51.
In relazione al criterio equitativo applicato, il danno biologico da invalidità temporanea va, invece, liquidato, sempre all'attualità, in complessivi euro 2.738,78, composti da euro 1.123,60 per invalidità temporanea totale, euro 632,03 per invalidità temporanea parziale al 75%, 842,70 euro per invalidità temporanea parziale al 50 % e 140,45 per invalidità temporanea parziale al 25%.
Nessuna somma può essere riconosciuta a titolo di danno morale né a titolo di personalizzazione, non essendone stata fornita la prova.
Le somme sopra riportate a titolo di danno non patrimoniale sono state espresse in valori attuali ma l'equivalente pecuniario rivalutato ai valori attuali, trattandosi di debito di valore, soddisfa il credito per il bene perduto e non anche il mancato godimento delle utilità che il bene medesimo avrebbe potuto offrire se fosse stato immediatamente risarcito con una somma di danaro equivalente, residuando dunque un ulteriore danno da ritardo. Detto danno deve essere allegato dalla parte che ne chiede la liquidazione, ma può anche essere provato con presunzioni, ovvero equitativamente, ed a tal fine la giurisprudenza fa riferimento al criterio degli interessi legali, cd. compensativi, sulla somma rivalutata. Trattandosi però di un valore aggiuntivo che produrrebbe un ingiustificato arricchimento, questo giudice ritiene (Cass. Sez. Un. 1712/1995) che questa voce di danno (lucro cessante) possa meglio trovare ristoro attraverso il criterio equitativo del calcolo degli interessi sulle somme riportate ai valori degli esborsi, (devalutate) e rivalutate annualmente sino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Quanto agli interessi va proprio richiamato l'orientamento assunto dalla Suprema Corte, la quale, con la suddetta decisione a EZ UN (ma la medesima posizione è stata assunta anche in epoca ancor più recente) ha posto fine ad un contrasto da tempo esistente in ordine alle modalità di calcolo di tali accessori nell'ipotesi di pronuncia risarcitoria da illecito. E' stato infatti statuito che, in tema di risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, se la liquidazione viene effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso in termini monetari che tengono conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva,
è dovuto anche il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve essere provato dal creditore;
tuttavia, detta prova può essere data e riconosciuta dal Giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito, valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento nel tempo del bene o del suo equivalente in denaro. Se quindi il Giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento quello degli interessi, fissandone il tasso, mentre è escluso che questi ultimi possano essere calcolati alla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente,
è consentito invece effettuare il calcolo con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice medio.
Per quanto concerne il danno patrimoniale per le spese mediche sostenute ci si può rifare a quanto accertato dal CTU che ha ritenuto congrue e documentate le spese per euro 240,00.
Dal momento della pubblicazione della sentenza e sino all'effettivo soddisfo devono essere computati, sulle somme sopra liquidate, gli ulteriori interessi al tasso legale.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di e , avverso la sentenza 1669/2022 del giudice Controparte_3 CP_2 di pace di Marigliano, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie la domanda proposta e, per l'effetto, condanna e in solido fra CP_2 Controparte_3 loro, al pagamento in favore di della somma di euro 17.097,29 a titolo di Parte_1 risarcimento danni non patrimoniali, oltre rivalutazione e interessi legali dalla data del sinistro e fino alla pubblicazione della presente sentenza, da calcolarsi previa devalutazione della somma sopra quantificata alla data del sinistro e rivalutazione anno per anno, oltre al pagamento di euro 240,00 a titolo di danno patrimoniale, il tutto oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo;
b) condanna e in solido fra loro, al pagamento in CP_2 Controparte_3 favore dell'attrice delle spese di lite del primo grado di giudizio, liquidandole in euro 260,00 per spese ed euro 1.100,00 per compensi, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfetario nella misura del 15 % del compenso, con attribuzione al difensore, dichiaratosi anticipatario;
pone definitivamente a carico della FGVS le spese della consulenza tecnica espletata CP_4 nel corso del giudizio di primo grado;
a) condanna e in solido fra loro, al pagamento in CP_2 Controparte_3 favore di delle spese di lite di questo grado di giudizio, liquidandole in Parte_1 euro 380,00 per spese ed euro 1.600,00 per compensi, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfetario nella misura del 15 % del compenso, con attribuzione al difensore, dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Nola il 04/12/2025. Il giudice
dott.ssa Mariarosaria Stanzione
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Mariarosaria Stanzione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3896/2023 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del
Giudice di Pace di Marigliano n. 1660/2022, pendente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Esposito Alaia, Parte_1
Email_1
Appellante
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Paolo Vitiello, Email_2
Appellata
NONCHE'
; CP_2
Appellato contumace
CONCLUSIONI
Come rassegnate in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza 1660/2022 del giudice di pace di Marigliano, che ha rigettato la domanda di risarcimento del danno dalla stessa proposta per un sinistro stradale avvenuto il 29/10/2016 a Brusciano. Nel giudizio di primo grado l'odierna appellante ha dedotto che in quella data, verso le ore 9:30 del mattino, si trovava a Brusciano alla Via Padula, allorquando veniva investita mentre era in procinto di attraversare a piedi la strada, sulle apposite strisce pedonali, dal veicolo Fiat Punto Tg. EV 341EX di proprietà di , assicurato con Ha rappresentato di essere CP_2 Controparte_3 stata accompagnata al P.O. “Ospedali Riuniti Golfo Vesuviano” di Boscotrecase, dove le è stato diagnosticato un “trauma contusivo facciale con escoriazioni al volto e alla piramide nasale, valida contusione della spalla destra, contusione distorsione del collo piede sinistro con edema perimalleolare, contusione distorsione del ginocchio sinistro con versamento endoarticolare, contusione del gomito destro, escoriazione della gamba sinistra, escoriazioni multiple”. Instauratosi il contraddittorio con la costituzione della compagnia di assicurazioni, istruita la causa con prova testimoniale e CTU medico legale, la stessa è stata decisa con la indicata sentenza, che ha rigettato la domanda, per carenza di prova sulla responsabilità dei convenuti. La ha proposto Parte_1 appello, lamentando l'erronea valutazione dell'attività istruttoria da parte del primo giudice, anche con riguardo alle valutazioni, del tutto arbitrarie e ingiustificate, con cui il giudice di pace ha ritenuto poco coerente la scelta di essa esponente di recarsi con mezzi propri in un ospedale più lontano, piuttosto che chiamare l'ambulanza e recarsi nel più vicino Pronto Soccorso.
Si è costituita , eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e Controparte_3 la sua infondatezza nel merito.
All'esito dell'udienza del 10/1/2024 è stata dichiarata la contumacia di . CP_2
La causa, subentrato questo giudice nel ruolo, è stata rinviata per la decisione ex art. 352 c.p.c. al 4 dicembre 2025, udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Con ordinanza del
4 dicembre 2025 la causa è stata assunta in decisione.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello per mancanza dei requisiti di cui all' art. 342 c.p.c. Invero, dopo la riforma del mezzo di gravame nel 2012, si è affermato un orientamento giurisprudenziale, secondo cui alla luce dei principi di effettività della tutela giurisdizionale, l'art. 342 c.p.c. “non esiga dall'appellante alcun "progetto alternativo di sentenza"; non esiga dall'appellante alcun vacuo formalismo fine a se stesso;
non esiga dall'appellante alcuna trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata o di parti di essa”
(Cass., sez. III, ord. n. 10916/2017).
Il novellato art. 342 c.p.c. esige invece dall'appellante: la chiara ed inequivoca indicazione delle censure che intende muovere alla sentenza appellata, tanto in punto di ricostruzione dei fatti, quanto in punto di diritto, nonché gli argomenti che intende contrapporre a quelli adottati dal giudice di primo grado a sostegno della decisione (sostanzialmente in questo senso si è già pronunciata la Cass. Sez. lav., n. 18411/2016, secondo cui il nuovo art. 342 c.p.c. "non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata"; nello stesso senso,
Cass. Sez. 1 n. 18932/2016). Tali argomenti ovviamente dipenderanno dalla specificità dei singoli giudizi, ma in linea generale essi consisteranno: nel caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate, ovvero di quelle che si assumono malamente valutate;
nel caso di censure riguardanti questioni di diritto, nell'indicazione della norma che si sarebbe dovuta applicare, ovvero dell'interpretazione che si sarebbe dovuta preferire;
nel caso di censure riguardanti errores in procedendo, nell'indicazione del fatto processuale malamente valutato dal giudice, e dalla diversa scelta processuale che avrebbe dovuto compiere" (Cass., sez.
III, ord. n. 10916/2017). Tali percorsi argomentativi hanno trovato conferma nella pronuncia della
Cassazione civile Sez. UN, che con la sentenza n. 27199 del 16/11/2017 ha statuito il seguente principio di diritto “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22/06/2012 n. 83 art. 54, conv., con modif., dalla L. 7 agosto 2012, n. 134. vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”. Interpretazione ormai consolidata e che ha trovato conforto in numerose pronunce successive, in ultimo dalla Cass. civ. n. 40560/2021, che, nel solco dell'orientamento tracciato, ha specificato che “ai fini della specificità dei motivi
d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché
l'appellante il quale lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare "ex novo" le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado”.
Tanto chiarito, l'eccezione formulata da parte appellata risulta priva di pregio atteso che, dal tenore complessivo dell'atto di appello, emerge chiaramente la doglianza mossa dall'appellante alla sentenza di primo grado, concernente sostanzialmente una censura rispetto alla ricostruzione dei fatti e, in particolare, rispetto all'assolvimento dell'onere probatorio ricadente in capo all'attrice. L'appellante ha chiaramente lamentato un'erronea valutazione delle prove raccolte in primo grado, soprattutto con riferimento alla interpretazione della testimonianza assunta.
Nel merito, l'appello è fondato e merita di essere accolto.
Il Giudice di Pace ha erroneamente rigettato la domanda proposta dalla , ritenendo non Parte_1 sufficientemente provati i fatti descritti nel libello introduttivo e non ritenendo assolto l'onere della prova imposto dall'art. 2697 c.c..
Occorre, preliminarmente, precisare che questo Tribunale ha la possibilità di effettuare una nuova valutazione degli elementi istruttori raccolti nel primo giudizio seppur nei limiti del principio devolutivo;
invero, "in virtù del principio tantum devolutum quantum appellatum di cui all'art. 342 c.p.c., l'effetto devolutivo dell'appello quale mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma diretto ad ottenere il riesame della causa nel merito, circostanza questa che preclude al Giudice del gravame solo di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei suddetti motivi, ma non di valutare in modo diverso gli stessi fatti già allegati e provati in primo grado" (v. Cass. civ. sez. III, 13/4/2018, n. 9202). In altri termini, gli elementi già raccolti di fronte al giudice di pace possono essere valutati nuovamente ai fini della decisione sulla richiesta di risarcimento del danno.
Il giudice di pace ha affermato in sentenza che <la ricostruzione del fatto storico effettuata dal teste appare a questo giudicante lacunosa e generica, in particolare allorquando il teste riferiva sulle modalità dell'impatto; segnatamente asseriva che la donna veniva attinta dal paraurti anteriore dell'auto al lato sinistro del corpo, ovvero al ginocchio sinistro e la gamba sinistra e perdeva
l'equilibrio e cadeva a terra sul lato destro battendo anche il volto a terra. Nulla riferiva il teste sul movimento dell'auto investitrice che, dalla deposizione, sembra essersi immediatamente arrestata dopo l'impatto con il corpo dell'attrice; il teste, che non riferiva di alcuna frenata, induce a ipotizzare che l'auto abbia proseguito la marcia per poi frenare e detta circostanza non appare compatibile con le lesioni riportate dalla . Parte_1
Invero, l'esame della testimonianza resa da appare, invece, suffragare pienamente Testimone_1 la dinamica descritta in citazione dalla , con una descrizione dell'accaduto puntuale e Parte_1 dettagliata.
Invero, il teste, , sentito all'udienza dell'8 aprile 2019 , ha dichiarato : “ho viso che Testimone_1
l'auto Fiat Punto, di colore nero, con tre porte, condotta da un uomo, solo a bordo, di circa 25/30 anni di età, che mentre percorreva la via Padula, con direzione di marcia da Brusciano centro verso la via variante 7bis, giunto nei pressi della caffetteria, dove mi trovavo io, non si accorgeva di una donna di circa 60/70 anni di età che in quel momento stava attraversando la suddetta strada sulle strisce pedonali e la investiva, facendola cadere a terra”. Il teste ha specificato che la signora si trovava al centro delle strisce, che la strada è a senso unico, e ha specificato il punto d'impatto : “ho visto che l'impatto è avvenuto fra il paraurti anteriore parte centrale dell'auto Fiat Punto e il lato sinistro della donna, ovvero il ginocchio sinistro e la gamba sinistra, che a seguito dell'urto perdeva
l'equilibrio e cadeva a terra sul lato destro, battendo anche il volto a terra”. Il teste ha precisato che ha visto che sono intervenuti dei familiari della signora, che l'hanno accompagnata all'ospedale e ha precisato che il conducente dell'auto è sceso, scusandosi dell'accaduto e assumendosene la responsabilità.
Ebbene, la dichiarazione del teste trova riscontri significativi nel referto del Pronto Soccorso, redatto nella stessa data dell'incidente, dopo circa un'ora e mezza, nonché nel modello di contestazione amichevole di incidente, che reca la sottoscrizione del conducente della Punto, , e CP_2 conferma la dinamica descritta dal teste, mentre alcuna rilevanza può darsi – come invece fatto dal primo giudice – alla circostanza che i familiari della abbiano scelto di accompagnarla ad Parte_1 un Pronto Soccorso un po' più lontano.
Le deduzioni dell'appellata, circa la inattendibilità del teste per essersi limitato a una “descrizione sintetica della dinamica descritta nell'atto di citazione”, senza ulteriore specificazione, appaiono prive di pregio, non essendo accompagnate da alcuna evidenziazione di contraddizioni o mancanze nella dichiarazione resa, che, invece, appare univoca nel confermare le modalità con cui il sinistro si
è verificato. Del resto, la piena rispondenza di quanto dichiarato dal teste con la dinamica del sinistro si rinviene anche nella valutazione del nesso di causalità fatto dal CTU, che non si è limitato ad una rispondenza generica, ma ha affermato che “trattasi di lesioni traumatiche la cui genesi è da collegare con certezza al sinistro riferito”.
Va, in conclusione, ritenuto provato l'an della domanda, per cui si deve passare al calcolo del quantum debeatur, relativamente al quale si ritiene congrua e adeguatamente motivata dal punto di vista tecnico scientifico la relazione del CTU, dott. , che, ad esito dell'esame obiettivo effettuato Persona_1 in prima persona e dopo aver analizzato i referti medici prodotti ha affermato che Parte_1 che all'epoca del fatto aveva 66 anni, ha affermato che l'attrice ha riportato “un trauma cranio- facciale, lesioni alla spalla destra, al ginocchio sinistro e alla caviglia sinistra”, con postumi, valutabili nella misura del 9 %, per limitazione funzionale antalgica ai gradi medio estremi della spalla destra, del ginocchio sinistro e della caviglia sinistra, con conseguente limitazione funzionale.
Il CTU, inoltre, ha quantificato in 20 giorni il periodo di invalidità temporanea totale, in 15 giorni il periodo di invalidità temporanea al 75 %, in 30 giorni il periodo di ITP al 50 % e in 10 giorni il periodo di ITP al 25 %.
Nella vicenda in esame, trattandosi di cd. Micropermanenti, deve farsi applicazione delle tabelle per le lesioni micropermanenti di cui all'art. 138, 2 comma lett. a) del Codice delle Assicurazioni D.lgs.
209/2005, così come aggiornati dal 5 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 176 del 31/07/2025.
Pertanto, facendo riferimento ai criteri appena descritti e tenendo conto, in particolare, dell'età di all'epoca del sinistro (66 anni), il danno biologico può essere liquidato, per i Parte_1 riconosciuti postumi permanenti (9%) residuati all'esito della guarigione, nell'importo complessivo all'attualità, di euro 14.358,51.
In relazione al criterio equitativo applicato, il danno biologico da invalidità temporanea va, invece, liquidato, sempre all'attualità, in complessivi euro 2.738,78, composti da euro 1.123,60 per invalidità temporanea totale, euro 632,03 per invalidità temporanea parziale al 75%, 842,70 euro per invalidità temporanea parziale al 50 % e 140,45 per invalidità temporanea parziale al 25%.
Nessuna somma può essere riconosciuta a titolo di danno morale né a titolo di personalizzazione, non essendone stata fornita la prova.
Le somme sopra riportate a titolo di danno non patrimoniale sono state espresse in valori attuali ma l'equivalente pecuniario rivalutato ai valori attuali, trattandosi di debito di valore, soddisfa il credito per il bene perduto e non anche il mancato godimento delle utilità che il bene medesimo avrebbe potuto offrire se fosse stato immediatamente risarcito con una somma di danaro equivalente, residuando dunque un ulteriore danno da ritardo. Detto danno deve essere allegato dalla parte che ne chiede la liquidazione, ma può anche essere provato con presunzioni, ovvero equitativamente, ed a tal fine la giurisprudenza fa riferimento al criterio degli interessi legali, cd. compensativi, sulla somma rivalutata. Trattandosi però di un valore aggiuntivo che produrrebbe un ingiustificato arricchimento, questo giudice ritiene (Cass. Sez. Un. 1712/1995) che questa voce di danno (lucro cessante) possa meglio trovare ristoro attraverso il criterio equitativo del calcolo degli interessi sulle somme riportate ai valori degli esborsi, (devalutate) e rivalutate annualmente sino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Quanto agli interessi va proprio richiamato l'orientamento assunto dalla Suprema Corte, la quale, con la suddetta decisione a EZ UN (ma la medesima posizione è stata assunta anche in epoca ancor più recente) ha posto fine ad un contrasto da tempo esistente in ordine alle modalità di calcolo di tali accessori nell'ipotesi di pronuncia risarcitoria da illecito. E' stato infatti statuito che, in tema di risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, se la liquidazione viene effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso in termini monetari che tengono conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva,
è dovuto anche il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve essere provato dal creditore;
tuttavia, detta prova può essere data e riconosciuta dal Giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito, valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento nel tempo del bene o del suo equivalente in denaro. Se quindi il Giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento quello degli interessi, fissandone il tasso, mentre è escluso che questi ultimi possano essere calcolati alla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente,
è consentito invece effettuare il calcolo con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice medio.
Per quanto concerne il danno patrimoniale per le spese mediche sostenute ci si può rifare a quanto accertato dal CTU che ha ritenuto congrue e documentate le spese per euro 240,00.
Dal momento della pubblicazione della sentenza e sino all'effettivo soddisfo devono essere computati, sulle somme sopra liquidate, gli ulteriori interessi al tasso legale.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di e , avverso la sentenza 1669/2022 del giudice Controparte_3 CP_2 di pace di Marigliano, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie la domanda proposta e, per l'effetto, condanna e in solido fra CP_2 Controparte_3 loro, al pagamento in favore di della somma di euro 17.097,29 a titolo di Parte_1 risarcimento danni non patrimoniali, oltre rivalutazione e interessi legali dalla data del sinistro e fino alla pubblicazione della presente sentenza, da calcolarsi previa devalutazione della somma sopra quantificata alla data del sinistro e rivalutazione anno per anno, oltre al pagamento di euro 240,00 a titolo di danno patrimoniale, il tutto oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo;
b) condanna e in solido fra loro, al pagamento in CP_2 Controparte_3 favore dell'attrice delle spese di lite del primo grado di giudizio, liquidandole in euro 260,00 per spese ed euro 1.100,00 per compensi, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfetario nella misura del 15 % del compenso, con attribuzione al difensore, dichiaratosi anticipatario;
pone definitivamente a carico della FGVS le spese della consulenza tecnica espletata CP_4 nel corso del giudizio di primo grado;
a) condanna e in solido fra loro, al pagamento in CP_2 Controparte_3 favore di delle spese di lite di questo grado di giudizio, liquidandole in Parte_1 euro 380,00 per spese ed euro 1.600,00 per compensi, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfetario nella misura del 15 % del compenso, con attribuzione al difensore, dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Nola il 04/12/2025. Il giudice
dott.ssa Mariarosaria Stanzione