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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 17/12/2025, n. 2501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2501 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Cristina Giusti, quale giudice del lavoro, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 707/2024 del ruolo generale del lavoro vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 dall'avv. con il quale è elett.te dom.to a Scafati (SA) al Corso Nazionale n. 95 Parte_2
RICORRENTE E
-Sede Controparte_1 di Castellammare di Stabia - in persona del Direttore Regionale pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce alla memoria di costituzione, dall' avv.to LIGUORI CARLO MARIA, con cui è elett.te dom.to via Nuova Poggioreale, angolo via San Lazzaro
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento di malattia professionale e dell'indennizzo o rendita per danno biologico. CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02/02/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata esponeva di aver lavorato alle dipendenze dell'industria di cantieristica ferroviaria di Castellammare di Stabia (NA) dal 01/04/1982 al 28/02/2006, con CP_2 qualifica di allestitore e mansioni di “allestitore falegname”; di aver contratto, per effetto dell'attività lavorativa espletata, le malattie professionali pure ivi analiticamente indicate (sindrome disventilatoria da pneumopleuropatia asbestosica) ; di CP_ aver inoltrato regolare denunzia all' competente in seguito alla quale aveva ottenuto il riconoscimento di un grado di invalidità del 3%; di aver contestato, con atto di opposizione del 08/10/2022, la determinazione dell'Istituto che, tuttavia, confermava, a seguito di nuova visita medica collegiale del 06/04/2023, la propria valutazione, pur se in maniera discorde. Tanto premesso, chiedeva, pertanto, a questo Giudice l'accertamento della sussistenza della malattia professionale CP_ denunciata e dei postumi invalidanti e la condanna dell' alla corresponsione, in suo favore, dell'indennizzo in capitale, da quantificarsi sulla base della percentuale di inabilità nella misura del 12%, ovvero in quella diversa misura che dovesse risultare incorso di causa, oltre interessi e rivalutazione come per legge e con vittoria di spese. CP_ L' costituitosi in giudizio chiedeva il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese. In corso di causa si procedeva all'espletamento di una consulenza medico-legale. All'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, il Tribunale decideva con la presente sentenza.
Va detto che con il presente giudizio il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'origine professionale della malattia denunciata e la conseguente condanna dell' al pagamento della relativa indennità, ai sensi del DPR 1124/65 e CP_3 successive modifiche. La sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 10 febbraio 1988 ha introdotto il cd. sistema misto di tutela delle malattie professionali, che distingue le malattie professionali previste in una lista, cd. malattie tabellate, dalle malattie non incluse nella tabella.
1 Per le prime, provocate da lavorazioni tabellate e denunciate entro i termini massimi di indennizzabilità vige il principio della presunzione legale dell'origine. Per le malattie tabellate, ma denunciate oltre i termini massimi di indennizzabilità, se il lavoratore dimostra che la malattia si è manifestata entro i termini suddetti, fruisce della presunzione legale, altrimenti ha l'onere di dimostrare la natura professionale della malattia. Per le malattie non tabellate, invece, il lavoratore ha sempre l'onere di provarne l'origine professionale. Ne consegue che costituisce oggetto di prova non solo l'esistenza della malattia, ma anche le caratteristiche morbigene della lavorazione e il rapporto causale tra la stessa e il lavoro concretamente svolto, tenuto conto dell'entità e dell'esposizione ai fattori di rischio. Nella fattispecie di cui è causa, parte ricorrente in epigrafe indicata ha lamentato l'avvenuta contrazione della asbestosi CP_ polmonare, connessa ad una serie di patologie in relazione alle quali l aveva provveduto al riconoscimento, in suo favore, di una percentuale di inabilità del 3 %. Rileva il ctu che dagli esami strumentali e dai reperti spirometrici emergono segni di interstiziopatia basale e di enfisema, nonché modesti ispessimenti pleurici;
i primi due sono indicativi di bronchite ad evoluzione enfisematosa, mentre gli ispessimenti pleurici possono dipendere sia da bronchite che da asbestosi. Considerato l'accertamento già compiuto da CP_ in punto di origine asbestosica della patologia, il ctu ha concluso, sulla base degli esami Tac e della spirometria, e CP_ degli atti nel senso che parte ricorrente è affetto da “Pleuro-pneumopatia asbestosica con deficit ventilatorio restrittivo di grado lieve” da considerarsi come malattia professionale, comportanti, nella specie, un'inabilità permanente nella misura del 6% con decorrenza dalla 18/10/2021, epoca del comprovato aggravamento della funzionalità respiratoria, come da esame spirometrico in atti, e che detta patologia è da considerarsi tecnopatia secondaria all'esposizione professionale ad amianto durata circa vent'anni. Le conclusioni del C.T.U., giustificate pienamente dalle argomentazioni contenute nella relazione peritale, possono senz'altro essere condivise ed accolte, perché complete, precise, persuasive e condotte con validi criteri tecnici. Invero depongono a favore dell'origine asbestosica della malattia e dei segni emergenti dalla Tac, oltre alle conclusioni CP_
il referto pneumologico della Asl del 19/10/21 (“sindrome disventilatoria restrittiva di grado moderato”), e l'esposizione all'amianto per vent'anni, come emerge dall'estratto contributivo, per cui non si può in alcun modo dubitare dell'origine professionale della malattia lamentata. La patologia è di origine professionale, tabellata in lista I°; agli atti vi è anche il riconoscimento dell'esposizione all'amianto dall'01/04/1982 al 02/10/2003 come emerge dall'estratto contributivo. In ordine alle prestazioni riconosciute, per il danno permanente di grado indennizzabile, in conseguenza alla introduzione della tutela del danno biologico (art. 13 del D. lgs. n. 38/2000) l'assicurato avrà diritto all'indennizzo del danno biologico in capitale (se il grado di menomazione permanente residuato è compreso tra il 6% e il 15%) e/o ad una rendita per danno biologico (se il grado di menomazione permanente residuato è pari o superiore al 16%). Alla luce di quanto esposto, va riconosciuto il diritto del ricorrente al pagamento della somma maturata a titolo di indennizzo del danno biologico, nella misura di legge, corrispondente al grado di invalidità del 6%, oltre interessi legali a partire dalla maturazione del diritto e sino al soddisfo. L'esito del giudizio solo parzialmente favorevole al ricorrente in relazione al quantum di invalidità riconosciuta comporta che le spese seguono la parziale soccombenza in misura della metà, e si liquidano come da dispositivo. Vanno poste definitivamente a carico dell' le spese di ctu liquidate con separato decreto. CP_3
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del Parte_1CP_ 02/02/2024 nei confronti dell in persona del legale rapp.te p.t. così provvede: a) in accoglimento della domanda dichiara l'origine professionale della malattia “Pleuro-pneumopatia asbestosica con lieve deficit ventilatorio di tipo restrittivo”; b) dichiara che la suddetta infermità comporta una perdita dell'integrità psico-fisica nella misura del 6% dalla data dell'esame spirometrico del 18/10/2021; c) per l'effetto, condanna l' al pagamento, in suo favore, dell'indennizzo del danno biologico corrispondente CP_3 all'invalidità del 6% dalla data del 18/10/2021, nella misura di legge, oltre accessori come per legge;
CP_ d) condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in € 1.850,00 per compenso professionale, con compensazione dell'altra metà, con attribuzione, oneri accessori come per legge;
f) pone, altresì, a carico dell' le spese di ctu liquidate con separato decreto. CP_3
Così deciso in Torre Annunziata data del deposito
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Cristina Giusti
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