Sentenza 22 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 22/05/2025, n. 789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 789 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1935/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1935/2024 promossa da
(C.F. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. SIMIONI LUCA
RICORRENTE contro
(C.F. ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
11/05/1975; rappresentato e difeso dall'Avv. POLO SERENA
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da note scritte depositate telematicamente, così chiedendo:
“1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Le parti saranno libere ciascuna di fissare la propria residenza dove riterranno opportuno. La madre, qualora decidesse di modificare l'attuale dimora sita a ON (VI), Via Santa Romana
n.63, spostandosi presso altra abitazione con la figlia, dovrà curare che il luogo prescelto non condizioni le abitudini di vita della figlia e l'esercizio della responsabilità genitoriale;
3. La figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1
prevalente e residenza anagrafica presso la madre, SI.ra , che continuerà ad Parte_1 abitare con la stessa presso l'abitazione di ON (VI), Via Santa Romana n.63. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la figlia, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto, in ogni caso, delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni e delle volontà della minore. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, fintantoché la figlia permarrà con ciascuno di loro. I genitori si terranno informati reciprocamente di eventuali problemi di salute e/o di qualsiasi altra natura che riguardino la figlia;
Per_1
4. I genitori trascorreranno con la figlia i fine settimana alternati. Nel fine settimana di sua Per_1
competenza, il padre, o altra persona di fiducia di entrambi i coniugi, si recherà presso l'abitazione materna il sabato mattina, indicativamente alle ore 9.00, per prendere la figlia che rimarrà con il padre fino alla domenica sera alle ore 20.00 dopo che la bambina avrà cenato. Nelle due settimane al mese in cui il padre starà con durante il weekend, la potrà vedere e tenere con sé anche il Per_1 lunedì, a decorrere dall'uscita dell'asilo da cui verrà ritirata dal padre o altra persona di Per_1
fiducia di entrambi i coniugi, fino a dopo cena, indicativamente alle ore 20.00. Nelle due settimane al mese in cui il padre non trascorrerà il weekend con , egli la potrà vedere e tenere con sé il Per_1 mercoledì, a decorrere dall'uscita dell'asilo da cui verrà ritirata dal padre o altra persona Per_1
di fiducia di entrambi i coniugi, fino a dopo cena, indicativamente alle ore 20.00, nonché il venerdì, sempre a decorrere dall'uscita dell'asilo da cui verrà ritirata dal padre o altra persona di Per_1
fiducia di entrambi i coniugi, fino al sabato mattina, indicativamente alle ore 9.00. Durante le grandi
Festività (Natale, Capodanno e Pasqua) starà con ciascuno dei genitori ad anni alterni, in Per_1 modo da trascorrere il Natale ed i giorni successivi con l'uno, il Capodanno ed i giorni festivi successivi con l'altro; la Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo con il genitore con cui la stessa non ha trascorso il Natale. Durante i periodi di vacanze scolastiche, verrà mantenuto il calendario di frequentazione settimanale sopra stabilito.
Entro il mese di maggio di ciascun anno, i genitori si impegnano a definire i periodi di ferie che gli stessi trascorreranno con la figlia . Per_1
5. I genitori dichiarano e prendono atto che potranno sempre intercorrere tra loro diversi e migliori accordi che tengano conto dell'interesse di e della sua volontà, impegnandosi tuttavia a Per_1 mettere in atto tutte le accortezze e a fare in modo che la routine concordata diventi mano a mano costante, incentivando in tutti i modi possibili la bambina a trascorrere con il padre il tempo stabilito e facendo in modo che la piccola percepisca che c'è pieno ed assoluto accordo dei genitori e dei familiari con gli stessi conviventi sui tempi di permanenza presso ciascun genitore che vanno quindi da tutti rispettati. In questo senso i genitori si impegnano a non proporre alla figlia alternative festose o giocose non previamente concordate nei giorni in cui si è stabilito che la stessa stia con l'altro genitore, curando che altrettanto non facciano i familiari conviventi;
6. La madre si impegna a condividere con il padre il calendario che ella usa per far meglio comprendere a i giorni in cui sarà con il padre, in modo tale che entrambi i genitori abbiano Per_1
in casa lo stesso calendario con lo stesso format. La nonna materna di , le zie paterne di Per_1
e la cugina maggiorenne da parte paterna continueranno ad essere delegate al ritiro di Per_1
nei documenti interni della scuola dell'Infanzia. I genitori si impegnano a favorire il rapporto Per_1
della minore con l'uno e l'altro genitore, anche al di fuori dei tempi di visita indicati, e ciò compatibilmente con gli impegni della stessa. In quest'ottica, qualora per motivi di salute dei genitori stessi o della minore non possano essere rispettati gli accordi di frequentazione tra padre e figlia, i genitori si impegnano a trovare un accordo equivalente e sostituivo che possa garantire la permanenza della figlia presso il padre nei tempi concordati;
Per_1
7. Il SI. provvederà a concorrere al mantenimento ordinario della figlia Controparte_1 Per_1
versando, a decorrere dal presente mese di marzo 2025, ed entro il giorno 17 di ciascun mese successivo, alla SI.ra sul conto corrente già noto, la somma di € 450,00 Parte_1
(quattrocentocinquanta,00 euro), ciò fino a che la stessa sarà economicamente autosufficiente, importo da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT. L'Assegno Unico e Universale sarà percepito e riscosso interamente dalla madre, che trasferirà il relativo accredito su proprio conto corrente personale;
la SI.ra è autorizzata a prelevare le somme che a tale titolo Parte_1
dovessero pervenire sul conto corrente cointestato di cui al successivo art. 10 dopo la firma del presente accordo e fino alla variazione del conto di accredito;
8. Le spese straordinarie, così come disciplinate dal protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza che, con la sottoscrizione delle presenti condizioni, le parti dichiarano di conoscere, saranno ripartite nella misura del 50% in capo ad entrambi i genitori;
9. I coniugi si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti, ragion per cui nulla sarà reciprocamente dovuto a titolo di mantenimento;
10. Le parti danno atto di aver già posto in vendita la casa famigliare sita a AN NE (VI),
Via Sebellin n. 14 tramite agenzie immobiliari di rispettiva fiducia. I coniugi concordano che il ricavato della vendita sarà utilizzato per estinguere il mutuo ipotecario contratto con la
[...] in data 3/8/2021 (del quale la SI.ra Controparte_2
ha depositato copia del contratto quale documento n. 21) e pagare la provvigione Parte_1
eventualmente dovuta alla/e agenzia/e immobiliare/i che procurerà/anno la vendita;
quanto residuerà sarà suddiviso in parti uguali tra loro;
tali operazioni avverranno contestualmente alla stipula del rogito e, a tale fine, i coniugi avranno cura di far già predisporre al soggetto acquirente i pagamenti suddividendoli come sopra indicato. Fino al momento in cui il mutuo di cui sopra verrà estinto, entrambe le parti si impegnano a concorrere mensilmente al pagamento della relativa rata, versando la quota di propria spettanza sul conto corrente cointestato n. 30000012714 acceso presso
- Filiale di AN NE Controparte_2
(VI).
Il conto corrente cointestato di cui sopra sarà estinto una volta che il debito per il mutuo relativo alla casa familiare sarà completamente saldato. L'eventuale saldo attivo sarà diviso in parti uguali tra i cointestatari.
11. I coniugi dichiarano di avere concordemente lasciato libera e disponibile la casa coniugale, ora posta in vendita, stabilendo entrambi altrove la propria dimora;
gli stessi si impegnano a non tornare a dimorare presso detta casa, ed a non concedere a terzi, neppure in parte, il relativo utilizzo. La
SI.ra ha già prelevato dalla casa famigliare i propri beni personali. Il SI. potrà Parte_1 CP_1
tenere per sé il mobilio con ciò che contiene e gli elettrodomestici, e saranno a suo carico le spese per l'eventuale smaltimento in discarica. Le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria della casa coniugale, eventuali imposte o tasse, le spese di assicurazione ed ogni altra spesa direttamente o indirettamente riconducibile all'immobile di Via Sebellin 14 che fu adibito a casa famigliare, saranno equamente suddivise tra le parti fino al momento della vendita.
12. Il SI. provvederà al pagamento integrale della richiesta di rimborso pervenuta Controparte_1 dall'Agenzia delle Entrate in data 22.10.2024 ed intestata alla SI.ra , Parte_1
accollandosi eventuali sanzioni ed interessi per il ritardato pagamento. Egli provvederà a pagare altresì eventuali future richieste di pagamento da parte di Agenzia delle Entrate che dovessero avere causale analoga alla richiesta pervenuta in data 22.10.2024, impegnandosi a tenere manlevata ed indenne la SI.ra ; Parte_1
13. Con l'esatto adempimento di quanto previsto ai punti 10, 11 e 12 del presente accordo le parti dichiarano di non aver più nulla a pretendere reciprocamente per nessuna ragione, titolo o causa derivante dal rapporto matrimoniale tra le stesse intercorso, né per quanto attiene la gestione del conto corrente comune, né per quanto attiene l'opera da entrambi i coniugi direttamente o indirettamente prestata nell'attività denominata “Riccioli di Nostalgia”; 14. Spese e competenze di causa interamente compensate tra le parti e, a tale fine, i rispettivi avvocati sottoscrivono anche per rinuncia alla solidarietà professionale ex art. 13 Legge Professionale”.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 07/05/2024 esponeva: di aver contratto matrimonio con Parte_1 in AN NE (VI) in data 19/09/2015; che dall'unione nasceva la figlia Controparte_1
in data 12/04/2019; che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi era divenuta da tempo Per_1
intollerabile. La ricorrente chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata la separazione personale dei coniugi;
che la figlia minore venisse affidata in via congiunta ad entrambi i genitori, con Per_1
collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre e con la previsione di adeguati tempi di visita da parte del padre;
che il resistente venisse onerato dell'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie versando la somma mensile di € 700,00 e della figlia minore versando la somma mensile di € 1.000,00, oltre al pagamento del 75% delle spese straordinarie.
Costituitosi in giudizio, aderiva alle domande attoree di separazione personale e di Controparte_1
affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e con la previsione di adeguati tempi di visita da parte del padre ma, per contro, chiedeva di versare un contributo al mantenimento della figlia di € 300,00 mensili e che nulla venisse stabilito a titolo di contributo al mantenimento della moglie.
Instaurato il giudizio, le parti raggiungevano un accordo conciliativo e, pertanto, precisavano conclusioni congiunte nei termini di cui in epigrafe. La causa veniva, così, rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del parere di competenza.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che non vi siano motivi per non accogliere le domande concordemente formulate dai coniugi.
La domanda di separazione personale proposta dalle parti deve trovare accoglimento: pur nella diversa ricostruzione dei fatti posti a sostegno delle reciproche domande, entrambe le parti concordano infatti sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza, con conseguente sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 151 c.c.
Nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore, alla prevalente collocazione della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre. Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle eSIenze della minore.
Le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
Quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese di causa vanno integralmente compensate, come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa,
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e , uniti in Parte_1 Controparte_1
matrimonio in AN NE (VI) in data 19/09/2015 con atto trascritto al n. 10, parte II, serie A, anno 2015, alle condizioni in epigrafe riportate, da intendersi qui integralmente richiamate;
2. ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AN NE (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
3. dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di ConSIlio del 20.05.2025.
IL GIUDICE EST.
Dott.ssa Biancamaria Biondo
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Elena Sollazzo