Ordinanza cautelare 16 febbraio 2018
Decreto decisorio 10 agosto 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, decreto decisorio 10/08/2021, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 10 agosto 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/08/2021
N. 01072/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1072 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da
RO e EN IC, quali eredi di AN IC, rappresentati e difesi dagli avvocati Aurora Buccafusca, Emiliano Terrentin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio Aurora Buccafusca in Venezia Mestre, via AN Da Mestre, 19;
contro
Comune di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Ballarin, AN Iannotta, Nicoletta Ongaro, Giuseppe Venezian, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso la sede dell’Ente in Venezia, Avvocatura Civica - San Marco 4091;
per l'annullamento
quanto al ricorso principale:
del provvedimento del Comune di Venezia-Direzione Sportello Unico Edilizia - Servizio Condono Edilizio del 9.4.2015 PG 2015/156376 ad oggetto la domanda relativa alla definizione degli illeciti edilizi ai sensi della legge n. 326 del 24.11.03, della legge 191 del 30.7.2004,della legge regionale n. 21 del 5.11.04 e successive modifiche ed integrazioni; nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto.
quanto ai motivi aggiunti:
dell'ordinanza di demolizione ai sensi dell'articolo 31 del D.P.R. 80/2001 e ss.mm.ii e art. 167 del D.Lvo n. 42.04 e s.mm.ii., relativa ad opere edilizie in: via Triestina 138 sez. Unica fg. 168 Mapp. 253 sub. 5 (area sottoposta a vincolo paesaggistico d. L.vo 42.04 (ex l. 431/85 del Comune di Venezia. Fasc. 2017.xii/2/6.344 prot. Gen. 2017/506674 del 20.1.2014.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Venezia;
Visto l'art. 82, co. 1, cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 23 luglio 2015;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza.
P.Q.M.
Dichiara perento il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite. Ai sensi dell'art. 85, co. 3, cod. proc. amm., nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti.
Così deciso in Venezia il giorno 10 agosto 2021.
| Il Presidente |
| Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO