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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 10/03/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di L'Aquila
SEZIONE UNICA
UDIENZA 10/03/2025
Ex art. 127 cpc
N. R.G.689 /2022 R.G.
Il giudice Anna Maria Mancini
Visto il provvedimento con cui il Giudice ha disposto la trattazione scritta del presente provvedimento con le modalità ivi specificate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; viste le note scritte depositate entro il termine perentorio assegnato;
lette le note di discussione depositate dalle parti;
Il Giudice dato atto, si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, alle ore 15:38 dà lettura dell'allegata sentenza mediante invio della stessa tramite l'applicativo consolle del magistrato.
L'Aquila, lì 10/03/2025
Il giudice
Anna Maria Mancini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E DI L ' A Q U I L A
Il Tribunale di L'Aquila in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Maria Mancini ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in I grado, iscritta al n. 689 /2022 R.G. decisa all'udienza del
10/03/2025 ex art. 127 ter c.p.c. vertente
T R A
elettivamente domiciliato in C.So Federico II, 58 Parte_1
L'Aquila , presso e nello studio dell' Avv. PILOLLI UMBERTO dal quale è rappresentato e difeso unitamente.
Attore
E
, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente Controparte_1 domiciliato in Via Avezzano, 11 null L'Aquila presso e nello studio dell'Avv.
ANGELINI CINZIA dal quale è rappresentato e difeso
Convenuto
OGGETTO: Altri istituti del diritto delle locazioni
CONCLUSIONI DELLE PARTI
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo”, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e in maniera sintetica a norma dell'art. 16 bis, comma 9-octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. A), n.
2-ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132).
Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, gli atti difensivi e i verbali di causa.
Appare tuttavia opportuno precisare l'oggetto del processo nonché riportare, sinteticamente, le rispettive domande, deduzioni ed eccezioni nella misura in cui le stesse siano rilevanti ai fini del decidere.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 07/04/2022, l'attore, sig. Parte_1
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di L' Aquila, il
[...] [...]
per sentir dichiarare la inapplicabilità, nei propri confronti, del canone di CP_2
locazione richiesto dal per l'occupazione dell'alloggio del Controparte_2
Progetto C.A.S.E. sito in L'Aquila, in via Monte Caticchio, n. 7, Tempera, TEM-08-
24-P2- 4A-ETR-H3 di mq. 64 e calcolato sulla base degli accordi territoriali previsti dall'articolo 2, comma 3, L.431/1998. Chiedeva, altresì, dichiararsi l' applicabilità del solo importo del canone di compartecipazione per le spese straordinarie del progetto
Case e Map secondo i criteri stabiliti nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 172 del 29/12/2011 che determinava la quota di compartecipazione nell'importo di €
133,11 mensili.
Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni, come precisate nella prima memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c.:
“Voglia l'On.le Tribunale di L'Aquila, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, per i motivi spiegati in narrativa, dichiarare: 1) l'inapplicabilità da parte del del canone di locazione calcolato sulla base degli accordi Controparte_1
territoriali previsti dall'art. 2, comma 3, L.431/1998, all'immobile concesso in comodato d'uso al Sig. e sito in via Monte Caticchio, n.7 Tempera, Parte_1
di mq.64 (alloggio TEM-08-24-Pz. 4°-ETR.H3) per mancata sottoscrizione del contratto di locazione;
2) l'applicabilità all'immobile detenuto in comodato dall'odierno attore del solo importo del contributo di compartecipazione secondo i criteri stabiliti nelle deliberazione del Consiglio Comunale n. 172 del 29.12.2011 e che determina la quota di compartecipazione nell'importo di euro 133,11 mensile;
3) condannare il , in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, alla restituzione in favore dell'attore di tutte le somme ricevute a titolo di canone di locazione dell'immobile per cui è causa, oltre interessi come per legge;
4)
Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre Cap ed IVA come per legge.
Si costituiva in giudizio il per confutare in fatto le pretese attoree Controparte_1
e per eccepire, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per essere la materia de qua devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo e, nel merito, la infondatezza dell'avversa domanda in quanto il canone di locazione richiesto dall' Ente comunale discendeva dalla regolamentazione comunale, pienamente vigente e con efficacia erga omnes nei confronti della generalità dei concessionari degli alloggi emergenziali che, alla data del sisma, occupavano l'abitazione danneggiata a titolo personale di godimento.
Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Voglia il Tribunale: “1) accertare e dichiarare che la domanda ex adverso proposta è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito;
2) e, comunque, rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e competenze di causa”.
Espletata nelle more del giudizio la procedura di mediazione obbligatoria con esito negativo, istruita la causa a mezzo prove documentali, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta a decisione. Con ordinanza di data 03/03/2015, considerato che la controversia verteva in materia di locazione per cui il giudizio doveva essere proposto non nelle forme ordinarie bensì nelle forme del rito del lavoro , veniva rimessa la causa sul ruolo per consentire il mutamento del rito.
All'udienza del 07/03/2025 , disposto il mutamento del rito, la causa veniva rinviata all'udienza odierna per la discussione.
La questione di giurisdizione - da vagliarsi prioritariamente rispetto a qualsiasi altra questione, in quanto postulante comunque la sussistenza in capo al giudice adito della potestas iudicandi (ex multis Consiglio di Stato, sez. V, 29 agosto 2016 n. 3712) - va risolta nel senso della sussistenza della giurisdizione dell'adito Tribunale.
Nella materia degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, il giudice amministrativo e il giudice di legittimità, in tema del rapporto che nasce tra un privato che aspira ad un alloggio pubblico ed il Comune che ne è proprietario sono pervenuti alla conclusione che vada ricondotto alla discussa figura giuridica della concessione- contratto, nella cui tutela però i poteri del giudice amministrativo sono radicati soltanto nella prima fase della individuazione del soggetto con cui l'Amministrazione dovrà stipulare il contratto, a fronte dei quali nascono posizioni di interesse legittimo e che è caratterizzata da atti amministrativi pubblici (quali il bando recante i requisiti per l'assegnazione, la graduatoria e l'assegnazione), laddove una volta stipulato lo stesso sorgono posizioni di diritto soggettivo, con conseguente incardinamento della giurisdizione del giudice ordinario in ordine a tutte le vicende che si verificano quali il rilascio dell'alloggio, lo sgombero, la decadenza, la estinzione o risoluzione del rapporto locatizio, o come nel caso in esame, l'entità del canone concessorio (Cfr. ex multis Cass., Sez. U., 20 aprile 2018, n. 9918; 8 marzo 2012, n. 3623; TAR Lazio
Roma, sez. II, sent. 31/10/2018 n. 10537)
Il caso in esame, in cui si discute del quantum del canone concessorio risultante dal contratto di assegnazione e concessione di data13/04/2025, attiene alla fase successiva al provvedimento di assegnazione, in cui l'amministrazione non esercita un potere autoritativo, di talché rileva una posizione di diritto soggettivo, nell'ambito di un rapporto paritetico soggetto alle regole del diritto privato, con conseguente radicarsi della cognizione del presente giudice ordinario (cfr. Cassazione civile sez. un., 12 luglio 2019, n. 18828; Sez. I, 19 agosto 2016 n. 17201; Cass. civ., sez. un., 9 ottobre
2013 n. 22957; T.A.R. Lazio, sez. III stralcio, 19 ottobre 2020, n. 10643/2020;
[...]
sez. V, 15 ottobre 2019, n. 4874; 30 ottobre 2017, n. 5057 e 10 maggio CP_3
2017, n. 2521).
Passando all'esame del merito, la domanda non è risultata fondata per le ragioni di seguito esposte.
Dalla documentazione in atti è risultato che l' attore , sig. residente Parte_1
al momento del sisma del 6/4/2009 nella città dell'Aquila, avendo perso la disponibilità dell'alloggio dove viveva, ha beneficiato a titolo gratuito di un alloggio emergenziale del Progetto CASE in località Paganica, identificato dal codice PA1-13-
dal 14/12/2009 al 28/04/2015 come da Decreto del Sindaco n. C.F._1
2713/2009. Ciò in ossequio al D.L. n. 39/2009 art. 2, comma 11, convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2009 : “Secondo criteri indicati con i provvedimenti di cui all'articolo 1, l'assegnazione degli alloggi di cui al comma 1 e al comma 10 è effettuata dal sindaco del comune interessato, il quale definisce le modalità dell'uso provvisorio, anche gratuito, degli stessi da parte dei beneficiari”.
I criteri e le modalità di assegnazione degli alloggi a cui il suddetto comma si riferiva erano contenuti nell'OPCM n. 3806/2009 e nell' OPCM 15 maggio 2009, n. 3769 a cui era allegato lo “schema di convenzione tipo aperta all'adesione dei proprietari di immobili da concedere in locazione ad uso abitazione temporanea alla popolazione dell'area abruzzese colpita dall'evento sismico del 6 aprile 2009” .
Successivamente ai suddetti OPCM è seguito l'OPCM 13 giugno 2011 n. 3945 il cui art. 4 statuiva: “In attuazione dell'articolo 2, comma 11, del decreto-legge n. 39/2009, fermi restando a carico degli assegnatari dei moduli abitativi provvisori e dei moduli abitativi destinati ad una durevole utilizzazione le spese per la fornitura delle utenze domestiche (ad es. acqua, energia elettrica, gas, telefonia fissa), previa lettura, ove del caso, dei contatori, nonché gli oneri per la gestione delle parti comuni e quelli relativi alla manutenzione ordinaria e la tassa per lo smaltimento dei rifiuti, i Sindaci territorialmente competenti possono stabilire a carico dei predetti assegnatari un canone di locazione, tenuto conto dei criteri fissati dalla legge della regione Abruzzo
25 ottobre 1996, n. 96, per la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
2 . Nella determinazione del canone di cui al comma 1 i sindaci possono tener conto altresì delle oggettive maggiori condizioni di disagio dei nuclei familiari in attesa della riparazione o ricostruzione dell'unità immobiliare di proprietà adibita ad abitazione principale alla data del sisma del 6 aprile 2009, rispetto ai nuclei familiari che alla predetta data occupavano l'abitazione a titolo personale di godimento. Analogo criterio può trovare, altresì, applicazione anche per la rideterminazione dei canoni di locazione degli alloggi del Fondo immobiliare e di quelli occupati ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3769 del 15 maggio 2009”
(comma aggiunto dall'art. 5, comma 1, Ordinanza 12 ottobre 2011 n. 3968).
Il Comune di L' Aquila, in attuazione della suddetta normativa, con Deliberazione
n. 172 adottata in data 29-12-2011 con oggetto: “Determinazione di un canone di compartecipazione per gli assegnatari degli alloggi progetto CASE, MAP, Fondo
Immobiliare ed affitto concordato e modalità di gestione dell'intero complesso immobiliare CASE E MAP” ha istituito, con decorrenza dal 1° dicembre 2011, per tutti gli assegnatari degli alloggi Progetto C.A.S.E e M.A.P., che alla data del sisma occupavano l'abitazione danneggiata a titolo personale di godimento, un canone di compartecipazione tenendo conto dei coefficienti di zona in cui erano situati i vari insediamenti, nonché dei parametri previsti dalla legge 96/96 e sue modificazioni ed integrazioni per i nuclei familiari con reddito complessivo inferiore ad € 15.000,00.
Allorquando il Comune di L' Aquila, ha accolto la richiesta di sostituzione di alloggio Progetto CASE, di data 5 febbraio 2014, presentata dall'attore Parte_1
ha assegnato e ha consegnato al medesimo altro alloggio sito in via Monte
[...]
Caticchio, 7 Fraz. Tempera-L'Aquila richiamando la deliberazioni del Consiglio
Comunale n. 171 del 29/12/2011 e la citata deliberazione n. 172 del 29/12/2011 in data 13/04/2015 . Orbene, nel decreto di assegnazione del Sindaco , facente parte del contratto di cui alla scheda assegnazione appartamento TEM-08-24 di data
13/04/2015, con dichiarazione di accettazione e responsabilità sottoscritta da all' art. 14 espressamente è stato statuito che il concessionario Parte_1
con la sottoscrizione si impegnava a corrispondere al un canone di € 234,32 CP_1
per ogni mese di godimento dell'immobile. La sottoscrizione del decreto di assegnazione dal parte del Sindaco e la sottoscrizione della suddetta scheda di assegnazione C.A.S.E. per accettazione da parte del assegnatario non può che costituire un rapporto contrattuale vincolante per entrambe le parti. Il richiamo, nella scheda di assegnazione, con la spunta sulla voce “ospitalità presso l'abitazione in affitto gratuito” e con annotazione a penna “cambio”, unitamente all' impegno a rilasciare entro due giorni dalla data di consegna delle chiavi del nuovo alloggio, è da intendersi relativa alla precedente sistemazione alloggiativa del Progetto CASE in località Paganica.
A distanza di tempo, il decreto-legge n. 133 del 12 settembre 2014 cd. ''Sblocca Italia'', coordinato con la Legge di conversione n. 164 del 11 novembre 2014, il comma 8- quinquies dell'art. 4 comma 8 quinquies , disponeva che “Tutti gli assegnatari degli alloggi del Progetto C.A.S.E e dei moduli abitatiti provvisori (M.A.P.) sono tenuti al pagamento del canone concessorio stabilito dai Comuni e a sostenere le spese per la manutenzione ordinaria degli stessi e delle parti comuni”. Pertanto il
[...]
, in conformità con il dettato legislativo, con deliberazione di Consiglio CP_2
Comunale n. 29 del 19/03/2015 ha statuito l'applicazione a tutti gli assegnatari degli alloggi C.A.S.E. e M.A.P. in funzione della fascia di reddito ISEE, secondo quanto in dettaglio riportato per comodità in apposita tabella, un canone concessorio, a partire dal 1° aprile 2015, costituito dal canone corrispettivo e dal canone di compartecipazione per le spese di manutenzione ordinaria e gestione delle parti comuni.
E' seguita poi la successiva Deliberazione della Giunta Comunale n. 353 del
22/06/2017 per l'aggiornamento dei canoni applicati ai concessionari degli alloggi C.A.S.E. e M.A.P. in relazione al nuovo valore ISEE con l'obbligo in capo ai medesimi di segnalazione al CP_1
Con la missiva di data 28/07/2015, a cui sono seguite le missive di data 31/10/2015 e
27/01/2017 di pari contenuto, il Comune ha informato l' attore Parte_1
che con Deliberazione n. 29/2015, in applicazione dell'art. 4, comma quinquies della
L. 164/2014 era stato istituito per tutti gli assegnatari alloggi Progetto C.A.S.E e
M.A.P. a partire dal 1 aprile 2015 un canone di locazione in funzione della fascia di reddito ISEE, avvertendo i nuclei familiari che in funzione della fascia di reddito
ISEE potevano presentare istanza per la rideterminazione del canone e preannunciando una convocazione a data da stabilire per la stipula del nuovo contratto di locazione.
Orbene, la preannunciata convocazione dei nuclei interessati per la stipula del nuovo contratto di locazione non certo può inficiare la validità e l'efficacia del contratto di data 13/04/2015 già in essere e in vigore regolarmente sottoscritto dall'attore.
Ciò posto la domanda attorea non è risultata fondata e va pertanto rigettata.
Ogni altra questione resta nel merito assorbita.
Quanto alle spese di lite sono da ritenersi sussistenti giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio stante le peculiari circostanze di fatto e la mancata partecipazione senza valido motivo da parte alla Controparte_4
mediazione obbligatoria esperita dall'attore.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle conclusioni e tra le parti indicate in epigrafe, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- Rigetta le domande attoree;
- Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in L' Aquila 10 /03/2025
Il Giudice Dott.ssa Anna Maria Mancini