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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 17/06/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara alla udienza del
17/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. e art. 127 bis c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2315/2024 RG avente ad oggetto: “ opposizione ad avviso di addebito ”
TRA
- rappresentato e difeso dall'Avvocato MARINO GIUSEPPE ed Parte_1 elettivamente domiciliato come in ricorso,
- ricorrente
E in persona del legale Controparte_1 rappresentate pro tempore – rappresentato e difeso dall'Avvocato APRILE
SERGIO ed elettivamente domiciliata in SANTA CROCE 929 30100 VENEZIA,
-resistente
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 06/11/2024 il ricorrente, come sopra in epigrafe indicato, ha proposto opposizione all'avviso di addebito ricevuto a mezzo racc. n. 54946953793-2 il 17/10/2024 di € 21.683,05 per contributi previdenziali percentuali anno 2018, chiedendo « - in via preliminare: sospendere l'intimazione di pagamento e, quindi, l'esecuzione dello stesso, attesa la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, se del caso inaudita altera parte, per i motivi sopra esposti, anche per l'ingente esposizione debitoria della ricorrente, non percettore di reddito alcuno;
- nel merito:
1 accertare e dichiarare inesistenti, nulli e/o prescritti e privi di effetto nella totalità o parzialmente di cui all'oggetto ed i debiti sottesi».
Nel costituirsi Controparte_1 ha contestato la difesa del ricorrente e concluso « - rigettare le domande formulate dal ricorrente, per i motivi esposti, spese rifuse, confermando l'impugnato avviso di addebito;
- in via gradata, accertare e dichiarare il contribuente tenuto a versare all'Istituto previdenziale l'importo di cui all'atto impositivo impugnato, oltre ulteriori somme aggiuntive maturande;
- spese rifuse»
La causa è stata istruita sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti.
*** *** ***
1. Il ricorrente espone di essere amministratore della Livingstone Paint
Factory S.r.l., che ha ed aveva all'epoca dei fatti vari dipendenti in forza (
[...]
, , Parte_2 Parte_1 Persona_1 Persona_2 Per_3
TA AG, , ); che Persona_4 Persona_5 Persona_6
l' con l'avviso di addebito contesta e richiede il versamento di contributi CP_1 percentuali IVS quale amministratore della Livingstone Paint Factory S.r.l. calcolando i contributi sul reddito della società, peraltro nemmeno distribuito.
2. Lamenta la illegittimità in quanto: trattasi di una doppia contribuzione, atteso che egli svolge solo la funzione di amministratore, insieme a un altro soggetto;
non si comprende da dove “escono fuori” i contributi percentuali richiesti atteso che come si evince dalla dichiarazione dei redditi a pagina 8 quadro Rc rigo RC5 l'unico reddito prodotto è quello di dipendente e assimilati per euro 112.289,00, già soggetti a contributi;
l'atto impositivo deve essere ben motivato a pena di nullità e permettere al destinatario di comprendere l'iter logico giuridico alla base della pretesa;
contesta la tardiva iscrizione a ruolo oltre un anno ex art. 25 Dlgs 46/99, e la tardiva notifica dell'atto impugnato nonché l'avvenuta prescrizione quinquennale maturata il 31/12/2021 ex art. 3, comma 9 della legge n.
335/1995.
2 3. Ciò posto il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito svolte.
DECADENZA EX ART. 25 D.LGS. 46/1999
4. A norma dell'art. 30 co 14 d.l. 78/2010 «Ai fini di cui al presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all' al titolo esecutivo emesso CP_1 dallo stesso Istituto, costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione».
5. Conseguentemente la previsione di cui all'art. 25 d.lgs. 46/1999 secondo il quale « I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza: a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento;
in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell'ente; b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo», va riferito all'emissione dell'avviso di addebito.
6. Nel caso in esame il reddito dichiarato del sig. è stato liquidato Pt_1 dall'Agenzia delle Entrate il 13 aprile 2021 e pertanto l'avviso di addebito avrebbe dovuto essere emesso entro il 31/12/2022.
7. Tuttavia la decadenza non ha natura sostanziale ma attiene alla sola possibilità di ricorrere alla riscossione mediante ruolo.
PRESCRIZIONE
8. Trattasi di contributi previdenziali a percentuali relativi all'anno 2018
9. Secondo la consolidata giurisprudenza della S.C. «in tema di contributi cd. "a percentuale", il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito ex art. 1, comma 4 della l. n. 233/1990, quand'anche
3 l'efficacia del predetto fatto sia collegata ad un atto amministrativo di ricognizione del suo avveramento;
ne consegue che il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 335 del 1995, deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento e non con l'atto, eventualmente successivo - ed avente solo efficacia CP_ interruttiva della prescrizione anche a beneficio dell' - con cui l'Agenzia delle Entrate abbia accertato, ex art. 1 del d.lgs. n. 462 del 1997, un maggior reddito» (Cass. Sez. L., Sentenza n. 13463 del 29/05/2017; Cass. Sez. L.,
Sentenza n. 19640 del 24/07/2018).
10. Come stabilito ogni anno, anche per il 2018, con Circolare
12/2/2018 n. 27 l' ha esposto che « I contributi devono essere versati, CP_1 come è noto, mediante i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che seguono: - 16 maggio 2018, 21 agosto 2018, 16 novembre 2018 e 18 febbraio 2019, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
- entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2017, primo acconto 2018 e secondo acconto 2018» ovvero 30/6/2018, 30/11/2018 e 30/6/2019 (saldo).
11. Deve altresì rammentarsi che l'art. 37, comma 2, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27 ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione dal 23 febbraio
2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) e successivamente l'art. 11, decreto-legge
31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, ha stabilito che i termini di prescrizione dei contributi sono sospesi dalla data di entrata in vigore del decreto fino al 30 giugno 2021 e quindi dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni).
12. Pertanto, i termini di prescrizione sopra indicati che sarebbero andati a scadere il 30/6/2023, il 30/11/2023 e il 30/6/2024 sono stati prorogati di 311, sicché devono ritenersi prescritti – in assenza di diversi atti interruttivi della prescrizione – i contributi in riferimento al primo acconto e al secondo acconto la cui prescrizione si è consumata rispettivamente il 7/5/2024 e il 7/10/2024.
4 MERITO – GESTIONE ARTIGIANI – SOTTOPOSIZIONE A
CONTRIBUZIONE DEGLI UTILI NON RIPARTITI
13. Quanto al merito come emerge chiaramente dall'avviso di addebito oggetto di causa lo stesso « riguarda i contributi accertati e dovuti a titolo di
Gestione Artigiani per l'importo totale (...) di € 21.683,05» e ciò in riferimento al periodo dal 1/2018 al 12/2018 per «contributo a percentuale oltre il minimale emissione 2018-01» « 8078 – Contributi IVS a percentuale sul reddito eccedenti il minimale competenza anno 2018 saldo dal 01/2018 al 12/2018» oltre alle sanzioni aggiuntive per morosità.
14. L' nel costituirsi ha esposto che il ricorrente è iscritto su CP_1 domanda dal 31 dicembre 2017 all'albo delle Imprese artigiane di Venezia, quale legale rappresentante e socio lavoratore (artigiano) della Livingstone
Paint Factory S.r.l., ( , società artigiana in esercizio. La società è P.IVA_1 composta da due soli soci e il ricorrente ha una partecipazione al 60%.
15. Per i soci di società a responsabilità limitata iscritti alle Gestioni degli artigiani o commercianti, «fermo restando il minimale contributivo,
l'imponibile contributivo è costituito dalla parte del reddito d'impresa dichiarato dalla S.r.l. ai fini fiscali e attribuito al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, prescindendo dalla destinazione che l'assemblea ha riservato a detti utili e, quindi, ancorché non distribuiti ai soci» (Circolare CP_1
102/2003).
16. Rileva ancora l' che il principio di diritto elaborato dalla CP_1 giurisprudenza consolidata è che «Il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un'attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, deve includere nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale, vale a dire quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale (art. 55 del d.P.R. n. 917 del
1986), restando esclusi i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa (art. 44, lett. e, del d.P.R. n. 917 del 1986)» (ex plurimis, Cass. 20/08/2019,
n.21540).
5 17. Secondo l' nel caso che ci occupa, siamo di fronte a redditi CP_1 legittimamente imputati per trasparenza al socio di capitali in quanto socio prestatore di attività artigiana a favore della società che tali redditi ha prodotto, mentre qualora il ricorrente fosse stato solo amministratore della società e non anche socio prestatore di lavoro manuale, non sarebbe maturato il diritto all'iscrizione in posizione artigiana ma solo nella Gestione separata, poiché requisito sostanziale è l'esercizio di lavoro personale prevalente.
18. Tuttavia, osserva ancora l' la Legge 443/1985 prevede che CP_1
l'impresa artigiana possa essere esercitata in forma di società, anche cooperativa (ad esclusione spa a sapa) a condizione che la maggioranza dei soci (o l'accomandatario in caso di sas) svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale (art.3 comma 2).
19. Quindi, ad avviso dell il ricorrente quale artigiano non può che CP_1 essere socio lavoratore e come tale tenuto a versare i contributi alla Gestione
Artigiana da calcolarsi su tutti i redditi percepiti e quindi tutti quelli che derivano dall'attività imprenditoriale, ivi compresi gli utili anche ove non distribuiti.
20. Sul punto questa Giudice ritiene di condividere quanto argomentato nel precedente di questa sezione sent. n. 289/2025 « Costituisce allo stato punto fermo, corrispondente a insegnamento consolidato della Cassazione su cui le parti convengono, che il reddito d'impresa nel caso di società di capitali con prestazione di attività lavorativa abituale e prevalente del socio (nel caso di specie artigiano), imputato per trasparenza al socio stesso, va assoggettato a contribuzione. Diversamente nel caso di socio di capitali puro e semplice, ovvero di socio che si limita a un mero apporto di capitali all'interno della società senza svolgere attività lavorativa, la partecipazione, qualunque sia la forma di remunerazione da essa derivante, non entra nella base di computo della retribuzione contributiva in quanto la mera partecipazione a una società di capitali genera unicamente ed eventualmente, nel caso di distribuzione degli utili, reddito di capitale, che non è non è mai imponibile ai fini contributivi. In tal senso tra le piu' recenti Cass. 21540/2019, 24966/2022,
6 2345/2025 e 4109/2025, secondo cui il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un'attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, deve includere nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale, vale a dire quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale (D.P.R. n. 917 del 1986, art. 55), restando esclusi i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa. In particolare: - Cass 4019/2025 recita testualmente “ Questa Corte (cfr. Cass. n.
22901 del 19/08/2024) ha già precisato che, il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un'attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, deve includere nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale, vale a dire quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale (art. 55 del d.P.R.
n. 917 del 1986), restando esclusi i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa (art. 44, lett. e, del d.P.R. n. 917 del 1986). Nel medesimo senso, già la sentenza n. 21540 del 20/08/2019. - Cass 21540/2019, premesso ai punti 7
e 8 il necessario riferimento, al fine di individuare quale sia il reddito di impresa rilevante ai fini contributivi, alle norme fiscali, sub punto 9 specifica che “Poiché la normativa previdenziale individua, come base imponibile sulla quale calcolare i contributi, la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale e considerato che secondo il testo unico delle imposte sui redditi gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, sono inclusi tra i redditi di capitale, ne consegue che questi ultimi non concorrono a costituire la base imponibile ai fini contributivi . La Cassazione indica dunque chiaramente che il socio di capitali che presta attività lavorativa abituale e prevalente deve essere iscritto alla gestione commercianti, non così invece il socio di società di capitali che si limiti a un mero apporto di capitali all'interno della società. Ciò posto (...) la specifica questione dibattuta riguarda la determinazione della base imponibile
7 sulla quale calcolare la contribuzione del lavoratore autonomo. Lo specifico problema è se in tale base imponibile vadano inclusi/computati, ai fini della contribuzione eccedente il minimale, anche gli utili non distribuiti. Ed infatti,
(...) l' opposto ava, (...) riguarda contributi (...) eccedenti il minimale per gli anni d'imposta 2015 e 2016 riferiti a dichiarazioni reddituali della società e dall' [ imputati per trasparenza al socio lavoratore secondo la percentuale CP_1 di proprietà e quindi di attribuzione (95%) pur in assenza di riconoscimento dei dividendi. La pretesa si riferisce al combinato disposto degli artt. 1, comma
1 della Legge n. 233/1990 e 3-bis del D.L. n. 384/1992, conv. in Legge n.
438/1992 in forza dei quali “ 1. A decorrere dall'anno 1993, l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto
1990, n. 233 , e' rapportato alla totalita' dei redditi d'impresa denunciati ai fini
IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono”. Sulla base di tali norme, fermo (fuori discussione) il minimale contributivo, secondo l' [ - CP_1 come da Circolari nn. 32/1999 e 102/2003 - la base imponibile è costituita dalla parte del reddito d'impresa dichiarato dalla S.r.l. ai fini fiscali e attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili prescindendo dalla destinazione che l'assemblea ha riservato a detti utili e, quindi, ancorché non distribuiti ai soci. Per quanto consta allo scrivente Giudicante, su tale specifica tematica dell'inclusione, nell' imponibile contributivo a carico del socio lavoratore di società di capitali, anche degli utili non distribuiti - su cui è focalizzata l' odierna materia del contendere - la Cassazione non si è pronunciata. Nemmeno Cass. 24966/2022, invocata come perfettamente pertinente dall' [ , che si è in realtà espressa sulla diversa questione del CP_1 reddito prodotto da una società di capitali ove il socio non svolge attività lavorativa escludendo, appunto in ragione dell' assenza di abituale apporto lavorativo all'attività d'impresa, l'obbligo contributivo del socio, in continuità con Cass. 21540/2019 (vd. sentenze sopra citate Cass 21540/2019,
24966/2022, 2345/2025 e 4019/2025). Constano invece puntuali sentenze di merito pronunciatesi in senso difforme dall' interpretazione dell' [ . Così CP_1 in particolare recentemente la sentenza 20 dicembre 2023, n. 555 della Corte
d'Appello di Firenze, confermando quanto stabilito dalla sentenza del TL di
8 Arezzo n. 3/2022 est e dando seguito alle analoghe pronunce di TL Bologna n.
210/2019, Corte d' Appello di Bologna n. 487/2020, Corte d' Appello di
Genova n. 73/2021 e TL Spoleto n. 157/2022. La vicenda esaminata dalla
Corte d' Appello di Firenze è perfettamente sovrapponibile a quella in esame: riguarda, infatti, il pagamento da parte di un socio lavoratore di srl dei contributi a percentuale, eccedenti il minimale, in relazione a utili prodotti dalla società accantonati a riserva, ovvero concretamente non percepiti dai soci. La Corte fiorentina nega la debenza della contribuzione su tali utili dando rilievo, da un lato, al diverso trattamento fiscale riservato ai redditi delle società di persone rispetto a quello previsto per i redditi delle Società di capitali, dall'altro alle modalità di calcolo dei contributi annui dovuti dagli iscritti alla
Gestione Artigiani e Commercianti. Quanto al primo tema, mentre alle Società di persone si applica ex lege il cosiddetto regime di trasparenza fiscale di cui all'art. 5 TUIR, secondo cui «I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili», per quelle di capitali gli artt. 115 e 116 TUIR prevedono l'imputazione ai soci del reddito prodotto dalla società di capitali non in maniera automatica, bensì soltanto a patto che la società abbia validamente esercitato tale opzione. Da ciò discende come il reddito prodotto da una società di persone venga imputato, e dunque sia tassato in capo al socio, indipendentemente dal fatto che vi sia una distribuzione di utili e dunque indipendentemente dal fatto che il socio percepisca effettivamente tale reddito, mentre, nel caso delle società di capitali, laddove - come nel caso di specie (vd. dichiarazioni redditi doc 4 opponente ) - l'opzione per il regime di trasparenza fiscale non sia stata esercitata, il reddito prodotto dalla società sarà tassato in capo ad essa e non in capo ai soci, con la precisazione che qualora si abbia una distribuzione di dividendi questi verranno tassati in capo ai soci secondo la disciplina specifica prevista per tali redditi. La differenza di trattamento fiscale previsto per il reddito d'impresa a seconda che questo sia prodotto da società di persone o da società di capitali, valorizzata dalla Corte
d' Appello di Firenze, si trova, d' altro canto, rimarcata anche nella sentenza
9 della Corte Costituzionale n. 354 del 2001 laddove è evidenziato che in base alle disciplina fiscale Tuir solo per la società in accomandita semplice il reddito prodotto è reddito proprio del socio, mentre quanto alle società di capitale il reddito da capitale ricade sui soci solo per effetto di imputazione e viene assoggettato al regime suo proprio, per cui rilevano unicamente gli utili effettivamente distribuiti. Negli stessi termini Corte d' Appello di Genova n.
73/2021, che parimenti valorizza la specifica qualificazione fiscale del reddito rilevante sul piano contributivo, letteralmente circoscritto, ex art. 3 bis d.l.
384/1992 conv. in l. 438/1992, al reddito d'impresa che l'iscritto è tenuto a denunciare ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ed evidenzia che si tratta di scelta coerente con l'obiettivo del legislatore di pervenire ad una armonizzazione dei criteri di determinazione della base imponibile contributiva con quella fiscale e delle relative procedure di liquidazione, accertamento e riscossione – obiettivo chiaramente enunciato nella legge delega n. 662 del 1996, art. 3 comma 134 lett. b), e nello strumento attuativo di cui al d.lgs. 462/97. Dunque nel caso di specie, così come in quello esaminato dai giudici fiorentini e genovesi, l'impossibilità di applicazione automatica del regime di trasparenza fiscale alle società di capitali in assenza dell'esercizio dell'apposita opzione fa sì che il reddito prodotto dalla società non possa essere imputato direttamente ai soci e dunque non possa essere base di calcolo per i contributi dovuti dagli iscritti alla Gestione Commercianti ed
Artigiani. Solo il riconoscimento della centralità dell'esercizio dell'opzione permette di non generare un discrimine, che, per quanto possibile, il sistema cerca sempre di evitare, tra reddito imponibile della persona fisica ai fini fiscali ed il reddito su cui viene calcolata l'obbligazione contributiva. La Corte d'
Appello di Firenze spende poi quale secondo argomento la modalità di calcolo ex art. 1 l. n. 233/1990 e l'art. 3 bis del D.L. n. 384/1992 convertito con L. n.
438/1992 laddove prevedono che la misura dei contributi dovuti dagli iscritti alla Gestione Artigiani e Commercianti debba rapportarsi non solo al reddito d'impresa che ha dato luogo all'iscrizione alla Gestione, ma a tutti i redditi d'impresa rilevanti per il calcolo dell'Irpef dovuta dal contribuente. Per entrambe le norme, dunque, qualora un determinato reddito non si configuri,
10 per un qualsiasi motivo, come un reddito d'impresa rientrante nella base imponibile Irpef, questo non dovrà essere tenuto in considerazione per il calcolo dei contributi dovuti dagli iscritti alla Gestione Artigiani e
Commercianti. Tali, persuasive, argomentazioni delle Corti d'appello di Firenze
e Genova, che tengono in considerazione anche l'imprevedibilità delle vicende societarie che potrebbero portare ad una distribuzione degli utili accantonati a un socio diverso da quello interessato, fondano l' equiparazione della situazione dei redditi accantonati in riserva alla situazione del reddito prodotto dalla Società di capitali laddove il socio non svolga attività lavorativa, in cui, come sopra detto, la Suprema Corte esclude l' obbligo contributivo» (Tribunale di Venezia, Sez. L., sent. 289/2025).
21. Non conferente è invece il richiamo operato da parte ricorrente a
Cass. n. 16811 del 2023 che ha riguardo alla fattispecie di lavoratore autonomo percettore di partecipazione a società di capitali senza prestazione di attività lavorativa («Poiché la normativa previdenziale individua, come base imponibile sulla quale calcolare i contributi, la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale e considerato che secondo il testo unico delle imposte sui redditi gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, sono inclusi tra i redditi di capitale, ne consegue che questi ultimi non concorrono a costituire la base imponibile ai fini contributivi ) nel caso in esame, invece, trattandosi CP_1 di artigiano, necessariamente deve ritenersi che lo stesso espleti attività lavorativa nell'impresa.
22. Ciò posto in ordine alle argomentazioni, in punto di diritto, che consentono di escludere che la partecipazione agli utili qualora non siano ripartiti, come risulta nel caso in esame, nel quale il ricorrente ha provato che gli utili nel 2018 non sono stati ripartiti ( docc. 7 e 8), sia da assoggettare a contribuzione, vi è anche da rilevare che non è possibile comprendere quale calcolo abbia svolto l' poiché nulla è stato in tal senso spiegato, né in sede CP_1 amministrativa, né nel presente giudizio e richiesto dal Giudice l aveva CP_1 chiarito che l'Agenzia delle Entrate aveva effettuato la liquidazione dei contributi sulla base della dichiarazione presentata dalla società e l'aveva
11 trasmessa mediante flusso telematico all' offrendosi di produrre quanto CP_1 pervenuto dall'Agenzia delle Entrate, producendo poi il CUD 2018 per l'anno
2017, mentre l'anno oggetto di causa è il 2018.
23. Deve pertanto, anche nel merito, accogliersi l'opposizione in quanto non fondata la pretesa dell' in diritto e non provata in fatto. CP_1
24. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate - come in dispositivo - avuto riguardo ai valori medi previsti dal DM 55/2014 e DM
147/2022 (quest'ultimo applicabile ex art. 6 alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore ovvero il 23/10/2022), per le controversie di lavoro scaglione € 5200-26.000 ridotto ex art. 4, comma 1, penultimo e ultimo periodo, DM cit., tenuto conto del valore effettivo della controversia, che è stata svolta attività istruttoria, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (medie), dei contrasti giurisprudenziali (come in atti).
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando così provvede:
1) Dichiara l' decaduto dalla iscrizione a ruolo del credito ex CP_1 art. 24 d.lgs. 46/1999, accertata la non debenza dei contributi richiesti ed ogni caso l'intervenuta prescrizione per i primi due acconti;
2) Condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in CP_1
€ 3.000,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA
e CPA, come per legge, oltre al contributo unificato corrisposto, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente dichiaratosi anticipatario.
Venezia, all'udienza del 17/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara
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