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Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/06/2025, n. 838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 838 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
n. rgvg 19816 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est. -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19816 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
nato a [...] il [...] c.f. rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. D'ARRIGO MARIA BEATRICE presso il quale elettivamente domicilia
E
nata a [...] il [...] c.f. , Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. D'ARRIGO MARIA
BEATRICE presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13/11/2024 - premesso di Parte_1 Controparte_1
aver contratto matrimonio in NAPOLI il 09/09/2004 e che dalla loro unione è nata la figlia Per_1
(02.05.2009)- rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile
[...]
situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc All'udienza in presenza del 08.04.2025 comparivano personalmente i coniugi.
Il sig. ichiarava: “nostra figlia il prossimo 2 maggio compirà 16 Parte_1 Per_1
anni e, pertanto, chiedo che – fermo l'affido condiviso e la residenza privilegiata presso di me, le visite con la made ed i tempi di frequentazione possano essere liberalizzati in modo tale che la ragazza si organizzerà in modo autonomo con la madre, visti anche i nostri ottimi rapporti. Per quanto riguarda l'assegno di mantenimento a carico della madre, posso concordare la somma di €
250,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie. L'assegno unico per nostra figlia lo percepiremo a metà ciascuno quando presenterò la nuova istanza. La decorrenza dell'assegno può essere indicata nella data del deposito della sentenza”
La sig. dichiarava: “sono d'accordo per le visite libere in quanto Controparte_1 Per_1
è grande e ci organizziamo tra noi. Posso corrispondere 250 euro per mia figlia, oltre al 50%
[...]
delle spese straordinarie. Anche io sono d'accordo per la decorrenza del mantenimento dal deposito della sentenza”.
Previa acquisizione del parere del PM, il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2. I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano all'assegno di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro;
3. La figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori: le decisioni di Per_1
maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia, mentre, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
4. La figlia minore risiederà in via prevalente nell'abitazione familiare in via Giuseppe Per_1
Pica n. 48 dove abiterà con il padre mentre la madre potrà vedere e tenere la figlia con sè, previo accordo con il genitore collocatario principale, quando la figlia vorrà e, visti gli impegni lavorativi dei coniugi che includono trasferte continuative su più giorni lavorativi, la minore starà con la madre nei giorni in cui il padre sarà in trasferta per lavoro. Comunque la madre potrà avere la figlia due fine settimana al mese ed ogni martedì e giovedì pomeriggio nonchè durante le vacanze estive per 15 giorni consecutivi nel periodo concordato con l'altro coniuge entro il 30 aprile di ciascun anno, per metà delle vacanze natalizie invertendo ogni anno i periodi di Natale e Capodanno e tre giorni per le festività di Pasqua comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua e di pasquetta, per il compleanno della figlia ad anni alterni.
5. Il IG. genitore collocatario della minore, provvederà personalmente al Parte_1
mantenimento della figlia mentre la IG.ra verserà mensilmente la Per_1 Controparte_1
somma di euro 250,00 quale contributo al mantenimento della figlia I coniugi Per_1
parteciperanno alle spese straordinarie sanitarie, scolastiche, sportive e di abbigliamento nella misura del 50%. L'AUU sarà percepito al 50% dai coniugi.
6. La casa coniugale sita in Napoli, via Giuseppe Pica n. 48 sarà assegnata al IG. Parte_1
genitore collocatario in via principale della minore. Tale immobile è di proprietà di entrambi i coniugi al 50%. Il IG. se riuscirà ad ottenere la concessione di un mutuo fondiario Parte_1
di circa 140.000 euro estinguerà il mutuo già esistente e liquiderà il 50% del valore residuo alla moglie , diventando proprietario esclusivo. La moglie potrà restare nell'immobile Controparte_1
di via Giuseppe Pica n. 48 per il tempo necessario a trovare una nuova dimora e, comunque, dovrà lasciare la casa coniugale entro 120 giorni dal ricevimento della quota di vendita a lei spettante. Per tutto il tempo della convivenza, i coniugi divideranno al 50% le spese di gestione domestica, anche utilizzando i fondi depositati sui conti bancari cointestati che saranno chiusi quando la IG.ra lascerà la casa coniugale e i rimanenti fondi saranno divisi al 50% tra i coniugi. Controparte_1
Se il IG. non riuscirà ad ottenere il mutuo, la casa coniugale sarà alienata a terzi e Parte_1
la somma ricavata sarà divisa al 50% tra i coniugi.
Il box sito in Napoli in via Strettola S. Anna alle Paludi 115, nonostante di proprietà al 50% di entrambi i coniugi, è stato acquistato con fondi esclusivi del IG. lui pervenuti prima Parte_1
del matrimonio. Pertanto, la IG.ra riconosce al marito la piena proprietà del box Controparte_1
e dichiara di impegnarsi a trasferire la sua quota del 50% al marito L'autovettura Parte_1
Opel Corsa tg. BW500AF e lo Scooter Kymco Agility 200 tg. DW61930 rimarranno nella piena disponibilità del IG. che ne sopporterà le spese di gestione. Parte_1
7. I coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio e per quello della figlia minore”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) Pronunzia la separazione personale dei coniugi Parte_1 [...]
(atto n.72, parte I, S. sez. G, reg. Atti Matrimonio anno 2004); CP_1
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 16/05/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino