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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 13/11/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2667/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice rel.
Dott.ssa Carla Venditti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2667/2025 promossa congiuntamente da:
rappresentata e difesa dagli Avvocati Parte_1 C.F._1
VI AL AS e PA ON
e da
, rappresentato e difeso dagli Avvocati Parte_2 C.F._2
VI AL AS e PA ON
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. e con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente Parte_1 Parte_2 sottoscritto e depositato in data 17/10/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) Dichiarare, considerata la concorde volontà delle parti, la separazione personale dei coniugi [nata a [...], il [...], codice fiscale Parte_1
pagina 1 di 7 e [nato a [...] il [...], codice fiscale C.F._1 Parte_2
], i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario a C.F._2
OG (LO), in data 12 giugno 2021 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di OG, al N. 1, Parte II, Serie A, Anno 2021), ordinando alla Cancelleria di provvedere alla trasmissione per gli incombenti di rito e, omologando gli accordi delle parti, provvedere secondo quanto indicato nel prosieguo.
2) Decorsi i sei mesi prescritti dall'art. 3, comma 4, L. 898/1970 e ss.mm.ii., dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i Signori [nata Parte_1
a OG, il 6 agosto 1988, codice fiscale e C.F._1 Parte_2
[nato a [...] il [...], codice fiscale ], i quali hanno contratto C.F._2 matrimonio con rito concordatario a OG, in data 12 giugno 2021 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di OG, al N. 1, Parte II, Serie A, Anno 2021), ordinando l'annotazione dell'emananda sentenza.
3) Dare atto che i coniugi vivranno separati, e poi divorziati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
4) Dare atto che il figlio minore rimarrà affidato congiuntamente a entrambi i Per_1 genitori e prevalentemente collocato presso la madre, che avrà delega ex art. 337ter c.c. per la gestione delle questioni ordinarie relative al figlio nei tempi di propria pertinenza.
5) Dare atto che la ex casa familiare, sita a OG (LO), in Via Pallavicino n. 48, di esclusiva proprietà della Signora rimarrà assegnata alla stessa, con tutto Parte_1 quanto l'arreda e correda, dandosi atto le parti che il Signor che se ne è già da Parte_2 tempo allontanato, ha già provveduto ad asportare i propri beni ed effetti personali e che egli provvederà tempestivamente al cambio della propria residenza anagrafica.
6) Dare atto che il padre, con decorrenza dal deposito del presente ricorso, contribuirà al mantenimento del figlio con le seguenti modalità: Per_1
(a) mediante il versamento dell'assegno mensile complessivo di € 700,00, da corrispondersi alla madre collocataria, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, e da rivalutarsi annualmente ex indici Istat (prima rivalutazione ottobre 2026, base ottobre 2025);
(b) mediante la copertura del 50% delle sue spese extra assegno, come da Linee Guida del
Tribunale di Lodi, secondo il seguente schema:
pagina 2 di 7 - spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) trattamenti sanitari e farmacologici e visite specialistiche urgenti prescritti dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure presso strutture private;
b) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (babysitter); c) viaggi e vacanze.
In deroga a quanto precede, con riferimento alle spese mediche, tenuto conto dell'esistenza di una polizza sanitaria del padre a copertura del figlio, i genitori si impegnano a fare ricorso a tale polizza per le spese mediche dello stesso e a condividere l'estratto conto della compagnia assicurativa, da cui si potrà desumere la quota eventualmente non rimborsata, ai fini della successiva ripartizione pro quota tra i genitori dello scoperto, e/o la quota rimborsata, da intendersi di spettanza del genitore anticipatario della spesa;
(c) mediante la cessione alla Signora della propria quota dell'Assegno Unico Parte_1 relativo al figlio, che verrà accreditato sul conto corrente esclusivamente intestato alla stessa. Le detrazioni fiscali per il figlio a carico spetteranno, invece, al padre nella misura del 100%.
7) Dare atto che il padre, salvi diversi e migliori accordi genitoriali e tenuto conto dell'età di potrà incontrare e tenere con sé il figlio minore: Per_1
(a) a fine settimana alternati, dal venerdì sera alle ore 19,00, sino alla domenica sera alle ore 19,00, con prelievo e riaccompagnamento presso l'abitazione materna;
(b) infrasettimanalmente, per un giorno, indicativamente il martedì o il mercoledì, con pagina 3 di 7 prelievo alle ore 19,00 presso l'abitazione materna e riaccompagnamento all'asilo/scuola il mattino successivo (o presso la casa materna, in caso di mancata frequenza scolastica);
(c) durante le vacanze scolastiche estive, complessivamente per 2 settimane in agosto, da concordare tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno. In difetto di accordo, i genitori si danno atto che potrà trascorrere con il padre, ad anni alterni, la prima o la seconda Per_1 metà del mese di agosto. Negli ulteriori periodi di vacanza i genitori si impegnano reciprocamente, nel rispetto delle abitudini del minore, a consentire a di trascorrere Per_1 fuori città i periodi di giugno e luglio con i nonni materni o paterni, nel rispetto degli accordi direttamente assunti tra i genitori. In tali periodi entrambi i genitori potranno vedere il bambino a fine settimana alternati, raggiungendolo nella località in cui si trova;
(d) durante le vacanze scolastiche natalizie, alternativamente con la madre, per il periodo dal 25 dicembre al 31 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, con la precisazione che il genitore che avrà con sé il figlio per il secondo periodo comprensivo del Capodanno, lo avrà anche per il giorno della Vigilia di Natale, sino alle ore 10,00 del 25 dicembre. I genitori concordano che, per quanto possibile, trascorreranno insieme, indipendentemente dalla competenza del relativo periodo, il compleanno di e che, fatto salvo il principio Per_1 dell'alternanza, eventuali diversi accordi genitoriali sulle vacanze di Natale andranno assunti entro il 15 novembre antecedente;
(e) durante le vacanze scolastiche di Pasqua, ad anni alterni, con la precisazione che il genitore che non avrà con sé il figlio per Pasqua, lo terrà per le vacanze scolastiche previste in occasione del Carnevale;
(f) per i c.d. “ponti” scolastici nel rispetto dell'ordinaria alternanza dei fine settimana
(dunque, con la precisazione che i giorni di sospensione delle lezioni scolastiche saranno di competenza del genitore cui spetta il fine settimana più prossimo).
8) Dare atto che i genitori si impegnano reciprocamente a non mettere a contatto Per_1 con eventuali loro nuovi partner per il periodo di un anno dalla sottoscrizione del presente ricorso e, successivamente, solo dopo essersi confrontati sull'opportunità di ciò e nel rispetto del criterio di gradualità.
9) Dare atto che le parti si impegnano a chiudere, entro 2 mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso, il conto corrente cointestato, aperto presso Banca Popolare di Sondrio, dandosi atto le parti che l'eventuale saldo attivo è di pertinenza della Signora Parte_1
pagina 4 di 7 10) Dare atto che le parti dichiarano di essere reciprocamente autosufficienti dal punto di vista economico, avendo mezzi adeguati per provvedere ciascuno al proprio mantenimento.
11) Le parti si danno atto che, con il corretto e puntuale adempimento del complessivo accordo e delle obbligazioni che precedono, non avranno più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra per nessuna ragione o titolo, avendo risolto, con reciproca soddisfazione, ogni questione personale, economica e patrimoniale tra loro pendente, anche dipendente dal matrimonio e/o dalla convivenza matrimoniale e/o da qualsivoglia altro preteso rapporto, anche di debito/credito.
12) Dare atto che le parti, per quanto occorrer possa, si autorizzano reciprocamente al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, per sé e per il figlio minore Per_1
13) Spese legali suddivise a metà tra le parti.
I coniugi hanno inoltre chiesto che, decorso il termine di legge e passata in giudicato la sentenza di separazione, venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
2. Preliminarmente, questo Tribunale ritiene ammissibile il cumulo delle domande di separazione consensuale e divorzio congiunto, pur nel silenzio legislativo.
Come noto, sull'ammissibilità di un ricorso “congiunto” ex art. 473.bis-51 c.p.c. in cui siano svolte entrambe le domande di separazione e divorzio (nelle forme previste dall'art. 473.bis-49 c.p.c.) si sono sviluppati due orientamenti contrastanti: l'uno favorevole alla possibilità di procedere in tal senso (per tutti, cfr. Trib. Milano, sent. 28.4.2023, Pres./est. ), l'altro contrario (per tutti, CP_1 cfr. Trib. Firenze, 15.5.2023).
A fronte di tale contrasto, il Trib. Treviso, con ordinanza 31.5.2023 (pres./est. Barbazza), ha promosso un rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione ex art. 363-bis c.p.c., poi assegnato alla
Prima Sezione dell'organo nomofilattico per la decisione.
pagina 5 di 7 La Prima Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione Suprema Corte, con la sentenza n.
28727 del 16/10/2023, si è espressa a favore dell'ammissibilità del cumulo oggettivo della domanda congiunta di separazione personale dei coniugi unitamente a quella di divorzio: “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis. 51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
3. Tutto ciò considerato, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
4. La causa va quindi rimessa sul ruolo del giudice relatore, al fine di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, divenendo procedibile tale domanda decorso il semestre di cui all'art. 3, co. 2, lett. b), legge 898/70.
Con le note scritte da depositare entro il termine fissato con separata ordinanza, le parti dovranno confermare la volontà di non volersi riconciliare e conseguire la pronuncia divorzile alle condizioni da loro indicate, che potranno essere anche diverse rispetto a quelle in questa sede indicate purché vi concorra il duplice requisito (i) del comune consenso e (ii) dell'allegazione di fatti nuovi ex art. 473-bis.19 c.p.c.
5. In merito alle spese del giudizio ogni pronuncia viene differita all'esito dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio concordatario in OG il 12.6.2021 (matrimonio trascritto nei registri di Stato civile del predetto Comune al n. 1, parte II, serie A, anno 2021);
pagina 6 di 7 2) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OG perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
5) dispone come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
6) rimette al definitivo ogni pronuncia in merito alle spese.
Così deciso in Lodi nella camera di consiglio dell'11.11.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Dott.ssa Ada Cappello
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice rel.
Dott.ssa Carla Venditti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2667/2025 promossa congiuntamente da:
rappresentata e difesa dagli Avvocati Parte_1 C.F._1
VI AL AS e PA ON
e da
, rappresentato e difeso dagli Avvocati Parte_2 C.F._2
VI AL AS e PA ON
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. e con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente Parte_1 Parte_2 sottoscritto e depositato in data 17/10/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) Dichiarare, considerata la concorde volontà delle parti, la separazione personale dei coniugi [nata a [...], il [...], codice fiscale Parte_1
pagina 1 di 7 e [nato a [...] il [...], codice fiscale C.F._1 Parte_2
], i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario a C.F._2
OG (LO), in data 12 giugno 2021 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di OG, al N. 1, Parte II, Serie A, Anno 2021), ordinando alla Cancelleria di provvedere alla trasmissione per gli incombenti di rito e, omologando gli accordi delle parti, provvedere secondo quanto indicato nel prosieguo.
2) Decorsi i sei mesi prescritti dall'art. 3, comma 4, L. 898/1970 e ss.mm.ii., dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i Signori [nata Parte_1
a OG, il 6 agosto 1988, codice fiscale e C.F._1 Parte_2
[nato a [...] il [...], codice fiscale ], i quali hanno contratto C.F._2 matrimonio con rito concordatario a OG, in data 12 giugno 2021 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di OG, al N. 1, Parte II, Serie A, Anno 2021), ordinando l'annotazione dell'emananda sentenza.
3) Dare atto che i coniugi vivranno separati, e poi divorziati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
4) Dare atto che il figlio minore rimarrà affidato congiuntamente a entrambi i Per_1 genitori e prevalentemente collocato presso la madre, che avrà delega ex art. 337ter c.c. per la gestione delle questioni ordinarie relative al figlio nei tempi di propria pertinenza.
5) Dare atto che la ex casa familiare, sita a OG (LO), in Via Pallavicino n. 48, di esclusiva proprietà della Signora rimarrà assegnata alla stessa, con tutto Parte_1 quanto l'arreda e correda, dandosi atto le parti che il Signor che se ne è già da Parte_2 tempo allontanato, ha già provveduto ad asportare i propri beni ed effetti personali e che egli provvederà tempestivamente al cambio della propria residenza anagrafica.
6) Dare atto che il padre, con decorrenza dal deposito del presente ricorso, contribuirà al mantenimento del figlio con le seguenti modalità: Per_1
(a) mediante il versamento dell'assegno mensile complessivo di € 700,00, da corrispondersi alla madre collocataria, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, e da rivalutarsi annualmente ex indici Istat (prima rivalutazione ottobre 2026, base ottobre 2025);
(b) mediante la copertura del 50% delle sue spese extra assegno, come da Linee Guida del
Tribunale di Lodi, secondo il seguente schema:
pagina 2 di 7 - spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) trattamenti sanitari e farmacologici e visite specialistiche urgenti prescritti dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure presso strutture private;
b) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (babysitter); c) viaggi e vacanze.
In deroga a quanto precede, con riferimento alle spese mediche, tenuto conto dell'esistenza di una polizza sanitaria del padre a copertura del figlio, i genitori si impegnano a fare ricorso a tale polizza per le spese mediche dello stesso e a condividere l'estratto conto della compagnia assicurativa, da cui si potrà desumere la quota eventualmente non rimborsata, ai fini della successiva ripartizione pro quota tra i genitori dello scoperto, e/o la quota rimborsata, da intendersi di spettanza del genitore anticipatario della spesa;
(c) mediante la cessione alla Signora della propria quota dell'Assegno Unico Parte_1 relativo al figlio, che verrà accreditato sul conto corrente esclusivamente intestato alla stessa. Le detrazioni fiscali per il figlio a carico spetteranno, invece, al padre nella misura del 100%.
7) Dare atto che il padre, salvi diversi e migliori accordi genitoriali e tenuto conto dell'età di potrà incontrare e tenere con sé il figlio minore: Per_1
(a) a fine settimana alternati, dal venerdì sera alle ore 19,00, sino alla domenica sera alle ore 19,00, con prelievo e riaccompagnamento presso l'abitazione materna;
(b) infrasettimanalmente, per un giorno, indicativamente il martedì o il mercoledì, con pagina 3 di 7 prelievo alle ore 19,00 presso l'abitazione materna e riaccompagnamento all'asilo/scuola il mattino successivo (o presso la casa materna, in caso di mancata frequenza scolastica);
(c) durante le vacanze scolastiche estive, complessivamente per 2 settimane in agosto, da concordare tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno. In difetto di accordo, i genitori si danno atto che potrà trascorrere con il padre, ad anni alterni, la prima o la seconda Per_1 metà del mese di agosto. Negli ulteriori periodi di vacanza i genitori si impegnano reciprocamente, nel rispetto delle abitudini del minore, a consentire a di trascorrere Per_1 fuori città i periodi di giugno e luglio con i nonni materni o paterni, nel rispetto degli accordi direttamente assunti tra i genitori. In tali periodi entrambi i genitori potranno vedere il bambino a fine settimana alternati, raggiungendolo nella località in cui si trova;
(d) durante le vacanze scolastiche natalizie, alternativamente con la madre, per il periodo dal 25 dicembre al 31 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, con la precisazione che il genitore che avrà con sé il figlio per il secondo periodo comprensivo del Capodanno, lo avrà anche per il giorno della Vigilia di Natale, sino alle ore 10,00 del 25 dicembre. I genitori concordano che, per quanto possibile, trascorreranno insieme, indipendentemente dalla competenza del relativo periodo, il compleanno di e che, fatto salvo il principio Per_1 dell'alternanza, eventuali diversi accordi genitoriali sulle vacanze di Natale andranno assunti entro il 15 novembre antecedente;
(e) durante le vacanze scolastiche di Pasqua, ad anni alterni, con la precisazione che il genitore che non avrà con sé il figlio per Pasqua, lo terrà per le vacanze scolastiche previste in occasione del Carnevale;
(f) per i c.d. “ponti” scolastici nel rispetto dell'ordinaria alternanza dei fine settimana
(dunque, con la precisazione che i giorni di sospensione delle lezioni scolastiche saranno di competenza del genitore cui spetta il fine settimana più prossimo).
8) Dare atto che i genitori si impegnano reciprocamente a non mettere a contatto Per_1 con eventuali loro nuovi partner per il periodo di un anno dalla sottoscrizione del presente ricorso e, successivamente, solo dopo essersi confrontati sull'opportunità di ciò e nel rispetto del criterio di gradualità.
9) Dare atto che le parti si impegnano a chiudere, entro 2 mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso, il conto corrente cointestato, aperto presso Banca Popolare di Sondrio, dandosi atto le parti che l'eventuale saldo attivo è di pertinenza della Signora Parte_1
pagina 4 di 7 10) Dare atto che le parti dichiarano di essere reciprocamente autosufficienti dal punto di vista economico, avendo mezzi adeguati per provvedere ciascuno al proprio mantenimento.
11) Le parti si danno atto che, con il corretto e puntuale adempimento del complessivo accordo e delle obbligazioni che precedono, non avranno più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra per nessuna ragione o titolo, avendo risolto, con reciproca soddisfazione, ogni questione personale, economica e patrimoniale tra loro pendente, anche dipendente dal matrimonio e/o dalla convivenza matrimoniale e/o da qualsivoglia altro preteso rapporto, anche di debito/credito.
12) Dare atto che le parti, per quanto occorrer possa, si autorizzano reciprocamente al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, per sé e per il figlio minore Per_1
13) Spese legali suddivise a metà tra le parti.
I coniugi hanno inoltre chiesto che, decorso il termine di legge e passata in giudicato la sentenza di separazione, venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
2. Preliminarmente, questo Tribunale ritiene ammissibile il cumulo delle domande di separazione consensuale e divorzio congiunto, pur nel silenzio legislativo.
Come noto, sull'ammissibilità di un ricorso “congiunto” ex art. 473.bis-51 c.p.c. in cui siano svolte entrambe le domande di separazione e divorzio (nelle forme previste dall'art. 473.bis-49 c.p.c.) si sono sviluppati due orientamenti contrastanti: l'uno favorevole alla possibilità di procedere in tal senso (per tutti, cfr. Trib. Milano, sent. 28.4.2023, Pres./est. ), l'altro contrario (per tutti, CP_1 cfr. Trib. Firenze, 15.5.2023).
A fronte di tale contrasto, il Trib. Treviso, con ordinanza 31.5.2023 (pres./est. Barbazza), ha promosso un rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione ex art. 363-bis c.p.c., poi assegnato alla
Prima Sezione dell'organo nomofilattico per la decisione.
pagina 5 di 7 La Prima Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione Suprema Corte, con la sentenza n.
28727 del 16/10/2023, si è espressa a favore dell'ammissibilità del cumulo oggettivo della domanda congiunta di separazione personale dei coniugi unitamente a quella di divorzio: “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis. 51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
3. Tutto ciò considerato, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
4. La causa va quindi rimessa sul ruolo del giudice relatore, al fine di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, divenendo procedibile tale domanda decorso il semestre di cui all'art. 3, co. 2, lett. b), legge 898/70.
Con le note scritte da depositare entro il termine fissato con separata ordinanza, le parti dovranno confermare la volontà di non volersi riconciliare e conseguire la pronuncia divorzile alle condizioni da loro indicate, che potranno essere anche diverse rispetto a quelle in questa sede indicate purché vi concorra il duplice requisito (i) del comune consenso e (ii) dell'allegazione di fatti nuovi ex art. 473-bis.19 c.p.c.
5. In merito alle spese del giudizio ogni pronuncia viene differita all'esito dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio concordatario in OG il 12.6.2021 (matrimonio trascritto nei registri di Stato civile del predetto Comune al n. 1, parte II, serie A, anno 2021);
pagina 6 di 7 2) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OG perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
5) dispone come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
6) rimette al definitivo ogni pronuncia in merito alle spese.
Così deciso in Lodi nella camera di consiglio dell'11.11.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Dott.ssa Ada Cappello
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