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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 10/02/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1607/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 6/02/2025 fissata ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA
(art. 1, comma 57, legge n. 92 del 2012 e art. 429 e 127 ter c.p.c.) nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 1607/2023 promossa
DA in persona del legale rappresentante legale p.t , Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Marta Censi, giusta procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
rappresentato e difeso dall'Avv. Girolamo Gnessi, giusta Controparte_1
procura in atti;
-convenuto-
E CONTRO
in persona del Controparte_2
curatore fallimentare dott. Controparte_3
-contumace-
1 NONCHE' CONTRO
in persona del legale rappresentante legale p.t., rappresentata e Controparte_4 difesa dall'Avv. Giacomo Orsini, giusta procura in atti
-terzo chiamato in causa-
avente ad oggetto: impugnativa di licenziamento dando lettura dei presenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 1 comma 47 legge 92 del 2012 depositato in data 30/07/2021,
, ha chiesto - previo accertamento della sussistenza tra la Controparte_1 [...]
e la di un trasferimento di Controparte_2 Parte_1 azienda ai sensi dell'art. 2112 cod. civ. – dichiararsi la inefficacia e/o la nullità e/o l'illegittimità del licenziamento intimato nei suoi confronti dalla Controparte_2 in data 7.01.2021, in quanto discriminatorio, violativo dell'art. 46 del D.L. n. 18/2020, per manifesta insussistenza del fatto posto alla base del giustificato motivo oggettivo ovvero per insussistenza dei requisiti del giustificato motivo oggettivo, con condanna delle società convenute, in solido tra loro, alla reintegrazione nel posto di lavoro presso la
[...] oltre al pagamento dell'indennità risarcitoria prevista dalla legge. Parte_1
Nelle more del procedimento sommario la è fallita onde si è proceduto nei CP_2
confronti della curatela, rimasta contumace.
Con ordinanza n. 5219/2023 del 26/04/2023, in accoglimento del ricorso, il Tribunale di
Latina, ha accertato la sussistenza del trasferimento d'azienda di cui all'art. 2112 c.c. tra la e la ha quindi dichiarato Controparte_2 Parte_1
illegittimo il licenziamento intimato dalla cedente , condannando la società CP_2 cessionaria alla reintegrazione del lavoratore oltre al pagamento dell'indennità risarcitoria ex art. 18 comma 4 l. 300/1970 come modificata dalla L. n. 92/2012.
Con l'odierno ricorso in opposizione ai sensi dell'art. 1 comma 51, Legge n. 92/2012 la società ha impugnato l'ordinanza, ribadendo, in sostanza, le Parte_1
stesse argomentazioni avanzate nella fase sommaria in ordine alla insussistenza del trasferimento di azienda della nei suoi confronti e rilevando che la eventuale CP_2
2 cessione di azienda si sarebbe verificata, al più, in favore della di cui ha Controparte_4
chiesto autorizzarsi la chiamata in causa.
Si è costituito in giudizio il sig. chiedendo l'integrazione del contraddittorio nei CP_1
confronti della In proposito ha evidenziato che la costituita CP_4 CP_4
il 10.07.2019, aveva lo stesso oggetto sociale della il cui Controparte_2
amministratore unico era il sig. e la coniuge era proprietaria Persona_1 Persona_2 dell'1%, (genitori di ex amministratore della fallita ); che la Persona_3 CP_2
aveva assunto quattro dipendenti, ex dimissionari della predetta , CP_4 CP_2
iniziando a svolgere i servizi di vigilanza presso alcune committenti della fallita, che non avevano con quest'ultima rinnovato l'appalto; che, in data 14.10.2020 veniva costituiva la avente lo stesso oggetto sociale della e della Parte_1 CP_2 [...]
che entrambe le società e erano CP_4 Parte_1 Controparte_4
riconducibili alla famiglia onde, in capo alle stesse, era configurabile il Per_1 trasferimento di azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c. dalla fallita , Controparte_2
sempre di proprietà della famiglia Per_1
Il sig. ha quindi concluso chiedendo - previo accertamento della Controparte_1
sussistenza di un trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c. dalla Controparte_2
alle società e da intendersi
[...] Parte_1 Controparte_5
queste due ultime società quale unico centro di imputazione del rapporto di lavoro- la conferma dell'ordinanza del 26.04.2023 con condanna estesa anche nei confronti della
[...]
alla reintegrazione nel posto di lavoro nonché alla corresponsione CP_4
dell'indennità risarcitoria.
All'udienza dell'11.01.2024 il Tribunale, visti i principi di diritto sanciti da Cassazione civile sez. III, 07/02/2008, n. 2901 ha autorizzato, ai sensi dell'art. 107 c.p.c., la chiamata in causa della a cura della società Controparte_4 Parte_2
La nel costituirsi in giudizio con memoria del 4.4.2024 ha eccepito il proprio CP_4
difetto di legittimazione passiva deducendo di aver intrapreso con la Parte_3
un rapporto unicamente in relazione alla forza lavoro prestata da quest'ultima
[...]
alla per un breve periodo di tempo;
che le due società erano legale da un CP_4 contratto di rete d'imprese finalizzato a sostenersi per soddisfare la domanda di mercato;
che tra la e la non vi era stato mai alcun tipo Controparte_2 CP_4
di rapporto lavorativo né pertanto alcun trasferimento di azienda
3 All' odierna udienza – in esito al deposito delle note a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – la causa, istruita documentalmente e mediante l'escussione testimoniale e fallito il tentativo di conciliazione, è stata assunta in decisione.
****
1. In via preliminare è opportuno premettere che nel rito di cui all'art. 1, commi 48 e segg., della l. n. 92 del 2012, la fase di opposizione, regolata dai commi 51 e ss., non ha natura impugnatoria ma si pone in rapporto di prosecuzione, nel medesimo grado di giudizio, con la fase sommaria, strutturandosi il rito c.d. in un giudizio di primo grado a Per_4
composizione bifasica con una prima fase, ad istruttoria sommaria, diretta ad assicurare una più rapida tutela al lavoratore, ed una seconda fase, a cognizione piena, che della precedente costituisce una prosecuzione (cfr. Cass. 30.9.2016, n. 19552; Cassazione con sent. 11.12.2015, n. 25046; Corte cost. sent. n. 78 del 2015).
Ne consegue, che l'ordinanza emessa all'esito della fase sommaria è destinata ad essere assorbita nella statuizione definitiva in esito alla fase di opposizione, la quale ben può condurre ad un esito differente rispetto a quello dell'ordinanza opposta, in virtù del nuovo materiale probatorio apportato al processo e del suo ampliamento soggettivo od oggettivo
(nei limiti consentiti) ovvero alla luce di una più approfondita valutazione, anche in considerazione della pressoché totale assenza di preclusioni e decadenze per le parti nell'ambito della prima fase sommaria (in tal senso Cort. Cost. n. 78 del 2015; Cass.
06.07.2016, n. 13788).
2. Ciò premesso rileva il Tribunale come il ricorso in opposizione avanzato dalla Parte_1
non formuli alcun nuovo argomento rispetto alle allegazioni e deduzioni già
[...]
avanzate nella fase sommaria né fornisca alcun elemento di prova aggiuntivo od argomentazione che possa comportare un ripensamento rispetto alle statuizioni assunte nella prima fase, in cui sono state approfonditamente e dettagliatamente argomentate le ragioni di legittimità del provvedimento espulsivo, anche in relazione alle dichiarazioni rese dagli informatori escussi.
Inoltre, occorre in questa sede prendere atto che le parti originariamente costituite hanno inteso integrare il contraddittorio nei confronti della società allegando nuove CP_4
circostanze e deduzioni.
4 In particolare, la odierna società opponente ha argomentato che era la ad aver CP_4
avuto identità di committenti rispetto alla e ad avere la medesima sede operativa CP_2
in Aprilia alla Via Mozart 38 e che, quindi, il trasferimento di azienda dedotto dal lavoratore, si sarebbe verificato tra le predette due società e non nei suoi confronti. Nello stesso senso il IV ha espressamente esteso la domanda di accertamento della sussistenza di un trasferimento di azienda dalla alla Controparte_2 [...]
anche nei confronti della Parte_1 CP_4
3. Cosi individuato l'oggetto dell'odierno accertamento, occorre anche in questa sede ribadire che, ai fini della soluzione della controversia, è necessario soffermarsi sui principi di diritto che governano la materia della cessione di azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c.
E' opportuno ricordare che l'art. 2112 c.c. regola, in maniera inderogabile dalle parti,
l'ipotesi in cui vi sia una mera sostituzione della parte datoriale, fermo restando il complesso organizzativo aziendale (cfr., Cassazione civile sez. lav. 26 luglio 2011 n.
16255: «L'art. 2112 c.c., nel regolare i rapporti di lavoro in caso di trasferimento d'azienda, trova applicazione in tutte le ipotesi in cui il cedente sostituisca a sé il cessionario senza soluzione di continuità, anche nel caso di affitto d'azienda; ne deriva che l'obbligazione dell'azienda affittuaria, come avviene per gli altri casi di cessione, si risolve in un impegno sine die di mantenimento dell'occupazione dei dipendenti trasferiti, che, una volta assunto, non può essere eluso semplicemente con la formale restituzione dell'azienda, per cessazione del rapporto di affitto, quando risulti che invece l'attività della impresa cedente era definitivamente cessata, mentre quella dell'azienda affittuaria era continuata»).
Sul punto appare opportuno richiamare la disciplina di legge circa il trasferimento di azienda, con un indispensabile e sintetico accenno anche alla normativa comunitaria che ha imposto di rivedere la disciplina interna sul trasferimento d'azienda e alla giurisprudenza che ha interpretato le norme interne e comunitarie.
L'art. 2112 c.c. come modificato dall'art. 32 del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276 stabilisce che: “Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità, a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali il trasferimento è attuato, ivi compresi l'usufrutto o l'affitto d'azienda”.
5 Ai sensi del quinto comma dell'art. 2112 cit., il ramo d'azienda è una “articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del trasferimento”.
Si tratta di nozione di derivazione comunitaria, come del resto l'intera disciplina del trasferimento d'azienda. Infatti, secondo la Corte di giustizia, deve intendersi per ramo d'azienda, al cui trasferimento consegue la tutela dei lavoratori che ne facciano parte, “ogni attività economica organizzata in maniera stabile che, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità” [Corte giust. U.E. 24 gennaio 2002, in causa c-51/00, Temco, e 15 dicembre 2005, c-232 e 233/04, . Persona_5
La giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea indica quale criterio per determinare se si sia effettivamente in presenza di un vero e proprio trasferimento di ramo d'azienda la verifica se l'operazione sia accompagnata dal trasferimento di un'entità economica unitaria da un'impresa all'altra.
Gli elementi particolarmente significativi per tale verifica sono, da un lato, il passaggio diretto alla nuova impresa del personale già in forze presso la Società cedente, dall'altro l'utilizzazione da parte della nuova impresa, pur in assenza di riassunzione di quota sostanziale, in termini di quantità e di competenze, del personale destinato dal predecessore alla stessa attività, di “rilevanti elementi patrimoniali” quali edifici, beni mobili, elementi immateriali, prima utilizzati dall'impresa cedente (v. rispettivamente sentenza Mercks del 7 marzo 1996 n. 171/94 e sentenza Abler del 20 novembre 2003 n. 340/01).
In linea con i pronunciamenti della Corte di Giustizia, la giurisprudenza della Corte di
Cassazione ha elaborato, e poi negli anni consolidato, l'orientamento secondo il quale per la sussistenza del trasferimento d'azienda non è sufficiente che un soggetto subentri ad un altro nella titolarità di un'attività economica, essendo altresì necessario che il complesso aziendale di beni e servizi organizzato per lo svolgimento di tale attività, preesistente a tale subentro, conservi, a seguito del subentro stesso, la medesima identità (cfr. ex multis Cass.
20.10.2021, n. 29203; Cass. 23.7.2002 n. 10761; Cass.
7.6.2000 n. 7743).
In definitiva, ai fini dell'identificazione della fattispecie in esame, è irrilevante il mezzo attraverso sui si verifica il passaggio di titolarità da un soggetto all'altro della struttura dell'azienda, rientrando nella fattispecie del trasferimento d'azienda tutti quei casi in cui, restando inalterate le strutture e l'unità organica dell'azienda, ne venga mutato il solo titolare, indipendentemente dal mezzo tecnico adoperato per trasferire (cfr. Cass.
6 25.10.2021 n. 29919; Cass. civ., Sez. lav., 6 marzo 2015 n. 4598; Cass. 23 luglio 2002, n.
10761).
Una volta realizzatosi il trasferimento di azienda, i rapporti di lavoro preesistenti al trasferimento proseguono con il nuovo titolare senza necessità del consenso da parte dei lavoratori, con l'effetto che ogni lavoratore può far valere nei confronti del nuovo titolare i diritti maturati in precedenza ed esercitabili nei confronti del cedente.
Il primo comma dell'art. 2112 c.c. stabilisce invero che “in caso di trasferimento di azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario e il lavoratore conserva tutti diritti che ne derivano”. Il secondo comma aggiunge che “il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento”.
La solidarietà tra cedente e cessionario per i crediti da lavoro sussiste a prescindere dalla conoscenza o conoscibilità degli stessi da parte del cessionario (Cass. civ. Sez. Lav. 29 marzo 2010, n. 7517); la stessa presuppone la vigenza del rapporto di lavoro al momento del trasferimento, di conseguenza non si applica ai crediti relativi ai rapporti di lavoro esauritisi o non ancora costituitisi a tale momento, salva in ogni caso l'applicabilità dell'art. 2560 c.c. il quale contempla, in via generale, la responsabilità dell'acquirente per i debiti dell'azienda ceduta ove questi risultino dai libri contabili obbligatori (vd. Cass. n.
2010/7517 cit.).
Sempre in tema di diritti del lavoratore nel trasferimento d'azienda, i giudici di legittimità hanno tenuto a precisare che “perchè possano ravvisarsi i presupposti per l'applicazione dell'art. 2112 cod. civ., il giudice deve verificare, secondo la volontà dei contraenti,
l'oggetto specifico del contratto ossia la funzione unitaria e strumentale dei beni ceduti, che permette di ravvisare il detto trasferimento, restando invece esclusa l'applicazione della norma, nel caso di esercizio successivo, da parte di due imprese, della medesima attività produttiva, senza alienazione del complesso dei beni” (sul punto cfr. Cass., Sez Lav., sentenza n. 16641 del 01/10/2012).
4. Nel caso di specie, dalla documentazione in atti emerge che il è stato assunto CP_1
dalla con contratto di lavoro a tempo indeterminato in data Controparte_2
01.03.2012, con anzianità convenzionale al 17.04.2000 (cfr. busta paga in atti) e qualifica di impiegato livello D di cui al CCNL Vigilanza privata e Servizi fiduciari.
Il lavoratore ha dedotto, in particolare:
7 -di aver svolto mansioni di addetto all'attività di custodia e sorveglianza nelle aree nei locali e presso lo stabilimento della Crown Imballaggi Italia Srl ad Aprilia in Via
Nettunense n. 118, società committente della datrice di lavoro , sempre con CP_2
orario di lavoro notturno (ore 22.00/06.00);
-che in data 15.10.2020 - appena due mesi prima dell'avvio della procedura di liquidazione della - ha avuto inizio l'attività della Controparte_2 Parte_1
avente il medesimo oggetto sociale di vigilanza privata, servizio di sicurezza e
[...]
portierato e che, dal mese di gennaio 2021, si era insediata nei locali situati in Aprilia Via
Mozart n. 38 occupati sino ad allora dalla , avvalendosi delle Controparte_2
medesime strutture ed attrezzature ed assumendo quattro dipendenti, ex dimissionari della stessa , iniziando a svolgere i servizi di vigilanza presso alcune committenti CP_2
della che non avevano con quest'ultima rinnovato l'appalto; CP_2
-che in data 31.12.2020 la è stata posta in liquidazione Controparte_2
cessando lo svolgimento di ogni tipo di attività;
- che la società ha iniziato la stessa attività della CP_4 CP_2
contestualmente alla e i cui soci e amministratori risultano essere Parte_1
i sigg. e , genitori del sig. , già liquidatore Persona_1 Persona_2 Persona_3
della ed effettivo responsabile della;
CP_2 Parte_1
- che entrambe le società e così come la Parte_1 Controparte_4
cedente , sono riconducibili alla famiglia giacchè la Controparte_2 Per_1
aveva nelle more della cessazione della , assunto il sig. Parte_1 CP_2
. Persona_3
5. Ciò posto sotto il profilo fattuale, il ricorrente, come anticipato, rileva che tra le società convenute vi sia stata una cessione d'azienda, con la conseguenza che tra le parti datoriali troverebbe applicazione la disciplina di cui all'art. 2112 c.c.
6. Dall'istruttoria svolta sia nel presente giudizio di merito che nella fase sommaria è emerso che tra le compagini datoriali convenute, all'indomani della cessazione della
, non vi era alcun elemento di discontinuità, né con riferimento alle figure dei CP_2 responsabili, né per quanto concerne l'aspetto amministrativo, di segreteria e di sede, né in relazione ai luoghi presso cui i lavoratori continuavano ad essere assegnati per l'espletamento del servizio di guardiania.
8 In particolare il teste ha confermato in questa sede di merito ed Testimone_1
Co ulteriormente precisato in relazione alla società che : “sono stato alla dipendenze della
dal gennaio 1999 a dicembre 2020...tre mesi prima della liquidazione della CP_2
avvenuta nel dicembre 2020 vennero da me il titolare della società CP_2
MetroItallia, , insieme al padre insieme al nuovo capo Persona_3 Persona_1
della proponendomi l'assunzione da gennaio Parte_4
2021 presso la ...venni formalmente assunto a tempo Parte_1
indeterminato da gennaio 2021 dalla tuttavia mi venne Parte_1
consegnata una divisa con gli stemmi di un'altra società la ..lo stemma era un CP_4
Co triangolo con la scritta che mi venne detto corrispondesse ai nomi e Persona_1
(moglie del sig. , genitori di ” Per_2 Per_1 Persona_3
Il teste ha ulteriormente chiarito che nel periodo in cui lavorò per il nuovo datore di lavoro
“nulla è cambiato rispetto a quando ero dipendente dalla , in Parte_1 CP_2
particolare il servizio è rimasto lo stesso, stesse mansioni, stessi luoghi, stessi orari, stessi titolari. La sede rimase la stessa, sita ad Aprilia in via Mozart.
Posso affermare ciò perché per ritirare le divise, come per avanzare le richieste di ferie e per effettuare le visite mediche, noi dipendenti della ci recavamo Parte_1
nella sede di via Mozart – come era quando eravamo dipendenti della – dove CP_2
c'era l'ufficio di riferimento che all'interno di un'unica stanza c'erano le scrivanie di
, e ” . Persona_1 Persona_6 Persona_3
Il teste ha anche precisato che molti suoi colleghi della , “a gennaio 2021, CP_2
passarono alla mantenendo le stesse mansioni e gli stessi luoghi Parte_1
di lavoro di vigilanza, ma alcuni avevano lo stemma della mentre Parte_1
Co alcuni avevano lo stemma della , tra cui il mio collega e il sig. Parte_5
” ribadendo che “nel passaggio da quasi tutti i Persona_7 CP_2
dipendenti rimasero a lavorare presso le medesime società committenti che avevano avuto
l'appalto con la stessa”. CP_2
Egli ha poi aggiunto che “tra , e vi Persona_3 Persona_1 Parte_4
era una interscambiabilità di funzioni perché loro tre comunque interloquivano indifferentemente con tutti i dipendenti che venivano dalla , indipendentemente CP_2
dal fatto che fossero assunti dalla o che avessero lo stemma Parte_1 [...]
. Durante la visita medica che, infatti, facemmo lo stesso giorno tutti noi CP_4
9 dipendenti cessati da e passati alla Service, erano presenti oltre al medico CP_2 aziendale anche , e ”. Persona_1 Persona_3 Parte_4
Anche l'altro teste ha confermato che all'indomani della liquidazione Parte_5 della nulla era cambiato per gli ex dipendenti di quest'ultima essendo stati, CP_2
molti di loro, assunti dalla . Egli ha infatti precisato: “Quando dovevo Parte_1
partecipare alle riunioni, mi recavo nella sede in Via Mozart dove vi trovavo i signori
, e e molti dipendenti della Persona_1 Persona_3 Parte_4 [...]
Co
ed altri della . Durante queste riunioni il sig. interloquiva Parte_6 Persona_1
Co con noi dipendenti (sia dipendenti della security che della ) e allo stesso modo si rapportavano a tutti noi i Signori e Queste riunioni Persona_3 Parte_4
venivano indette perché , quale responsabile della non aveva Persona_1 CP_2
pagato ai lavoratori quanto dovuto. Come già detto, partecipavano a queste riunioni ex dipendenti della , alcuni come dipendenti della ed altri CP_2 Parte_6
Co come dipendenti della . (…) , che era lui , parlava in queste Persona_1 CP_2
Co riunioni quale rappresentante e responsabile della affermando di non avere i soldi necessari per pagare i lavoratori che ne facevano richiesta”
Il teste ha poi ulteriormente riferito che dal momento in cui passò alle dipendenze della continuava a ricevere le indicazioni dal sig. che Parte_6 Persona_3 nonostante la cessazione della , e l'assunzione presso la predetta CP_2 Parte_1
il sig. continuava a svolgere, come prima, l'attività di controllo e
[...] Persona_1
sorveglianza delle attività svolte nelle varie sedi di assegnazione dei dipendenti ex
Co
, a prescindere che fossero passati alla o alla;
che gli ex CP_2 Parte_6
Co dipendenti , passati alla e alla hanno mantenuto tutti le CP_2 Parte_6
stesse sedi e i posti di lavoro.
Occorre poi debitamente evidenziare che il Sig. - già rappresentante Persona_3
legale della convenuta - interrogato liberamente nella fase sommaria (cfr CP_2
verbale udienza del 03.03.2022), ha dichiarato di essere stato assunto proprio dalla
[...]
dall'1.01.2021 con mansioni di portierato e guardiania non armata ed ha riferito Parte_1 che “dieci degli ex dipendenti della sono passati alle dipendenze della Parte_7 Pt_1
e che taluni dei committenti di quest'ultima società “sono gli stessi che aveva la
[...]
per esempio Casa di Cura Città di Aprilia;
RO , Casa di cura Villa CP_2
LV , Slim Alluminium”.
10 7. Dal richiamato compendio probatorio emerge inequivocabilmente che sia la CP_4
(che ha iniziato la stessa attività della contestualmente alla CP_2 Parte_1
e i cui soci e amministratori risultano essere i sigg. e ,
[...] Persona_1 Persona_2
genitori del sig. già liquidatore della ) che la Persona_3 Controparte_2 [...]
, (costituita in data 08.10.2020 - e dunque in prossimità della messa in Parte_1
liquidazione della , avvenuta in data 31.12.2020) - nel gennaio del 2021 presero CP_2
possesso dei locali di proprietà della , svolgendo la medesima attività di CP_2 vigilanza privata prima espletata da quest'ultima società con la quasi totalità degli stessi committenti e con l'impiego di ex lavoratori della cessata , rimanendo di fatto CP_2 immutata anche l'organizzazione di vertice in capo alla famiglia risultando Per_1
incontestato che lo stesso (rappresentante legale della cessata ) Persona_3 CP_2
venne assunto dalla quale responsabile del personale (come emerge Parte_1
dalla stessa allegazione di tale ultima società a pag. n. 6 e 7 del presente ricorso in opposizione)
Né a diverse conclusioni si giunge valorizzando il contratto di rete di impresa stipulato tra la e la (oltre ad altre società), giacché concluso in data CP_4 Parte_1
11.2.2021, in epoca successiva al licenziamento per cui è causa (cfr. doc n. 6 all.to alla memoria , con conseguente venir meno di tutta la strategia difensiva CP_1
prospettata dalla odierna società ricorrente, la cui rappresentante legale, sig.ra Pt_8
ha inspiegabilmente ritenuto di mai comparire nel presente giudizio.
[...]
8. In definitiva, ritiene il Tribunale che, nella fattispecie in esame, ciò che mutava era esclusivamente il nome delle datrici di lavoro, con la conseguenza che devono ritenersi integrati gli elementi che la giurisprudenza valorizza ai fini della configurabilità di un trasferimento d'azienda di modo che l'operazione effettuata tra la Controparte_2
e la e la deve farsi rientrare nella nozione
[...] Parte_1 CP_5 di trasferimento d'azienda di cui all'art. 2112 c.c. che, come tale, non necessita di particolari formalità, restando un concetto giuridico ampio, capace di comprendere ogni evenienza successoria residuale rispetto a quelle legislativamente disciplinate.
Invero occorre ulteriormente ribadire che la disciplina del trasferimento d'azienda dettata dall'art. 2112 c.c. richiede che il complesso organizzato dei beni dell'impresa passi ad un diverso titolare, in forza di una vicenda giuridica riconducibile al fenomeno della successione, dovendosi così prescindere da un rapporto contrattuale diretto tra
11 l'imprenditore uscente e quello che subentra nella gestione. Ne discende, pertanto, che il trasferimento d'azienda è configurabile anche in ipotesi, ad esempio, di successione nell'appalto di un servizio o acquisizione di un complesso stabile organizzato di persone quando non occorrono mezzi patrimoniali per l'esercizio dell'attività economica (come nella specie), oppure quando avvenga in due fasi, per effetto dell'intermediazione di un terzo.
9. Sulle conseguenze
Con riferimento alle conseguenze derivanti dal trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c. occorre richiamare l'orientamento uniformemente assunto e recentemente ribadito dalla
Suprema Corte di Cassazione, a tenore del quale “l'art. 2112 c.c. stabilisce soltanto che il trasferimento di azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento, non facendone un generale divieto, tanto meno a pena di nullità come evidenziato da questa Corte (sentt.
n. 11410/18; cfr. Cass. n. 6969/13, n. 741/04). Ne consegue che il licenziamento in questione non può essere tutelato dal comma 1 dell'art.18, che prevede la reintegra piena nei casi di licenziamento discriminatorio o determinati da motivo illecito determinante ovvero, per quanto qui interessa e ritenuto dalla sentenza impugnata, negli "altri casi di nullità previsti dalla legge" non essendovi dubbio che il ridetto art. 2112 c.c. non preveda affatto la nullità del recesso, ma, in conformità della lettera della legge, da interpretarsi restrittivamente, una ipotesi di annullabilità per difetto di giustificato motivo”.
Costituisce orientamento giurisprudenziale consolidato quello secondo cui in tema di trasferimento di azienda, l'effetto estintivo del licenziamento illegittimo intimato in epoca anteriore al trasferimento, destinato ad essere travolto dalla sentenza di annullamento, comporta che il rapporto di lavoro ripristinato tra le parti originarie si trasferisce in capo al cessionario (ex multis Cass. n. 8641/2010, Cass. n. 23533/2013, Cass. n. 6387/2016, Cass.
n. 31485/2018).
Ed invero, la solidarietà tra cedente e cessionario per i crediti da lavoro sussiste a prescindere della conoscenza o conoscibilità degli stessi da parte del cessionario (Cass. 29 marzo 2010, n. 7517; Cass. 6 marzo 2015, n. 4598), “introducendo a favore dei dipendenti dell'imprenditore, che trasferisce l'azienda o un suo ramo, la garanzia della conservazione di tutti i diritti derivanti dal rapporto lavorativo con l'impresa cedente, in funzione della tutela dei crediti già maturati dal lavoratore ed al rispetto dei trattamenti in vigore (cfr.
Cass. 9 giugno 2020, n. 11002).
12 Ciò posto, nella garanzia di conservare tutti i diritti derivanti dal rapporto lavorativo con l'impresa cedente, non può che rientrare il diritto alla prosecuzione del rapporto lavorativo in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo di licenziamento del dipendente.
A tal proposito, il licenziamento comminato in concomitanza il trasferimento del ramo d'azienda, e presumibilmente in ragione del trasferimento del ramo d'azienda, non può costituire né una giusta causa, né un giustificato motivo di licenziamento, proprio perché
l'art. 2112 c.c. riconosce la garanzia della conservazione di tutti i diritti derivanti dal rapporto lavorativo pregresso. Il trasferimento d'azienda non determina, infatti, la soppressione dei posti di lavoro, ma la prosecuzione dell'attività lavorativa da parte di un altro datore di lavoro.
9.1 Ne discende che, in virtù dei principi di diritto suesposti, l'atto espulsivo di cui trattasi non può essere ritenuto nullo ma solo illegittimo giacché infondato.
Per tali ragioni il licenziamento intimato al ricorrente - risultando incontestato il requisito dimensionale per l'applicazione della tutela reale - deve essere dichiarato illegittimo, con le conseguenze di cui all'art. 18 comma 4 della L. 300/1970 come modificato dalla L. n.
92/2012.
10. Pertanto, in accoglimento della domanda come riformulata in questa sede di merito dal la nonché la devono essere CP_1 Parte_1 CP_4
condannate alla reintegrazione in servizio del lavoratore.
Quanto alla domanda risarcitoria formulata dal predetto lavoratore nei confronti della e della Controparte_2 Parte_3 [...]
in solido tra loro, occorre precisare che in considerazione dell'intervenuto CP_4
fallimento, nelle more del presente giudizio, della , la domanda risarcitoria CP_2
avanzata nei riguardi della stessa esula dalla competenza del giudice del lavoro.
A tal proposito, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, nell'ipotesi di sottoposizione della società datrice alla procedura di amministrazione straordinaria occorre operare una distinzione tra domande del lavoratore che mirano a pronunce di mero accertamento oppure costitutive (ad esempio, domanda di annullamento del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro) e domande dirette alla condanna al pagamento di somme di denaro (anche se accompagnate da domande di accertamento o costitutive aventi funzione strumentale).
13 Come argomentato dalla Suprema Corte “per le prime va, infatti, riconosciuta la perdurante competenza del giudice del lavoro, mentre per le seconde opera (diversamente dal caso del fallimento, in cui si rinviene l'attrazione del foro fallimentare) la regola della improcedibilità o improseguibilità della domanda, per difetto temporaneo di giurisdizione per tutta la durata della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo dinanzi ai competenti organi della procedura” (Cass. n. 13877 del 2004; Cass. n. 19271 del 2013;
Cass. n. 15066 del 2017) e dunque, come precisato dal Giudice di legittimità “la sottoposizione della società datrice di lavoro ad amministrazione straordinaria attribuisce al tribunale fallimentare la cognizione di tutte le controversie che derivano dalla declaratoria di insolvenza, e che si caratterizzano per una finalità recuperatoria del patrimonio dell'imprenditore ammesso alla procedura (Cass. n. 5411 del 2023; Cass. n. 41586 del
2021).
Tanto implica che - difettando la competenza funzionale di codesto Tribunale a statuire in
CP_ ordine alla domanda avanzata nei riguardi del Fallimento la cui domanda CP_2
è pertanto in questa sede improseguibile, le sole società e Parte_1
devono essere condannate al pagamento, in favore del Sig. di CP_4 CP_1 una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello della reintegrazione, oltre al versamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali.
11. In conclusione, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo disposto in data
07.01.2021 dalla , deve essere dichiarato Controparte_2
illegittimo e pertanto la e la devono essere Parte_1 CP_4
condannate alla reintegra del sig. nel posto di lavoro ed al pagamento di una CP_1 indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto (pari ad € 1612,00) maturata dal giorno del licenziamento fino alla data dell'odierna pronuncia, nella misura massima di
12 mensilità, maggiorati degli interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c., nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione.
Ulteriore conseguenza della pronuncia di reintegrazione è il diritto del lavoratore a conseguire le mensilità via via maturate fino alla effettiva reintegra in caso di mancato ottemperamento da parte del datore di lavoro alla pronuncia del Giudice.
14 Nulla deve essere dedotto a tiolo di aliunde perceptum o percipiendum non avendo allegato le società convenute che il ricorrente abbia omesso di reperire una nuova occupazione o abbia rifiutato una offerta di lavoro con le caratteristiche richieste dalla legge.
La retribuzione cui fare riferimento è quella risultante dalla busta paga di dicembre 2020 (in atti) pari ad € 1.488,00 che, moltiplicata per 13 mensilità e diviso 12 è pari alla retribuzione globale di fatto di € 1.612,00
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della
[...]
e si liquidano per entrambe le fasi di giudizio come da dispositivo sulla Parte_1
base delle previsioni delle tabelle allegate al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal DM
n. 147/2022, in relazione al valore della controversia (indeterminabile complessità bassa) ed delle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio di opposizione (con esclusione della fase di studio non avendo la società introdotto nuovi elementi di valutazione) e con applicazione dei valori tariffari minimi, nonché a carico della secondo i medesimi parametri innanzi indicati ma in relazione alla sola CP_4
presente fase di opposizione.
Le spese di lite solo di questa fase di giudizio -liquidate con applicazione dei medesimi criteri anzidetti - vanno altresì poste a carico della Curatela fallimentare della
[...]
nei cui confronti nell'ordinanza impugnata, non sono state addebitate Controparte_2
erroneamente, le spese della fase sommaria e la cui statuizione, non essendo stata oggetto di specifica doglianza da parte del ricorrente, non può essere emendata d'ufficio in questa fase di opposizione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) Accerta la sussistenza di un trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c. dalla
[...]
alla e alla Controparte_2 Parte_1 CP_4
e, per l'effetto,
2) dichiara la illegittimità del licenziamento comminato dalla Controparte_2
in data 7.01.2021 nei confronti del Sig. e condanna la Controparte_1 [...]
e la in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., in solido Parte_1 CP_4
tra loro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro ed alla corresponsione di una
15 indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto (pari ad € 1612) maturata dal giorno del licenziamento fino alla data dell'odierna pronuncia, nella misura massima di 12 mensilità maggiorata degli interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c.. nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali maturati dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione;
3) dichiara improseguibile la domanda risarcitoria nei confronti del Controparte_7
Controparte_2
4) condanna la quale al pagamento delle spese di lite in Parte_1 favore del che si liquidano in complessivi €7.630,00 oltre IVA, Cpa e CP_1
rimborso delle spese generali nella misura del 15% in favore del difensore antistatario Avv
Girolamo Gnessi;
5) condanna la al pagamento delle spese di lite in favore del CP_4 CP_1 che si liquidano in complessivi €4630,00 oltre IVA, Cpa e rimborso delle spese generali nella misura del 15% in favore del difensore antistatario Avv. Girolamo Gnessi;
6) condanna la curatela fallimentare della al pagamento delle Controparte_2 spese di lite in favore del che si liquidano in complessivi €4630,00 oltre IVA, CP_1
Cpa e rimborso delle spese generali nella misura del 15% in favore del difensore antistatario Avv. Girolamo Gnessi.
Così deciso in Latina, lì 10/02/2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Simona Marotta
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 6/02/2025 fissata ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA
(art. 1, comma 57, legge n. 92 del 2012 e art. 429 e 127 ter c.p.c.) nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 1607/2023 promossa
DA in persona del legale rappresentante legale p.t , Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Marta Censi, giusta procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
rappresentato e difeso dall'Avv. Girolamo Gnessi, giusta Controparte_1
procura in atti;
-convenuto-
E CONTRO
in persona del Controparte_2
curatore fallimentare dott. Controparte_3
-contumace-
1 NONCHE' CONTRO
in persona del legale rappresentante legale p.t., rappresentata e Controparte_4 difesa dall'Avv. Giacomo Orsini, giusta procura in atti
-terzo chiamato in causa-
avente ad oggetto: impugnativa di licenziamento dando lettura dei presenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 1 comma 47 legge 92 del 2012 depositato in data 30/07/2021,
, ha chiesto - previo accertamento della sussistenza tra la Controparte_1 [...]
e la di un trasferimento di Controparte_2 Parte_1 azienda ai sensi dell'art. 2112 cod. civ. – dichiararsi la inefficacia e/o la nullità e/o l'illegittimità del licenziamento intimato nei suoi confronti dalla Controparte_2 in data 7.01.2021, in quanto discriminatorio, violativo dell'art. 46 del D.L. n. 18/2020, per manifesta insussistenza del fatto posto alla base del giustificato motivo oggettivo ovvero per insussistenza dei requisiti del giustificato motivo oggettivo, con condanna delle società convenute, in solido tra loro, alla reintegrazione nel posto di lavoro presso la
[...] oltre al pagamento dell'indennità risarcitoria prevista dalla legge. Parte_1
Nelle more del procedimento sommario la è fallita onde si è proceduto nei CP_2
confronti della curatela, rimasta contumace.
Con ordinanza n. 5219/2023 del 26/04/2023, in accoglimento del ricorso, il Tribunale di
Latina, ha accertato la sussistenza del trasferimento d'azienda di cui all'art. 2112 c.c. tra la e la ha quindi dichiarato Controparte_2 Parte_1
illegittimo il licenziamento intimato dalla cedente , condannando la società CP_2 cessionaria alla reintegrazione del lavoratore oltre al pagamento dell'indennità risarcitoria ex art. 18 comma 4 l. 300/1970 come modificata dalla L. n. 92/2012.
Con l'odierno ricorso in opposizione ai sensi dell'art. 1 comma 51, Legge n. 92/2012 la società ha impugnato l'ordinanza, ribadendo, in sostanza, le Parte_1
stesse argomentazioni avanzate nella fase sommaria in ordine alla insussistenza del trasferimento di azienda della nei suoi confronti e rilevando che la eventuale CP_2
2 cessione di azienda si sarebbe verificata, al più, in favore della di cui ha Controparte_4
chiesto autorizzarsi la chiamata in causa.
Si è costituito in giudizio il sig. chiedendo l'integrazione del contraddittorio nei CP_1
confronti della In proposito ha evidenziato che la costituita CP_4 CP_4
il 10.07.2019, aveva lo stesso oggetto sociale della il cui Controparte_2
amministratore unico era il sig. e la coniuge era proprietaria Persona_1 Persona_2 dell'1%, (genitori di ex amministratore della fallita ); che la Persona_3 CP_2
aveva assunto quattro dipendenti, ex dimissionari della predetta , CP_4 CP_2
iniziando a svolgere i servizi di vigilanza presso alcune committenti della fallita, che non avevano con quest'ultima rinnovato l'appalto; che, in data 14.10.2020 veniva costituiva la avente lo stesso oggetto sociale della e della Parte_1 CP_2 [...]
che entrambe le società e erano CP_4 Parte_1 Controparte_4
riconducibili alla famiglia onde, in capo alle stesse, era configurabile il Per_1 trasferimento di azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c. dalla fallita , Controparte_2
sempre di proprietà della famiglia Per_1
Il sig. ha quindi concluso chiedendo - previo accertamento della Controparte_1
sussistenza di un trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c. dalla Controparte_2
alle società e da intendersi
[...] Parte_1 Controparte_5
queste due ultime società quale unico centro di imputazione del rapporto di lavoro- la conferma dell'ordinanza del 26.04.2023 con condanna estesa anche nei confronti della
[...]
alla reintegrazione nel posto di lavoro nonché alla corresponsione CP_4
dell'indennità risarcitoria.
All'udienza dell'11.01.2024 il Tribunale, visti i principi di diritto sanciti da Cassazione civile sez. III, 07/02/2008, n. 2901 ha autorizzato, ai sensi dell'art. 107 c.p.c., la chiamata in causa della a cura della società Controparte_4 Parte_2
La nel costituirsi in giudizio con memoria del 4.4.2024 ha eccepito il proprio CP_4
difetto di legittimazione passiva deducendo di aver intrapreso con la Parte_3
un rapporto unicamente in relazione alla forza lavoro prestata da quest'ultima
[...]
alla per un breve periodo di tempo;
che le due società erano legale da un CP_4 contratto di rete d'imprese finalizzato a sostenersi per soddisfare la domanda di mercato;
che tra la e la non vi era stato mai alcun tipo Controparte_2 CP_4
di rapporto lavorativo né pertanto alcun trasferimento di azienda
3 All' odierna udienza – in esito al deposito delle note a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – la causa, istruita documentalmente e mediante l'escussione testimoniale e fallito il tentativo di conciliazione, è stata assunta in decisione.
****
1. In via preliminare è opportuno premettere che nel rito di cui all'art. 1, commi 48 e segg., della l. n. 92 del 2012, la fase di opposizione, regolata dai commi 51 e ss., non ha natura impugnatoria ma si pone in rapporto di prosecuzione, nel medesimo grado di giudizio, con la fase sommaria, strutturandosi il rito c.d. in un giudizio di primo grado a Per_4
composizione bifasica con una prima fase, ad istruttoria sommaria, diretta ad assicurare una più rapida tutela al lavoratore, ed una seconda fase, a cognizione piena, che della precedente costituisce una prosecuzione (cfr. Cass. 30.9.2016, n. 19552; Cassazione con sent. 11.12.2015, n. 25046; Corte cost. sent. n. 78 del 2015).
Ne consegue, che l'ordinanza emessa all'esito della fase sommaria è destinata ad essere assorbita nella statuizione definitiva in esito alla fase di opposizione, la quale ben può condurre ad un esito differente rispetto a quello dell'ordinanza opposta, in virtù del nuovo materiale probatorio apportato al processo e del suo ampliamento soggettivo od oggettivo
(nei limiti consentiti) ovvero alla luce di una più approfondita valutazione, anche in considerazione della pressoché totale assenza di preclusioni e decadenze per le parti nell'ambito della prima fase sommaria (in tal senso Cort. Cost. n. 78 del 2015; Cass.
06.07.2016, n. 13788).
2. Ciò premesso rileva il Tribunale come il ricorso in opposizione avanzato dalla Parte_1
non formuli alcun nuovo argomento rispetto alle allegazioni e deduzioni già
[...]
avanzate nella fase sommaria né fornisca alcun elemento di prova aggiuntivo od argomentazione che possa comportare un ripensamento rispetto alle statuizioni assunte nella prima fase, in cui sono state approfonditamente e dettagliatamente argomentate le ragioni di legittimità del provvedimento espulsivo, anche in relazione alle dichiarazioni rese dagli informatori escussi.
Inoltre, occorre in questa sede prendere atto che le parti originariamente costituite hanno inteso integrare il contraddittorio nei confronti della società allegando nuove CP_4
circostanze e deduzioni.
4 In particolare, la odierna società opponente ha argomentato che era la ad aver CP_4
avuto identità di committenti rispetto alla e ad avere la medesima sede operativa CP_2
in Aprilia alla Via Mozart 38 e che, quindi, il trasferimento di azienda dedotto dal lavoratore, si sarebbe verificato tra le predette due società e non nei suoi confronti. Nello stesso senso il IV ha espressamente esteso la domanda di accertamento della sussistenza di un trasferimento di azienda dalla alla Controparte_2 [...]
anche nei confronti della Parte_1 CP_4
3. Cosi individuato l'oggetto dell'odierno accertamento, occorre anche in questa sede ribadire che, ai fini della soluzione della controversia, è necessario soffermarsi sui principi di diritto che governano la materia della cessione di azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c.
E' opportuno ricordare che l'art. 2112 c.c. regola, in maniera inderogabile dalle parti,
l'ipotesi in cui vi sia una mera sostituzione della parte datoriale, fermo restando il complesso organizzativo aziendale (cfr., Cassazione civile sez. lav. 26 luglio 2011 n.
16255: «L'art. 2112 c.c., nel regolare i rapporti di lavoro in caso di trasferimento d'azienda, trova applicazione in tutte le ipotesi in cui il cedente sostituisca a sé il cessionario senza soluzione di continuità, anche nel caso di affitto d'azienda; ne deriva che l'obbligazione dell'azienda affittuaria, come avviene per gli altri casi di cessione, si risolve in un impegno sine die di mantenimento dell'occupazione dei dipendenti trasferiti, che, una volta assunto, non può essere eluso semplicemente con la formale restituzione dell'azienda, per cessazione del rapporto di affitto, quando risulti che invece l'attività della impresa cedente era definitivamente cessata, mentre quella dell'azienda affittuaria era continuata»).
Sul punto appare opportuno richiamare la disciplina di legge circa il trasferimento di azienda, con un indispensabile e sintetico accenno anche alla normativa comunitaria che ha imposto di rivedere la disciplina interna sul trasferimento d'azienda e alla giurisprudenza che ha interpretato le norme interne e comunitarie.
L'art. 2112 c.c. come modificato dall'art. 32 del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276 stabilisce che: “Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità, a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali il trasferimento è attuato, ivi compresi l'usufrutto o l'affitto d'azienda”.
5 Ai sensi del quinto comma dell'art. 2112 cit., il ramo d'azienda è una “articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del trasferimento”.
Si tratta di nozione di derivazione comunitaria, come del resto l'intera disciplina del trasferimento d'azienda. Infatti, secondo la Corte di giustizia, deve intendersi per ramo d'azienda, al cui trasferimento consegue la tutela dei lavoratori che ne facciano parte, “ogni attività economica organizzata in maniera stabile che, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità” [Corte giust. U.E. 24 gennaio 2002, in causa c-51/00, Temco, e 15 dicembre 2005, c-232 e 233/04, . Persona_5
La giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea indica quale criterio per determinare se si sia effettivamente in presenza di un vero e proprio trasferimento di ramo d'azienda la verifica se l'operazione sia accompagnata dal trasferimento di un'entità economica unitaria da un'impresa all'altra.
Gli elementi particolarmente significativi per tale verifica sono, da un lato, il passaggio diretto alla nuova impresa del personale già in forze presso la Società cedente, dall'altro l'utilizzazione da parte della nuova impresa, pur in assenza di riassunzione di quota sostanziale, in termini di quantità e di competenze, del personale destinato dal predecessore alla stessa attività, di “rilevanti elementi patrimoniali” quali edifici, beni mobili, elementi immateriali, prima utilizzati dall'impresa cedente (v. rispettivamente sentenza Mercks del 7 marzo 1996 n. 171/94 e sentenza Abler del 20 novembre 2003 n. 340/01).
In linea con i pronunciamenti della Corte di Giustizia, la giurisprudenza della Corte di
Cassazione ha elaborato, e poi negli anni consolidato, l'orientamento secondo il quale per la sussistenza del trasferimento d'azienda non è sufficiente che un soggetto subentri ad un altro nella titolarità di un'attività economica, essendo altresì necessario che il complesso aziendale di beni e servizi organizzato per lo svolgimento di tale attività, preesistente a tale subentro, conservi, a seguito del subentro stesso, la medesima identità (cfr. ex multis Cass.
20.10.2021, n. 29203; Cass. 23.7.2002 n. 10761; Cass.
7.6.2000 n. 7743).
In definitiva, ai fini dell'identificazione della fattispecie in esame, è irrilevante il mezzo attraverso sui si verifica il passaggio di titolarità da un soggetto all'altro della struttura dell'azienda, rientrando nella fattispecie del trasferimento d'azienda tutti quei casi in cui, restando inalterate le strutture e l'unità organica dell'azienda, ne venga mutato il solo titolare, indipendentemente dal mezzo tecnico adoperato per trasferire (cfr. Cass.
6 25.10.2021 n. 29919; Cass. civ., Sez. lav., 6 marzo 2015 n. 4598; Cass. 23 luglio 2002, n.
10761).
Una volta realizzatosi il trasferimento di azienda, i rapporti di lavoro preesistenti al trasferimento proseguono con il nuovo titolare senza necessità del consenso da parte dei lavoratori, con l'effetto che ogni lavoratore può far valere nei confronti del nuovo titolare i diritti maturati in precedenza ed esercitabili nei confronti del cedente.
Il primo comma dell'art. 2112 c.c. stabilisce invero che “in caso di trasferimento di azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario e il lavoratore conserva tutti diritti che ne derivano”. Il secondo comma aggiunge che “il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento”.
La solidarietà tra cedente e cessionario per i crediti da lavoro sussiste a prescindere dalla conoscenza o conoscibilità degli stessi da parte del cessionario (Cass. civ. Sez. Lav. 29 marzo 2010, n. 7517); la stessa presuppone la vigenza del rapporto di lavoro al momento del trasferimento, di conseguenza non si applica ai crediti relativi ai rapporti di lavoro esauritisi o non ancora costituitisi a tale momento, salva in ogni caso l'applicabilità dell'art. 2560 c.c. il quale contempla, in via generale, la responsabilità dell'acquirente per i debiti dell'azienda ceduta ove questi risultino dai libri contabili obbligatori (vd. Cass. n.
2010/7517 cit.).
Sempre in tema di diritti del lavoratore nel trasferimento d'azienda, i giudici di legittimità hanno tenuto a precisare che “perchè possano ravvisarsi i presupposti per l'applicazione dell'art. 2112 cod. civ., il giudice deve verificare, secondo la volontà dei contraenti,
l'oggetto specifico del contratto ossia la funzione unitaria e strumentale dei beni ceduti, che permette di ravvisare il detto trasferimento, restando invece esclusa l'applicazione della norma, nel caso di esercizio successivo, da parte di due imprese, della medesima attività produttiva, senza alienazione del complesso dei beni” (sul punto cfr. Cass., Sez Lav., sentenza n. 16641 del 01/10/2012).
4. Nel caso di specie, dalla documentazione in atti emerge che il è stato assunto CP_1
dalla con contratto di lavoro a tempo indeterminato in data Controparte_2
01.03.2012, con anzianità convenzionale al 17.04.2000 (cfr. busta paga in atti) e qualifica di impiegato livello D di cui al CCNL Vigilanza privata e Servizi fiduciari.
Il lavoratore ha dedotto, in particolare:
7 -di aver svolto mansioni di addetto all'attività di custodia e sorveglianza nelle aree nei locali e presso lo stabilimento della Crown Imballaggi Italia Srl ad Aprilia in Via
Nettunense n. 118, società committente della datrice di lavoro , sempre con CP_2
orario di lavoro notturno (ore 22.00/06.00);
-che in data 15.10.2020 - appena due mesi prima dell'avvio della procedura di liquidazione della - ha avuto inizio l'attività della Controparte_2 Parte_1
avente il medesimo oggetto sociale di vigilanza privata, servizio di sicurezza e
[...]
portierato e che, dal mese di gennaio 2021, si era insediata nei locali situati in Aprilia Via
Mozart n. 38 occupati sino ad allora dalla , avvalendosi delle Controparte_2
medesime strutture ed attrezzature ed assumendo quattro dipendenti, ex dimissionari della stessa , iniziando a svolgere i servizi di vigilanza presso alcune committenti CP_2
della che non avevano con quest'ultima rinnovato l'appalto; CP_2
-che in data 31.12.2020 la è stata posta in liquidazione Controparte_2
cessando lo svolgimento di ogni tipo di attività;
- che la società ha iniziato la stessa attività della CP_4 CP_2
contestualmente alla e i cui soci e amministratori risultano essere Parte_1
i sigg. e , genitori del sig. , già liquidatore Persona_1 Persona_2 Persona_3
della ed effettivo responsabile della;
CP_2 Parte_1
- che entrambe le società e così come la Parte_1 Controparte_4
cedente , sono riconducibili alla famiglia giacchè la Controparte_2 Per_1
aveva nelle more della cessazione della , assunto il sig. Parte_1 CP_2
. Persona_3
5. Ciò posto sotto il profilo fattuale, il ricorrente, come anticipato, rileva che tra le società convenute vi sia stata una cessione d'azienda, con la conseguenza che tra le parti datoriali troverebbe applicazione la disciplina di cui all'art. 2112 c.c.
6. Dall'istruttoria svolta sia nel presente giudizio di merito che nella fase sommaria è emerso che tra le compagini datoriali convenute, all'indomani della cessazione della
, non vi era alcun elemento di discontinuità, né con riferimento alle figure dei CP_2 responsabili, né per quanto concerne l'aspetto amministrativo, di segreteria e di sede, né in relazione ai luoghi presso cui i lavoratori continuavano ad essere assegnati per l'espletamento del servizio di guardiania.
8 In particolare il teste ha confermato in questa sede di merito ed Testimone_1
Co ulteriormente precisato in relazione alla società che : “sono stato alla dipendenze della
dal gennaio 1999 a dicembre 2020...tre mesi prima della liquidazione della CP_2
avvenuta nel dicembre 2020 vennero da me il titolare della società CP_2
MetroItallia, , insieme al padre insieme al nuovo capo Persona_3 Persona_1
della proponendomi l'assunzione da gennaio Parte_4
2021 presso la ...venni formalmente assunto a tempo Parte_1
indeterminato da gennaio 2021 dalla tuttavia mi venne Parte_1
consegnata una divisa con gli stemmi di un'altra società la ..lo stemma era un CP_4
Co triangolo con la scritta che mi venne detto corrispondesse ai nomi e Persona_1
(moglie del sig. , genitori di ” Per_2 Per_1 Persona_3
Il teste ha ulteriormente chiarito che nel periodo in cui lavorò per il nuovo datore di lavoro
“nulla è cambiato rispetto a quando ero dipendente dalla , in Parte_1 CP_2
particolare il servizio è rimasto lo stesso, stesse mansioni, stessi luoghi, stessi orari, stessi titolari. La sede rimase la stessa, sita ad Aprilia in via Mozart.
Posso affermare ciò perché per ritirare le divise, come per avanzare le richieste di ferie e per effettuare le visite mediche, noi dipendenti della ci recavamo Parte_1
nella sede di via Mozart – come era quando eravamo dipendenti della – dove CP_2
c'era l'ufficio di riferimento che all'interno di un'unica stanza c'erano le scrivanie di
, e ” . Persona_1 Persona_6 Persona_3
Il teste ha anche precisato che molti suoi colleghi della , “a gennaio 2021, CP_2
passarono alla mantenendo le stesse mansioni e gli stessi luoghi Parte_1
di lavoro di vigilanza, ma alcuni avevano lo stemma della mentre Parte_1
Co alcuni avevano lo stemma della , tra cui il mio collega e il sig. Parte_5
” ribadendo che “nel passaggio da quasi tutti i Persona_7 CP_2
dipendenti rimasero a lavorare presso le medesime società committenti che avevano avuto
l'appalto con la stessa”. CP_2
Egli ha poi aggiunto che “tra , e vi Persona_3 Persona_1 Parte_4
era una interscambiabilità di funzioni perché loro tre comunque interloquivano indifferentemente con tutti i dipendenti che venivano dalla , indipendentemente CP_2
dal fatto che fossero assunti dalla o che avessero lo stemma Parte_1 [...]
. Durante la visita medica che, infatti, facemmo lo stesso giorno tutti noi CP_4
9 dipendenti cessati da e passati alla Service, erano presenti oltre al medico CP_2 aziendale anche , e ”. Persona_1 Persona_3 Parte_4
Anche l'altro teste ha confermato che all'indomani della liquidazione Parte_5 della nulla era cambiato per gli ex dipendenti di quest'ultima essendo stati, CP_2
molti di loro, assunti dalla . Egli ha infatti precisato: “Quando dovevo Parte_1
partecipare alle riunioni, mi recavo nella sede in Via Mozart dove vi trovavo i signori
, e e molti dipendenti della Persona_1 Persona_3 Parte_4 [...]
Co
ed altri della . Durante queste riunioni il sig. interloquiva Parte_6 Persona_1
Co con noi dipendenti (sia dipendenti della security che della ) e allo stesso modo si rapportavano a tutti noi i Signori e Queste riunioni Persona_3 Parte_4
venivano indette perché , quale responsabile della non aveva Persona_1 CP_2
pagato ai lavoratori quanto dovuto. Come già detto, partecipavano a queste riunioni ex dipendenti della , alcuni come dipendenti della ed altri CP_2 Parte_6
Co come dipendenti della . (…) , che era lui , parlava in queste Persona_1 CP_2
Co riunioni quale rappresentante e responsabile della affermando di non avere i soldi necessari per pagare i lavoratori che ne facevano richiesta”
Il teste ha poi ulteriormente riferito che dal momento in cui passò alle dipendenze della continuava a ricevere le indicazioni dal sig. che Parte_6 Persona_3 nonostante la cessazione della , e l'assunzione presso la predetta CP_2 Parte_1
il sig. continuava a svolgere, come prima, l'attività di controllo e
[...] Persona_1
sorveglianza delle attività svolte nelle varie sedi di assegnazione dei dipendenti ex
Co
, a prescindere che fossero passati alla o alla;
che gli ex CP_2 Parte_6
Co dipendenti , passati alla e alla hanno mantenuto tutti le CP_2 Parte_6
stesse sedi e i posti di lavoro.
Occorre poi debitamente evidenziare che il Sig. - già rappresentante Persona_3
legale della convenuta - interrogato liberamente nella fase sommaria (cfr CP_2
verbale udienza del 03.03.2022), ha dichiarato di essere stato assunto proprio dalla
[...]
dall'1.01.2021 con mansioni di portierato e guardiania non armata ed ha riferito Parte_1 che “dieci degli ex dipendenti della sono passati alle dipendenze della Parte_7 Pt_1
e che taluni dei committenti di quest'ultima società “sono gli stessi che aveva la
[...]
per esempio Casa di Cura Città di Aprilia;
RO , Casa di cura Villa CP_2
LV , Slim Alluminium”.
10 7. Dal richiamato compendio probatorio emerge inequivocabilmente che sia la CP_4
(che ha iniziato la stessa attività della contestualmente alla CP_2 Parte_1
e i cui soci e amministratori risultano essere i sigg. e ,
[...] Persona_1 Persona_2
genitori del sig. già liquidatore della ) che la Persona_3 Controparte_2 [...]
, (costituita in data 08.10.2020 - e dunque in prossimità della messa in Parte_1
liquidazione della , avvenuta in data 31.12.2020) - nel gennaio del 2021 presero CP_2
possesso dei locali di proprietà della , svolgendo la medesima attività di CP_2 vigilanza privata prima espletata da quest'ultima società con la quasi totalità degli stessi committenti e con l'impiego di ex lavoratori della cessata , rimanendo di fatto CP_2 immutata anche l'organizzazione di vertice in capo alla famiglia risultando Per_1
incontestato che lo stesso (rappresentante legale della cessata ) Persona_3 CP_2
venne assunto dalla quale responsabile del personale (come emerge Parte_1
dalla stessa allegazione di tale ultima società a pag. n. 6 e 7 del presente ricorso in opposizione)
Né a diverse conclusioni si giunge valorizzando il contratto di rete di impresa stipulato tra la e la (oltre ad altre società), giacché concluso in data CP_4 Parte_1
11.2.2021, in epoca successiva al licenziamento per cui è causa (cfr. doc n. 6 all.to alla memoria , con conseguente venir meno di tutta la strategia difensiva CP_1
prospettata dalla odierna società ricorrente, la cui rappresentante legale, sig.ra Pt_8
ha inspiegabilmente ritenuto di mai comparire nel presente giudizio.
[...]
8. In definitiva, ritiene il Tribunale che, nella fattispecie in esame, ciò che mutava era esclusivamente il nome delle datrici di lavoro, con la conseguenza che devono ritenersi integrati gli elementi che la giurisprudenza valorizza ai fini della configurabilità di un trasferimento d'azienda di modo che l'operazione effettuata tra la Controparte_2
e la e la deve farsi rientrare nella nozione
[...] Parte_1 CP_5 di trasferimento d'azienda di cui all'art. 2112 c.c. che, come tale, non necessita di particolari formalità, restando un concetto giuridico ampio, capace di comprendere ogni evenienza successoria residuale rispetto a quelle legislativamente disciplinate.
Invero occorre ulteriormente ribadire che la disciplina del trasferimento d'azienda dettata dall'art. 2112 c.c. richiede che il complesso organizzato dei beni dell'impresa passi ad un diverso titolare, in forza di una vicenda giuridica riconducibile al fenomeno della successione, dovendosi così prescindere da un rapporto contrattuale diretto tra
11 l'imprenditore uscente e quello che subentra nella gestione. Ne discende, pertanto, che il trasferimento d'azienda è configurabile anche in ipotesi, ad esempio, di successione nell'appalto di un servizio o acquisizione di un complesso stabile organizzato di persone quando non occorrono mezzi patrimoniali per l'esercizio dell'attività economica (come nella specie), oppure quando avvenga in due fasi, per effetto dell'intermediazione di un terzo.
9. Sulle conseguenze
Con riferimento alle conseguenze derivanti dal trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c. occorre richiamare l'orientamento uniformemente assunto e recentemente ribadito dalla
Suprema Corte di Cassazione, a tenore del quale “l'art. 2112 c.c. stabilisce soltanto che il trasferimento di azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento, non facendone un generale divieto, tanto meno a pena di nullità come evidenziato da questa Corte (sentt.
n. 11410/18; cfr. Cass. n. 6969/13, n. 741/04). Ne consegue che il licenziamento in questione non può essere tutelato dal comma 1 dell'art.18, che prevede la reintegra piena nei casi di licenziamento discriminatorio o determinati da motivo illecito determinante ovvero, per quanto qui interessa e ritenuto dalla sentenza impugnata, negli "altri casi di nullità previsti dalla legge" non essendovi dubbio che il ridetto art. 2112 c.c. non preveda affatto la nullità del recesso, ma, in conformità della lettera della legge, da interpretarsi restrittivamente, una ipotesi di annullabilità per difetto di giustificato motivo”.
Costituisce orientamento giurisprudenziale consolidato quello secondo cui in tema di trasferimento di azienda, l'effetto estintivo del licenziamento illegittimo intimato in epoca anteriore al trasferimento, destinato ad essere travolto dalla sentenza di annullamento, comporta che il rapporto di lavoro ripristinato tra le parti originarie si trasferisce in capo al cessionario (ex multis Cass. n. 8641/2010, Cass. n. 23533/2013, Cass. n. 6387/2016, Cass.
n. 31485/2018).
Ed invero, la solidarietà tra cedente e cessionario per i crediti da lavoro sussiste a prescindere della conoscenza o conoscibilità degli stessi da parte del cessionario (Cass. 29 marzo 2010, n. 7517; Cass. 6 marzo 2015, n. 4598), “introducendo a favore dei dipendenti dell'imprenditore, che trasferisce l'azienda o un suo ramo, la garanzia della conservazione di tutti i diritti derivanti dal rapporto lavorativo con l'impresa cedente, in funzione della tutela dei crediti già maturati dal lavoratore ed al rispetto dei trattamenti in vigore (cfr.
Cass. 9 giugno 2020, n. 11002).
12 Ciò posto, nella garanzia di conservare tutti i diritti derivanti dal rapporto lavorativo con l'impresa cedente, non può che rientrare il diritto alla prosecuzione del rapporto lavorativo in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo di licenziamento del dipendente.
A tal proposito, il licenziamento comminato in concomitanza il trasferimento del ramo d'azienda, e presumibilmente in ragione del trasferimento del ramo d'azienda, non può costituire né una giusta causa, né un giustificato motivo di licenziamento, proprio perché
l'art. 2112 c.c. riconosce la garanzia della conservazione di tutti i diritti derivanti dal rapporto lavorativo pregresso. Il trasferimento d'azienda non determina, infatti, la soppressione dei posti di lavoro, ma la prosecuzione dell'attività lavorativa da parte di un altro datore di lavoro.
9.1 Ne discende che, in virtù dei principi di diritto suesposti, l'atto espulsivo di cui trattasi non può essere ritenuto nullo ma solo illegittimo giacché infondato.
Per tali ragioni il licenziamento intimato al ricorrente - risultando incontestato il requisito dimensionale per l'applicazione della tutela reale - deve essere dichiarato illegittimo, con le conseguenze di cui all'art. 18 comma 4 della L. 300/1970 come modificato dalla L. n.
92/2012.
10. Pertanto, in accoglimento della domanda come riformulata in questa sede di merito dal la nonché la devono essere CP_1 Parte_1 CP_4
condannate alla reintegrazione in servizio del lavoratore.
Quanto alla domanda risarcitoria formulata dal predetto lavoratore nei confronti della e della Controparte_2 Parte_3 [...]
in solido tra loro, occorre precisare che in considerazione dell'intervenuto CP_4
fallimento, nelle more del presente giudizio, della , la domanda risarcitoria CP_2
avanzata nei riguardi della stessa esula dalla competenza del giudice del lavoro.
A tal proposito, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, nell'ipotesi di sottoposizione della società datrice alla procedura di amministrazione straordinaria occorre operare una distinzione tra domande del lavoratore che mirano a pronunce di mero accertamento oppure costitutive (ad esempio, domanda di annullamento del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro) e domande dirette alla condanna al pagamento di somme di denaro (anche se accompagnate da domande di accertamento o costitutive aventi funzione strumentale).
13 Come argomentato dalla Suprema Corte “per le prime va, infatti, riconosciuta la perdurante competenza del giudice del lavoro, mentre per le seconde opera (diversamente dal caso del fallimento, in cui si rinviene l'attrazione del foro fallimentare) la regola della improcedibilità o improseguibilità della domanda, per difetto temporaneo di giurisdizione per tutta la durata della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo dinanzi ai competenti organi della procedura” (Cass. n. 13877 del 2004; Cass. n. 19271 del 2013;
Cass. n. 15066 del 2017) e dunque, come precisato dal Giudice di legittimità “la sottoposizione della società datrice di lavoro ad amministrazione straordinaria attribuisce al tribunale fallimentare la cognizione di tutte le controversie che derivano dalla declaratoria di insolvenza, e che si caratterizzano per una finalità recuperatoria del patrimonio dell'imprenditore ammesso alla procedura (Cass. n. 5411 del 2023; Cass. n. 41586 del
2021).
Tanto implica che - difettando la competenza funzionale di codesto Tribunale a statuire in
CP_ ordine alla domanda avanzata nei riguardi del Fallimento la cui domanda CP_2
è pertanto in questa sede improseguibile, le sole società e Parte_1
devono essere condannate al pagamento, in favore del Sig. di CP_4 CP_1 una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello della reintegrazione, oltre al versamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali.
11. In conclusione, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo disposto in data
07.01.2021 dalla , deve essere dichiarato Controparte_2
illegittimo e pertanto la e la devono essere Parte_1 CP_4
condannate alla reintegra del sig. nel posto di lavoro ed al pagamento di una CP_1 indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto (pari ad € 1612,00) maturata dal giorno del licenziamento fino alla data dell'odierna pronuncia, nella misura massima di
12 mensilità, maggiorati degli interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c., nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione.
Ulteriore conseguenza della pronuncia di reintegrazione è il diritto del lavoratore a conseguire le mensilità via via maturate fino alla effettiva reintegra in caso di mancato ottemperamento da parte del datore di lavoro alla pronuncia del Giudice.
14 Nulla deve essere dedotto a tiolo di aliunde perceptum o percipiendum non avendo allegato le società convenute che il ricorrente abbia omesso di reperire una nuova occupazione o abbia rifiutato una offerta di lavoro con le caratteristiche richieste dalla legge.
La retribuzione cui fare riferimento è quella risultante dalla busta paga di dicembre 2020 (in atti) pari ad € 1.488,00 che, moltiplicata per 13 mensilità e diviso 12 è pari alla retribuzione globale di fatto di € 1.612,00
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della
[...]
e si liquidano per entrambe le fasi di giudizio come da dispositivo sulla Parte_1
base delle previsioni delle tabelle allegate al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal DM
n. 147/2022, in relazione al valore della controversia (indeterminabile complessità bassa) ed delle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio di opposizione (con esclusione della fase di studio non avendo la società introdotto nuovi elementi di valutazione) e con applicazione dei valori tariffari minimi, nonché a carico della secondo i medesimi parametri innanzi indicati ma in relazione alla sola CP_4
presente fase di opposizione.
Le spese di lite solo di questa fase di giudizio -liquidate con applicazione dei medesimi criteri anzidetti - vanno altresì poste a carico della Curatela fallimentare della
[...]
nei cui confronti nell'ordinanza impugnata, non sono state addebitate Controparte_2
erroneamente, le spese della fase sommaria e la cui statuizione, non essendo stata oggetto di specifica doglianza da parte del ricorrente, non può essere emendata d'ufficio in questa fase di opposizione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) Accerta la sussistenza di un trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c. dalla
[...]
alla e alla Controparte_2 Parte_1 CP_4
e, per l'effetto,
2) dichiara la illegittimità del licenziamento comminato dalla Controparte_2
in data 7.01.2021 nei confronti del Sig. e condanna la Controparte_1 [...]
e la in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., in solido Parte_1 CP_4
tra loro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro ed alla corresponsione di una
15 indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto (pari ad € 1612) maturata dal giorno del licenziamento fino alla data dell'odierna pronuncia, nella misura massima di 12 mensilità maggiorata degli interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c.. nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali maturati dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione;
3) dichiara improseguibile la domanda risarcitoria nei confronti del Controparte_7
Controparte_2
4) condanna la quale al pagamento delle spese di lite in Parte_1 favore del che si liquidano in complessivi €7.630,00 oltre IVA, Cpa e CP_1
rimborso delle spese generali nella misura del 15% in favore del difensore antistatario Avv
Girolamo Gnessi;
5) condanna la al pagamento delle spese di lite in favore del CP_4 CP_1 che si liquidano in complessivi €4630,00 oltre IVA, Cpa e rimborso delle spese generali nella misura del 15% in favore del difensore antistatario Avv. Girolamo Gnessi;
6) condanna la curatela fallimentare della al pagamento delle Controparte_2 spese di lite in favore del che si liquidano in complessivi €4630,00 oltre IVA, CP_1
Cpa e rimborso delle spese generali nella misura del 15% in favore del difensore antistatario Avv. Girolamo Gnessi.
Così deciso in Latina, lì 10/02/2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Simona Marotta
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