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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 16/12/2025, n. 2816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2816 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 15.12.2025, fissata a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4784/2024 r.g. e vertente
TRA
(c.f. , ricorrente, rappresentato e difeso dagli avv.ti Sergio Parte_1 C.F._1
Piccione e Nunzio Ferrante;
CONTRO
(c.f. in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. Michela Foti;
oggetto: pensione di inabilità civile.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 17.09.2024 esponeva: Parte_1
- di aver presentato in data 06.06.2023 domanda all' per il riconoscimento dell'invalidità CP_1 civile;
- che con provvedimento del 29.06.2023 la Commissione Medica dell di Messina lo CP_1 riconosceva “invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% (art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 DL 509/88) - Percentuale 85%”;
- di aver presentato istanza di ATP (giudizio n. 4631/2023 R.G.) per l'accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento della pensione di inabilità civile ma che il
Ctu, con relazione depositata il 05.09.2024, ne aveva negato la sussistenza riconoscendogli uno stato invalidante in misura dell'85%;
- che in data 17.09.2024 era stata depositata dichiarazione di dissenso.
Chiedeva, pertanto, previa rinnovazione della Ctu medico legale, attesa l'erroneità delle conclusioni del perito, che questo Tribunale volesse dichiarare che sussistono i requisiti sanitari per
1 dichiarare il ricorrente invalido in misura pari al 100% a far tempo dalla domanda amministrativa e, per l'effetto, che venisse riconosciuto il diritto del ricorrente al conseguimento della pensione di inabilità civile sin dalla data della presentazione della domanda amministrativa o da epoca successiva, con condanna del convenuto al pagamento delle spese, competenze e onorari delle due fasi da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
2. L' costituitosi in giudizio con memoria del 22.05.2025, eccepiva l'inammissibilità della CP_1 domanda di accertamento del diritto alla pensione di invalidità civile e contestava la fondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
La causa veniva istruita a mezzo CTU medica.
3. L'udienza del 15.12.2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa.
4. Nel merito va rilevato che il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis, comma
VI, c.p.c..
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'istante al fine di ottenere il riconoscimento della pensione di inabilità civile (giudizio iscritto al n. R.G. 4631/2023, acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, attestava che il ricorrente è affetto da “Diabete mellito insulinodipendente, con frequenti scompensi e complicanze micro macroangiopatiche (retinopatia e nefropatia diabetica con insufficienza renale al terzo stadio), Cuore polmonare cronico (NYHA II) con sindrome delle apnee morfeiche (OSAS Obstructive Sleep Apnea Syndrome) di tipo ostruttivo di entità lieve, Trombofilia genetica, Neurosi ansiosa in trattamento con benzodiazepine che lo rendono dalla presentazione della domanda (9.6.2023): - INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al
99% art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 DL 509/88 – Percentuale: 85% (ottantacinquepercento)” negando quindi il riconoscimento della pensione di invalidità civile.
Veniva, dunque, assegnato il termine per depositare in cancelleria l'eventuale dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis IV comma c.p.c. e parte ricorrente depositava l'atto in questione.
Con il presente giudizio, parte ricorrente chiede accertarsi la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti il diritto del beneficiario alla pensione di inabilità civile sin dalla data della domanda amministrativa o dalla data che risulterà in corso di causa.
La domanda non merita accoglimento nei termini che seguono.
Valga intanto osservare che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio
2 nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate da parte ricorrente non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Ciò premesso va rilevato che, disposta la rinnovazione dalla ctu in esito ai rilievi mossi da parte ricorrente, il consulente ha formulato la seguente diagnosi “Diabete mellito in trattamento insulinico ed in scarso compenso glicomatabolico, con associate iniziali segni clinici, strumentali e laboratoristici delle micro (retinopatia e nefropatia)
e macroangiopatia diabetica. Iniziali note cliniche di broncopneumopatia cronica in assenza di complicanze cardiache e con riscontro polisonnografico di apnee morfeiche di tipo ostruttivo di grado lieve. Nevrosi ansiosa. Trombofilia genetica laboratoristicamente accertata”. Ha pertanto concluso che “In base alle considerazioni medico-legali sopra esposte, dopo aver valutato separatamente le singole patologie e proceduto ad una valutazione complessiva delle stesse, nel rispetto dei criteri che trovano organica e puntuale disciplina nella “Nuova Tabella Indicativa delle Percentuali d'Invalidità per le Minorazioni
e Malattie Invalidanti” del D. M. 5 Febbraio 1992, si può riconoscere al signor complessivamente una Parte_1 percentuale invalidante in misura dell'85%.”.
Alla luce del giudizio espresso dal Ctu, non specificatamente contestato dalle parti - che ha ben visitato, osservato ed interrogato il periziando nel corso della visita medico-legale – il ricorso va rigettato.
5. Non si assoggetta l'istante al pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c. come modificato dall'art. 42 del dl n. 269/03 stante la produzione in atti della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la fruizione da parte dell'istante nell'anno precedente la presente pronuncia di un reddito imponibile ai fini Irpef inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli art. 76 e
77 del Dlgs. n. 113/02. CP_
Le spese di ctu liquidate separatamente restano a carico dell' ormai competente per la fase dell'accertamento sanitario.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla per spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c.. CP_
- pone a carico dell' le spese della ctu separatamente liquidate.
Messina, 16.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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