Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 17/01/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00464/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03337/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3337 del 2024, proposto da
TR OL Arpino, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonino Di Martino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune Castellammare di Stabia, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Antonella Verde e Giuseppina Moccia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
SC OL TI e RA DI, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso agli atti ex l. 241/90 inoltrata con nota a firma del ricorrente, prot. 31916 del 21.5.2024, e per la declaratoria del diritto del ricorrente a prendere visione e ad estrarre copia (anche conforme all’originale) di tutti i documenti amministrativi indicati nella mentovata istanza di accesso agli atti ed in particolare della C.I.L.A. prot. 44247 del 4.7.2023 e della domanda di condono edilizio ex l. 47/85 prot. 3802 del 1° aprile 1986, pratiche edilizie afferenti l’unità immobiliare di proprietà dei sigg.ri TI ed DI (identificata in catasto al foglio 13, p.lla 345, subalterno 6), ubicata al terzo ed ultimo piano del fabbricato di via Vico Rivo 30 in Castellammare di Stabia, immediatamente al di sopra dell’unità immobiliare di proprietà del ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune Castellammare di Stabia, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore ;
Vista la nota del 4.11.2024, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2024 la dott.ssa Gabriella Caprini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che parte ricorrente, proprietaria di un immobile facente parte di un più ampio edificio, agisce per l’annullamento del silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso e per la declaratoria del diritto a prendere visione e ad estrarre copia, unitamente agli atti presupposti e conseguenti, della C.I.L.A. prot. 44247 del 4.7.2023 e della domanda di condono edilizio ex l. 47/85 prot. 3802 del 1° aprile 1986, pratiche edilizie afferenti l’unità immobiliare di proprietà dei sigg.ri TI ed DI, ubicata al terzo ed ultimo piano del medesimo fabbricato, immediatamente al di sopra dell’appartamento in proprietà;
Preso atto che con note rispettivamente del 2.10.2024 e del 4.11.2024 tanto l’Amministrazione resistente che parte ricorrente hanno dichiarato essere intervenuta medio tempore la conclusione positiva del procedimento ostensivo attivato, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse alla definizione nel merito del giudizio;
Valutato, infatti, che “con nota prot. 56116 del 20/09/2024 il Comune ha comunicato al ricorrente che, relativamente all’istanza 31916 integrata con nota 42818/24, accolta con nota 50222/24 ulteriormente integrata con nota 55705, preso atto del pagamento dei costi di riproduzione, si provvedeva a trasmettere la documentazione selezionata in sede di presa visione” (produzione del 2.10.2024);
Considerato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile;
Stimato che, quanto al regime delle spese, debba disporsi la compensazione tra le parti nella considerazione che il procedimento di accesso agli atti si è comunque concluso, sia pure tardivamente, all’esito delle integrazioni richieste e del pagamento dei diritti dovuti, facendosi tuttavia eccezione per il contributo unificato, onere da porsi a carico dell’Amministrazione comunale resistente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate, ad eccezione del C.U., posto a carico dell’Amministrazione resistente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Maria Laura Maddalena, Presidente
Gabriella Caprini, Consigliere, Estensore
Anna Abbate, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gabriella Caprini | Maria Laura Maddalena |
IL SEGRETARIO