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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 04/12/2025, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 964 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona delle signore magistrate: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice rel./est. dott.ssa Carla Venditti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA di SEPARAZIONE nella causa civile di I° grado iscritta al n. r.g. 964/2024 promossa da:
(c.f. ) rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. Chiara Bigaroli (c.f. ) in Milano (MI), piazza Grandi n. C.F._2
11;
- Ricorrente nei confronti di:
(c.f. ); CP_1 C.F._3
- Resistente contumace
Data regolare comunicazione degli atti del procedimento al Pubblico Ministero in sede ex artt. 70 e 71
c.p.c.
Conclusioni di parte ricorrente sig.ra Parte_1
- “dichiarare la separazione personale dei coniugi ex art. 151 II comma c.c., disponendo
l'addebito della stessa a carico del marito, ritenuta la sua condotta contraria ai doveri coniugali
e tale da causare la frattura irreparabile del rapporto affettivo;
- disporre a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla sig.ra l'importo Parte_1 mensile di € 700,00 quale assegno di mantenimento, ovvero quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, entro il giorno 5 di ogni mese;
importo soggetto a rivalutazione annuale
ISTAT; - con vittoria di compensi professionali, rimborso spese, oneri fiscali e previdenziali come per legge”.
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132 comma II n. 4 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 14.05.2024 la sig.ra ha adito l'intestato Tribunale Parte_1 domandando la separazione personale dal marito con addebito al coniuge, l'assegnazione CP_1
a sé della casa coniugale, con termine al marito per il rilascio;
un assegno di mantenimento pari ad €
700,00 mensili, con rivalutazione ISTAT.
A fondamento delle proprie domande la ricorrente ha dedotto le seguenti circostanze:
- e hanno contratto matrimonio il 13.06.1992 in Milano (MI) con atto Parte_1 CP_1 trascritto nei Registri di Stato Civile n. 575, parte II, serie A, anno 1992 e dall'unione sono nati i figli e , entrambi maggiorenni, economicamente autosufficienti e non conviventi Per_1 Per_2 con i genitori;
- originariamente i coniugi hanno convissuto in un immobile di loro proprietà, pignorato e venduto all'asta nel 2013 a causa dei debiti del marito, e dal 2015 abitano in un alloggio sociale assegnato in godimento alla ricorrente da parte della Cooperativa edificatrice “La Familiare S.C.”;
- la relazione, inizialmente serena, è entrata in crisi a causa della ludopatia del marito. Il resistente, infatti, ha sperperato il denaro del nucleo familiare dapprima in “gratta e vinci”, e in seguito presso varie sale Bingo di Milano. Il sig. ha ammesso alla moglie la propria dipendenza, CP_1 tuttavia, si è sempre rifiutato di cercare aiuto presso centri specializzati nella gestione della ludopatia;
- proprio a causa di tale dipendenza, nel 2013 i coniugi hanno subito il pignoramento immobiliare e la successiva vendita all'asta della casa coniugale, e hanno dovuto contrarre vari finanziamenti per far fronte ai debiti del sig. la coppia ha inoltre dovuto chiedere aiuto economico ai CP_1 figli per far fronte alle spese quotidiane: ad esempio, nel dicembre 2023 il figlio ha ottenuto un finanziamento di €13.000,00 che poi ha versato ai genitori. Tale somma è stata subito spostata, tramite diverse operazioni, dal conto condiviso della coppia a un conto di esclusiva titolarità del sig. che l'ha utilizzata per giocare in diverse sale Bingo di Milano;
CP_1
- i canoni di locazione dell'attuale abitazione della coppia sono stati saldati dal resistente, anche se molto spesso oltre i termini delle scadenze;
- la sig.ra è disoccupata da oltre 10 anni, in quanto l'azienda presso cui lavorava è fallita, Pt_1 inoltre è affetta da epilessia lobo temporale (compensata con terapia farmacologica),
2 ipotiroidismo e sindrome delle gambe senza riposo, che le impediscono di reperire una nuova occupazione stabile, in quanto incompatibili con una situazione lavorativa continuativa. La ricorrente attualmente lavora saltuariamente come collaboratrice domestica per poche centinaia di euro al mese;
- la ricorrente non ha presentato in precedenza una domanda di separazione in quanto spaventata all'idea di non riuscire a far fronte ai propri bisogni.
2. All'udienza di prima comparizione fissata per il 04.10.2024 i coniugi sono comparsi personalmente, il sig. non costituito, privo di difensore. L'udienza è stata quindi rinviata al 29.10.2024, al fine di CP_1 consentire al resistente di munirsi di un difensore.
3. All'udienza del 29.10.2024 è comparsa personalmente la ricorrente, mentre per il resistente nessuno è comparso. All'esito, con ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c., la Giudice delegata ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha posto a carico del sig. un assegno di mantenimento in favore della moglie CP_1 pari ad € 400,00 mensili, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, ed ha ammesso la prova orale richiesta dalla ricorrente,
All'udienza del 11.03.2025 i testi non sono comparsi per un impedimento, pertanto l'udienza è stata rinviata al 28.03.2025, alla quale è stata sentita la teste Parte ricorrente ha rinunciato Testimone_1 al teste e ha chiesto la fissazione dell'udienza per la decisione. Testimone_2
La Giudice delegata ha quindi ha fissato udienza per la discussione e la decisione il 21.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte, ed ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c..
All'udienza del 21.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
§§§
4. Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del resistente il quale, CP_1 regolarmente evocato in giudizio mediante notifica ex art. 140 c.p.c., non si è costituito in giudizio.
5. Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione personale è fondata e va accolta.
Com'è noto, secondo il disposto dell'art. 151 comma I c.c., “la separazione dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole”.
La ricorrente sig.ra ha domandato la separazione personale dal marito deducendo a fondamento Pt_1 della domanda il venir meno dell'affectio coniugalis, in ragione della ludopatia del marito.
Le parti sono state sposate per oltre 30 anni ed entrambe contribuivano al ménage familiare lavorando, la ricorrente come operaia presso un'azienda e il resistente come trasportatore. Tuttavia, circa 10 anni fa
3 la moglie ha cessato tale impiego a causa del fallimento dell'azienda datrice di lavoro (cfr. doc. 12
“estratto contributivo previdenziale fermo al 31.05.2013 del 14.05.2024), mentre il marito avrebbe Pt_1 sperperato i risparmi familiari, dapprima in “gratta e vinci”, e poi giocando in varie sale Bingo di Milano.
I debiti contratti dal sig. avrebbero portato nel 2013 al pignoramento immobiliare e alla CP_1 successiva vendita della casa coniugale, in seguito alla quale, nel 2015, i coniugi si sono trasferiti presso un alloggio sociale assegnato in godimento dalla Cooperativa “La Familiare S.C.” (cfr. ricorso introduttivo e doc. 005 “contratto assegnazione alloggio in godimento” del 14.05.2024), i cui canoni di locazione sono pagati dal marito;
essi hanno dovuto inoltre richiede diversi finanziamenti (cfr. docc. 009
“estratto conto banca IFIS al 2014”, 010 “cessione credito finanziamento 2014” e 011 “prospetto pagamento cambiali” del 14.05.2024). La situazione di instabilità economica determinatasi a causa delle condotte economicamente imprudenti del sig. ha comportato la frattura del rapporto CP_1 matrimoniale, rendendo nel tempo la convivenza definitivamente intollerabile.
La ricostruzione storica della vicenda e la contumacia del resistente, che si è presentato privo di difensore alla prima udienza di comparizione delle parti del 04.10.2024, senza poi costituirsi nel termine concesso dal Giudice, costituiscono indici della sussistenza inter partes di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ed evidenziano il venir meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con conseguente comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/200.
6. Sulla domanda di addebito della separazione
In via preliminare, va ricordato che in base all'art. 151 comma II c.c. “il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
Tuttavia, per ottenere la pronuncia di addebito, oltre all'accertamento della violazione degli obblighi coniugali, è necessario che il richiedente fornisca la prova della sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti del coniuge e la conseguente intollerabilità della prosecuzione della convivenza e il manifestarsi della crisi coniugale. Ciò al fine di valutare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
A tal proposito la Cassazione ha affermato “in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi,
4 essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito” (sent. Cass. n. 12130/2001; n. 12383/2005; n. 23071/2005).
La dichiarazione di addebito comporta, quindi, l'imputabilità al coniuge, trasgressore dei doveri matrimoniali, di aver posto in essere volontariamente e consapevolmente un comportamento contrario a tali obblighi, determinando la crisi del rapporto coniugale.
Si rende, così, necessaria un'accurata valutazione per comprendere se e in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
Quanto alla ripartizione dell'onere probatorio valgono i principi di cui all'art. 2697 c.c. e, pertanto, incombe sulla parte che lo allega l'onere di provare sia la violazione dei doveri coniugali in capo all'altro coniuge sia la loro diretta incidenza sulla crisi familiare.
Nel caso di specie, parte ricorrente ha domandato l'addebito della separazione al resistente deducendo a fondamento di tale domanda la dipendenza dal gioco del sig. e il suo rifiuto di intraprendere un CP_1 percorso riabilitativo, allegando il timore di non riuscire a sostenere le spese abitative e di mantenimento in ragione della dispersione dei risparmi familiari ad opera del coniuge.
La domanda non merita accoglimento per le ragioni che seguono.
In particolare, ritiene il Tribunale di dover valorizzare sia la mancata prova della violazione dei doveri coniugali da parte del sig. sia del nesso causale tra le condotte addebitabili e la crisi coniugale. CP_1
In generale, se è vero che il privilegiare una dipendenza (che sia dovuta all'alcolismo, alle sostanze stupefacenti o al gioco d'azzardo) rispetto alla propria relazione coniugale può costituire una violazione dei doveri che scaturiscono dal matrimonio ex art. 143 comma II c.c. (“dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia
e alla coabitazione”), nel caso di specie non ricorrono gli elementi per ritenere, a monte, provato la stato di dipendenza dal gioco del resistente.
Infatti, in base alla ricostruzione della vicenda prospettata da parte ricorrente, la sig.ra ha riportato Pt_1 di aver cominciato a notare già da diversi anni che il marito sperperasse i risparmi familiari dapprima in
“gratta e vinci” ed in seguito presso varie sale Bingo di Milano (cfr. docc. 006 “estratti conto corrente postale 2021” e 008 “estratti conto corrente postale 2023” del 14.05.2024). La situazione si sarebbe
5 aggravata a tal punto che, a causa dei debiti di gioco contratti dal resistente, i coniugi nel 2013 avrebbero subito il pignoramento immobiliare della casa coniugale, poi venduta all'asta. Tale situazione avrebbe reso altresì necessario richiedere alcuni finanziamenti e rivolgersi ai familiari più stretti, quali i figli e la sorella della ricorrente, per ottenere un supporto economico.
Tali circostanze sono state genericamente confermate dalla teste figlia della coppia, Testimone_1 all'udienza del 28.03.2025, la quale ha riferito in merito alla vendita della casa coniugale – senza tuttavia indicarne le ragioni sottostanti, alla tendenza del padre a giocare al Bingo, ad un prestito ottenuto dal fratello in favore dei genitori, nonché al fatto di avere prestato alla madre, in passato, piccole somme di denaro.
Le dichiarazioni rese dalla teste, benchè appaiano attendibili, per la loro genericità, e in difetto di ulteriori elementi probatori, non consentono di ritenere provato che il sig. sia affetto da ludopatia, non CP_1 risultando in atti alcuna documentazione medica in tal senso;
né risulta provato che la condotta asseritamente prodiga del resistente sia stata tale da costituire violazione del dovere coniugale di assistenza materiale.
La sig.ra infatti, secondo quanto dalla stessa dichiarato (cfr. verbale udienza del 29.10.2024), lavora Pt_1 come colf presso abitazioni private, senza contratto, e percepisce un'entrata media mensile di circa €500-
600,00. La stessa è inoltre cointestataria con il marito di un conto corrente, sul quale confluisce lo stipendio del resistente, pari a circa €2.400,00 mensili. Dall'esame delle movimentazioni del conto corrente cointestato risultano diverse uscite, per importi di €50-100-150,00 verso delle sale Bingo di
Milano. Tuttavia, non emerge in atti alcun elemento da cui desumere che alla sig.ra sia è sottratta Pt_1 la possibilità di accedere al predetto conto e di far fronte al proprio mantenimento, anche grazie alle risorse del coniuge.
Tanto premesso, in ogni caso, nonostante la situazione descritta dalla ricorrente sarebbe in atto da oltre
12 anni (facendo risalire al 2013, anno della vendita all'asta della casa coniugale, uno dei primi effetti negativi delle condotte del sig. , la sig.ra e ha presentato domanda di separazione solo nel CP_1 Pt_1 maggio del 2025. È del tutto evidente che, ai fini della pronuncia di addebito, oltre 10 anni di tolleranza dei comportamenti asseritamente contrari ai doveri coniugali del coniuge, comunque non adeguatamente provati nel caso di specie, costituiscono un tempo idoneo a incidere negativamente sulla sussistenza del nesso causale.
Come chiarito dalla giurisprudenza, infatti, ai fini dell'addebito della separazione, non è sufficiente la mera allegazione della dipendenza da gioco d'azzardo quale violazione dei doveri coniugali, ma è necessario fornire prove concrete della sua sussistenza e dimostrare l'incidenza di tali violazioni sulla crisi coniugale (ordinanza Cass. civ. n. 18541 del 21.9.2016).
6 Nel caso di specie, come sopra riportato, parte ricorrente non ha assolto all'onere della prova sulla stessa incombente, di tal chè, alla luce delle considerazioni che precedono, Tribunale rigetta la domanda di addebito della separazione.
7. Sull'assegno di mantenimento per la moglie
Parte ricorrente ha domandato il riconoscimento in suo favore di un assegno di mantenimento pari ad €
700,00 mensili, con rivalutazione secondo gli indici ISTAT. Con ordinanza ex art. 473 bis.22 il Tribunale ha posto a carico del sig. un assegno di mantenimento pari ad € 400,00 mensili, oltre CP_1 rivalutazione ISTAT.
In base all'art. 156 c.c. l'assegno di mantenimento è un contributo che l'ex coniuge versa all'altro qualora questi non abbia adeguati redditi propri.
Per poter decidere in merito alla misura dell'assegno di mantenimento è necessario analizzare la situazione reddituale e patrimoniale delle parti.
Come sopra riportato, risulta in atti che la sig.ra ha lavorato presso un'azienda come impiegata sino Pt_1 al 2002 (cfr. ricorso introduttivo e doc. 12 “estratto contributivo previdenziale fermo al 31.05.2013 Pt_1 del 14.05.2024), successivamente ha lavorato come collaboratrice domestica con regolare contratto sino a circa 8 anni fa. Attualmente, secondo quanto dalla stessa dichiarato, ella lavora in via occasionale come collaboratrice domestica presso alcune famiglie percependo circa € 500,00/600,00 al mese, mentre non percepisce alcun tipo di indennità per le patologie di cui soffre, salvo l'esenzione per i farmaci e le visite mediche (cfr. dichiarazione resa da parte ricorrente all'udienza del 29.10.2024 e docc. 013 “certificato esenzione per epilessia Firpi” 014 “referto visita neurologica Firpi del 16.06.2022” 015 “referto visita neurologica Firpi 2014” 016 “rivalutazione neurologica Firpi 2023” del 14.05.2024).
Inoltre, all'udienza del 29.10.2024 la ricorrente ha dichiarato di abitare in un appartamento sociale assegnato in godimento dalla Cooperativa edificatrice “La Familiare S.C.” con un canone mensile di circa € 350,00, sostenuto dal coniuge (cfr. doc. 005 “contratto assegnazione alloggio in godimento” del
14.05.2024, ricorso introduttivo e dichiarazione resa all'udienza del 29.10.2024).
Il sig. lavora come trasportatore con uno stipendio medio netto di circa € 2.400,00 mensili (cfr. CP_1 doc. 006 “estratti conto corrente postale anno 2021” e doc. 008 “estratti conto corrente postale anno
2023”).
Data la disparità economica delle parti e la ridotta capacità lavorativa della ricorrente, in ragione dell'età
e delle patologie da cui è affetta (epilessia lobo temporale, ipotiroidismo e sindrome delle gambe senza riposo), il Tribunale pone a carico del sig. un assegno di mantenimento in favore della moglie CP_1 pari ad € 700,00 mensili, con rivalutazione secondo gli indici ISTAT.
7. Sulle spese di lite
7 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste integralmente a carico del resistente sig.
e sono liquidate in dispositivo con applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 147/2022, CP_1 per le cause di valore indeterminabile di complessità bassa, tenuto conto dell'attività difensiva svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, così decide:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 CP_1 matrimonio il 13.06.1992 in Milano (MI) con atto trascritto nei Registri di Stato Civile del predetto Comune n. 575, parte II, serie A, anno 1992;
2. rigetta la domanda di addebito della separazione della sig.ra nei confronti del sig. Pt_1 CP_1
3. pone a carico di un assegno di mantenimento in favore di pari ad € CP_1 Parte_1
700,00 mensili, somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da versare alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese;
4. condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente CP_1 Parte_1 che liquida in €7.616,99 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA sugli importi imponibili;
5. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano (MI) di procedere alle annotazioni ex art. 69 d.P.R. 396/2000 ed alle altre incombenze di legge;
Così deciso in Lodi, nella Camera di Consiglio del 25.11.2025.
La Giudice rel./est. La Presidente
dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Elena Giuppi
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona delle signore magistrate: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice rel./est. dott.ssa Carla Venditti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA di SEPARAZIONE nella causa civile di I° grado iscritta al n. r.g. 964/2024 promossa da:
(c.f. ) rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. Chiara Bigaroli (c.f. ) in Milano (MI), piazza Grandi n. C.F._2
11;
- Ricorrente nei confronti di:
(c.f. ); CP_1 C.F._3
- Resistente contumace
Data regolare comunicazione degli atti del procedimento al Pubblico Ministero in sede ex artt. 70 e 71
c.p.c.
Conclusioni di parte ricorrente sig.ra Parte_1
- “dichiarare la separazione personale dei coniugi ex art. 151 II comma c.c., disponendo
l'addebito della stessa a carico del marito, ritenuta la sua condotta contraria ai doveri coniugali
e tale da causare la frattura irreparabile del rapporto affettivo;
- disporre a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla sig.ra l'importo Parte_1 mensile di € 700,00 quale assegno di mantenimento, ovvero quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, entro il giorno 5 di ogni mese;
importo soggetto a rivalutazione annuale
ISTAT; - con vittoria di compensi professionali, rimborso spese, oneri fiscali e previdenziali come per legge”.
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132 comma II n. 4 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 14.05.2024 la sig.ra ha adito l'intestato Tribunale Parte_1 domandando la separazione personale dal marito con addebito al coniuge, l'assegnazione CP_1
a sé della casa coniugale, con termine al marito per il rilascio;
un assegno di mantenimento pari ad €
700,00 mensili, con rivalutazione ISTAT.
A fondamento delle proprie domande la ricorrente ha dedotto le seguenti circostanze:
- e hanno contratto matrimonio il 13.06.1992 in Milano (MI) con atto Parte_1 CP_1 trascritto nei Registri di Stato Civile n. 575, parte II, serie A, anno 1992 e dall'unione sono nati i figli e , entrambi maggiorenni, economicamente autosufficienti e non conviventi Per_1 Per_2 con i genitori;
- originariamente i coniugi hanno convissuto in un immobile di loro proprietà, pignorato e venduto all'asta nel 2013 a causa dei debiti del marito, e dal 2015 abitano in un alloggio sociale assegnato in godimento alla ricorrente da parte della Cooperativa edificatrice “La Familiare S.C.”;
- la relazione, inizialmente serena, è entrata in crisi a causa della ludopatia del marito. Il resistente, infatti, ha sperperato il denaro del nucleo familiare dapprima in “gratta e vinci”, e in seguito presso varie sale Bingo di Milano. Il sig. ha ammesso alla moglie la propria dipendenza, CP_1 tuttavia, si è sempre rifiutato di cercare aiuto presso centri specializzati nella gestione della ludopatia;
- proprio a causa di tale dipendenza, nel 2013 i coniugi hanno subito il pignoramento immobiliare e la successiva vendita all'asta della casa coniugale, e hanno dovuto contrarre vari finanziamenti per far fronte ai debiti del sig. la coppia ha inoltre dovuto chiedere aiuto economico ai CP_1 figli per far fronte alle spese quotidiane: ad esempio, nel dicembre 2023 il figlio ha ottenuto un finanziamento di €13.000,00 che poi ha versato ai genitori. Tale somma è stata subito spostata, tramite diverse operazioni, dal conto condiviso della coppia a un conto di esclusiva titolarità del sig. che l'ha utilizzata per giocare in diverse sale Bingo di Milano;
CP_1
- i canoni di locazione dell'attuale abitazione della coppia sono stati saldati dal resistente, anche se molto spesso oltre i termini delle scadenze;
- la sig.ra è disoccupata da oltre 10 anni, in quanto l'azienda presso cui lavorava è fallita, Pt_1 inoltre è affetta da epilessia lobo temporale (compensata con terapia farmacologica),
2 ipotiroidismo e sindrome delle gambe senza riposo, che le impediscono di reperire una nuova occupazione stabile, in quanto incompatibili con una situazione lavorativa continuativa. La ricorrente attualmente lavora saltuariamente come collaboratrice domestica per poche centinaia di euro al mese;
- la ricorrente non ha presentato in precedenza una domanda di separazione in quanto spaventata all'idea di non riuscire a far fronte ai propri bisogni.
2. All'udienza di prima comparizione fissata per il 04.10.2024 i coniugi sono comparsi personalmente, il sig. non costituito, privo di difensore. L'udienza è stata quindi rinviata al 29.10.2024, al fine di CP_1 consentire al resistente di munirsi di un difensore.
3. All'udienza del 29.10.2024 è comparsa personalmente la ricorrente, mentre per il resistente nessuno è comparso. All'esito, con ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c., la Giudice delegata ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha posto a carico del sig. un assegno di mantenimento in favore della moglie CP_1 pari ad € 400,00 mensili, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, ed ha ammesso la prova orale richiesta dalla ricorrente,
All'udienza del 11.03.2025 i testi non sono comparsi per un impedimento, pertanto l'udienza è stata rinviata al 28.03.2025, alla quale è stata sentita la teste Parte ricorrente ha rinunciato Testimone_1 al teste e ha chiesto la fissazione dell'udienza per la decisione. Testimone_2
La Giudice delegata ha quindi ha fissato udienza per la discussione e la decisione il 21.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte, ed ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c..
All'udienza del 21.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
§§§
4. Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del resistente il quale, CP_1 regolarmente evocato in giudizio mediante notifica ex art. 140 c.p.c., non si è costituito in giudizio.
5. Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione personale è fondata e va accolta.
Com'è noto, secondo il disposto dell'art. 151 comma I c.c., “la separazione dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole”.
La ricorrente sig.ra ha domandato la separazione personale dal marito deducendo a fondamento Pt_1 della domanda il venir meno dell'affectio coniugalis, in ragione della ludopatia del marito.
Le parti sono state sposate per oltre 30 anni ed entrambe contribuivano al ménage familiare lavorando, la ricorrente come operaia presso un'azienda e il resistente come trasportatore. Tuttavia, circa 10 anni fa
3 la moglie ha cessato tale impiego a causa del fallimento dell'azienda datrice di lavoro (cfr. doc. 12
“estratto contributivo previdenziale fermo al 31.05.2013 del 14.05.2024), mentre il marito avrebbe Pt_1 sperperato i risparmi familiari, dapprima in “gratta e vinci”, e poi giocando in varie sale Bingo di Milano.
I debiti contratti dal sig. avrebbero portato nel 2013 al pignoramento immobiliare e alla CP_1 successiva vendita della casa coniugale, in seguito alla quale, nel 2015, i coniugi si sono trasferiti presso un alloggio sociale assegnato in godimento dalla Cooperativa “La Familiare S.C.” (cfr. ricorso introduttivo e doc. 005 “contratto assegnazione alloggio in godimento” del 14.05.2024), i cui canoni di locazione sono pagati dal marito;
essi hanno dovuto inoltre richiede diversi finanziamenti (cfr. docc. 009
“estratto conto banca IFIS al 2014”, 010 “cessione credito finanziamento 2014” e 011 “prospetto pagamento cambiali” del 14.05.2024). La situazione di instabilità economica determinatasi a causa delle condotte economicamente imprudenti del sig. ha comportato la frattura del rapporto CP_1 matrimoniale, rendendo nel tempo la convivenza definitivamente intollerabile.
La ricostruzione storica della vicenda e la contumacia del resistente, che si è presentato privo di difensore alla prima udienza di comparizione delle parti del 04.10.2024, senza poi costituirsi nel termine concesso dal Giudice, costituiscono indici della sussistenza inter partes di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ed evidenziano il venir meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con conseguente comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/200.
6. Sulla domanda di addebito della separazione
In via preliminare, va ricordato che in base all'art. 151 comma II c.c. “il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
Tuttavia, per ottenere la pronuncia di addebito, oltre all'accertamento della violazione degli obblighi coniugali, è necessario che il richiedente fornisca la prova della sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti del coniuge e la conseguente intollerabilità della prosecuzione della convivenza e il manifestarsi della crisi coniugale. Ciò al fine di valutare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
A tal proposito la Cassazione ha affermato “in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi,
4 essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito” (sent. Cass. n. 12130/2001; n. 12383/2005; n. 23071/2005).
La dichiarazione di addebito comporta, quindi, l'imputabilità al coniuge, trasgressore dei doveri matrimoniali, di aver posto in essere volontariamente e consapevolmente un comportamento contrario a tali obblighi, determinando la crisi del rapporto coniugale.
Si rende, così, necessaria un'accurata valutazione per comprendere se e in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
Quanto alla ripartizione dell'onere probatorio valgono i principi di cui all'art. 2697 c.c. e, pertanto, incombe sulla parte che lo allega l'onere di provare sia la violazione dei doveri coniugali in capo all'altro coniuge sia la loro diretta incidenza sulla crisi familiare.
Nel caso di specie, parte ricorrente ha domandato l'addebito della separazione al resistente deducendo a fondamento di tale domanda la dipendenza dal gioco del sig. e il suo rifiuto di intraprendere un CP_1 percorso riabilitativo, allegando il timore di non riuscire a sostenere le spese abitative e di mantenimento in ragione della dispersione dei risparmi familiari ad opera del coniuge.
La domanda non merita accoglimento per le ragioni che seguono.
In particolare, ritiene il Tribunale di dover valorizzare sia la mancata prova della violazione dei doveri coniugali da parte del sig. sia del nesso causale tra le condotte addebitabili e la crisi coniugale. CP_1
In generale, se è vero che il privilegiare una dipendenza (che sia dovuta all'alcolismo, alle sostanze stupefacenti o al gioco d'azzardo) rispetto alla propria relazione coniugale può costituire una violazione dei doveri che scaturiscono dal matrimonio ex art. 143 comma II c.c. (“dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia
e alla coabitazione”), nel caso di specie non ricorrono gli elementi per ritenere, a monte, provato la stato di dipendenza dal gioco del resistente.
Infatti, in base alla ricostruzione della vicenda prospettata da parte ricorrente, la sig.ra ha riportato Pt_1 di aver cominciato a notare già da diversi anni che il marito sperperasse i risparmi familiari dapprima in
“gratta e vinci” ed in seguito presso varie sale Bingo di Milano (cfr. docc. 006 “estratti conto corrente postale 2021” e 008 “estratti conto corrente postale 2023” del 14.05.2024). La situazione si sarebbe
5 aggravata a tal punto che, a causa dei debiti di gioco contratti dal resistente, i coniugi nel 2013 avrebbero subito il pignoramento immobiliare della casa coniugale, poi venduta all'asta. Tale situazione avrebbe reso altresì necessario richiedere alcuni finanziamenti e rivolgersi ai familiari più stretti, quali i figli e la sorella della ricorrente, per ottenere un supporto economico.
Tali circostanze sono state genericamente confermate dalla teste figlia della coppia, Testimone_1 all'udienza del 28.03.2025, la quale ha riferito in merito alla vendita della casa coniugale – senza tuttavia indicarne le ragioni sottostanti, alla tendenza del padre a giocare al Bingo, ad un prestito ottenuto dal fratello in favore dei genitori, nonché al fatto di avere prestato alla madre, in passato, piccole somme di denaro.
Le dichiarazioni rese dalla teste, benchè appaiano attendibili, per la loro genericità, e in difetto di ulteriori elementi probatori, non consentono di ritenere provato che il sig. sia affetto da ludopatia, non CP_1 risultando in atti alcuna documentazione medica in tal senso;
né risulta provato che la condotta asseritamente prodiga del resistente sia stata tale da costituire violazione del dovere coniugale di assistenza materiale.
La sig.ra infatti, secondo quanto dalla stessa dichiarato (cfr. verbale udienza del 29.10.2024), lavora Pt_1 come colf presso abitazioni private, senza contratto, e percepisce un'entrata media mensile di circa €500-
600,00. La stessa è inoltre cointestataria con il marito di un conto corrente, sul quale confluisce lo stipendio del resistente, pari a circa €2.400,00 mensili. Dall'esame delle movimentazioni del conto corrente cointestato risultano diverse uscite, per importi di €50-100-150,00 verso delle sale Bingo di
Milano. Tuttavia, non emerge in atti alcun elemento da cui desumere che alla sig.ra sia è sottratta Pt_1 la possibilità di accedere al predetto conto e di far fronte al proprio mantenimento, anche grazie alle risorse del coniuge.
Tanto premesso, in ogni caso, nonostante la situazione descritta dalla ricorrente sarebbe in atto da oltre
12 anni (facendo risalire al 2013, anno della vendita all'asta della casa coniugale, uno dei primi effetti negativi delle condotte del sig. , la sig.ra e ha presentato domanda di separazione solo nel CP_1 Pt_1 maggio del 2025. È del tutto evidente che, ai fini della pronuncia di addebito, oltre 10 anni di tolleranza dei comportamenti asseritamente contrari ai doveri coniugali del coniuge, comunque non adeguatamente provati nel caso di specie, costituiscono un tempo idoneo a incidere negativamente sulla sussistenza del nesso causale.
Come chiarito dalla giurisprudenza, infatti, ai fini dell'addebito della separazione, non è sufficiente la mera allegazione della dipendenza da gioco d'azzardo quale violazione dei doveri coniugali, ma è necessario fornire prove concrete della sua sussistenza e dimostrare l'incidenza di tali violazioni sulla crisi coniugale (ordinanza Cass. civ. n. 18541 del 21.9.2016).
6 Nel caso di specie, come sopra riportato, parte ricorrente non ha assolto all'onere della prova sulla stessa incombente, di tal chè, alla luce delle considerazioni che precedono, Tribunale rigetta la domanda di addebito della separazione.
7. Sull'assegno di mantenimento per la moglie
Parte ricorrente ha domandato il riconoscimento in suo favore di un assegno di mantenimento pari ad €
700,00 mensili, con rivalutazione secondo gli indici ISTAT. Con ordinanza ex art. 473 bis.22 il Tribunale ha posto a carico del sig. un assegno di mantenimento pari ad € 400,00 mensili, oltre CP_1 rivalutazione ISTAT.
In base all'art. 156 c.c. l'assegno di mantenimento è un contributo che l'ex coniuge versa all'altro qualora questi non abbia adeguati redditi propri.
Per poter decidere in merito alla misura dell'assegno di mantenimento è necessario analizzare la situazione reddituale e patrimoniale delle parti.
Come sopra riportato, risulta in atti che la sig.ra ha lavorato presso un'azienda come impiegata sino Pt_1 al 2002 (cfr. ricorso introduttivo e doc. 12 “estratto contributivo previdenziale fermo al 31.05.2013 Pt_1 del 14.05.2024), successivamente ha lavorato come collaboratrice domestica con regolare contratto sino a circa 8 anni fa. Attualmente, secondo quanto dalla stessa dichiarato, ella lavora in via occasionale come collaboratrice domestica presso alcune famiglie percependo circa € 500,00/600,00 al mese, mentre non percepisce alcun tipo di indennità per le patologie di cui soffre, salvo l'esenzione per i farmaci e le visite mediche (cfr. dichiarazione resa da parte ricorrente all'udienza del 29.10.2024 e docc. 013 “certificato esenzione per epilessia Firpi” 014 “referto visita neurologica Firpi del 16.06.2022” 015 “referto visita neurologica Firpi 2014” 016 “rivalutazione neurologica Firpi 2023” del 14.05.2024).
Inoltre, all'udienza del 29.10.2024 la ricorrente ha dichiarato di abitare in un appartamento sociale assegnato in godimento dalla Cooperativa edificatrice “La Familiare S.C.” con un canone mensile di circa € 350,00, sostenuto dal coniuge (cfr. doc. 005 “contratto assegnazione alloggio in godimento” del
14.05.2024, ricorso introduttivo e dichiarazione resa all'udienza del 29.10.2024).
Il sig. lavora come trasportatore con uno stipendio medio netto di circa € 2.400,00 mensili (cfr. CP_1 doc. 006 “estratti conto corrente postale anno 2021” e doc. 008 “estratti conto corrente postale anno
2023”).
Data la disparità economica delle parti e la ridotta capacità lavorativa della ricorrente, in ragione dell'età
e delle patologie da cui è affetta (epilessia lobo temporale, ipotiroidismo e sindrome delle gambe senza riposo), il Tribunale pone a carico del sig. un assegno di mantenimento in favore della moglie CP_1 pari ad € 700,00 mensili, con rivalutazione secondo gli indici ISTAT.
7. Sulle spese di lite
7 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste integralmente a carico del resistente sig.
e sono liquidate in dispositivo con applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 147/2022, CP_1 per le cause di valore indeterminabile di complessità bassa, tenuto conto dell'attività difensiva svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, così decide:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 CP_1 matrimonio il 13.06.1992 in Milano (MI) con atto trascritto nei Registri di Stato Civile del predetto Comune n. 575, parte II, serie A, anno 1992;
2. rigetta la domanda di addebito della separazione della sig.ra nei confronti del sig. Pt_1 CP_1
3. pone a carico di un assegno di mantenimento in favore di pari ad € CP_1 Parte_1
700,00 mensili, somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da versare alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese;
4. condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente CP_1 Parte_1 che liquida in €7.616,99 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA sugli importi imponibili;
5. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano (MI) di procedere alle annotazioni ex art. 69 d.P.R. 396/2000 ed alle altre incombenze di legge;
Così deciso in Lodi, nella Camera di Consiglio del 25.11.2025.
La Giudice rel./est. La Presidente
dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Elena Giuppi
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