Articolo 1 della Legge 20 febbraio 1958, n. 104
Articolo 2
Versione
23 marzo 1958
Art. 1.

Il Ministro per le finanze ha facolta' di disporre che le domande di rimborso a titolo di inesigibilita' delle quote iscritte nei ruoli posti in riscossione negli anni 1954 e precedenti, siano liquidati a stralcio.
La liquidazione a stralcio e' ammessa per le sole quote comprese nelle domande di rimborso tempestivamente presentate sino al 30 giugno 1956, per le quali la procedura a giudizio dell'Amministrazione sia esaurita e sulle quali l'Intendenza di finanza non abbia ancora emessa la decisione di primo grado.
Le richieste di liquidazione a stralcio, dirette al Ministero delle finanze, debbono essere presentate alla competente Intendenza di finanza entro il termine di novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 23 marzo 1958