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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 03/04/2025, n. 1004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1004 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro dott. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 03.04.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 12434/2023 del Registro Generale e promossa da con l'avv. LISI DARIO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. MANZI ORESTE CP_1
Resistente OGGETTO: art. 445-bis co. 6 c.p.c. – pensione di inabilità civile
*** FATTO E DIRITTO Il ricorrente ha chiesto il ripristino del diritto alla pensione di inabilità civile e la condanna dell' al pagamento della prestazione, contestando le conclusioni del CTU in fase di ATP. CP_1
L' ha contestato gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso. CP_1
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. La materia è disciplinata dal D.L. 30/1/1971 n. 5, convertito con modificazioni in L. 30/3/1971 n. 118; in particolare, in base all'art. 12, il requisito sanitario necessario per il riconoscimento della pensione è costituito dalla totale inabilità lavorativa (100%). Tanto premesso, il CTU ha accertato a carico dell'istante un quadro patologico che, alla luce dell'anamnesi familiare, fisiologica e patologica, lo rende attualmente invalido civile in misura pari al 100% con decorrenza da GENNAIO 2024. In particolare, il ctu ha così concluso: “Dall'esame clinico e dalla documentazione prodotta si può rilevare come le patologie si siano aggravate nel tempo, soprattutto per la deambulazione che dalla fine del 2023. Va precisato che durante la visita del dr. il periziando deambulava autonomamente. Evidentemente la necessità dell'utilizzo Per_1 del doppio appoggio si sia resa necessaria da circa sei mesi dalla visita CTU presente e quindi presuntivamente dal Gennaio 2024. Nel sig. inoltre persiste una discreta autosufficienza. Pt_1
Per tali motivi a parere dello scrivente CTU la riduzione della capacità di lavoro nel sig. è Pt_1 da valutare al 100% senza necessità di aiuto continuo con decorrenza dal mese di Gennaio 2024 circa sei mesi dalla visita CTU del 24/6/24. Di seguito si elencano le patologie riscontrate, ma va ribadito che il loro complesso rende il sig. nato il [...], invalido al 100% senza Parte_1 necessità di accompagnamento con decorrenza dal mese di Gennaio 2024 a tutt'oggi.” Ritiene il Giudicante di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali, stante anche l'assenza di contestazioni delle parti. Pertanto, sussiste il requisito sanitario previsto per il ripristino della pensione di inabilità civile con decorrenza dal GENNAIO 2024. Sulla base dell'orientamento espresso da Cass. 9876/19, in questa sede il Giudice non può pronunciare sentenza di condanna al pagamento della prestazione, ma “deve imitarsi alla mera affermazione della sussistenza del requisito sanitario o al più condizionarne l'erogazione alla sussistenza degli altri requisiti extrasanitari” (punto 45); l'accertamento dei requisiti diversi da quello sanitario deve essere quindi demandato all' ed il pagamento della prestazione è CP_1 subordinato all'esito positivo di tale verifica da parte dell'Istituto. In considerazione della decorrenza del diritto, successiva alla domanda amministrativa e al ricorso giudiziario (sia per ATP che di merito), le spese di lite vanno compensate.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 09.11.2023 da ei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Accerta e dichiara il ripristino della pensione di inabilità civile con decorrenza da GENNAIO 2024 e condanna l' al pagamento del dovuto oltre interessi o rivalutazione, previa verifica a cura CP_1 dell'Istituto dei requisiti diversi da quello sanitario.
2. Compensa tra le parti le spese di giudizio.
3. Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con decreto. CP_1
Lecce, lì 03.04.2025 Il Giudice Dott. Luca Notarangelo