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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 1193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1193 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1193/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
MORSILLO ANDREA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8525/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Anzio - Piazza Cesare Battisti 00042 Anzio RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 364665 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente impugna l'Avviso di accertamento esecutivo n. 364665 del 12/03/2025, notificato in data 19 marzo 2025, emesso per €.
3.181.00 dal Comune di Anzio, a titolo di Imposta Unica Comunale IUC – IMU per l'anno di imposta 2020.
Eccepisce l'illegittimità dell'atto impugnato,in quanto l'immobile sito in Indirizzo_1 era la sua prima casa, nonché luogo ove aveva posto la sua residenza e domicilio.
Si costituisce parte resistente, contestando il ricorso.
Con note successive, il ricorrente produce comunicazioni PEC intercorse con l'Ente, nelle quali il Comune manifesta la volontà di procedere all'annullamento in autotutela dell'atto impugnato, senza tuttavia formalizzare tale intendimento. Sulla base di ciò, il ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Dalla documentazione prodotta dal ricorrente emerge che il Comune di Anzio, in pendenza di giudizio, ha manifestato per iscritto, tramite PEC, l'intenzione di annullare l'atto impositivo impugnato, riconoscendone implicitamente l'illegittimità. Tale comportamento, pur non essendosi tradotto in un formale atto di annullamento in autotutela, costituisce un'ammissione dell'infondatezza della pretesa e determina la cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza virtuale e vanno poste a carico del Comune resistente.
P.Q.M.
la Corte dichiara cessata la materia del contendere e condanna il Comune di Anzio al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 800,00, oltre accessori di legge, ed oltre all'importo versato per il c.u, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, Dott.ssa Difensore_1.
Roma, 27-1-2026
Il Presidente Relatore
AN SI
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
MORSILLO ANDREA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8525/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Anzio - Piazza Cesare Battisti 00042 Anzio RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 364665 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente impugna l'Avviso di accertamento esecutivo n. 364665 del 12/03/2025, notificato in data 19 marzo 2025, emesso per €.
3.181.00 dal Comune di Anzio, a titolo di Imposta Unica Comunale IUC – IMU per l'anno di imposta 2020.
Eccepisce l'illegittimità dell'atto impugnato,in quanto l'immobile sito in Indirizzo_1 era la sua prima casa, nonché luogo ove aveva posto la sua residenza e domicilio.
Si costituisce parte resistente, contestando il ricorso.
Con note successive, il ricorrente produce comunicazioni PEC intercorse con l'Ente, nelle quali il Comune manifesta la volontà di procedere all'annullamento in autotutela dell'atto impugnato, senza tuttavia formalizzare tale intendimento. Sulla base di ciò, il ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Dalla documentazione prodotta dal ricorrente emerge che il Comune di Anzio, in pendenza di giudizio, ha manifestato per iscritto, tramite PEC, l'intenzione di annullare l'atto impositivo impugnato, riconoscendone implicitamente l'illegittimità. Tale comportamento, pur non essendosi tradotto in un formale atto di annullamento in autotutela, costituisce un'ammissione dell'infondatezza della pretesa e determina la cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza virtuale e vanno poste a carico del Comune resistente.
P.Q.M.
la Corte dichiara cessata la materia del contendere e condanna il Comune di Anzio al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 800,00, oltre accessori di legge, ed oltre all'importo versato per il c.u, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, Dott.ssa Difensore_1.
Roma, 27-1-2026
Il Presidente Relatore
AN SI