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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/06/2025, n. 5159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5159 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa Matilde Dell'Erario, ha pronunciato, in data 25/06/2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 28601/2024 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
, rapp.ta e difesa, come in atti, dall'avv. Antonio Izzo con il quale Parte_1 elett.te domicilia in Napoli alla via Tino di Camaino n. 6
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, come in atti, dall'avv. Maria CP_1
Sofia Lizzi con la quale è elett.te domiciliato in Napoli presso la sede di via A. De CP_1
Gasperi, 55
RESISTENTE OGGETTO: opposizione ad ordinanza ingiunzione CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.12.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-001763099 emessa dall di Napoli e notificata a mezzo posta in data 28.11.2024, con la quale, nella CP_1 sua qualità di legale rappresentante/responsabile della società
[...]
le era stato ingiunto di pagare la somma di € 2.244,05 per Parte_2 violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n.463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n.638, e ss.mm.ii. (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali) a titolo di sanzione amministrativa scaturente dall'asserito omesso versamento di contributi previdenziali (oltre spese di notifica) in relazione all'atto di accertamento prot. . 5100. CP_1
14/06/2018.0269163 del 14/06/2018 riferito all'anno 2016. Eccepiva l'omessa notificazione del prodromico atto di accertamento e la conseguente decadenza ex art 14 legge 689/81 e la prescrizione quinquennale ex art. 28 legge 689/81. Tanto premesso conveniva l resistente dinanzi all'adito Tribunale al fine di CP_1 ottenere l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta e l'accertamento dell'inesistenza della pretesa azionata con vittoria di spese di lite. Si costituiva in giudizio l che dava atto dell'avvenuto annullamento in autotutela CP_1 dell'ordinanza ingiunzione di cui è causa per la effettiva mancata notifica dell'atto di accertamento ad essa presupposto e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere con vittoria delle spese di lite. All'odierna udienza, ritenuta la superfluità di ogni indagine istruttoria, il Tribunale osserva che Va, in via preliminare rilevato che per effetto dell'avvenuto annullamento dell'ordinanza ingiunzione di cui è causa in autotutela da parte dell va, CP_1 certamente, condivisa la richiesta di entrambe le parti in causa di dichiarare cessata la materia del contendere. Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti, come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione. La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali. Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478). Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000, n.5390). Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez.un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni. Le spese, in considerazione della condotta collaborativa dell che ha CP_1 spontaneamente annullato in autotutela l'ordinanza di cui è causa, si compensano per la metà e per il residuo sono a carico dell CP_1
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere;
liquida le spese in € 886,00 per compenso professionale di cui compensa la metà e condanna l al pagamento della restante metà in favore della parte opponente, oltre CP_1
IVA e CPA se dovute ed € 49,00 a titolo di contributo unificato, con attribuzione.
Così deciso in Napoli in data 25.06.2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Matilde Dell'Erario
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa Matilde Dell'Erario, ha pronunciato, in data 25/06/2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 28601/2024 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
, rapp.ta e difesa, come in atti, dall'avv. Antonio Izzo con il quale Parte_1 elett.te domicilia in Napoli alla via Tino di Camaino n. 6
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, come in atti, dall'avv. Maria CP_1
Sofia Lizzi con la quale è elett.te domiciliato in Napoli presso la sede di via A. De CP_1
Gasperi, 55
RESISTENTE OGGETTO: opposizione ad ordinanza ingiunzione CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.12.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-001763099 emessa dall di Napoli e notificata a mezzo posta in data 28.11.2024, con la quale, nella CP_1 sua qualità di legale rappresentante/responsabile della società
[...]
le era stato ingiunto di pagare la somma di € 2.244,05 per Parte_2 violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n.463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n.638, e ss.mm.ii. (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali) a titolo di sanzione amministrativa scaturente dall'asserito omesso versamento di contributi previdenziali (oltre spese di notifica) in relazione all'atto di accertamento prot. . 5100. CP_1
14/06/2018.0269163 del 14/06/2018 riferito all'anno 2016. Eccepiva l'omessa notificazione del prodromico atto di accertamento e la conseguente decadenza ex art 14 legge 689/81 e la prescrizione quinquennale ex art. 28 legge 689/81. Tanto premesso conveniva l resistente dinanzi all'adito Tribunale al fine di CP_1 ottenere l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta e l'accertamento dell'inesistenza della pretesa azionata con vittoria di spese di lite. Si costituiva in giudizio l che dava atto dell'avvenuto annullamento in autotutela CP_1 dell'ordinanza ingiunzione di cui è causa per la effettiva mancata notifica dell'atto di accertamento ad essa presupposto e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere con vittoria delle spese di lite. All'odierna udienza, ritenuta la superfluità di ogni indagine istruttoria, il Tribunale osserva che Va, in via preliminare rilevato che per effetto dell'avvenuto annullamento dell'ordinanza ingiunzione di cui è causa in autotutela da parte dell va, CP_1 certamente, condivisa la richiesta di entrambe le parti in causa di dichiarare cessata la materia del contendere. Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti, come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione. La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali. Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478). Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000, n.5390). Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez.un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni. Le spese, in considerazione della condotta collaborativa dell che ha CP_1 spontaneamente annullato in autotutela l'ordinanza di cui è causa, si compensano per la metà e per il residuo sono a carico dell CP_1
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere;
liquida le spese in € 886,00 per compenso professionale di cui compensa la metà e condanna l al pagamento della restante metà in favore della parte opponente, oltre CP_1
IVA e CPA se dovute ed € 49,00 a titolo di contributo unificato, con attribuzione.
Così deciso in Napoli in data 25.06.2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Matilde Dell'Erario