Decreto cautelare 25 novembre 2022
Ordinanza cautelare 23 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, ordinanza cautelare 23/12/2022, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/12/2022
N. 01304/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1304 del 2022, proposto da
MA ES OL, GI IN, CO AS, TO NI, AR GO, rappresentati e difesi dall’avvocato MA Luisa Avellis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Tricase, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Michele Macrì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
De Giorgi Daniele S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
- della delibera del Commissario Straordinario del Comune di Tricase, ratione temporis in carica, nr. 92 del 08/10/2020 con la quale è stato approvato il Progetto Esecutivo dei “ Lavori di adeguamento ed ammodernamento delle opere di urbanizzazione primarie e di completamento di quelle secondarie della zona PEEP di Tricase denominata DRAGHI ” ai fini della richiesta di finanziamento pubblico di cui alla D.G.R. n. 2419 del 19.12.2019 “ Programma dell’Abitare Sostenibile e Solidale Regione Puglia ” – Linea di Intervento n. 2;
- del progetto esecutivo dei “ Lavori di adeguamento ed ammodernamento delle opere di urbanizzazione primarie e di completamento di quelle secondarie della zona PEEP di Tricase denominata DRAGHI ” ai fini della richiesta di finanziamento pubblico di cui alla D.G.R. n. 2419 del 19.12.2019 “ Programma dell’Abitare Sostenibile e Solidale Regione Puglia ” – Linea di Intervento n. 2;
- di ogni altro atto presupposto connesso e/o conseguenziale e, in particolare, ove occorra, nei limiti dell’interesse, di tutti gli allegati progettuali e planimetrici posti a corredo del progetto, nonché di ogni ulteriore atto allo stesso connesso e allo stato non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Tricase;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori avv. L. Sticchi, in sostituzione dell’avv. M. L. Avellis, per le parti ricorrenti, avv. M. Macrì per la P.A.;
Ritenuto che – impregiudicate le questioni di giurisdizione e di tempestività del ricorso, da approfondire nella sede di merito – non sia apprezzabile il fumus di fondatezza della domanda, non apparendo sussistere, nella specie, la legittimazione e l’interesse ad agire dei ricorrenti;
Ritenuto, altresì, che difetti l’ulteriore presupposto del periculum in mora , alla stregua della genericità delle allegazioni di parte ricorrente, che non consentono di poter apprezzare la concretezza e l’attualità del danno paventato;
Ritenuto di porre le spese della presente fase a carico dei ricorrenti, siccome liquidate in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, respinge l’istanza cautelare.
Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, alla refusione delle spese della presente fase, che liquida a favore del Comune di Tricase nella somma di € 500,00 (cinqueccento/00), oltre accessori di legge.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO