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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 07/04/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. 183/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa EMILIA FARGNOLI Presidente rel.-est.
dott.ssa MARZIA DI BARI Giudice
dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 183/2025 promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. Stefania Severi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura in atti ricorrente
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...], rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'avv. Mauro Vergine ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta procura in atti;
ricorrente e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: domanda congiunta di separazione e di divorzio
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.01.2025, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti premettendo di aver contratto matrimonio in data 03.09.2006 in Terni, che dall'unione sono nati i figli (nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il Persona_1 Persona_2
03.11.2010), che il rapporto coniugale aveva manifestato una crisi irreversibile tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, hanno proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione e, decorsi i termini di legge, di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza di comparizione delle parti, tenuta in data 19/03/2025 con modalità di scambio di note scritte, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare e di volersi separare alle seguenti conclusioni congiunte:
“1) autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2) la casa coniugale sita in Terni, Via del Rivo n.° 190, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla SI.ra , che vi abiterà unitamente ai figli, con le precisazioni Parte_1
che verranno meglio esplicate nei prossimi punti;
3) i figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, in Per_1 Per_2 ottemperanza della Legge 54/2006 relativa all'affidamento condiviso;
la loro residenza abitativa rimane fissata con la madre, presso l'abitazione sita in Terni, Via del Rivo n.° 190;
4) in virtù del predetto affidamento congiunto e tenuto conto dello spirito collaborativo che le parti si impegnano ad assumere, i figli minori staranno con il padre a fine settimana alternati e nel corso della settimana per un pomeriggio, che verrà concordato tra le parti, anche sulla base dei propri impegni lavorativi e quelli scolatici/sportivi dei figli;
5) per le vacanze natalizie i minori staranno con ciascun genitore per 7 gg alternando la Vigilia con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro, il 31 dicembre ed il Primo dell'anno ed il 5 gennaio ed il giorno dell'Epifania e così alternativamente di anno in anno;
6) per le vacanze pasquali i minori staranno per tre giorni consecutivi con ciascun genitore alternando la Domenica di Pasqua con il Lunedì in Albis e così alternativamente di anno in anno;
7) durante l'estate i minori staranno con ciascun genitore per due settimane anche non consecutive con impegno a comunicare il periodo entro il 31 maggio di ogni anno e con indicazione del luogo di soggiorno e della struttura alberghiera;
8) per il mantenimento dei figli, il SI. (nel presupposto che pari somma verrà altresì CP_1
corrisposta, tramite soddisfacimento delle necessità quotidiane alimentari, di vestiario, di pagamento delle utenze ecc, dalla SI.ra ), contribuirà versando mensilmente, Parte_1
tramite bonifico bancario, dal mese di gennaio 2025, ed entro il giorno 5 di ogni mese, alla SI.ra la cifra di € 600,00 (pari ad € 300,00 per ciascun figlio); tale importo verrà Parte_1
rivalutato annualmente in base agli indici Istat, (prossima rivalutazione gennaio 2026);
9) l'AUU sarà ripartito tra i genitori nella misura del 50% cadauno;
10) le spese relative ai figli e saranno suddivise tra i genitori nella misura del Per_1 Per_2
50% cadauno, secondo le indicazioni ed i criteri indicati nel Protocollo in vigore presso il Tribunale di Terni;
11) la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute sono assunte, previo comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei minori;
12) gli istanti sono economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano a qualsiasi contributo a titolo di mantenimento reciproco;
13) nell'ambito della definizione di tutti i rapporti patrimoniali ancora in essere tra i coniugi, ivi compresi quelli solutorio compensativi, il SI. si impegna a cedere alla SI.ra CP_1
, che a tale titolo si impegna ad accettare, la propria quota, pari a ½ dell'intero, Parte_1 dei diritti di proprietà a questo spettanti sull'immobile, adibito a casa coniugale, sito in Terni,
Via del Rivo n.° 190 e come di seguito costituito: appartamento sito al piano secondo, distinto al
NCEU del Comune di Terni al Foglio 68, particella 199, sub 9, Cat. A/2, Classe 4, vani 5,5, RC €
255,65 e da vano autorimessa sito al piano interrato, distinto al NCEU del Comune di Terni al
Foglio 68, particella 199, sub 23, Cat. C6, Classe 5, sup mq 12, RC € 14,87. Detto trasferimento, che verrà effettuato entro il 31.01.2025, dinanzi al Notaio scelto dalla SI.ra costituisce Pt_1
elemento imprescindibile al fine di dare completa e definitiva risoluzione alla crisi coniugale, con esclusione comunque di qualunque spirito di donazione o liberalità.
14) in considerazione del trasferimento di cui al punto che precede, dal mese di gennaio 2025 le rate del mutuo acceso con la Fineco Bank Spa, per l'acquisto della casa coniugale, saranno a totale carico della SI.ra , la quale si impegna al regolare pagamento, fino alla Parte_1 naturale scadenza, ed a mantenere indenne il coniuge da ogni obbligo nei confronti dell'istituto di credito. Eventuali debiti pregressi di natura condominiale, saranno integralmente assunti dalla
SI.ra Pt_1
15) sempre nell'ambito della definizione dei rapporti patrimoniali ancora in essere tra i coniugi, ivi compresi quelli solutorio-compensativi, i coniugi convengono che il camper Caravan Fiat
Ducato Maxi tg. CD114DS, intestato alla SI.ra verrà posto in vendita;
all'esito della Pt_1
compravendita la SI.ra si impegna a corrispondere al SI. la Parte_1 CP_1 somma di € 25.000,00 (venticinquemila/00) indipendentemente dall'importo ricavato dalla cessione del suddetto mezzo. Al fine di agevolare la predetta vendita, il SI. si CP_1
impegna a provvedere a tutti i necessari spostamenti del predetto mezzo presso il luogo che verrà indicato dalla SI.ra Pt_1
16) le autovetture Toyota Yaris tg. EV080EN e la Fiat Punto tg. FB715FV in uso rispettivamente la prima alla e la seconda al verranno intestate sulla base del suindicato utilizzo;
Pt_1 CP_1
ciascun coniuge provvederà al pagamento dei bolli, dei premi assicurativi, delle eventuali violazioni al Cds e delle riparazioni e sostituzioni dei pezzi relativi alla vettura di cui, con la regolarizzazione delle intestazioni, diverrà in tal modo proprietario;
le spese dei trasferimenti di proprietà verranno sostenute integralmente dalla SI.ra ; Parte_1
17) le parti si concedono sin d'ora reciproco consenso all'espatrio ed al rilascio dei passaporti ovvero di documenti d'identità validi per espatriare, così come si autorizzano a richiedere il rilascio dei passaporti dei minori, precisando, tuttavia, che per recare i figli con sé all'estero il genitore che vorrà condurli con sé dovrà ottenere la necessaria ed espressa autorizzazione da parte dell'altro;
18) i coniugi dichiarano di non volersi riconciliare e di rinunciare a proporre appello avverso l'emananda sentenza;
19) le spese ed i compensi legali dell'intero procedimento sono interamente compensati, con rinuncia al vincolo di solidarietà professionale;
20) le parti dichiarano espressamente che non vi sono stati né risultano attualmente pendenti tra di loro altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande ivi proposte o domande ad esse connesse.”
All'esito dell'udienza, la decisione è stata rimessa al Collegio.
In rito, va affermata l'ammissibilità del ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio (Cass., n.
28727/2023).
Nel merito, l'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Deve essere pertanto pronunciata la separazione tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e riportate in motivazione che si ritengono congrue.
Viene, infine, fissata udienza in prosecuzione, come da separata ordinanza, avendo le parti chiesto, al contempo, pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
P.Q.M.
-dichiara la separazione personale tra nata a [...] il [...], e Parte_1
nato a [...] il [...], coniugi per matrimonio celebrato in Terni in CP_1
data 03.09.2006, omologando e prendendo atto degli accordi intervenuti tra le parti, indicati nel ricorso congiunto e riportati in motivazione;
-dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
Terni al n. 81, parte II, Serie A Uff. 1 Anno 2006;
-rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
-spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in data 2 aprile 2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Emilia Fargnoli