Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 24/04/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott. Maurizio PETRELLI - Presidente
dott.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere
dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 72 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022,
T R A
(c.f. ) rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'avv. Francesco Ferrari, come da mandato in atti;
- APPELLANTE -
E
(c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 CodiceFiscale_2
dall'avv. Giuseppe Capone, come da mandato in atti;
(p.i ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Stasi, come da mandato in atti;
- APPELLATI -
(p.i. , in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Corsa, come da mandato in atti;
- APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE -
Proc. n. 72/2022 RG - 1 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.
- APPELLATI CONTUMACI -
All'udienza del 13 marzo 2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si riporta l'esposizione in fatto della sentenza impugnata:
“ con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
, avv. la Parte_3 CP_1 CP_1 Controparte_2 Parte_4 CP_4
innanzi al Tribunale di Lecce, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
[... A) Accertare e dichiarare nei confronti dei convenuti tutti, il diritto di prelazione del sig.
, all'acquisto delle quote e per la sua interezza, della Impresa DO Sole- Parte_1
ro, nelle integrali qualità e quantità aziendali, dei beni materiali ed immateriali così come indicati nel contratto di cessione per Notar Rep. N. 25970 Racc. n. Persona_1
13847 Reg. in Lecce il 10.12.2010 al n. 12096 Serie IT inclusi quei beni mobili ed at-
trezzature di cui all'allegato A del rogito e così come nella più ampia eventuale effettiva ed attuale consistenza;
e comunque nella: - Concessione Demaniale rilasciata il 24 maggio
2010 al n° 6 del Registro delle Concessioni del Comune di Melendugno e relativa superfi-
cie di lido oggetto di concessione, in rinnovo delle precedenti 7 giugno 2000 al n.
45/2000; 10 aprile 2002 al n. 72/02; 7 maggio 2004 al nr. 215/2004; - Autoriz-
zazione igienico sanitaria n. 29/2010 rilasciata dal Comune di Melendugno in data
26.07.2010; - Autorizzazione di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di tipo “C” n. 18 rilasciata dal Comune di Melendugno in data 24 luglio 2003; -
Autorizzazione per attività “Complesso Balneare “nr. 16/10 rilasciata dal Comune di
Proc. n. 72/2022 RG - 2 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. Melendugno in data 26 luglio 2010; - Comunicazione registrazione stabilimento prot. nr.
16/10523, 16/1236/R.U. della A.S.L. Lecce del 8 luglio 2008; - Autorizzazione
del Comune di Melendugno, permesso nr.68/2005 del 17maggio2005, per la stagionale costruzione di un chiosco sul terreno demaniale oggetto di concessione;
B) per l'effetto e/o in via autonoma revocare ex art. 2901 c.c. e dichiarare l'inefficacia, inop-
ponibilità, nullità e comunque annullare l'atto di cessione per Notar sopra indi- Per_1
viduato; ovvero in subordine e salvo gravame, dichiarare l'inopponibilità all'attore ed inef-
ficacia/nullità, dello stesso atto di cessione limitatamente al 50% della proprietà;
C) per l'effetto ed in conseguenza della revoca, inefficacia, inopponibilità, nullità e comunque annullamento, emettere ex art. 2932 c.c. sentenza costitutiva del diritto di Parte_1
di proprietà dell'azienda DO Solero come individuata nella domanda alle Conclu-
[...]
sioni sub A) e nella sua effettiva attuale consistenza- e che tenga altresì luogo del consenso di , e , disponendo inoltre la trascrizio- Parte_3 Parte_4 Parte_5
ne del trasferimento presso il Registro Imprese competente, sollevando all'uopo il Conserva-
tore da ogni responsabilità;
D) condannare , avv. e in persona del Parte_3 CP_1 CP_1 Controparte_2
suo legale rappresentante pro tempore, ciascuno per la propria quota parte di responsabili-
tà e tutti comunque in solido tra loro, al risarcimento del danno in favore dell'attore da li-
quidarsi nella misura di € 80.000,00 (euro ottantamila/00) per ogni anno di indisponi-
bilità giuridica e di fatto della azienda fino alla data di effettiva integrale riconsegna, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 10.12.2010 al dì di effettivo integrale soddisfo,
salva maggior somma accertata dal Tribunale, statuendo in ordine alle compensazioni con quanto sarà determinato dovuto in restituzione agli aventi diritto per l'acquisto dell'azienda; In subordine Nella ipotesi in cui si dovesse accedere almeno risarcimento per
Proc. n. 72/2022 RG - 3 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. equivalente, salvo gravame,
E) condannare , avv. e in persona del Parte_3 CP_1 CP_1 Controparte_2
suo legale rappresentante pro tempore, ciascuno per la propria quota parte di responsabili-
tà e tutti comunque in solido tra loro, al risarcimento del danno in favore dell'attore da li-
quidarsi nella misura di € 1.000.000,00 (euro unmilione/00) oltre interessi e rivaluta-
zione monetaria dal 10.12.2010 o a far data dal 12.08.2012, al dì di effettivo integrale soddisfo, salva maggior somma accertata dal Tribunale;
In ulteriore estremo subordine,
salva ogni impugnazione e senza con ciò voler prestare acquiescenza alcuna;
F) condannare , a corrispondere all'attore la somma di € 30.000,00 oltre in- Parte_3
teressi e rivalutazione, da ella indebitamente percepita per la vendita della quota del DO
Solero di pertinenza e titolarità dell'attore; In ogni caso Condannare i convenuti responsa-
bili, in solido tra loro al pagamento delle spese e competenze di causa da distrarsi in favore della sottoscritta avvocato antistataria”.
La domanda si fonda sulla pretesa titolarità, in capo all'attore, di un diritto di prelazione cui correla l'assunzione di un obbligo preciso in capo alla di astenersi dalla vendita Parte_3
dell'intero complesso aziendale balneare “DO Solero” in San Foca di Melendugno (Le), in virtù di una scrittura del 7.09.2009 sottoscritta con , e Parte_3 Parte_4 Parte_5
(rispettivamente moglie e suoceri) con cui gli stessi hanno regolato i propri rapporti
[...]
ed apporti patrimoniali e giuridici nell'attività di gestione del lido balneare.
In capo ai convenuti e avv. l'attore ha dedotto inoltre profili di Parte_3 CP_1 CP_1
responsabilità contrattuale la per la violazione degli obblighi assunti nella suddetta Pt_3
scrittura privata, ossia quello di preferire i “compartecipanti” nel caso di vendita e quello del di-
vieto di cedere l'intera azienda, oltre che di responsabilità aquiliana per la violazione del princi-
pio di neminem laedere, l'avv. per aver, su incarico di tutti i contraenti, redatto e fatto CP_1
Proc. n. 72/2022 RG - 4 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. sottoscrivere la scrittura del 7.09.2009 con i relativi patti reciproci di prelazione e divieto di alienazione, adoperandosi poi perché la , sebbene obbligata alla prelazione e ne- Parte_3
gozialmente priva del relativo potere, vendesse il lido balneare alla com- Controparte_2
posta da cugini diretti della di lui moglie. Inoltre, avendo il convenuto professionista assistito al-
tresì i coniugi e nel successivo giudizio di separazione con- Parte_1 Parte_3
sensuale (giusta mandato del 28.04.2010), l'attore ha dedotto a carico dello stesso profili di re-
sponsabilità professionale per plurime violazioni del codice deontologico degli avvocati. L'attore ha dedotto anche profili di responsabilità in capo alla terza acquirente Controparte_2
Indi, ha concluso come innanzi riportato.
Tutti i convenuti si sono costituiti con rispettive comparse di costituzione e risposta, contestando l'avverso dedotto e chiedendo il rigetto di tutte le domande con il favore delle spese di lite. Il con-
venuto ha chiesto preliminarmente di essere autorizzato alla chiamata in causa della CP_1
compagnia assicurativa che pure si è costituita chiedendo il rigetto della Controparte_5
domanda attorea e in subordine in caso di accoglimento anche parziale della stessa, il rigetto della domanda di manleva perché prescritta;
in via ulteriormente subordinata, la terza chiama-
ta ha chiesto la sua condanna in manleva al pagamento in favore dell'attore entro il limite del massimale richiamato in polizza (€ 51.645,69) e con applicazione della franchigia del 10%ivi prevista, con compensazione almeno parziale delle spese di lite.
Dopo lo scambio di memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., su sollecitazione dei convenuti, con ordi-
nanza del 21.12.2017 il giudice ha sospeso ex art. 295 c.p.c. questo processo sino all'esito del giudizio di cassazione instaurato dall'attore avverso la sentenza n. 104/2015 della Corte
d'Appello di Lecce. Tale sentenza aveva confermato la sentenza del Tribunale di Lecce n.
1949/2014 che aveva escluso la compatibilità con la disciplina della impresa familiare ex art.
Proc. n. 72/2022 RG - 5 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. sede) da essa derivanti, dell'accordo sottoscritto in data 07.09.2009, avendo qualificato, invece quella scrittura come costitutiva di un rapporto societario personale.
A seguito della definizione del giudizio di cassazione, il processo è stato riassunto e quindi,
istruito con sola documentazione di parte, sulle conclusioni precisate all'udienza cartolare del
9.07.2021, il giudice ha riservato la decisione e concesso alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
per il deposito di conclusionali e repliche”.
Il Tribunale di Lecce ha deciso la causa con sentenza n. 3095/2021 pubblicata in data 15/11/2021, con la quale ha rigettato le domande dell'attore e quella di ga-
dell'avv. così motivando: Pt_6 CP_1
“Quanto alla proposta domanda di revocatoria, si osserva che i presupposti per l'esercizio dell'azione ex art. 2901 c.c. sono: a) la sussistenza di un diritto di credito verso il debitore;
b)
un pregiudizio arrecato dall'atto di disposizione alla garanzia patrimoniale di tale credito (c.d.
eventus damni); c) un certo atteggiamento soggettivo del debitore e, quando si tratti di atti a tito-
lo oneroso, anche del terzo (c.d. scientia damni o consilium fraudis) [cfr. Cass. 17.1.2007 n.
966; Cass. 23.2.2004 n. 3546; Cass. n. 9192 del 2/04/2021].
Perché possa esperirsi l'azione revocatoria è necessario dunque che l'attore in revocatoria sia tito-
lare di un diritto di credito nei confronti del debitore la cui responsabilità patrimoniale debba essere reintegrata, credito che sia sorto anteriormente all'atto dispositivo e sussista al momento della domanda [cfr. Cass. 25.5.1994 n. 5081; Cass. n.2347 del 29/01/2019]. L' art. 2901 c.c. non distingue tra le varie categorie di crediti, né tra le relative fonti ed accoglie una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità (cfr. Cass. 26/02/1986, n. 1220; n.
12678 del 17/10/2001). Il che, del resto, è coerente con la specifica funzione dell'azione revo-
catoria, che non ha scopi restauratori, né nei confronti debitore né del creditore istante ma tende
Proc. n. 72/2022 RG - 6 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. unicamente a restituire la garanzia generica assicurata a tutti i creditori, e, quindi, anche a quelli meramente eventuali, come la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare
(cfr. Cass. 22 marzo 1990 n. 2400, nonché Cass. 11 marzo 1981, n. 1388).
Nel caso di specie, non può ritenersi che il diritto fatto valere dall'attore sia tutelabile ex art. 2901 c.c..
In disparte il rilievo che la Cassazione, adita dall'attore, con l'ordinanza n. 24598/19 ha de-
finitivamente confermato quanto statuito dalle sentenze n.1949/2014 del Tribunale di Lecce e n. 104/2015 della Corte di Appello di Lecce, ovvero che dal tenore della scrittura del
7.09.2009, posta a fondamento della pretesa attorea, non può ricavarsi la sussistenza di una impresa familiare ex art. 230bis c.c. con conseguente diritto del compartecipe ad essere preferito nella vendita dello stabilimento balneare per cui è lite. Quella scrittura in realtà documenta la costituzione di una società di persone semplice, irregolare occulta, all'esterno rilevando quale dit-
ta individuale intestata a (v. atto di cessione di azienda impugnato): se c'è quin- Parte_3
di una pretesa del socio è solo quella di essere preferito nel caso di trasferimento della quota so-
ciale e non dell'intero complesso aziendale.
A ciò si aggiunge l'ulteriore considerazione che parte attrice invoca il rimedio ex art. 2901
c.p.c. per la tutela di un credito risarcitorio da violazione da parte della del dirit- Parte_3
to di prelazione nonché del suo diritto a che la stessa non alienasse l'azienda senza il Pt_3
consenso degli altri soci.
In disparte il rilievo che si tratterebbe in ogni caso di un credito sorto successivamente all'atto di-
spositivo (che ne sarebbe secondo le prospettazioni attoree la causa) che si assume pregiudizievole e come tale non rilevante ex art. 2901 c.c., tale assunto non può essere condiviso proprio per la circostanza che la prelazione riguarda al più la singola quota e non l'intera azienda, sicché
avendo la operando nella piena sua libertà negoziale, quale titolare della ditta indivi- Pt_3
Proc. n. 72/2022 RG - 7 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. duale, stipulando con la la cessione dell'azienda dello stabilimento bal- Controparte_2
neare, alcuna violazione e quindi alcun danno risarcibile possono configurarsi in concreto anche come imputabili alla condotta della Controparte_2
Tanto vale ad escludere nella specie l'esperibilità del rimedio revocatorio ex art. 2901 c.c..
Le argomentazioni che precedono, in punto di legittimità dell'operato negoziale della Pt_3
in relazione alla cessione dell'azienda per cui è lite, rendono superabili le ulteriori dedu-
[...]
zioni di parte attrice circa l'annullabilità e/o nullità del relativo atto di cessione del
10.12.2010 in favore della Controparte_2
Tali considerazioni non possono, poi, che riflettersi favorevolmente sulla posizione del convenuto avv. del quale risulta provato in atti la sola attività difensiva in favore dei co- CP_1 CP_1
niugi – nel procedimento di separazione, in virtù di mandato lui conferito Parte_1 Pt_3
in data 28.04.2010 (e quindi in epoca successiva alla scrittura del 7.09.2009 posta a base delle pretese attoree e per come interpretata nei diversi gradi di giudizio introdotti dall'attore).
Alcun profilo di responsabilità professionale può ritenersi quindi a suo carico, a maggior ragione per la circostanza che gli stessi coniugi in sede di ricorso per separazione avevano dato atto che
“… ogni rapporto di natura economica e patrimoniale è stato definito tra le parti prima del depo-
sito del presente ricorso e, pertanto, le stesse non hanno null'altro a reciprocamente pretendere”.
Avverso la sentenza notificata in data 22/12/2021 ha proposto appello
[...]
con atto di citazione del 21/01/2022 chiedendone la riforma con CP_6
unico motivo.
Con separate comparse si sono costituiti Corlianò avv. e CP_1 Controparte_2
resistendo al gravame, mentre gli altri appellati,
[...] Parte_3 Parte_5
e , sono rimasti contumaci.
[...] Parte_4
costituendosi ha proposto appello incidentale. Controparte_3
Proc. n. 72/2022 RG - 8 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. All'udienza Collegiale del 13 marzo 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante censura la sentenza lamentando prima facie l'omessa pronuncia su alcune delle domande formulate con l'atto introduttivo essendosi la stessa foca-
lizzata esclusivamente sulla domanda revocatoria (conclusione sub B) rigettando-
la. Tale ultima decisione non sarebbe condivisibile perché “invero la scrittura del
7.9.2009, costitutiva e rappresentativa di un rapporto societario su cui non è dato discutere per intervenuto giudicato tra le stesse parti, è anche fonte legale del diritto - a contenuto obbligatorio
- di prelazione del all'acquisto delle quote e costituisce anche altrettanto efficace- Parte_1
mente il divieto della di alienare l'intera azienda senza il consenso degli altri soci … Pt_3
Non è quindi un diritto risarcitorio che sorge per la violazione del patto di prelazione ma, per le specifiche circostanze del caso, è uno strumento che è utilizzato a tutela del “credito” rappresen-
tato e costituito dal diritto di prelazione in sé sorto, già e prima, con il negozio e la cui soddi-
sfazione può ancora essere quella privilegiata dalla reintegrazione in forma specifica, restando quella per equivalente e di tipo risarcitorio una tutela ulteriore, pure rivendicata, ma in via su-
bordinata” (cfr. appello).
Lamenta che il Tribunale non avrebbe esaminato tutte le argomentazioni sottese alla nullità del trasferimento a non domino.
Censura la decisione per non avere valutato il disegno fraudolento delle parti a danno dell'attore e invece ritenuto legittimo l'operato della traen- Parte_3
done le conseguenze in punto risarcitorio anche con riguardo all'operato dell'avv.
della cui presenza in sede di stipula della scrittura si ricaverebbe dalle CP_1
Proc. n. 72/2022 RG - 9 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. stese difese di questi.
Rammenta che non può essere negato il risarcimento per la violazione del diritto di prelazione in ordine all'azienda e in ogni caso la restituzione di € 30.000,00 in-
cassato dalla per la singola quota. Parte_3
Critica infine la decisione sulle spese.
Il motivo è fondato nei seguenti limiti.
La censura in ordine al rigetto dell'azione revocatoria non ha alcun fondamento.
L'appellante con un articolato argomentare, a tratti di difficile intellegibilità, so-
stiene che il suo preteso diritto di prelazione, asseritamente contenuto nella scrit-
tura possa essere suscettibile di tutela ex art. 2901 cod. civ., cercando di raggirare la norma che prevede la tutela del credito anche litigioso ma non altre forme di diritti.
Ciò che al limite avrebbe potuto essere oggetto di tutela è l'eventuale risarcimen-
to che ne sarebbe scaturito a seguito della vendita, asseritamente illegittima ma in tal caso non vi sarebbe prova dell'elemento psicologico come rigorosamente ri-
chiesto dalla norma.
Si rammenta che infatti tale credito sarebbe sorto successivamente all'atto dispo-
sitivo con la necessità in tal caso a norma dell'art. 2901 cod. civ. della rigorosa prova dell'elemento psicologico.
Si richiama la Cassazione che con la recentissima sentenza resa a SSUU n
1898/2025 occupandosi di azione revocatoria e di atto dispositivo successivo al sorgere del credito ha enunciato il seguente principio di diritto “In tema di azione revocatoria, quando l'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, ad integrare la “dolo-
sa preordinazione” richiesta dall'art. 2901, primo comma, cod. civ. non è sufficiente la mera
Proc. n. 72/2022 RG - 10 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni dei creditori
(cd dolo generico), ma è necessario che l'atto sia posto in essere dal debitore in funzione del sor-
gere dell'obbligazione, al fine di impedire o rendere più difficile l'azione esecutiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito, attraverso una modificazione della consistenza o della composizione del proprio patrimonio (cd dolo specifico), e che, trattandosi di atto a titolo onero-
so, il terzo fosse a conoscenza dell'intento specificatamente perseguito dal debitore rispetto al de-
bito futuro” così distanziandosi dall'orientamento giurisprudenziale minoritario,
secondo il quale è sufficiente, ai fini dell'accertamento del consilium fraudis, la pro-
va della mera previsione, da parte del debitore, del pregiudizio arrecato al credi-
tore, senza necessità di indagare l'intento specificatamente perseguito dal debito-
re attraverso il compimento dell'atto ed alla eventuale conoscenza di tale intento da parte del terzo.
In ogni caso non vi è comunque alcun diritto di prelazione dell'attore rispetto al-
la azienda venduta.
Come ormai acclarato in via definitiva la scrittura privata de qua non attribuisce al il diritto di essere preferito nella vendita dell'azienda ex art. 230 bis Parte_1
cod. civ. poiché tale diritto è stato definitivamente escluso dalla Cassazione con l'ordinanza n. 24598/2019.
Ma non è perseguibile il diritto di prelazione, fonte del dedotto diritto di credito,
nemmeno in base al tenore letterale della scrittura, che non prestandosi ad equi-
voci e ad interpretazioni diverse circa la reale volontà delle parti, attribuisce all'attore esclusivamente il diritto di essere preferito nel caso di vendita di una so-
la quota e non dell'intera azienda della quale la quota è solo una parte (cfr. scrit-
tura “la parte che dovesse decidere di cedere la propria partecipazione riconosce il diritto di pre-
Proc. n. 72/2022 RG - 11 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. lazione al titolare dell'altra quota, che ove non intenda esercitarlo, dovrà espressamente rinun-
ciarvi, rendendo possibile la cessione a terzi con la conseguente costituzione di una società”).
Ne consegue che non vi è, né un diritto di prelazione né un diritto risarcitorio sotteso alla violazione dello stesso diritto in capo all'attore che sia suscettibile di tutela.
Si deve quindi confermare che la vendita dell'azienda da parte della CP_7
[...
sia stata legittima con tutte le conseguenze in ordine alla domanda risarcito-
ria, rivolta ai convenuti, che è del tutto infondata.
Può trovare accoglimento, invece, la domanda di pagamento della somma di €
30.000,00 asseritamente trattenuta indebitamente dalla quale valo- Parte_3
re della quota a seguito della vendita dell'intero compendio (cfr. domanda subor-
dinata atto di citazione lettera F) e completamente obliterata dal Tribunale.
Infatti, sebbene l'attore non aveva diritto di prelazione rispetto alla vendita dell'intera azienda né della singola quota in quanto parte dell'intero, tuttavia in base alla scrittura in oggetto egli era titolare di una quota del compendio nella misura di ¼ sia pure nella forma di socio occulto, per avere egli concorso in eguale misura con gli altri tre partecipanti, tra cui la , titolare formale Pt_3
esclusiva del compendio aziendale, con apporti in denaro e attività personale. Il
valore della sola quota di pertinenza del ricavato dalla vendita Parte_1
dell'intero ammonta incontestabilmente ad € 30.000,00. La dovrà rifon- Pt_3
dere l'attore detta somma, indebitamente trattenuta, cui aggiungersi gli interessi dalla domanda al soddisfo, somma del cui già avvenuto pagamento non vi è trac-
cia nemmeno in termini di sola allegazione da parte della (cfr. Parte_3
comparsa di costituzione di primo grado).
Proc. n. 72/2022 RG - 12 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. Di nessun pregio sono le reiterate richieste risarcitorie rivolte all'avv. Parte_7
che non vi è prova di comportamenti illegittimi di costui e connessi alla vi-
[...]
cenda laddove la vendita risulta poi legittimamente effettuata.
La decisione sulle spese oltre a dover essere riformata con riferimento alla sola posizione della per effetto della parziale riforma della sentenza, tuttavia CP_8
non è censurabile per quanto riguarda le altre parti.
Infatti lamenta l'appellante che la liquidazione sia stata eccessiva e tuttavia tale lagnanza non è fondata atteso che la liquidazione in essa convenuta e riguardante
, e risul- Controparte_1 Controparte_2 Parte_4 Parte_5
ta rispettosa del DM 55/2014 in ordine ai parametri utilizzati (€ 1.000.000,00 va-
lore della controversia e complessità della stessa).
Non vi sono i presupposti per la compensazione ex art. 92 cod. proc. civ. come auspicata dalla parte appellante.
Con l'appello incidentale la lamenta che il Tribunale di Controparte_3
Lecce, pur dando atto che la compagnia si è costituita in giudizio eccependo la prescrizione del diritto del proprio assicurato ad essere garantito, nulla ha argo-
mentato o deciso in merito a tale eccezione limitandosi ad affermare laconica-
mente che il rigetto della domanda principale comporta il conseguente rigetto della domanda di manleva proposta nei confronti della terza chiamata.
Lamenta in ogni caso la erroneità della decisione in ordine alla compensazione delle spese tra l'attore e la compagnia chiamata in causa dall'avv. . CP_1
La censura non ha pregio con riguardo alla mancata decisione sulle eccezioni
CP_ proposte dalla atteso che le stesse risultavano assorbite dalla decisione di in-
fondatezza della domanda principale e per la quale era stata chiamata in causa.
Proc. n. 72/2022 RG - 13 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. Fondata appare invece la censura in ordine alla decisione del giudice di compen-
sare le spese tra l'attore e la terza chiamata in quanto per il principio della causali-
tà la terza chiamata ha diritto alla refusione delle spese di lite del primo grado.
Ne deriva il parziale accoglimento dell'appello principale e dell'appello incidentale.
Ne consegue:
1) la condanna dell'appellata al pagamento di ¼ delle spese del Parte_3
doppio grado in favore dell'appellante e la compensazione Parte_1
dei restanti ¾ con precisazione che le spese del primo grado vanno devo- lute in favore dello Stato atteso che l'appellante in primo grado risulta ammesso al GP;
2) la condanna dell'appellante al pagamento in favore di , di Controparte_1
e e per ciascuno di essi delle spese Controparte_3 CP_2 CP_2
di questo grado;
3) nulla si dispone per e rimasti contumaci. Parte_5 Parte_4
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello principale e l'appello incidentale per quanto di ragione e per l'effetto in parziale riforma della sentenza impugnata che conferma nel resto;
condanna al pagamento in favore di della Parte_3 Parte_1
somma di € 30.000,00 oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_3
delle spese del primo grado che liquida in complessivi € 12.000,00 oltre IVA,
CAP e RF al 15%; condanna al pagamento in favore dello Stato di ¼ delle spese del Parte_3
primo grado che liquida per intero in complessivi € 15.686,00 di cui € 1.686,00
Proc. n. 72/2022 RG - 14 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. per spese oltre IVA, CAP e RF al 15% e dichiara compensati i restanti ¾ e al pagamento in favore di di ¼ delle spese del secondo grado Parte_1
che liquida per intero in complessivi € 9.777,00 di cui € 777,00 per spese oltre
IVA, CAP e RF al 15% e dichiara compensati i restanti ¾; condanna al pagamento in favore di , di Parte_1 Controparte_1 [...]
e di delle spese di questo grado che li- Controparte_3 Controparte_2
quida per ciascuno di essi in € 14.000,00 oltre IVA, CAP e RF al 15%.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 2 aprile 2025.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa Crescenza Dongiovanni) (dott. Maurizio Petrelli)
Proc. n. 72/2022 RG - 15 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
230 bis c.c. e con essa dei diritti (in primis il diritto di retratto reale azionato anche in questa