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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 14/12/2025, n. 689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 689 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3553/2025 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Marta Maria Recalcati Giudice
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3553/2025, promossa con ricorso depositato in data 08/09/2025 da:
1) Parte_1
nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Claudia Antonetti
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Claudia Antonetti
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in VA, in data 13 febbraio 2016
(anno 2016 atto n. 3 parte II serie A) separati consensualmente con sentenza n. 320/2024, pubblicata in data 24 ottobre 2024, passata in giudicato il 25.11.2024. con i seguenti figli minorenni:
, nato a [...] in data [...]; Persona_1
, nata a [...] in data [...]. Persona_2
pagina 1 di 3
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 8 settembre 2025, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 13 febbraio 2016 in VA, atto trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune,
Atto n. 3, Parte II, Serie A, Anno 2016;
2) i figli minori vengono affidati congiuntamente ad entrambi Per_2 Persona_1
i genitori con collocazione prevalente e residenza presso la madre, perciò confermando l'assegnataria della casa coniugale sita VA, Via Dei Vignò 41;
3) il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di concorso al mantenimento Per_1 Pt_1 dei due figli minori, l'importo mensile di 400,00 euro complessivi (200,00 euro per ciascun figlio), che verrà versato entro il 15 di ogni mese e sarà soggetto al 100% dell'adeguamento
ISTAT anno per anno;
4) l'assegno unico rimarrà di esclusiva competenza della sig.ra la quale si farà Pt_1
carico di avanzare alla domanda ai competenti uffici, salvo diverso accordo tra le parti;
5) le spese straordinarie relative ai figli verranno suddivise al 50% tra i coniugi secondo quanto previsto dal Protocollo in uso presso il Tribunale di VA;
6) per quanto concerne il diritto di visita paterno, il sig. terrà con sé i figli minori Per_1
a fine settimana alterni, con un pernottamento a settimana, indicativamente il mercoledì, salvo diverso accordo tra i genitori;
7) in relazione alle vacanze natalizie e pasquali varrà tra i genitori il criterio dell'alternanza;
8) nel periodo estivo, il padre terrà con sé i figli per 15 giorni anche non consecutivi, previo accordo con la madre circa le date da concordarsi con congruo preavviso stabilito tra le parti;
8) allo scopo di definire l'assetto dei propri rapporti personali e patrimoniali ed addivenire così ad una cessazione degli effettivi civili del matrimonio in via consensuale, i ricorrenti convengono quanto segue: i coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e indipendenti e che, con l'esatto adempimento di quanto sopra pattuito, rinunciano sin da ora a qualsivoglia ulteriore pretesa di carattere economico o patrimoniale avendo con ciò definito ogni e qualsiasi reciproca pendenza tra le parti di carattere patrimoniale ed economico;
pagina 2 di 3 9) i coniugi prestano reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo dei rispettivi documenti di identità e di espatrio anche per i minori.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di VA, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 13 febbraio 2016, in VA , con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
VA (anno 2016 atto n. 3parte II serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in VA, nella Camera di Consiglio del 27.11.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 3 di 3
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Marta Maria Recalcati Giudice
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3553/2025, promossa con ricorso depositato in data 08/09/2025 da:
1) Parte_1
nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Claudia Antonetti
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Claudia Antonetti
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in VA, in data 13 febbraio 2016
(anno 2016 atto n. 3 parte II serie A) separati consensualmente con sentenza n. 320/2024, pubblicata in data 24 ottobre 2024, passata in giudicato il 25.11.2024. con i seguenti figli minorenni:
, nato a [...] in data [...]; Persona_1
, nata a [...] in data [...]. Persona_2
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 8 settembre 2025, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 13 febbraio 2016 in VA, atto trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune,
Atto n. 3, Parte II, Serie A, Anno 2016;
2) i figli minori vengono affidati congiuntamente ad entrambi Per_2 Persona_1
i genitori con collocazione prevalente e residenza presso la madre, perciò confermando l'assegnataria della casa coniugale sita VA, Via Dei Vignò 41;
3) il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di concorso al mantenimento Per_1 Pt_1 dei due figli minori, l'importo mensile di 400,00 euro complessivi (200,00 euro per ciascun figlio), che verrà versato entro il 15 di ogni mese e sarà soggetto al 100% dell'adeguamento
ISTAT anno per anno;
4) l'assegno unico rimarrà di esclusiva competenza della sig.ra la quale si farà Pt_1
carico di avanzare alla domanda ai competenti uffici, salvo diverso accordo tra le parti;
5) le spese straordinarie relative ai figli verranno suddivise al 50% tra i coniugi secondo quanto previsto dal Protocollo in uso presso il Tribunale di VA;
6) per quanto concerne il diritto di visita paterno, il sig. terrà con sé i figli minori Per_1
a fine settimana alterni, con un pernottamento a settimana, indicativamente il mercoledì, salvo diverso accordo tra i genitori;
7) in relazione alle vacanze natalizie e pasquali varrà tra i genitori il criterio dell'alternanza;
8) nel periodo estivo, il padre terrà con sé i figli per 15 giorni anche non consecutivi, previo accordo con la madre circa le date da concordarsi con congruo preavviso stabilito tra le parti;
8) allo scopo di definire l'assetto dei propri rapporti personali e patrimoniali ed addivenire così ad una cessazione degli effettivi civili del matrimonio in via consensuale, i ricorrenti convengono quanto segue: i coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e indipendenti e che, con l'esatto adempimento di quanto sopra pattuito, rinunciano sin da ora a qualsivoglia ulteriore pretesa di carattere economico o patrimoniale avendo con ciò definito ogni e qualsiasi reciproca pendenza tra le parti di carattere patrimoniale ed economico;
pagina 2 di 3 9) i coniugi prestano reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo dei rispettivi documenti di identità e di espatrio anche per i minori.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di VA, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 13 febbraio 2016, in VA , con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
VA (anno 2016 atto n. 3parte II serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in VA, nella Camera di Consiglio del 27.11.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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