Ordinanza cautelare 10 aprile 2025
Sentenza 10 febbraio 2026
Commentario • 1
- 1. Il porto d’armi come autorizzazione eccezionaleRaffaele Tuccillo · https://www.avvocatoraffaeletuccillo.it/articoli/ · 4 marzo 2026
Il porto d'armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, una eccezione al normale divieto di portare le armi, che può divenire operante soltanto nei confronti di persone riguardo alle quali esista la perfetta e completa sicurezza circa il buon uso delle armi stesse”. Il Giudice delle leggi ha osservato, altresì, che “dalla eccezionale permissività del porto d'armi e dai rigidi criteri restrittivi regolatori della materia deriva che il controllo dell'autorità amministrativa deve essere più penetrante rispetto al controllo che la stessa autorità è tenuta ad effettuare con riguardo a provvedimenti permissivi di tipo diverso, talora volti a rimuovere ostacoli e situazioni …
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00314/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00178/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 178 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Maria Lei, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di -OMISSIS-, Questura di -OMISSIS-, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliataria ex lege in Cagliari, via Nuoro n. 50;
per l'annullamento
- del decreto a firma del Prefetto di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS- con il quale si dispone, con effetto immediato, il divieto di detenere, a qualsiasi titolo, armi, munizioni e materie esplodenti di ogni genere, con l’obbligo di consegnare immediatamente alla Questura tutte le armi eventualmente detenute;
- di ogni altro atto ad esso presupposto e conseguente, ivi compresa l’informativa prot. n. Cat.-OMISSIS- della Questura di -OMISSIS-, richiamata nelle premesse del decreto, ma allo stato non nella disponibilità del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della p.a., con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2026 il dott. RI SE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Parte ricorrente ha impugnato il provvedimento epigrafato di divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, con l’obbligo di alienazione delle armi possedute a persona non convivente, con riferimento tanto alle armi comuni (la cui detenzione è autorizzata con apposita licenza questorile del -OMISSIS-) quanto alle armi antiche (la cui collezione è oggetto di licenza del -OMISSIS-).
2. Il provvedimento impugnato, per quanto rilevante, motiva che:
i) “ all’atto degli accertamenti, il luogo di detenzione delle armi risultava privo di allarme in violazione dì quante prescritto nelle autorizzazioni possedute e le armi risultavano custodite in maniera promiscua su una rastrelliera a vista e all’interno della cassaforte, mentre le munizioni venivano rinvenute all’interno di una vetrinetta aperta e priva di qualsiasi sistema di sicurezza ”;
ii) “ durante la verifica delle armi effettuata nella giornata successiva, si accertava il possesso, da parte dell'interessato, di un fucile IN privo di marca e segni identificativi non inserito in collezione ”;
iii) “ inoltre, nel corso dell’istruttoria volta al rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale sono emersi fatti tali da ritenere che il soggetto interessato abusi di sostanze alcoliche e faccia uso di psicofarmaci; infatti, nel corso del suddetto sopralluogo sono state rinvenute bottiglie di alcolici e numerose scatole di Benzodiazepine; a conferma di quanto sopra, in data -OMISSIS- a seguito di incidente stradale il Sig. -OMISSIS- veniva ricoverato presso il Pronto Soccorso “-OMISSIS- di -OMISSIS- ove dalle analisi del sangue veniva accertato il tasso alcolemico di 2,00 g/ì e la presenza di 250 g/i di Benzodiazepine ”.
3. Il ricorrente ne lamenta l’illegittimità in quanto: (a) deduce la parziarietà della comunicazione di avvio del procedimento, che non era riferita all’incidente stradale occorso il -OMISSIS-; (b) lamenta l’illegittimità della motivazione riferita all’acquisto della “spingarda”, che non doveva essere denunciata, come già ritenuto dalla Corte di Cassazione nel giudizio penale di sequestro e, in generale, la confusione illegittima operata tra armi antiche e comuni; (c) deduce la sussistenza di idonee precauzioni nella custodia delle armi, stante l’esistenza di un impianto di allarme funzionante e che “ tutte le armi e le munizioni erano riposte all’interno della cassaforte in appositi scomparti ad eccezione di 5 fucili antichi, alloggiati in una rastrelliera e poche vetuste cartucce da caccia in cartone, collocate in una vetrinetta ” (p. 9 ricorso); (d) deduce l’irrilevanza dell’episodio del -OMISSIS-, siccome non coevo nel tempo al provvedimento impugnato e dunque non indicativo di una sua inaffidabilità nell’uso delle armi.
3. Resiste il Ministero dell’Interno, che ha richiesto il rigetto del ricorso siccome infondato.
4. Con ordinanza cautelare n. 72 del 10 aprile 2025, la Sezione ha ritenuto che, “ nella comparazione dei contrapposti interessi, l’istanza cautelare possa essere accolta limitatamente alla parte in cui il provvedimento impugnato dispone che il ricorrente provveda “all’alienazione delle armi medesime, se possedute, con cessione a persona non convivente che abbia i requisiti di legge, entro 150 (centocinquanta) giorni dalla notifica del presente provvedimento”, con esclusivo riferimento alle armi antiche, ivi compresa la spingarda ”.
5. All’udienza pubblica del 4 febbraio 2026, in vista della quale le parti hanno depositato memorie e repliche, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è parzialmente fondato, nei sensi che si vanno di seguito ad esporre.
In particolare, rileva il differente regime giuridico che riguarda le armi antiche rispetto alle armi comuni.
6. È infatti proprio rispetto alle prime che coglie nel segno il secondo motivo di ricorso, ove denuncia l’illegittima commistione operata dal provvedimento prefettizio impugnato, adottato ex art. 39 T.u.l.p.s., tra divieto di detenzione di armi comuni (oggetto della licenza del -OMISSIS-) e di armi antiche (la cui collezione è oggetto di licenza del -OMISSIS-), poiché tale misura non può applicarsi a queste ultime.
Come ha chiarito il Consiglio di Stato, richiamato anche dalla parte ricorrente sin dal ricorso, “ le armi storiche sono sottoposte ad un regime giuridico parzialmente diverso rispetto a quello delle armi comuni e seguono un differente canale di autorizzazione alla detenzione e di revoca, come emerge:
- dall’art. 47 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 e dall’art. 11 del D.M. 14.4.1982, che prevedono il carattere permanente della licenza;
- dall’art. 32 della legge n. 110 del 1975, che vieta la distruzione delle armi antiche e artistiche comunque versate all'autorità di pubblica sicurezza o alle direzioni di artiglieria senza il preventivo consenso di un esperto nominato dal sovrintendente per le gallerie competente per territorio, prevedendo che le armi riconosciute di interesse storico e artistico debbano essere destinate alle raccolte pubbliche indicate dalla sovrintendenza;
- dall’art. 8 del D.M. 14.4.1982, che disciplina un procedimento ad hoc per l’ottenimento della licenza di “Collezione”;
- dall’art. 12 del medesimo D.M. 14.4.1982 “Collezioni – Revoca della licenza”, il quale, nel richiamare l’art. 11 ultimo comma del R.D. n. 773/1931 (“Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell' autorizzazione”), affida la revoca alla competenza del Questore, che ha l’obbligo di riferire al Sovraintendente per i beni artistici e storici ed al Prefetto, il quale deve invitare l’interessato a trasferire le armi a persone od enti legittimati, ovvero a depositarle presso un ente di diritto pubblico abilitato, indicato dalla competente sovraintendenza.
Tale particolareggiato quadro normativo consente di affermare che, in relazione alle Collezioni di armi storiche, non si applica l’obbligo di cessione a terzi o disattivazione, ovvero in mancanza la confisca con successivo versamento alla competente Direzione di artiglieria per la distruzione. Tali conseguenze, infatti, determinerebbero la compromissione dell’interesse alla conservazione del bene, in ragione del suo intrinseco valore storico artistico, oggetto di specifica tutela da parte del legislatore mediante la soprarichiamata specifica disciplina legislativa e regolamentare.
Del resto, com’è stato correttamente evidenziato dall’appellante, il divieto di detenzione impugnato è stato adottato in dichiarata applicazione dell’art. 39 R.D. n. 773/1931, il quale attribuisce al Prefetto il potere di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, “denunciate ai termini dell'articolo precedente”, ovverosia dell’art. 38, il quale esenta dall’obbligo di denuncia “i possessori di raccolte autorizzate di armi artistiche, rare o antiche” (cfr. comma 2).
Ciò conferma che, indubbiamente, il divieto di detenzione impugnato può concernere esclusivamente le armi e munizioni per le quali sussiste l’obbligo di denuncia di detenzione ex art. 38 cit. (nella specie la TT e le sue cartucce) ma non anche la collezione di armi artistiche, rare o antiche ” (Cons. Stato, sez. III, 31 maggio 2024, n. 5914).
Se così è, emerge chiaramente la fondatezza del motivo di ricorso inerente alla parte del provvedimento impugnato ove si riferisce alle armi antiche del ricorrente oggetto dell’apposita licenza questorile del -OMISSIS-, ivi compresa la spingarda.
Peraltro, quanto all’inattività della spingarda, contestata dalla difesa erariale, va rilevato che, con sentenza n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, il Tribunale penale di -OMISSIS-, nell’assolvere il ricorrente dalla contravvenzione di omessa denuncia della spingarda, ha accertato in fatto che l’arma “ è risultato privo della cartella laterale, il congegno di scatto collegato al grilletto indispensabile per l’attivazione del meccanismo di sparo. La mancanza di questo elemento essenziale rende l’arma, allo stato, incapace di funzionare secondo la sua destinazione naturale.
Il verbale di accertamento tecnico ribadisce, al riguardo, che l’arma è “da ritenersi senza alcun dubbio inefficiente e non funzionante per difetto ineliminabile dei congegni di lancio o di sparo”. Tale valutazione è coerente con il rilievo oggettivo dell’assenza del meccanismo di scatto: in assenza di tale componente, il sistema di accensione non può essere ripristinato mediante semplici operazioni materiali, trattandosi di un difetto che incide direttamente sulla struttura funzionale dell’arma. Di conseguenza, la spingarda deve considerarsi assolutamente inefficiente, poiché la carenza del congegno di lancio o di sparo è qualificabile come difetto strutturale non ovviabile, che elimina in modo permanente la possibilità di far esplodere un colpo e, quindi, l’idoneità offensiva tipica dell’arma da fuoco ” (doc. 11).
7. Quanto al divieto di detenzione delle armi comuni, invece, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Anche prescindendo dalle motivazioni di cui al superiore par. 2 sub. i) e ii), oggetto delle sentenze penali della Corte di cassazione in sede di sequestro preventivo (sub. ii) e del Tribunale penale di -OMISSIS- (sub. i e ii), ritiene il Collegio autosufficiente e legittima la motivazione sub. iii): “ inoltre, nel corso dell’istruttoria volta al rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale sono emersi fatti tali da ritenere che il soggetto interessato abusi di sostanze alcoliche e faccia uso di psicofarmaci; infatti, nel corso del suddetto sopralluogo sono state rinvenute bottiglie di alcolici e numerose scatole di Benzodiazepine; a conferma di quanto sopra, in data -OMISSIS- a seguito di incidente stradale il Sig. -OMISSIS- veniva ricoverato presso il Pronto Soccorso “-OMISSIS- di -OMISSIS- ove dalle analisi del sangue veniva accanato il tasso alcolemico di 2,00 g/ì e la presenza di 250 g/i di Benzodiazepine ”.
8. Proprio rispetto ad essa e, in particolare, all’episodio del 13 aprile 2022, il ricorrente sviluppa le censure sub a) e d) di cui al superiore par. 3, che tuttavia sono infondate e devono essere rigettate.
9. Quanto alla censura di omessa comunicazione di avvio rispetto all’episodio contestato, poiché la comunicazione trasmessa era riferita solo agli altri profili oggetto di motivazione, la stessa è infondata, in quanto, sotto un primo angolo prospettico, deve ricordarsi che “ i provvedimenti in materia di armi, per la loro natura precauzionale e preventiva, in quanto volti a prevenire ogni pericolo per la pubblica e privata incolumità, sono portatori, ex se, di una esigenza di celerità del provvedere che consente, in applicazione dell’art. 7 della L. n. 241/1990, di ovviare alla comunicazione di avvio del procedimento ” (T.a.r. Sardegna, sez. I, 13 giugno 2025, n. 534; Cons. Stato, sez. III, 8 marzo 2023, n. 8469; 29 gennaio 2020, n. 715).
In ogni caso, è decisivo nel caso di specie il rilievo per cui può operare il meccanismo ex art. 21 octies , comma 2, ult. per., l. n. 241 del 1990, per cui comunque, in relazione al profilo motivazionale in discorso, il provvedimento impugnato non avrebbe potuto avere un contenuto diverso da quello in concreto adottato, alla luce delle contestazioni operate dal ricorrente nel motivo IV del ricorso, che si passa quindi ad esaminare.
10. In merito, come recentemente esposto da questa Sezione (cfr. T.a.r. Sardegna, sez. I, 16.06.2025, n. 551; 13.2.2025, n. 113; 7.11.2024, n. 775; 18.07.2024, n. 568), vale ricordare che nella materia in questione è più volte intervenuta la Corte costituzionale la quale, sin dalla sentenza 16 dicembre 1993, n. 440, ha chiarito che “ il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, una eccezione al normale divieto di portare le armi, che può divenire operante soltanto nei confronti di persone riguardo alle quali esista la perfetta e completa sicurezza circa il buon uso delle armi stesse ”. Il Giudice delle leggi ha osservato, altresì, che “ dalla eccezionale permissività del porto d’armi e dai rigidi criteri restrittivi regolatori della materia deriva che il controllo dell’autorità amministrativa deve essere più penetrante rispetto al controllo che la stessa autorità è tenuta ad effettuare con riguardo a provvedimenti permissivi di tipo diverso, talora volti a rimuovere ostacoli e situazioni giuridiche soggettive di cui sono titolari i richiedenti ”.
Proprio in ragione dell’inesistenza, nell’ordinamento italiano, di un diritto assoluto a detenere o portare armi la medesima Corte Costituzionale, nella successiva sentenza 20 marzo 2019, n. 109, ha aggiunto che “ deve riconoscersi in linea di principio un ampio margine di discrezionalità in capo al legislatore nella regolamentazione dei presupposti in presenza dei quali può essere concessa al privato la relativa licenza, nell’ambito di bilanciamenti che – entro il limite della non manifesta irragionevolezza – mirino a contemperare l’interesse dei soggetti che richiedono la licenza di porto d’armi per motivi giudicati leciti dall’ordinamento e il dovere costituzionale di tutelare, da parte dello Stato, la sicurezza e l’incolumità pubblica: beni, questi ultimi, che una diffusione incontrollata di armi presso i privati potrebbe porre in grave pericolo, e che pertanto il legislatore ben può decidere di tutelare anche attraverso la previsione di requisiti soggettivi di affidabilità particolarmente rigorosi per chi intenda chiedere la licenza di portare armi ”.
È dunque principio consolidato, anche nella giurisprudenza amministrativa, quello per cui nel nostro ordinamento la detenzione e il porto d’armi non costituiscano oggetto di diritto assoluto, rappresentando invece un’eccezione al normale divieto di detenere armi, potendo tale eccezione essere riconosciuta solo laddove l’autorità ritenga presente una perfetta e completa certezza circa il buon uso delle armi stesse, in modo da scongiurare qualsiasi pericolo per l’ordine pubblico e la tranquilla convivenza della collettività (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sez. III, 20 maggio 2020 n. 3199; v. anche TAR Sardegna, I, sent. n. 889 del 2023 e, ivi, riferimenti a svariati precedenti giurisprudenziali).
Di tal che, la valutazione che compie l’Autorità di pubblica sicurezza in materia è necessariamente caratterizzata da un’amplissima discrezionalità e, in particolare, il giudizio di non affidabilità da questa formulato è giustificabile anche in situazioni che non abbiano dato luogo a condanne penali o a misure di pubblica sicurezza, com’è nel caso oggetto del presente ricorso, ben potendo, la medesima Autorità, valorizzare situazioni personali del soggetto genericamente non ascrivibili a buona condotta dalle quali si possa desumere una sua non completa affidabilità circa l’uso delle medesime (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sez. III, 29 luglio 2013 n. 3979; Sez. III, 10 agosto 2014 n. 4121; Sez. III, 6 dicembre 2019 n. 8360; di recente v. anche Cons. Stato, III, n. 3585 del 2024).
In definitiva quindi, come rilevato anche dalla giurisprudenza di questo Tribunale, “ nello specifico settore delle armi la peculiarità deriva dal fatto che, stante l’assenza di un diritto assoluto al porto o alla detenzione di armi, nella valutazione comparativa degli interessi coinvolti assume carattere prevalente, nella scelta selettiva dell’Amministrazione, quello di rilievo pubblico, inerente alla sicurezza e all’incolumità delle persone, rispetto a quello del privato ”, dovendo l’Autorità di pubblica sicurezza necessariamente formulare un giudizio sull’affidabilità del soggetto che detiene o aspira a detenere il porto d’armi mediante una valutazione tecnica in ordine al pericolo circa il fatto che questo stesso soggetto possa abusarne (v., ancora, T.A.R. Sardegna, Cagliari, Sez. I, 24 novembre 2023, n. 889 e n. 113 del 2025, cit .).
Nell’ordinamento giuridico attuale, infatti, l’autorizzazione a detenere armi non costituisce una mera autorizzazione di polizia, ma assume il contenuto di un permesso concessorio in deroga al divieto di portare armi sancito dagli articoli 699 c.p. e 4 comma 1 della Legge n. 110/1975. Tale permesso rimuove quindi solo in via di eccezione tale divieto e solo in presenza di specifiche ragioni e in assenza di rischi anche solo potenziali, che è compito della medesima Autorità prevenire.
Solo l’Autorità di pubblica sicurezza può, pertanto, attraverso un giudizio largamente discrezionale e che non richiede una particolare motivazione, a differenza di quanto sollevato dal ricorrente, individuare le ragioni impeditive al rilascio del permesso concessorio in commento, le quali sono da ricollegarsi all’esercizio di un giudizio di non affidabilità del soggetto coinvolto.
11. Orbene, se così è, l’episodio descritto nel provvedimento impugnato è senz’altro idoneo a far considerare non irragionevole la valutazione di non affidabilità del ricorrente nell’uso delle armi, posto che il ricorrente ha causato un incidente stradale con un “ tasso alcolemico di 2,00 g/ì e la presenza di 250 g/i di Benzodiazepine ”.
11.1. In relazione ad esso il ricorrente in ricorso sostiene che tale episodio si sarebbe verificato (13 aprile 2022) in un tempo non sufficientemente prossimo all’adozione del provvedimento impugnato (26 agosto 2024) e dunque non sarebbe rilevante, poiché ne verrebbe dimostrata l’occasionalità.
11.2. La tesi non è condivisibile, posto che l’episodio si è verificato in un arco temporale da considerarsi rilevante ai fini dell’esercizio del potere, poiché non rileva, per il potere in discorso, che il ricorrente sia effettivamente sotto l’effetto di sostanze alcoliche o psicotrope, bensì che ne abbia fatto uso, anche in un passato purché sufficientemente circoscritto (nella fattispecie circa due prima dell’adozione della misura contestata), tale da non garantire l’affidabilità nell’uso delle armi, come ricorre nel caso di specie.
Ed invero, non si contesta al ricorrente l’abuso di sostanze alcoliche ripetuto nel tempo, bensì di essersi messo alla guida dell’autoveicolo sotto l’effetto di sostanze alcoliche e benzodiazepine avendo causato un incidente stradale, la quale è fattispecie peraltro penalmente rilevante.
Ora è chiaro perciò che una tale condotta può ben giustificare il giudizio di non affidabilità nell’uso delle armi da parte dell’Amministrazione dell’Interno, neppure essendo limitata alla guida in stato di ebbrezza (oltre che sotto l’effetto di benzodiazepine), ma avendo altresì il ricorrente cagionato un sinistro stradale.
Ed allora, assumono ancora più rilievo le considerazioni giurisprudenziali per cui “ l'abuso di bevande alcoliche - in considerazione dei noti effetti negativi circa il controllo dell'inibizione, la perdita della coordinazione motoria e le distorsioni a carico del sistema percettivo, fino ai casi più gravi di incoscienza indotta dall'assunzione di dosi elevate - assume particolare rilevanza in materia di armi per cui non è affatto irragionevole la valutazione della specifica rischiosità della grave condotta contestata ai fini della prevenzione dei pericoli per la sicurezza e l'incolumità pubblica. Infatti, l'alterazione psicofisica connessa allo stato di ebbrezza impedisce (quanto meno) di prestare una vigile attenzione, al fine di evitare non solo che altri possano impadronirsi delle armi, ma anche che lo stesso titolare della licenza possa fare un uso sconsiderato delle stesse arrecando nocumento a sé stesso o a terzi ” (così T.a.r. Campania, Napoli, sez. V, 30 giugno 2021, n. 4535).
12. Di tal che, in conclusione, il provvedimento di divieto di detenzione delle armi impugnato è illegittimo ove è riferito alle armi antiche e, per l’effetto deve essere, in parte qua , annullato, mentre è legittimo nella restante parte, ove riferito alle armi comuni, dovendo sul punto il ricorso essere respinto.
La sostanziale parziale soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei sensi e limiti di cui in parte motiva, e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, nella sola parte in cui si riferisce alle armi antiche.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco UR, Presidente
RI SE, Primo Referendario, Estensore
Roberto Montixi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI SE | Marco UR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.