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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 06/12/2025, n. 2224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2224 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, in data odierna, all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. e ritenuta la causa matura per la decisione ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 977/2024 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Via Cristoforo Colombo, 5 C.F._1
98061 Brolo ITALIA presso lo studio dell'Avv. BONINA AMELIA che lo rappresenta e difende come da procura in atti congiuntamente e disgiuntamente con l'Avv. BONINA CARMELA
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
(codice fiscale )., in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. SINDONI MILENA giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale Inail.
RESISTENTE
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 03/04/2024 il ricorrente adiva codesto
Giudice premettendo di aver presentato domanda per il riconoscimento della malattia professionale ernia discale lombare e limitazioni movimenti. Contestava che l' non aveva riconosciuto la propria richiesta, conseguente all'attività CP_1
da meccanico fresatore svolta, e ne chiedeva il riconoscimento giudiziale, per una percentuale invalidante del 10%, oltre vittoria di spese.
Si costituiva l contestando la fondatezza del ricorso e censurando le CP_1
patologie quali non professionali per inidoneità del rischio per durata ed intensità.
Concludeva, pertanto, nel rigetto della domanda con vittoria di spese.
Istruita la causa documentalmente e tramite prova testimoniale, all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. viene odiernamente decisa.
Per malattia professionale deve intendersi qualsiasi stato morboso che possa essere posto in rapporto causale con lo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa. Si tratta, pertanto, di una patologia la cui causa agisce lentamente e progressivamente sull'organismo (causa diluita e non causa violenta e concentrata nel tempo). La stessa causa deve essere diretta ed efficiente, cioè in grado di produrre l'infermità in modo esclusivo o prevalente. In tema di malattie professionali la copertura assicurativa, inclusa quella obbligatoria da parte dell' , non copre qualsiasi forma di affezione, ma esclusivamente quelle che CP_1
risultino causalmente collegate al rapporto di lavoro o che siano intervenute in occasione del suo svolgimento. Quanto alle malattie professionali tabellate, al fine di rendere più agevole al prestatore di lavoro assicurato la tutela assicurativa, vi è presunzione dell'esistenza di un nesso di causalità tra il morbo contratto e l'attività professionale svolta.
La previsione è stata ampliata dalla sentenza n. 179 del 18 febbraio 1988 della Corte costituzionale, che ha dichiarato la parziale illegittimità del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 3, rendendo possibile l'indennizzo di malattie non tabellate, ma ugualmente cagionate dalla prestazione lavorativa. Quando però la malattia non rientri nella previsione tabellare, oppure non vi rientri l'attività lavorativa svolta, o non sussistano tutti i presupposti richiesti dalla tabella per far rientrare l'attività stessa all'interno della sua previsione, l'esistenza del nesso di
2 causalità tra attività professionale svolta ed insorgenza della malattia deve essere provata dal prestatore assicurato secondo i criteri ordinari (così, fra le tante, Cass.
Sez. L, Sentenza n. 27752 del 30/12/2009). Nel sistema dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dunque, la presunzione di eziologia professionale di una malattia – presunzione che può essere superata dall'allegazione e dalla dimostrazione, da parte dell' CP_1
assicuratore, che nel caso concreto l'infermità dipende da una causa extralavorativa oppure che la lavorazione alla quale il lavoratore sia stato addetto non abbia idoneità lesiva sufficiente a cagionare l'infermità – opera a favore dell'assicurato solo in riferimento alle malattie e alle lavorazioni tabellate, mentre per le malattie professionali non tabellate grava sul lavoratore l'onere di provare la derivazione della malattia da una causa di lavoro (Cass. Sez. L, Sentenza n. 19312 del 25/09/2004). Tale regola deve essere, tuttavia, temperata in caso di malattia ad eziologia multifattoriale, nel senso che la prova del nesso causale non può consistere in semplici presunzioni desunte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma deve consistere nella concreta e specifica dimostrazione, quanto meno in via di probabilità, della idoneità della esposizione al rischio a causare l'evento morboso (v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 23653 del 21/11/2016; Sez. L,
Sentenza n. 1402).
Nel caso di specie, la patologia insorta rientra tra quelle c.d. tabellate.
Ora, il sistema tabellare esonera il lavoratore dalla prova del nesso di causalità tra la lavorazione tabellata e la malattia, ma non dalla prova dell'adibizione professionale alla prima. Per far scattare la presunzione di nesso causale in concreto ed in relazione al caso specifico, la prova del lavoratore dovrà dunque avere ad oggetto (oltre alla contrazione della malattia tabellata) lo svolgimento di una lavorazione che rientri nel perimetro legale della correlazione causale presunta e dunque che sia ritenuta idonea, secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica, a provocare la malattia. Solo in tal caso la fattispecie concreta potrà ritenersi aderente a quella astratta prevista dalla tabella e potrà scattare la presunzione di eziologia professionale con specifico riferimento a quel lavoratore (vedi Cass n. 39751/2021).
3 Nel caso in esame, dinanzi la contestazione dell' resistente, parte CP_1
ricorrente non ha adempiuto all'onere probatorio di dimostrare lo svolgimento dell'attività lavorativa nelle tabelle collegate all'ernia discale (ossia la movimentazione manuale di carichi eseguita con continuità durante il turno lavorativo).
Dinanzi alle contestazioni sull'inquadramento del lavoratore nella ditta, la prova testimoniale non è stata sufficiente per dimostrare l'effettiva tipologia di mansioni alle quali era abitualmente addetto parte ricorrente (né la moglie né
l'altro teste, infatti, hanno lavorato con il ricorrente né hanno saputo direttamente riportare l'effettiva attività svolta).
Ne consegue che, in assenza della prova di detto presupposto, il ricorso non può trovare accoglimento.
Ogni altra indagine tramite CTU risulterebbe esplorativa.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa e liquidate in favore dell' . CP_1
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_1
l' con ricorso depositato il 03/04/2024 , disattesa ogni contraria istanza, CP_1
eccezione e deduzione, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell' ; delle spese CP_1 di lite che liquida in € 1.312,00 oltre spese generali come per legge.
Patti, 6 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Carmelo Proiti
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