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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 152/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 3, riunita in udienza il 10/12/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TRIMONTI GIUSEPPE, Presidente
PARISI DOMENICO, RE
CIANCIULLI TERESA, Giudice
in data 10/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 981/2024 depositato il 18/06/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore 1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Avellino
-
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Avellino - Piazza Del Popolo N. 1 83100 Avellino AV
elettivamente domiciliato presso Email_4 Inps Direzione Provinciale Avellino - Via Roma N. 17 83100 Avellino AV
Difeso da
Difensore 3 CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2024 90012586 75 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2024 90012586 75 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2024 90012586 75 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2024 90012586 75 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 696/2024 depositato il 12/12/2024
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo pec il 21.5.2024 all'Agenzia delle Entrate - Riscossione ed all'Agenzia delle Entrate di Avellino nonché al Comune di Avellino ed all'INPS Direzione provinciale di Avellino, poi depositato il 18.6.2024 presso questa Corte di giustizia tributaria, Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso la intimazione di pagamento n.01220249001258675/000, notificata in data 23.3.2024, per la riscossione della complessiva somma di €18.469,31 derivante dalla somma di tre cartelle, notificate dal
2018 al 2021 per TARI 2015 e 2016, IRPEF imposta sostitutiva anni 2015 e 2016, e di sei avvisi di addebito per contributi INPS relativi agli anni dal 2015 al 2019, invocandone la nullità per difetto o invalidità della notifica degli atti presupposti nonché per maturata prescrizione quinquennale dei tributi e dei contributi, concludendo per l'annullamento della intimazione di pagamento, previa sospensiva e con vittoria di spese.
Si costituiva l'opposta Agenzia delle Entrate di Avellino per contestare l'avverso dedotto, assumendo l'avvenuta notifica degli atti impugnati ed esibendo copia delle relate di notifica, in data 21.9.2019, a mani della madre convivente, dell'avviso di deposito alla casa comunale di Avellino della cartella di pagamento n.01220190004447866000, ed in data 2.11.2021, a mani della ricorrente, della cartella di pagamento n.01220200002673165000, entrambe per omesso pagamento dell'imposta sostitutiva IRPEF dichiarata, a seguito di controllo automatizzato ex art.36bis DPR 600/1973. Aggiungeva che la prescrizione, di natura decennale per i tributi erariali come nella specie, non era affatto maturata e, comunque, il relativo termine era stato anche interrotto dalla legislazione sull'emergenza sanitaria. Concludeva quindi per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Si costituiva altresì l'opposta Agenzia delle Entrate - Riscossione per resistere al proposto ricorso, sostenendo, sulla base dell'estratto di ruolo, che tutte le cartelle e gli avvisi di addebito erano stati regolarmente notificati, come da relate che allegava, e che pertanto l'opposizione era inammissibile per il merito delle cartelle, mentre sussisteva difetto di giurisdizione per i contributi INPS devoluti alla giurisdizione del giudice ordinaria. Contestava in ogni caso la eccepita prescrizione, assumendo non essere maturata né la prescrizione decennale per i contributi ed i tributi erariali né quella quinquennale per i tributi locali, concludendo per l'inammissibilità ed il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Infine si costituiva ritualmente l'INPS per contestare ogni avverso dedotto, esibendo le notifiche regolari degli avvisi di addebito ed invocando il difetto di giurisdizione della Corte adita, concludendo per l'inammissibilità ed il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. Disposta dal presidente la comparizione delle parti, alla udienza camerale del 6.8.2024 la Corte respingeva l'istanza cautelare e, alla successiva udienza del 10 dicembre 2024, decideva la controversia nel merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva il Collegio che l'opposizione proposta sia infondata e debba essere rigettata, avendo le due
Agenzie documentato l'avvenuta notifica delle tre cartelle di pagamento, uniche ad avere natura tributaria, mediante l'esibizione di copia delle relate di notifica, a cui la ricorrente nulla ha contro dedotto, e rimanendo escluse dalla giurisdizione tributaria i sei avvisi di addebito per contributi INPS da devolvere alla giurisdizione ordinaria. Inoltre, premesso che pacificamente la prescrizione dei tributi erariali come
I'IRPEF è di durata decennale, mentre quella per i tributi locali è di durata quinquennale, deve rilevarsi l'infondatezza della eccepita prescrizione, risultando detti termini non ancora decorsi al momento della notifica della intimazione oggi impugnata, notificata il 23.3.2024, attesa la notifica a mezzo pec in data
18.6.2018 della cartella n.01220180002901154000, a mezzo posta in data 21.9.2019 a mani della madre della ricorrente dell'avviso di deposito alla Casa comunale della cartella n.01220190004447866000 ed a mani della stessa Ricorrente_1 in data 2.11.2021 della cartella n.01220200002673165000, oltre ad essere stato interrotto per 17 mesi e 23 giorni ai sensi del D.L. 18/2020 e successive modificazioni a causa della emergenza sanitaria COVID. Può quindi concludersi per il rigetto del proposto ricorso per i debiti di natura tributaria, mentre deve essere dichiarato il difetto di questa giurisdizione tributaria, con la fissazione del termine di mesi tre, come previsto dall'art.50 del codice di rito, per la riassunzione della causa innanzi al giudice ordinario in ordine ai crediti di natura previdenziale portati dai sei avvisi di addebito indicati nella intimazione oggi opposta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il proprio difetto di giurisdizione relativamente ai crediti non tributari. Rigetta il ricorso nel resto e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 500,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 3, riunita in udienza il 10/12/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TRIMONTI GIUSEPPE, Presidente
PARISI DOMENICO, RE
CIANCIULLI TERESA, Giudice
in data 10/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 981/2024 depositato il 18/06/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore 1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Avellino
-
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Avellino - Piazza Del Popolo N. 1 83100 Avellino AV
elettivamente domiciliato presso Email_4 Inps Direzione Provinciale Avellino - Via Roma N. 17 83100 Avellino AV
Difeso da
Difensore 3 CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2024 90012586 75 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2024 90012586 75 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2024 90012586 75 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2024 90012586 75 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 696/2024 depositato il 12/12/2024
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo pec il 21.5.2024 all'Agenzia delle Entrate - Riscossione ed all'Agenzia delle Entrate di Avellino nonché al Comune di Avellino ed all'INPS Direzione provinciale di Avellino, poi depositato il 18.6.2024 presso questa Corte di giustizia tributaria, Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso la intimazione di pagamento n.01220249001258675/000, notificata in data 23.3.2024, per la riscossione della complessiva somma di €18.469,31 derivante dalla somma di tre cartelle, notificate dal
2018 al 2021 per TARI 2015 e 2016, IRPEF imposta sostitutiva anni 2015 e 2016, e di sei avvisi di addebito per contributi INPS relativi agli anni dal 2015 al 2019, invocandone la nullità per difetto o invalidità della notifica degli atti presupposti nonché per maturata prescrizione quinquennale dei tributi e dei contributi, concludendo per l'annullamento della intimazione di pagamento, previa sospensiva e con vittoria di spese.
Si costituiva l'opposta Agenzia delle Entrate di Avellino per contestare l'avverso dedotto, assumendo l'avvenuta notifica degli atti impugnati ed esibendo copia delle relate di notifica, in data 21.9.2019, a mani della madre convivente, dell'avviso di deposito alla casa comunale di Avellino della cartella di pagamento n.01220190004447866000, ed in data 2.11.2021, a mani della ricorrente, della cartella di pagamento n.01220200002673165000, entrambe per omesso pagamento dell'imposta sostitutiva IRPEF dichiarata, a seguito di controllo automatizzato ex art.36bis DPR 600/1973. Aggiungeva che la prescrizione, di natura decennale per i tributi erariali come nella specie, non era affatto maturata e, comunque, il relativo termine era stato anche interrotto dalla legislazione sull'emergenza sanitaria. Concludeva quindi per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Si costituiva altresì l'opposta Agenzia delle Entrate - Riscossione per resistere al proposto ricorso, sostenendo, sulla base dell'estratto di ruolo, che tutte le cartelle e gli avvisi di addebito erano stati regolarmente notificati, come da relate che allegava, e che pertanto l'opposizione era inammissibile per il merito delle cartelle, mentre sussisteva difetto di giurisdizione per i contributi INPS devoluti alla giurisdizione del giudice ordinaria. Contestava in ogni caso la eccepita prescrizione, assumendo non essere maturata né la prescrizione decennale per i contributi ed i tributi erariali né quella quinquennale per i tributi locali, concludendo per l'inammissibilità ed il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Infine si costituiva ritualmente l'INPS per contestare ogni avverso dedotto, esibendo le notifiche regolari degli avvisi di addebito ed invocando il difetto di giurisdizione della Corte adita, concludendo per l'inammissibilità ed il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. Disposta dal presidente la comparizione delle parti, alla udienza camerale del 6.8.2024 la Corte respingeva l'istanza cautelare e, alla successiva udienza del 10 dicembre 2024, decideva la controversia nel merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva il Collegio che l'opposizione proposta sia infondata e debba essere rigettata, avendo le due
Agenzie documentato l'avvenuta notifica delle tre cartelle di pagamento, uniche ad avere natura tributaria, mediante l'esibizione di copia delle relate di notifica, a cui la ricorrente nulla ha contro dedotto, e rimanendo escluse dalla giurisdizione tributaria i sei avvisi di addebito per contributi INPS da devolvere alla giurisdizione ordinaria. Inoltre, premesso che pacificamente la prescrizione dei tributi erariali come
I'IRPEF è di durata decennale, mentre quella per i tributi locali è di durata quinquennale, deve rilevarsi l'infondatezza della eccepita prescrizione, risultando detti termini non ancora decorsi al momento della notifica della intimazione oggi impugnata, notificata il 23.3.2024, attesa la notifica a mezzo pec in data
18.6.2018 della cartella n.01220180002901154000, a mezzo posta in data 21.9.2019 a mani della madre della ricorrente dell'avviso di deposito alla Casa comunale della cartella n.01220190004447866000 ed a mani della stessa Ricorrente_1 in data 2.11.2021 della cartella n.01220200002673165000, oltre ad essere stato interrotto per 17 mesi e 23 giorni ai sensi del D.L. 18/2020 e successive modificazioni a causa della emergenza sanitaria COVID. Può quindi concludersi per il rigetto del proposto ricorso per i debiti di natura tributaria, mentre deve essere dichiarato il difetto di questa giurisdizione tributaria, con la fissazione del termine di mesi tre, come previsto dall'art.50 del codice di rito, per la riassunzione della causa innanzi al giudice ordinario in ordine ai crediti di natura previdenziale portati dai sei avvisi di addebito indicati nella intimazione oggi opposta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il proprio difetto di giurisdizione relativamente ai crediti non tributari. Rigetta il ricorso nel resto e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 500,00 oltre accessori di legge se dovuti.