Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 152
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Nullità per difetto o invalidità della notifica degli atti presupposti

    Le Agenzie hanno documentato l'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento relative ai tributi erariali mediante esibizione delle relate di notifica, a cui la ricorrente nulla ha controdedotto.

  • Rigettato
    Maturata prescrizione quinquennale dei tributi erariali

    La prescrizione dei tributi erariali è decennale e non è maturata. Il termine è stato altresì interrotto per 17 mesi e 23 giorni a causa dell'emergenza sanitaria COVID.

  • Rigettato
    Nullità per difetto o invalidità della notifica degli atti presupposti

    Le Agenzie hanno documentato l'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento relative ai tributi locali mediante esibizione delle relate di notifica, a cui la ricorrente nulla ha controdedotto.

  • Rigettato
    Maturata prescrizione quinquennale dei tributi locali

    La prescrizione dei tributi locali è quinquennale e non è maturata. Il termine è stato altresì interrotto per 17 mesi e 23 giorni a causa dell'emergenza sanitaria COVID.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice tributario

    I contributi INPS sono devoluti alla giurisdizione del giudice ordinario, pertanto la Corte tributaria dichiara il proprio difetto di giurisdizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 152
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino
    Numero : 152
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

    Testo completo