Decreto cautelare 25 gennaio 2025
Ordinanza cautelare 20 marzo 2025
Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 04/05/2026, n. 7971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7971 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07971/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01208/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1208 del 2025, proposto da
IO LA, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Limblici, Francesca Palumbo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del decreto prot. n. m pi. AOODGOSV. REGISTRO. UFFICIALE. U. 0046538. 20.11.2024 del Ministero dell’Istruzione e del Merito- Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internalizzazione del sistema nazionale di istruzione, a mezzo del quale il Direttore Generale, Dott.ssa Antonella Tozza, ha disposto come segue: “l’attestato formativo dell’istante, Sig. LA IO nato il [...] a [...] – ITALIA, denominato, in lingua italiana, “Corso in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo” rilasciato dall’Università “San Jorge” - Gruppo San Valero, Spagna, in collaborazione con la società privata SERCA e con il centro Piatel in data 10/05/2021 non può essere riconosciuto come titolo valido, in Italia, per l’insegnamento di sostegno in qualità di insegnante specializzato; pertanto, l’istanza prot. n. 17179 del 20/07/2021, come citata in premessa, è rigettata”, atto comunicato via mail in data 20.11.2024.
- del conseguente provvedimento di esclusione dalle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) per la provincia di Agrigento adottato dall’USR Sicilia- Ambito Territoriale di Agrigento prot. n. 0000281. del 09.01.2025, notificato in data 13.01.2025;
- del conseguente e discendente provvedimento di risoluzione anticipata del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato adottato dal Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Francesco Giorgio” di Licata (AG), comunicato via mail in data 20.12.2024;
- di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con il provvedimento impugnato, ivi compresi il preavviso di rigetto formulato ai sensi 2 dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 ed i pareri endoprocedimentali negativi anche del MUR richiamati nel provvedimento di rigetto impugnato prot. 0046538. 20.11.2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2026 il dott. UC De Gennaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Il ricorrente ha agito in giudizio al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha rigettato la sua istanza di riconoscimento del titolo di formazione sul sostegno conseguito in Spagna.
L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio.
Con memoria depositata in data 21 marzo 2026 il difensore del ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, avendo il docente ottenuto la specializzazione ambita a seguito della frequenza del percorso INDIRE.
All’udienza pubblica del 22 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35 c.p.a.
Il Collegio non può che prendere atto, infatti, della espressa dichiarazione del difensore di parte ricorrente in ordine all’assenza di un attuale interesse alla prosecuzione del giudizio.
Secondo l’orientamento consolidato, la dichiarazione del difensore di sopravvenuto difetto di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso comporta l’improcedibilità del ricorso, non potendo in tal caso – in omaggio al principio dispositivo – il giudice decidere la controversia nel merito, imponendosi una declaratoria in conformità.
Si ravvisano giusti motivi, alla luce di tutte le circostanze e della peculiare fattispecie, per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
PI IA, Presidente
UC De Gennaro, Consigliere, Estensore
Claudia Favaccio, Referendario
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| UC De Gennaro | PI IA |
IL SEGRETARIO