TRIB
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/12/2025, n. 3810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3810 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N.V.G. 2605/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice relatore Dott. Giuseppe Gennari Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 28 febbraio 2025 da
Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] con l'Avv. Valeria De Vellis presso la quale ha eletto domicilio telematico e
Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino italiano cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] con l'Avv. Matilde Raspagliesi presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Massa, il 3 giugno 2011, atto trascritto nel Registro di Stato Civile del Comune Massa (MS), anno 2011, atto n. 15, parte 2, serie A;
nel Registro di Stato Civile del Comune Milano, anno 2011, atto n. 511, parte 2, serie B e nel Registro Cassina de' Pecchi (MI) anno 2011, atto n. 8, parte 2, serie B. In regime di separazione dei beni. Separati consensualmente con sentenza del Tribunale di Milano n. 1197/2025, emessa il 26 marzo 2025 e pubblicata il 27 marzo 2025. (passata in giudicato, v. documenti in atti)
con le seguenti figlie: , nata il [...], cittadina italiana;
nata Persona_1 Per_2 il 31 marzo 2011, cittadina italiana.
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 28 febbraio 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
2. Le figlie minori sono affidate in via condivisa a entrambi i genitori, con collocamento prevalentemente presso la madre. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle decisioni di maggiore interesse delle figlie, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie stesse.
3. La casa coniugale, sita a Cassina de' Pecchi (MI), in Viale Trieste n. 5, è assegnata alla OR
, con tutti gli arredi e corredi ivi esistenti. Il Signor si impegna a pagare le spese Parte_1 Pt_2 condominiali e le utenze domestiche della casa coniugale.
4. Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie secondo il seguente calendario, salvo diverso e migliore accordo tra le parti:
- per due giorni infrasettimanali (allo stato, il lunedì e il giovedì), con prelievo a scuola al termine delle lezioni e riaccompagnamento presso la casa materna entro le ore 20.30, facendosi carico il padre di accompagnare le figlie alle loro eventuali attività extrascolastiche pomeridiane;
i giorni infrasettimanali di spettanza paterna potranno variare di anno in anno a seconda degli impegni delle minori e del Signor Pt_2
- a fine settimana alterni, dal venerdì, alle ore 18.30, alla domenica sera alle 19.30, con prelievo e riaccompagnamento presso la casa materna, compatibilmente con i propri impegni lavorativi e previo accordo con la madre;
- durante le vacanze scolastiche estive, per quindici giorni consecutivi durante il mese di agosto, dall'1 al 15 agosto oppure dal 16 al 31 agosto, ad anni alterni con la madre, salvo diverso accordo;
durante il mese di luglio, e staranno con la madre a Forte dei Marmi, ove il padre le Per_1 Per_2 potrà vedere ogni qualvolta vorrà, compatibilmente con i suoi impegni di lavoro e previo accordo con la madre;
- durante le vacanze scolastiche natalizie, le minori trascorreranno ogni anno il 24 dicembre con il papà e il 25 dicembre con la mamma, secondo le tradizioni familiari;
i successivi giorni di vacanza verranno divisi a metà tra i genitori con l'alternanza annuale del primo (26 dicembre - 1° gennaio) e del secondo (dal 2 gennaio al rientro a scuola) periodo di vacanza, salvi diversi accordi dei genitori da definire entro la metà del mese di novembre;
- le vacanze scolastiche pasquali, saranno trascorse ad anni alterni dalle figlie con l'uno o con l'altro genitore;
- i ponti infrannuali saranno divisi tra i genitori secondo il criterio dell'alternanza;
- nel giorno della Festa della Mamma e del compleanno materno, le figlie staranno con la madre e, parimenti, nel giorno della Festa del Papà e del compleanno paterno le figlie staranno con il padre;
- i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente i recapiti dei luoghi di vacanza ove si recheranno con le figlie.
5. Il Signor si obbliga a contribuire al mantenimento delle figlie, fino al Parte_2 raggiungimento della autosufficienza economica da parte di ciascuna di esse, con le seguenti modalità: a) versando alla OR , quale contributo al mantenimento ordinario delle figlie, in via Pt_1 anticipata entro il giorno cinque di ogni mese e per dodici mensilità all'anno, l'importo complessivo mensile di € 1.300,00 (€ 650,00 per ciascuna figlia), importo rivalutabile annualmente ex indici Istat costo della vita a far data dal febbraio 2026 (base febbraio 2025), di cui € 700,00 mensili versati tramite bonifico bancario alle coordinate che verranno indicate dalla OR e € 600,00 Pt_1 mensili versati tramite ricarica della carta di credito (allo stato, American Express n. 3752 041772 91015) addebitata sul conto corrente del Signor ma in uso alla OR;
Pt_2 Pt_1
b) pagando il canone di locazione della casa di Forte di Marmi dove madre e figlie alloggeranno durante il mese di luglio di ogni anno e la tenda dello stabilimento balneare (allo stato, “Beach club Versilia” a Cinquale - MS), sino a quando il Signor sarà socio del Beach club Versilia;
Pt_2
c) pagando e/o rimborsando alla madre collocataria il 100% delle spese straordinarie delle figlie, incluse la mensa, il tempo prolungato “dopo scuola”, il centro estivo, le spese per l'organizzazione dei compleanni delle bambine, le rette delle scuole private (in futuro, quelle della scuola Europa) e le eventuali ripetizioni per entrambe le figlie, spese tutte preventivamente concordate secondo quanto previsto dalle Linee Guida del Tribunale di Milano, e cioè:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); • spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout) e) baby-sitter; f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
6. Il Signor si obbliga a versare alla OR , a titolo di assegno divorzile, l'importo Pt_2 Pt_1 mensile di € 1.500,00, da corrispondere anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese per dodici mensilità all'anno, assegno rivalutabile annualmente ex indici Istat costo della vita a far data dal febbraio 2026 (base febbraio 2025).
7. Il Signor si obbliga a pagare la rata mensile del mutuo intestato alla OR , stipulato Pt_2 Pt_1 con “Banca Intesa Sanpaolo” per l'acquisto della casa coniugale, fino all'estinzione. Nel caso in cui la OR decidesse di vendere l'immobile, il Signor continuerà a versarle l'importo Pt_1 Pt_2 della rata mensile di mutuo che avrebbe dovuto versare alla Banca, fino alla concorrenza dell'importo del mutuo residuo al momento della vendita dell'immobile.
8. Il Signor si impegna a contribuire al pagamento della colf attualmente al servizio della Pt_2 famiglia, versando alla OR l'importo di € 600,00 mensili, per dodici mensilità all'anno. Pt_1
9. Il Signor si impegna a continuare a pagare l'assicurazione per la famiglia e la polizza Pt_2 sanitaria della OR e delle figlie, documentando alla OR i relativi pagamenti. Pt_1 Pt_1
10. Il Signor continuerà a tenere a proprio carico, sino all'estinzione, le rate del finanziamento Pt_2 dell'autovettura “Range Rover Evoque”, attualmente in uso alla OR , nonché le spese di Pt_1 assicurazione e super bollo.
11. I coniugi dichiarano che, con il corretto adempimento dell'accordo di cui sopra, non avranno più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra, per qualsiasi ragione o titolo, sia dipendente dal matrimonio, sia dipendente da reciproci rapporti di debito-credito maturati fino alla data di sottoscrizione del presente ricorso, sia a qualsiasi altro titolo, avendo risolto e definito con reciproca soddisfazione ogni rapporto tra loro pendente.
12. Ciascuno dei coniugi terrà a suo carico le spese del proprio legale e i legali sottoscrivono il presente ricorso anche per rinuncia alla solidarietà ex art. 13, VIII comma, L. 247/2012.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473-bis, 51 III c.p.c.. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate e hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con gli interessi delle stesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Massa (MS), il 3 giugno 2011, tra e;
Parte_1 Parte_2
2) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) compensa tra le parti le spese di procedura;
6) manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Massa (MS) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche ai Comuni di Milano e di Cassina de' Pecchi (MI) dove l'atto è stato parimenti trascritto. Così deciso in Milano, il 26/11/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG