Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 28/01/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: Dott. Viviana Urso Presidente Dott. Caterina Musumeci Consigliere Dott. Giuseppe Agozzino Giudice ausiliario relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 26/2022 R.G., avente ad oggetto: appello. Opposizione ad avviso di addebito promossa da
(CF: Parte_1
) in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1 per procura generale alle liti dagli AN NO, IA OS TI e GO NU, elettivamente domiciliato presso il proprio ufficio legale di Catania –
Appellante contro
Controparte_1
( ), in persona del legale rapp.te
[...] P.IVA_2 pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Guastella – Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza nr. 127 del 15.11.2021 il Tribunale di Ragusa, giudice del lavoro, accoglieva il ricorso proposto dall'odierna appellata avverso l'avviso di adde- bito n. 597 2018 00015609420, emesso per contributi da modelli DM 10 retti- ficativi, periodo agosto-dicembre 2017 e gennaio 2018.
Osservava il decidente che l non aveva allegato alcuna nota di rettifica, Pt_1 aveva emesso l'AVA senza farlo precedere da una comunicazione bonaria, in assenza di una causa giustificativa, successivamente indicata – nella memoria
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di costituzione – come “recupero delle addizionali CIG goduta ”.
Nemmeno la successiva specificazione delle note di rettifica era idonea a sod- disfare l'onere della prova, trattandosi di «tre schede di riepilogo ad uso inter- no, atti diversi dalle note di rettifica che sebbene indicati come allegati in realtà non risultano allegati».
Peraltro, l aveva proceduto al recupero «senza indicare il dipendente/i Pt_1 dipendenti destinatari dei benefici, e il periodo di riferimento e la causale della somma richiesta».
Impugnava la sentenza la parte soccombente con atto del 10.1.2022
Resisteva l'appellato.
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 16 gennaio 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con unico articolato motivo di gravame l'appellante lamenta che il Tribuna- le ha errato nel non considerare assolto l'onere probatorio ex art. 2697 c.c.
Assume di avere dettagliatamente indicato la causale del credito – sin dalla memoria di costituzione e non con altra memoria del 5.11.2021 – costituita non da “schede di riepilogo” ma dalle «risultanze della procedura informatica di rettifica e le tre rettifiche relative ai mesi 8/17, 12/17 e 1/18 scaturite dal con- trollo dei modelli DM presentati dalla Ditta e dalla correzione degli errori commessi e comunicate alla ditta con i consueti canali telematici»; in particola- re, le rettifiche sarebbero conseguite sia all'errata indicazione del codice L039 non corrispondente al recupero della CIG che al versamento di importi inferiori al dovuto.
Rileva inoltre l'appellante che ha errato il primo giudice a fare riferimento alla mancata notifica dell'invito alla regolarizzazione, poiché tale atto è previsto soltanto «nella differente procedura di recupero di agevolazioni in caso di
DURC negativo».
Infine, l'istituto appellante osserva che, difformemente da come ritenuto dal primo giudice, la procedura di rettifica non prevede l'indicazione dei dipenden-
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ti.
2. L'appello è parzialmente fondato.
2.1. Va rigettata, preliminarmente, l'eccezione di «tardività della notifica del ricorso in appello» formulata dall'appellata.
L'appellante ha rispettato il termine di cui all'art. 435, comma 3, c.p.c., avendo notificato l'appello in data 14.4.2022 rispetto all'udienza fissata per il
5.7.2022. Part 2.2. È incontestata la fruizione, da parte della società, della per la quale è dovuto il contributo ai sensi dell'art. 12 legge 164/1975 (e art. 8 dl 86/1988).
La produzione documentale dell effettuata sin dal primo grado, conferma Pt_1 che le note di rettifica hanno avuto ad oggetto non solo l'errata indicazione – per tale forma di contribuzione – del codice L039, atteso che il codice corretto, come da circolare 9/17, pure in atti dal primo grado del giudizio, è il co- Pt_1 dice E501 ma anche il versamento di minori importi o l'errata imputazione al Part mese di autorizzazione della piuttosto che a quello successivo.
Osserva il collegio che, in assenza di contestazione da parte dell del dirit- Pt_1 to a recupero della CIG anticipata, il mero errore nell'indicazione del codice di riferimento non giustifica la pretesa creditoria dell'ente.
2.3. Di contro, poiché le rettifiche sono conseguite anche al ritenuto versamen- to di importi inferiori a quelli dovuti, investendo i rilievi dell'Istituto il diritto sostanziale che coinvolge la verifica degli elementi costitutivi dell'obbligazione del contribuente (cfr. Cass. 23200/2009), era onere della so- cietà appellata contestare le risultanze dell'accertamento previdenziale;
sul punto il ricorso di primo grado non contiene elementi specifici di contestazione
(cfr. pag. 1), per cui il credito può ritenersi provato.
Di conseguenza l è ancora creditore dell'importo di euro 22,90, Pt_1 dell'importo di euro 2.463,08 nonché dell'importo di euro 839,62, giusta pro- spetto di calcolo indicato a pag. 6 dell'appello, non contestato dall'appellata, per un totale di euro 3.325,06; in tali limiti l'avviso di addebito va, quindi, con- fermato.
3. Le spese processuali di entrambi i gradi vanno liquidate, nella misura indica-
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ta in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014 come aggiorna- ti dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia in relazione al decisum (scaglione da 1.101,00 a 5.200,00).
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della senten- za impugnata, che nel resto conferma, rigetta l'opposizione e conferma l'avviso di addebito opposto nei limiti dell'importo di euro 3.325,06; condanna la società appellata al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi in favore dell , che liquida, per il primo grado, in euro 1.278,00 e, Pt_1 per il presente, in euro 1.458,00, oltre rimborso forfetario (15%) spese generali.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 16.1.2025
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente dott. Giuseppe Agozzino dott.ssa Viviana Urso
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